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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2881 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 23 settembre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2499 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Piergentili, Pt_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Carla Babusci, CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 7391/2022 del 20.9.2022
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 9.11.2021, ha chiesto accertarsi il proprio diritto ad CP_1 ottenere l'integrale pagamento delle retribuzioni coperte dal Fondo di Garanzia per i mesi di Pt_1 agosto, settembre ed ottobre 2018, con condanna dell' al pagamento dell'importo residuo Pt_1 complessivo di € 4.932,28, ovvero della diversa somma di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
A tal fine ha dedotto: di esser stato dipendente dal 6.4.2018 al 19.10.2018 della CP_2 dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza n. 363/2019 del 15.5.2019; di non aver percepito le retribuzioni relative ai mesi di agosto-ottobre 2018, oltre TFR ed ulteriori competenze;
di aver presentato pertanto istanza di ammissione al passivo;
di esservi stato ammesso con privilegio ex art. 2751-bis, n. 1 c.c. per € 7.708,34 lordi, di cui € 998,06 per TFR, oltre rivalutazione ed interessi legali;
di aver presentato domanda di intervento del Fondo di Garanzia in data 7.10.2020, accolta parzialmente dall' in data 14.12.2020 per il solo importo netto di € 2.138,60 (pari ad un lordo Pt_1
1 di € 2.775,09); di aver pertanto inoltrato ricorso, senza aver ancora ricevuto riscontro;
di aver dunque diritto al pagamento dell'importo residuo di € 4.932,28 lordi.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Pt_1
A tal fine ha eccepito che: ai sensi dell'art. 2, co. 2, d.lgs. n. 80/1992 “Il pagamento effettuato dal Fondo non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”; pertanto, alla luce della circolare n. 19/2018, la misura massima del trattamento di integrazione Pt_1 salariale per l'anno 2018, in cui si collocano le mensilità richieste da controparte, sarebbe pari ad €
925,03, poiché il lavoratore percepiva una retribuzione inferiore ad € 2.125,36; di tal ché la massima somma liquidabile in suo favore sarebbe stata pari ad € 2.775,09 lordi (€ 925,03 x 3).
Nel corso del giudizio, assegnato termine per note, il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni spiegando in via subordinata domanda di pagamento di diverse somme gradatamente inferiori, in ragione dell'invocata applicazione delle tabelle 2020 piuttosto che delle tabelle 2018 e/o del massimale lordo anziché netto, e/o dell'asserita inapplicabilità di ritenute e trattenute fiscali e previdenziali.
All'esito, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente il ricorso, condannando l' al pagamento della somma residua di € 681,07 e compensando integralmente le Pt_1 spese di lite.
Ha infatti ritenuto – alla luce della giurisprudenza di legittimità e degli atti di causa – che: “la misura massima prevista ex lege per la liquidazione della somma dovuta dal Fondo di Granzia Pt_1 si determina in relazione all'intero trimeste di riferimento, essendo inammmissibile un frazionamento del massimale, sicché la somma dovuta corrisponde sempre al triplo della misura massima dell'integrazione salariale mensile (al netto delle ritenute di legge)”; la somma dovuta dal CP_3 doveva essere liquidata in base ai criteri in vigore all'epoca della liquidazione (14.12.2020) e dunque alla circolare n. 20/2020, vigente dall'1.1.2020; il ricorrente percepiva all'epoca una Pt_1 retribuzione non superiore ad € 2.159,48, sicché l'integrazione salariale lorda da corrispondere era di
€ 998,18 (pari ad un netto di € 939,89), con la conseguenza che l'importo massimo erogabile dall' era pari ad € 2.819,17, essendo pertanto l' tenuto a corrispondere la residua somma Pt_1 CP_4 di € 681,07 in più rispetto a quanto già corrisposto in sede amministrativa (€ 2.138,60).
Avverso detta pronuncia ha proposto appello l' , chiedendone la riforma integrale e Pt_1 lamentando che il Tribunale – sulla scorta di una giurisprudenza inconferente rispetto al caso di specie
– avrebbe erroneamente applicato le tabelle e la circolare vigenti alla data della liquidazione, piuttosto che quelle vigenti all'epoca cui afferiscono le mensilità richieste (circolare n. 19/2018).
L'appellato si è costituito, chiedendo in via principale la conferma della sentenza impugnata
2 ed, in via gradata, chiedendo di nuovo il pagamento di somme via via inferiori come già indicate e calcolate nelle note depositate in primo grado.
All'udienza del 23.9.2025, la causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura di dispositivo e motivazione.
2. Ebbene, l' contesta anzitutto l'applicabilità della propria circolare n. 20/2020, vigente Pt_1 dall'1.1.2020, invocando al contrario l'applicazione della circolare n. 19/2018 e delle annesse tabelle, che indicano la misura massima del trattamento di integrazione salariale per il 2018, anno in cui “si collocano” le mensilità richieste.
2.1. Ebbene, rileva il Collegio che la disposizione normativa alla stregua della quale dirimere la questione è l'art. 3, d. lgs. n. 148/2015, i cui commi 5 e 6 stabiliscono:
“
5. L'importo del trattamento di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo
26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non può superare per l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive:
a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24;
b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24.
6. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b) del comma 5, nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alle medesime lettere, sono aumentati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati”.
In virtù del comma 6 appena citato, infatti, risultano adottate entrambe le circolari n. Pt_1
19/2018 e n. 20/2020 (in atti).
2.2. Ora, alla luce della disposizione normativa richiamata, ritiene il Collegio che non possa dubitarsi che la circolare cui far riferimento, nel caso di specie, sia quella relativa all'anno 2018 e, dunque, la circolare n. 19/2018 con le annesse tabelle, in quanto le mensilità non percepite dal lavoratore sono maturate nel 2018.
Ed invero, se così non fosse e si dovesse invece tener conto delle tabelle relative all'epoca di liquidazione, ci si troverebbe a dover raffrontare la retribuzione mensile percepita in un dato anno dal lavoratore (nel caso di specie, la retribuzione percepita dal nel 2018) con la retribuzione CP_1 mensile di riferimento fissata per l'anno di liquidazione (nella specie, prevista per l'anno 2020), quest'ultima tuttavia calcolata – ai sensi dell'art. 3, co. 5 e 6 – sulla base del tetto di € 2.102,24 rivalutato in ragione della variazione annuale dell'indice ISTAT relativa all'anno di liquidazione
3 (2020). Si avrebbe, pertanto, un raffronto tra termini non comparabili, in quanto liquidati secondo parametri pertinenti ad anni diversi, uno solo dei quali soggetto a rivalutazione.
Inoltre, il lavoratore andrebbe ingiustamente a beneficiare di una prestazione più vantaggiosa, perché già rivalutata, con potenziale violazione del divieto di cumulo di cui all'art. 16, co. 6, l. n.
412/1991, e con rischi altresì di disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori che, a parità di condizioni, ottengano la liquidazione della prestazione in epoca diversa.
Infine, a favore dell'interpretazione qui accolta depone il tenore del comma 5-bis, aggiunto all'art. 3 cit. dall'art. 1, co. 194, lett. a), l. n. 234/2021, il quale disciplina i “trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022”, così evidenziando che, nel sistema complessivamente congegnato dall'art. 3 in esame,
l'anno di riferimento (nella specie 2022) è quello in cui sarebbe maturata la retribuzione non percepita, e non invece quello di liquidazione del trattamento di integrazione salariale.
2.3. Né validi argomenti in senso contrario possono trarsi dalle pronunce invocate da parte appellata (Cass. n. 33770/2019 e n. 16249/2020), che riguardano, la prima, la diversa fattispecie della liquidazione del danno non patrimoniale di cui alle note tabelle elaborate dall'osservatorio istituito presso il Tribunale di Milano, e, la seconda, la – qui non contestata – natura previdenziale delle prestazioni rese dal Fondo di Garanzia e la loro autonomia rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro.
Sennonché l'autonomia della prestazione previdenziale a carico del Fondo e l'insorgenza del credito in favore del lavoratore al momento della presentazione della relativa domanda amministrativa non incidono sulla misura della prestazione che, alla luce dell'art. 3, d. lgs. n.
148/2015, va rapportata alla retribuzione non percepita ed ai parametri di riferimento relativi all'anno in cui tale retribuzione sarebbe maturata.
2.4. Ne discende in conclusione che, correttamente, l' ha applicato nel caso di specie la Pt_1 circolare n. 19/2018, relativa alle retribuzioni non percepite nell'anno 2018.
3. Parte appellata reitera nel presente grado anche l'eccezione relativa ad una presunta duplicazione di ritenute e trattenute, invocando l'applicazione dell'importo lordo dell'integrazione salariale anziché dell'importo netto e/o la disapplicazione di ritenute e trattenute fiscali e previdenziali.
Ebbene, anche tale pretesa appare infondata.
3.1. Infatti, come già ricordato, l'art. 3, co. 5 cit. stabilisce che “L'importo del trattamento di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41”, il quale a sua volta dispone che “Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1° gennaio
1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonché quelle corrisposte
4 a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste
a carico degli apprendisti alle lettere a) e b) dell'articolo 21 della presente legge”.
Sicché si tratta di una riduzione espressamente prevista ai fini della determinazione del quantum della prestazione.
Nella circolare n. 19/2018, del resto, si legge che “Gli importi sono indicati, Pt_1 rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%”.
Ne discende che la somma “netta” – i.e. “ridotta” – di € 925,03 (pari, infatti, al 94,16% della somma “lorda” di € 982,40) è la misura prevista per l'integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, co. 5 cit.
A tale importo, vanno poi applicate le ritenute fiscali e contributive, come espressamente previsto dall'art. 2, co. 2, d. lgs. n. 80/1992, a mente del quale, come già ricordato, “Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”.
Correttamente, pertanto, ai fini del calcolo delle prestazioni spettanti al l' ha CP_1 CP_4 applicato l'importo di € 925,03, lo ha moltiplicato per 3 (= € 2.775,09) e ha poi applicato le trattenute previdenziali e assistenziali, erogando la corrispondente somma netta.
4. L'appello va pertanto accolto, dovendo essere integralmente respinta la domanda spiegata dal lavoratore in primo grado e riformata la sentenza impugnata.
Tuttavia, stante la complessità delle questioni trattate, di puro diritto, appare opportuna la compensazione integrale delle spese di lite anche del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. dichiara che null'altro è dovuto all'appellato per i titoli dedotti in giudizio;
2. compensa le spese di lite del doppio grado.
Così deciso in Roma, lì 23.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro
LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia 5