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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 3224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3224 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9488/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sesta sezione civile nelle persone di:
Dott.ssa Laura Massari Presidente
Dott. Francesco Matteo Ferrari Giudice
Dott.ssa Michela Guantario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 9488/2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 5.03.2025 vertente
TRA
(C.F. e P.IVA in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante e amministratore unico sig. CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Lorenzo Feliciani e Marco
Mancinelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Milano C.so di Porta Vittoria n. 5 attrice
E
numero di codice fiscale e P.IVA e NTroparte_2 P.IVA_2 per essa la mandataria in persona legale CP_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti in data 12 dicembre 2023 a rogito del dott. di Roma rep. n. 79345, racc. n. 29923 Persona_1 dall'avv Antonio Donvito con il quale è elettivamente domiciliata in
Milano, alla via Paolo Andreani 4.
Convenuta
pagina 1 di 15 Conclusioni per parte attrice opponente
In via preliminare:
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate in narrativa e comunque con la miglior motivazione, la carenza di legittimazione attiva di e per essa della sua mandataria NTroparte_2 in relazione alla cessione del credito attivato in via CP_3 monitoria con il Decreto Ingiuntivo n. 1467/2024 (R.G. 42944/2023) e, conseguentemente, annullare o invalidare o revocare lo stesso;
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate in narrativa e comunque con la miglior motivazione, l'improcedibilità della domanda ex adverso promossa per omesso previo esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al Conciliatore
[...] controversie NTroparte_4 bancarie, finanziarie e societarie – ADR in relazione alla cessione del credito attivato in via monitoria con il Decreto Ingiuntivo n.
1467/2024 (R.G. 42944/2023) e, conseguentemente, annullare o invalidare o revocare lo stesso o, in subordine, concedere congruo termine temporale affinché detto tentativo sia effettivamente svolto.
Nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate in narrativa, in particolare per l'evidenziato conflitto di interesse, e comunque con la miglior motivazione, la nullità e/o l'annullabilità e/o l'invalidità della fideiussione prestata da in favore di T_ Pt_2
, a beneficio di , contestualmente dichiarando la
[...] CP_5 liberazione del fideiussore e che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta e conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto opposto;
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate in narrativa, in particolare ai sensi degli articoli 1955 e/o 1956 nonché per condotta non conforme a buone fede contrattuale, e comunque con la miglior motivazione, la nullità
e/o l'annullabilità e/o l'invalidità della fideiussione prestata da in favore di a beneficio di , T_ Parte_2 CP_5 contestualmente dichiarando la liberazione del fideiussore e che pagina 2 di 15 nulla è dovuto dall'opponente all'opposta e conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto opposto;
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate in narrativa e comunque con la miglior motivazione, la decadenza ex art. 1957 c.c. di dal diritto di escutere la fideiussione, contestualmente Parte_2 dichiarando la liberazione del fideiussore e che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta e conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto opposto. Nel merito in via subordinata e in ogni caso: - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate in narrativa e comunque con la miglior motivazione, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di merito in via principale, previa ogni opportuna declaratoria, la revoca e/o l'annullamento e/o la nullità
e/o l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo opposto dichiarando che nulla è dovuto per nessun titolo all'opposta dall'opponente e rigettare ogni avversa domanda azione eccezione e deduzione e ogni richiesta di paga1mento avversaria, per le causali
In via istruttoria parte opponente reiterava le medesime istanza proposte in corso di causa
Conclusioni per parte convenuta opposta voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, reiectis contraris,
- rigettare l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo e tutte le domande con la stessa formulate, in quanto infondate in fatto ed immotivate in diritto, per le ragioni indicate negli scritti difensivi della società opposta, con conseguente conferma del provvedimento monitorio impugnato;
- per la denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare T_
, nella spiegata qualità di garante per fideiussione di
[...] [...]
al pagamento in favore di CP_6 NTroparte_2 dell'importo di €. 5.000.000,00, ovvero del maggiore o minore importo che risulterà di giustizia ad istruttoria ultimata.
Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di pagina 3 di 15 causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per opporsi Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 1467/2024, emesso dal Tribunale di Milano su
NT istanza di (di seguito anche e per essa NTroparte_2 dalla sua mandataria con il quale veniva ingiunto CP_3 alla società, in forza di fideiussione rilasciata in favore di il pagamento del complessivo importo di euro NTroparte_6
5.000.000,00 oltre interessi e spese legali.
In particolare, in sede monitoria aveva dedotto: NTroparte_2 che aveva acquistato mediante cessione in blocco da Cassa di
Risparmio di Asti S.p.A. (di seguito anche il credito Parte_2 ingiunto, maturato a fronte del contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria stipulato tra la banca e in data 25.05.2009 per la somma di euro 6.000.000,00 a CP_6 valere sul conto corrente n. 20318, appositamente acceso;
che, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni discendenti dal contratto, , insieme ad altri soggetti, si era costituita T_ fideiussore con atto in data 20 maggio 2009, fino all'importo di euro
5.000.000,00; che, a fronte del trasferimento del credito da Pt_2
NT
, era creditrice nei confronti della società
[...] CP_6
e dunque del fideiussore di un importo pari,
[...] Parte_1 alla data della cessione ad euro 9.213,196,63, a titolo di saldo debitore, per capitale ed interessi, al 30 dicembre 2020 del conto corrente n. 20318.
A sostegno dell'opposizione premetteva che Parte_1 CP_6
avrebbe dovuto realizzare nel territorio del Comune di San
[...]
Giuliano Milanese un centro commerciale, un connesso hotel ed una stazione di collegamento ferroviario, oltre ad altri immobili di servizio, stipulando una convenzione con il Comune di San Giuliano
Milanese. Tuttavia, l'operazione non era andata a buon fine e
[...] aveva trasferito la porzione del terreno edificabile, già CP_6 oggetto di originaria ipoteca a favore di e quindi con il Parte_2
pagina 4 di 15 consenso di quest'ultima, alla che vi aveva realizzato CP_7 il centro commerciale. poi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 sostenendo: che l'opposta non aveva dimostrato la titolarità del credito ingiunto;
che, in ogni caso, né né la NTroparte_2 mandataria erano legittimate ad agire in quanto non CP_3 iscritte all'Albo di cui all'art. 106 TUB, come richiesto degli artt.
2 e 7 della L. n. 130/1999; che la domanda monitoria era improcedibile, avendo le parti omesso di esperire il preventivo tentativo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario
Finanziario contrattualmente previsto, come anche il tentativo di mediazione obbligatorio ex art. 5 dlgs 28/2010; che la fideiussione sottoscritta dalla società opponente era annullabile ex art. 1394
c.c. per conflitto di interessi in quanto l'amministratore di T_
, aveva già sottoscritto analoga garanzia quale
[...] CP_8 persona fisica ed era socio della debitrice principale;
che T_
doveva essere ritenuta liberata dagli obblighi assunti nei
[...] confronti di parte opposta anche ai sensi dell'art. 1955 c.c., in quanto aveva consentito a di cedere la parte del Parte_2 CP_5 terreno ipotecato dotata dell'indice edificatorio alla CP_7 come sopra esposto, di fatto impedendo la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore ex art. 1949 c.c.; che inoltre la convenuta opposta aveva concesso a distanza di circa 4 anni dal rilascio della fideiussione, e cioè in data 29 luglio 2013 un ulteriore credito nei confronti di di circa CP_6
1.000000,00, nonostante gli indici di bilancio della debitrice principale fossero in costante peggioramento, senza avvisare T_ con conseguente liberazione ex art. 1956 c.c. del fideiussore;
che
NT
e la sua dante causa non avevano agito nei confronti Parte_2 della debitrice principale entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c.; che la deroga a tale disposizione contenuta nella fideiussione era nulla, in quanto riproduttiva della clausola contenuta del modello ABI
pagina 5 di 15 sanzionato con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005; che, in ogni caso, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato perché non era stata prodotta idonea prova scritta del credito ingiunto, vale a dire tutti gli estratti conto integrali e scalari, dall'inizio del rapporto sino al passaggio a sofferenza del conto corrente, impedendo all'opponente di verificare la legittimità delle somme addebitate;
che la clausola determinativa del tasso di interesse applicato al contratto era nulla in quanto faceva riferimento all'indice EURIBOR, oggetto di manipolazione da accertata per il periodo 2005-2008 dalla Commissione Europea con decisione
C(2013) 8712 del 4 dicembre 2013.
Costituendosi chiedeva la conferma del decreto NTroparte_2 ingiuntivo opposto sostenendo: che nessuna disposizione del conto corrente n. 20318, il cui saldo era stato azionato in via monitoria, prevedeva il ricorso obbligatorio all'Organismo di Conciliazione
Bancaria; che la titolarità del credito in capo a CP_2
, era provata dal contratto di cessione sottoscritto con la
[...]
Cassa di Risparmio di Asti s.p.a. in data 21 novembre 2021 e dalla dichiarazione di conferma dell'intervenuta cessione a firma della medesima;
che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7243 del
18/3/2024, aveva escluso l'invalidità del conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati e dei conseguenti atti di riscossione ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106
T.U.B.; che come anche le altre società che avevano Parte_1 sottoscritto analoghe garanzie in favore di erano NTroparte_6 tutte collegate sul versante soggettivo, oltre che accomunate dall'oggetto sociale e dunque coinvolte nell'operazione immobiliare sopra descritta ed a conoscenza delle condizioni economiche della debitrice principale che ciò consentiva di NTroparte_6 escludere tanto l'annullabilità ex art. 1394 c.c. della fideiussione prestata da quanto l'applicazione degli articoli 1955 Parte_1
e 1956 c.c.; che la fideiussione, prestata specificamente a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società opponente in relazione al pagina 6 di 15 contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, era estraneo dall'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005; che pertanto era valida la clausola della fideiussione contenente la deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6); che la società opposta aveva depositato già nella fase monitoria, tutti gli estratti conto analitici, dall'apertura del rapporto di conto corrente n. 21308 sino al passaggio a sofferenza;
che le condizioni applicate al rapporto erano legittime e per altro, su richiesta del Giudice del monitorio, erano stati scomputati gli interessi anatocistici applicati al rapporto azionato con decorrenza dal 1.1.2014; che il contratto stipulato tra e la società opponente nel maggio 2009 non Parte_2 poteva ritenersi espressione della manipolazione accertata dalla
Commissione Europea con decisione C(2013) 8712 del 4 dicembre 2013.
Svolta istruttoria documentale, la causa veniva posta in decisione in data 5.03.2025 e rimessa al Collegio, competente a decidere sulla dedotta nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Tanto premesso, risulta superata in primo luogo l'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, in quanto in data 16.10.2024 CP_3
produceva il verbale di mediazione con esito negativo.
[...]
Si osserva, poi, che il contratto di conto corrente n. 20318, il cui saldo veniva azionato nei confronti di con il ricorso Parte_1 monitorio per cui è causa, non conteneva alcuna clausola che imponesse alle parti, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di adire un Organismo di conciliazione bancaria. dimostrava poi di essere divenuta titolare del NTroparte_2 credito ingiunto a seguito di cessione di crediti in blocco intercorsa tra la stessa e Cassa di Risparmio di Asti s.p.a.
Parte opposta produceva infatti: l'estratto della Gazzetta Ufficiale
Parte Seconda n. 140 del 25 novembre 2021, recante l'espresso riferimento, tra le banche cedenti crediti in blocco, alla Cassa di pagina 7 di 15 Risparmio di Asti s.p.a.; il contratto di cessione sottoscritto, in
NT data 21 novembre 2021, tra e sia pure parzialmente Parte_2 omissato corredato dall'elenco delle posizioni cedute e la dichiarazione confermativa dell'intervenuta cessione a firma di Cassa di Risparmio di Asti s.p.a., (doc. 13 e 14 parte convenuta).
Tale documentazione, unitamente alla disponibilità in capo all'opposta di tutta quella relativa al credito ingiunto, deve ritenersi idonea a provare l'intervenuta cessione, considerato che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma.
A nulla rileva inoltre che in fase monitoria controparte abbia erroneamente prodotto, un documento errato vale a dire la Gazzetta
Ufficiale del 24 novembre 2020.
L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è infatti una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (tra le altre Cass. 927/2022). eccepiva anche la carenza di legittimazione attiva Parte_1 della Cessionaria, nonché della sua mandataria per la CP_3 loro mancata iscrizione all'Albo di cui all'art. 106 TUB, richiamando le disposizioni di cui agli artt. 2 e 7 della L. n. 130/1999, recante le norme sulla cartolarizzazione dei crediti ed in particolare, il comma sei dell'art. 2 ove si legge: “i servizi indicati nel comma 3, lettera c), - riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento- possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non pagina 8 di 15 esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti”.
CO parte opponente sarebbe pertanto nullo il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti ad un soggetto non iscritto nell'albo degli intermediari finanziari e tale invalidità, relativa al mandato, si ripercuoterebbe sugli atti compiuti nell'esercizio dell'attività.
L'eccezione non appare fondata.
Sul punto si richiama l'ordinanza n. 7243 del 18/03/2024 della Corte di Cassazione secondo la quale “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo
VIII, capo I, del T.U.B.)”.
In particolare, con motivazione del tutto condivisibile, la Suprema
Corte chiariva: “ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione
(amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla
Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti
(cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”.
pagina 9 di 15 Accertata dunque la titolarità in capo all'odierna opposta del credito ingiunto e la sua legittimazione ad agire, deve poi affermarsi che il credito risulta adeguatamente provato mediante la produzione di tutti gli estratti conto correlati dalla serie quasi completa degli scalari relativi al rapporto di conto corrente n.
20318 oltre al certificato 50 TUB. Le lacune documentali lamentate da parte opponente, con riferimento ai soli scalari e per periodi limitati non sono tali, da impedire di ricostruzione del saldo maturato a carico di come del resto accertato NTroparte_6 anche la Sentenza n. 8805/2024 del 10/10/2024 relativa all'opposizione proposta da quest'ultima. In particolare, non risulta condivisibile la contestazione di secondo la quale la mancanza T_ di alcuni estratti conto scalari non le avrebbe consentito di verificare la conformità delle competenze applicate dalla banca a quanto contrattualmente stabilito, considerato che tale verifica poteva essere condotta sulla base dei documenti in atti, vale a dire la serie completa degli estratti conto, con l'indicazione di tutte le operazioni e il contratto di accensione del rapporto di apertura di credito e di conto corrente, recante la dettagliata indicazione delle condizioni applicabili ai rapporti.
Parte opponente rilevava poi che la mancata indicazione nel contratto di apertura di credito del Taeg Isc comporterebbe la necessità di rideterminare gli interessi al tasso calcolato secondo quanto previsto dall'art. 117 TUB, VII comma 1.
Anche tale assunto non può essere condiviso.
Come chiarito in molteplici occasioni dalla Corte di Cassazione (Cass
14000/2023) invero l'Isc “rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio
pagina 10 di 15 perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l'ISC non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”.
Infine, parte opponente contestava la nullità del tasso di interesse pattuito in quanto determinato tramite il riferimento al parametro
Euribor, risultato frutto di manipolazione da parte di un cartello di banche richiamando le decisioni 4 dicembre 2013 e 7 dicembre della
Commissione Antitrust Europea. L'accertamento svolto da tali decisioni riguarda tuttavia il periodo 29 settembre 2005 al 30 maggio
2008 e dunque non rileva con riferimento al contratto per cui è causa sottoscritto il 25.05.2009.
sollevava poi una serie di eccezioni relative alla Parte_1 fideiussione specifica prestata per l'apertura di credito ipotecaria in favore di , in primo luogo chiedendone l'annullamento ex CP_5 art. 1394 c.c.
La domanda non può essere accolta in quanto la relativa azione risulta prescritta.
L'azione della società per l'annullamento del contratto posto in essere dall'amministratore in conflitto d'interessi è infatti soggetta a prescrizione quinquennale, con decorso dalla data dell'atto, (nel caso di specie il 25.05.2009) ai sensi dell'art. 1442, terzo comma, cod. civ.
Per altro, considerati i rapporti societari tra , le socie T_ della medesima e neppure può dirsi che tra la NTroparte_6 società opponente ed il sig. ,rappresentante della società, vi CP_1 fossero interessi incompatibili quanto alla prestazione della garanzia.
Sul punto basti considerare che il capitale sociale di Parte_1 era posseduto al 80%, da che deteneva una CP_9 pagina 11 di 15 partecipazione pari al 23% nel capitale sociale di NTroparte_6
Oltre agli ulteriori collegamenti descritti in atti da parte convenuta, quanto sopra di per sé è sufficiente a far ritenere che alche fosse interessata al buon andamento Parte_1 dell'operazione per la quale prestava la garanzia, al pari del sig.
che si rendeva fideiussore in proprio. CP_1
Parimenti infondati risultano i rilievi svolti da circa Parte_1
l'intervenuta liberazione del fideiussore ai sensi degli articoli
1955 c.c. e 1956 c.c.
Sul punto giova precisare che “Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., non comporta l'automatica liberazione del fideiussore, essendo, a tal fine, necessaria la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (sul punto Cass. 6685/2024).
Ebbene nel caso di specie parte opponente si limitava ad allegare che
“durante lo svolgimento dell'Operazione – ed alla luce dell'inadempimento della Debitrice Principale agli obblighi di cui alla Convenzione… al fine di “salvare quanto possibile” dell'Operazione, con il necessario consenso di quale Parte_2 creditrice nel cui favore era stata iscritta ipoteca sul terreno, operava una cessione parziale del terreno stesso in favore di _1
CO , pertanto: “La creditrice garantita, consentendo alla T_
Debitrice Principale di far fuoriuscire dal proprio patrimonio, nel corso dell'anno 2011, la porzione di terreno ipotecaria dotata dell'indice edificatorio, porzione su cui avrebbe sviluppato CP_7 quindi il centro commerciale, ha violato il disposto di cui all'articolo 1955 c.c. rendendo di fatto impossibile per la T_ surrogazione prevista dall'articolo 1949 c.c
L'opponente si doleva dunque del minor valore del bene ipotecato a seguito del trasferimento di parte dello stesso da alla CP_5
pagina 12 di 15 tale doglianza, tuttavia, per quanto sopra chiarito CP_7 non è rilevante ai fini di cui all'art. 1955 c.c.
Inoltre, non chiariva né documentava in alcun modo il T_ contenuto degli accordi intervenuti tra la Banca, la debitrice principale e la società acquirente del terreno, così che risulta impossibile valutarne la portata anche ai fini dell'accertamento di un possibile pregiudizio che ne sarebbe conseguito in danno di T_
[...]
Inconferente risulta invece il richiamo all'art. 1956 c.c. svolto dall'opponente, in quanto la norma contempla la liberazione del fideiussore per un'obbligazione futura qualora lo stesso sia chiamato a garantire anche l'ulteriore credito concesso nonostante il deterioramento delle condizioni economiche del debitore. Nel caso di specie, invece prestava fideiussione specifica esclusivamente T_ con riferimento all'apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, stipulata tra la banca e in data CP_6
25.05.2009 per la somma di euro 6.000.000,00 a valere sul conto corrente n. 20318, e rimaneva invece estraneo al successivo finanziamento concesso a nel 2013. CP_6
Inoltre, i collegamenti tra quest'ultima e come sopra già T_ ricordati inducono a ritenere che l'opponente fosse ben a conoscenza delle condizioni economiche del debitore principale, con conseguente esclusione dell'operatività della disposizione di cui all'art. 1956
c.c.
L'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990, in quanto conforme allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8 dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005, è infondata per quanto segue.
La garanzia prestata dall'attore era riferita, infatti, comedetto esclusivamente all'apertura di credito sopra menzionata.
Parte attrice non può pertanto avvalersi, al fine di provare che lo schema contrattuale adottato dalla convenuta discendeva da una intesa pagina 13 di 15 anticoncorrenziale fra istituti di credito, del provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, che dichiarava la contrarietà all'art. 2 della Legge 287/1990 degli articoli 2, 6 e 8 dello schema
ABI del 2002, in quanto quest'ultimo riguardava esclusivamente le fideiussioni omnibus concluse dalla banche, definite come operazioni con le quali “il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale”.
È dunque con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca
d'Italia valutava l'effetto anticoncorrenziale delle clausole dello schema ABI, di per sé valide, in quanto uniformemente adottate in violazione delle regole del mercato e della concorrenza. Allo stesso modo, non è applicabile al caso di specie il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 41994/21, che concludeva per la nullità parziale di dette clausole, in quanto anch'esso fondato sul provvedimento della Banca d'Italia citato e relativo alle fideiussioni omnibus.
L'opponente avrebbe dovuto pertanto allegare e provare che lo schema utilizzato nella garanzia specifica, da lui prestata, fosse anch'esso utilizzato in modo uniforme per accordo intercorso tra più istituti e dunque, frutto di intesa anticoncorrenziale.
Nessuna prova veniva fornita sul punto da T_
La garanzia prestata deve, pertanto, ritenersi valida ed efficace in relazione a tutte le sue clausole e la domanda volta all'accertamento della sua nullità parziale non può essere accolta.
Conseguentemente, risulta valida la rinuncia di all'art. 1957 T_
c.c. contenuta all'art. 6 della fideiussione e pertanto superfluo accertare se il creditore abbia o meno agito nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione nei confronti del debitore principale.
Per tutte le ragioni di cui sopra il decreto ingiuntivo n. 1467/2024,
pagina 14 di 15 deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri del d.m. 147/2022 ai valori medi, salvo istruttoria al minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza assorbita o disattesa, conferma il decreto ingiuntivo n. 1467/2024 dichiarandolo esecutivo;
condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_2
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 49.271,00
[...] oltre rimb forf I.V.A. e C.A.P. come per legge
Così deciso in Milano il 15.04.2025
Il Giudice Il Presidente dott.ssa Michela Guantario dott.ssa Laura Massari
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sesta sezione civile nelle persone di:
Dott.ssa Laura Massari Presidente
Dott. Francesco Matteo Ferrari Giudice
Dott.ssa Michela Guantario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 9488/2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 5.03.2025 vertente
TRA
(C.F. e P.IVA in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante e amministratore unico sig. CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Lorenzo Feliciani e Marco
Mancinelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Milano C.so di Porta Vittoria n. 5 attrice
E
numero di codice fiscale e P.IVA e NTroparte_2 P.IVA_2 per essa la mandataria in persona legale CP_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti in data 12 dicembre 2023 a rogito del dott. di Roma rep. n. 79345, racc. n. 29923 Persona_1 dall'avv Antonio Donvito con il quale è elettivamente domiciliata in
Milano, alla via Paolo Andreani 4.
Convenuta
pagina 1 di 15 Conclusioni per parte attrice opponente
In via preliminare:
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate in narrativa e comunque con la miglior motivazione, la carenza di legittimazione attiva di e per essa della sua mandataria NTroparte_2 in relazione alla cessione del credito attivato in via CP_3 monitoria con il Decreto Ingiuntivo n. 1467/2024 (R.G. 42944/2023) e, conseguentemente, annullare o invalidare o revocare lo stesso;
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate in narrativa e comunque con la miglior motivazione, l'improcedibilità della domanda ex adverso promossa per omesso previo esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al Conciliatore
[...] controversie NTroparte_4 bancarie, finanziarie e societarie – ADR in relazione alla cessione del credito attivato in via monitoria con il Decreto Ingiuntivo n.
1467/2024 (R.G. 42944/2023) e, conseguentemente, annullare o invalidare o revocare lo stesso o, in subordine, concedere congruo termine temporale affinché detto tentativo sia effettivamente svolto.
Nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate in narrativa, in particolare per l'evidenziato conflitto di interesse, e comunque con la miglior motivazione, la nullità e/o l'annullabilità e/o l'invalidità della fideiussione prestata da in favore di T_ Pt_2
, a beneficio di , contestualmente dichiarando la
[...] CP_5 liberazione del fideiussore e che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta e conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto opposto;
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate in narrativa, in particolare ai sensi degli articoli 1955 e/o 1956 nonché per condotta non conforme a buone fede contrattuale, e comunque con la miglior motivazione, la nullità
e/o l'annullabilità e/o l'invalidità della fideiussione prestata da in favore di a beneficio di , T_ Parte_2 CP_5 contestualmente dichiarando la liberazione del fideiussore e che pagina 2 di 15 nulla è dovuto dall'opponente all'opposta e conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto opposto;
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate in narrativa e comunque con la miglior motivazione, la decadenza ex art. 1957 c.c. di dal diritto di escutere la fideiussione, contestualmente Parte_2 dichiarando la liberazione del fideiussore e che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta e conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto opposto. Nel merito in via subordinata e in ogni caso: - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate in narrativa e comunque con la miglior motivazione, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di merito in via principale, previa ogni opportuna declaratoria, la revoca e/o l'annullamento e/o la nullità
e/o l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo opposto dichiarando che nulla è dovuto per nessun titolo all'opposta dall'opponente e rigettare ogni avversa domanda azione eccezione e deduzione e ogni richiesta di paga1mento avversaria, per le causali
In via istruttoria parte opponente reiterava le medesime istanza proposte in corso di causa
Conclusioni per parte convenuta opposta voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, reiectis contraris,
- rigettare l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo e tutte le domande con la stessa formulate, in quanto infondate in fatto ed immotivate in diritto, per le ragioni indicate negli scritti difensivi della società opposta, con conseguente conferma del provvedimento monitorio impugnato;
- per la denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare T_
, nella spiegata qualità di garante per fideiussione di
[...] [...]
al pagamento in favore di CP_6 NTroparte_2 dell'importo di €. 5.000.000,00, ovvero del maggiore o minore importo che risulterà di giustizia ad istruttoria ultimata.
Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di pagina 3 di 15 causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per opporsi Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 1467/2024, emesso dal Tribunale di Milano su
NT istanza di (di seguito anche e per essa NTroparte_2 dalla sua mandataria con il quale veniva ingiunto CP_3 alla società, in forza di fideiussione rilasciata in favore di il pagamento del complessivo importo di euro NTroparte_6
5.000.000,00 oltre interessi e spese legali.
In particolare, in sede monitoria aveva dedotto: NTroparte_2 che aveva acquistato mediante cessione in blocco da Cassa di
Risparmio di Asti S.p.A. (di seguito anche il credito Parte_2 ingiunto, maturato a fronte del contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria stipulato tra la banca e in data 25.05.2009 per la somma di euro 6.000.000,00 a CP_6 valere sul conto corrente n. 20318, appositamente acceso;
che, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni discendenti dal contratto, , insieme ad altri soggetti, si era costituita T_ fideiussore con atto in data 20 maggio 2009, fino all'importo di euro
5.000.000,00; che, a fronte del trasferimento del credito da Pt_2
NT
, era creditrice nei confronti della società
[...] CP_6
e dunque del fideiussore di un importo pari,
[...] Parte_1 alla data della cessione ad euro 9.213,196,63, a titolo di saldo debitore, per capitale ed interessi, al 30 dicembre 2020 del conto corrente n. 20318.
A sostegno dell'opposizione premetteva che Parte_1 CP_6
avrebbe dovuto realizzare nel territorio del Comune di San
[...]
Giuliano Milanese un centro commerciale, un connesso hotel ed una stazione di collegamento ferroviario, oltre ad altri immobili di servizio, stipulando una convenzione con il Comune di San Giuliano
Milanese. Tuttavia, l'operazione non era andata a buon fine e
[...] aveva trasferito la porzione del terreno edificabile, già CP_6 oggetto di originaria ipoteca a favore di e quindi con il Parte_2
pagina 4 di 15 consenso di quest'ultima, alla che vi aveva realizzato CP_7 il centro commerciale. poi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 sostenendo: che l'opposta non aveva dimostrato la titolarità del credito ingiunto;
che, in ogni caso, né né la NTroparte_2 mandataria erano legittimate ad agire in quanto non CP_3 iscritte all'Albo di cui all'art. 106 TUB, come richiesto degli artt.
2 e 7 della L. n. 130/1999; che la domanda monitoria era improcedibile, avendo le parti omesso di esperire il preventivo tentativo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario
Finanziario contrattualmente previsto, come anche il tentativo di mediazione obbligatorio ex art. 5 dlgs 28/2010; che la fideiussione sottoscritta dalla società opponente era annullabile ex art. 1394
c.c. per conflitto di interessi in quanto l'amministratore di T_
, aveva già sottoscritto analoga garanzia quale
[...] CP_8 persona fisica ed era socio della debitrice principale;
che T_
doveva essere ritenuta liberata dagli obblighi assunti nei
[...] confronti di parte opposta anche ai sensi dell'art. 1955 c.c., in quanto aveva consentito a di cedere la parte del Parte_2 CP_5 terreno ipotecato dotata dell'indice edificatorio alla CP_7 come sopra esposto, di fatto impedendo la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore ex art. 1949 c.c.; che inoltre la convenuta opposta aveva concesso a distanza di circa 4 anni dal rilascio della fideiussione, e cioè in data 29 luglio 2013 un ulteriore credito nei confronti di di circa CP_6
1.000000,00, nonostante gli indici di bilancio della debitrice principale fossero in costante peggioramento, senza avvisare T_ con conseguente liberazione ex art. 1956 c.c. del fideiussore;
che
NT
e la sua dante causa non avevano agito nei confronti Parte_2 della debitrice principale entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c.; che la deroga a tale disposizione contenuta nella fideiussione era nulla, in quanto riproduttiva della clausola contenuta del modello ABI
pagina 5 di 15 sanzionato con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005; che, in ogni caso, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato perché non era stata prodotta idonea prova scritta del credito ingiunto, vale a dire tutti gli estratti conto integrali e scalari, dall'inizio del rapporto sino al passaggio a sofferenza del conto corrente, impedendo all'opponente di verificare la legittimità delle somme addebitate;
che la clausola determinativa del tasso di interesse applicato al contratto era nulla in quanto faceva riferimento all'indice EURIBOR, oggetto di manipolazione da accertata per il periodo 2005-2008 dalla Commissione Europea con decisione
C(2013) 8712 del 4 dicembre 2013.
Costituendosi chiedeva la conferma del decreto NTroparte_2 ingiuntivo opposto sostenendo: che nessuna disposizione del conto corrente n. 20318, il cui saldo era stato azionato in via monitoria, prevedeva il ricorso obbligatorio all'Organismo di Conciliazione
Bancaria; che la titolarità del credito in capo a CP_2
, era provata dal contratto di cessione sottoscritto con la
[...]
Cassa di Risparmio di Asti s.p.a. in data 21 novembre 2021 e dalla dichiarazione di conferma dell'intervenuta cessione a firma della medesima;
che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7243 del
18/3/2024, aveva escluso l'invalidità del conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati e dei conseguenti atti di riscossione ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106
T.U.B.; che come anche le altre società che avevano Parte_1 sottoscritto analoghe garanzie in favore di erano NTroparte_6 tutte collegate sul versante soggettivo, oltre che accomunate dall'oggetto sociale e dunque coinvolte nell'operazione immobiliare sopra descritta ed a conoscenza delle condizioni economiche della debitrice principale che ciò consentiva di NTroparte_6 escludere tanto l'annullabilità ex art. 1394 c.c. della fideiussione prestata da quanto l'applicazione degli articoli 1955 Parte_1
e 1956 c.c.; che la fideiussione, prestata specificamente a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società opponente in relazione al pagina 6 di 15 contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, era estraneo dall'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005; che pertanto era valida la clausola della fideiussione contenente la deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6); che la società opposta aveva depositato già nella fase monitoria, tutti gli estratti conto analitici, dall'apertura del rapporto di conto corrente n. 21308 sino al passaggio a sofferenza;
che le condizioni applicate al rapporto erano legittime e per altro, su richiesta del Giudice del monitorio, erano stati scomputati gli interessi anatocistici applicati al rapporto azionato con decorrenza dal 1.1.2014; che il contratto stipulato tra e la società opponente nel maggio 2009 non Parte_2 poteva ritenersi espressione della manipolazione accertata dalla
Commissione Europea con decisione C(2013) 8712 del 4 dicembre 2013.
Svolta istruttoria documentale, la causa veniva posta in decisione in data 5.03.2025 e rimessa al Collegio, competente a decidere sulla dedotta nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Tanto premesso, risulta superata in primo luogo l'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, in quanto in data 16.10.2024 CP_3
produceva il verbale di mediazione con esito negativo.
[...]
Si osserva, poi, che il contratto di conto corrente n. 20318, il cui saldo veniva azionato nei confronti di con il ricorso Parte_1 monitorio per cui è causa, non conteneva alcuna clausola che imponesse alle parti, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di adire un Organismo di conciliazione bancaria. dimostrava poi di essere divenuta titolare del NTroparte_2 credito ingiunto a seguito di cessione di crediti in blocco intercorsa tra la stessa e Cassa di Risparmio di Asti s.p.a.
Parte opposta produceva infatti: l'estratto della Gazzetta Ufficiale
Parte Seconda n. 140 del 25 novembre 2021, recante l'espresso riferimento, tra le banche cedenti crediti in blocco, alla Cassa di pagina 7 di 15 Risparmio di Asti s.p.a.; il contratto di cessione sottoscritto, in
NT data 21 novembre 2021, tra e sia pure parzialmente Parte_2 omissato corredato dall'elenco delle posizioni cedute e la dichiarazione confermativa dell'intervenuta cessione a firma di Cassa di Risparmio di Asti s.p.a., (doc. 13 e 14 parte convenuta).
Tale documentazione, unitamente alla disponibilità in capo all'opposta di tutta quella relativa al credito ingiunto, deve ritenersi idonea a provare l'intervenuta cessione, considerato che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma.
A nulla rileva inoltre che in fase monitoria controparte abbia erroneamente prodotto, un documento errato vale a dire la Gazzetta
Ufficiale del 24 novembre 2020.
L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è infatti una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (tra le altre Cass. 927/2022). eccepiva anche la carenza di legittimazione attiva Parte_1 della Cessionaria, nonché della sua mandataria per la CP_3 loro mancata iscrizione all'Albo di cui all'art. 106 TUB, richiamando le disposizioni di cui agli artt. 2 e 7 della L. n. 130/1999, recante le norme sulla cartolarizzazione dei crediti ed in particolare, il comma sei dell'art. 2 ove si legge: “i servizi indicati nel comma 3, lettera c), - riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento- possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non pagina 8 di 15 esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti”.
CO parte opponente sarebbe pertanto nullo il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti ad un soggetto non iscritto nell'albo degli intermediari finanziari e tale invalidità, relativa al mandato, si ripercuoterebbe sugli atti compiuti nell'esercizio dell'attività.
L'eccezione non appare fondata.
Sul punto si richiama l'ordinanza n. 7243 del 18/03/2024 della Corte di Cassazione secondo la quale “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo
VIII, capo I, del T.U.B.)”.
In particolare, con motivazione del tutto condivisibile, la Suprema
Corte chiariva: “ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione
(amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla
Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti
(cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”.
pagina 9 di 15 Accertata dunque la titolarità in capo all'odierna opposta del credito ingiunto e la sua legittimazione ad agire, deve poi affermarsi che il credito risulta adeguatamente provato mediante la produzione di tutti gli estratti conto correlati dalla serie quasi completa degli scalari relativi al rapporto di conto corrente n.
20318 oltre al certificato 50 TUB. Le lacune documentali lamentate da parte opponente, con riferimento ai soli scalari e per periodi limitati non sono tali, da impedire di ricostruzione del saldo maturato a carico di come del resto accertato NTroparte_6 anche la Sentenza n. 8805/2024 del 10/10/2024 relativa all'opposizione proposta da quest'ultima. In particolare, non risulta condivisibile la contestazione di secondo la quale la mancanza T_ di alcuni estratti conto scalari non le avrebbe consentito di verificare la conformità delle competenze applicate dalla banca a quanto contrattualmente stabilito, considerato che tale verifica poteva essere condotta sulla base dei documenti in atti, vale a dire la serie completa degli estratti conto, con l'indicazione di tutte le operazioni e il contratto di accensione del rapporto di apertura di credito e di conto corrente, recante la dettagliata indicazione delle condizioni applicabili ai rapporti.
Parte opponente rilevava poi che la mancata indicazione nel contratto di apertura di credito del Taeg Isc comporterebbe la necessità di rideterminare gli interessi al tasso calcolato secondo quanto previsto dall'art. 117 TUB, VII comma 1.
Anche tale assunto non può essere condiviso.
Come chiarito in molteplici occasioni dalla Corte di Cassazione (Cass
14000/2023) invero l'Isc “rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio
pagina 10 di 15 perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l'ISC non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”.
Infine, parte opponente contestava la nullità del tasso di interesse pattuito in quanto determinato tramite il riferimento al parametro
Euribor, risultato frutto di manipolazione da parte di un cartello di banche richiamando le decisioni 4 dicembre 2013 e 7 dicembre della
Commissione Antitrust Europea. L'accertamento svolto da tali decisioni riguarda tuttavia il periodo 29 settembre 2005 al 30 maggio
2008 e dunque non rileva con riferimento al contratto per cui è causa sottoscritto il 25.05.2009.
sollevava poi una serie di eccezioni relative alla Parte_1 fideiussione specifica prestata per l'apertura di credito ipotecaria in favore di , in primo luogo chiedendone l'annullamento ex CP_5 art. 1394 c.c.
La domanda non può essere accolta in quanto la relativa azione risulta prescritta.
L'azione della società per l'annullamento del contratto posto in essere dall'amministratore in conflitto d'interessi è infatti soggetta a prescrizione quinquennale, con decorso dalla data dell'atto, (nel caso di specie il 25.05.2009) ai sensi dell'art. 1442, terzo comma, cod. civ.
Per altro, considerati i rapporti societari tra , le socie T_ della medesima e neppure può dirsi che tra la NTroparte_6 società opponente ed il sig. ,rappresentante della società, vi CP_1 fossero interessi incompatibili quanto alla prestazione della garanzia.
Sul punto basti considerare che il capitale sociale di Parte_1 era posseduto al 80%, da che deteneva una CP_9 pagina 11 di 15 partecipazione pari al 23% nel capitale sociale di NTroparte_6
Oltre agli ulteriori collegamenti descritti in atti da parte convenuta, quanto sopra di per sé è sufficiente a far ritenere che alche fosse interessata al buon andamento Parte_1 dell'operazione per la quale prestava la garanzia, al pari del sig.
che si rendeva fideiussore in proprio. CP_1
Parimenti infondati risultano i rilievi svolti da circa Parte_1
l'intervenuta liberazione del fideiussore ai sensi degli articoli
1955 c.c. e 1956 c.c.
Sul punto giova precisare che “Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., non comporta l'automatica liberazione del fideiussore, essendo, a tal fine, necessaria la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (sul punto Cass. 6685/2024).
Ebbene nel caso di specie parte opponente si limitava ad allegare che
“durante lo svolgimento dell'Operazione – ed alla luce dell'inadempimento della Debitrice Principale agli obblighi di cui alla Convenzione… al fine di “salvare quanto possibile” dell'Operazione, con il necessario consenso di quale Parte_2 creditrice nel cui favore era stata iscritta ipoteca sul terreno, operava una cessione parziale del terreno stesso in favore di _1
CO , pertanto: “La creditrice garantita, consentendo alla T_
Debitrice Principale di far fuoriuscire dal proprio patrimonio, nel corso dell'anno 2011, la porzione di terreno ipotecaria dotata dell'indice edificatorio, porzione su cui avrebbe sviluppato CP_7 quindi il centro commerciale, ha violato il disposto di cui all'articolo 1955 c.c. rendendo di fatto impossibile per la T_ surrogazione prevista dall'articolo 1949 c.c
L'opponente si doleva dunque del minor valore del bene ipotecato a seguito del trasferimento di parte dello stesso da alla CP_5
pagina 12 di 15 tale doglianza, tuttavia, per quanto sopra chiarito CP_7 non è rilevante ai fini di cui all'art. 1955 c.c.
Inoltre, non chiariva né documentava in alcun modo il T_ contenuto degli accordi intervenuti tra la Banca, la debitrice principale e la società acquirente del terreno, così che risulta impossibile valutarne la portata anche ai fini dell'accertamento di un possibile pregiudizio che ne sarebbe conseguito in danno di T_
[...]
Inconferente risulta invece il richiamo all'art. 1956 c.c. svolto dall'opponente, in quanto la norma contempla la liberazione del fideiussore per un'obbligazione futura qualora lo stesso sia chiamato a garantire anche l'ulteriore credito concesso nonostante il deterioramento delle condizioni economiche del debitore. Nel caso di specie, invece prestava fideiussione specifica esclusivamente T_ con riferimento all'apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, stipulata tra la banca e in data CP_6
25.05.2009 per la somma di euro 6.000.000,00 a valere sul conto corrente n. 20318, e rimaneva invece estraneo al successivo finanziamento concesso a nel 2013. CP_6
Inoltre, i collegamenti tra quest'ultima e come sopra già T_ ricordati inducono a ritenere che l'opponente fosse ben a conoscenza delle condizioni economiche del debitore principale, con conseguente esclusione dell'operatività della disposizione di cui all'art. 1956
c.c.
L'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990, in quanto conforme allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8 dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005, è infondata per quanto segue.
La garanzia prestata dall'attore era riferita, infatti, comedetto esclusivamente all'apertura di credito sopra menzionata.
Parte attrice non può pertanto avvalersi, al fine di provare che lo schema contrattuale adottato dalla convenuta discendeva da una intesa pagina 13 di 15 anticoncorrenziale fra istituti di credito, del provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, che dichiarava la contrarietà all'art. 2 della Legge 287/1990 degli articoli 2, 6 e 8 dello schema
ABI del 2002, in quanto quest'ultimo riguardava esclusivamente le fideiussioni omnibus concluse dalla banche, definite come operazioni con le quali “il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale”.
È dunque con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca
d'Italia valutava l'effetto anticoncorrenziale delle clausole dello schema ABI, di per sé valide, in quanto uniformemente adottate in violazione delle regole del mercato e della concorrenza. Allo stesso modo, non è applicabile al caso di specie il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 41994/21, che concludeva per la nullità parziale di dette clausole, in quanto anch'esso fondato sul provvedimento della Banca d'Italia citato e relativo alle fideiussioni omnibus.
L'opponente avrebbe dovuto pertanto allegare e provare che lo schema utilizzato nella garanzia specifica, da lui prestata, fosse anch'esso utilizzato in modo uniforme per accordo intercorso tra più istituti e dunque, frutto di intesa anticoncorrenziale.
Nessuna prova veniva fornita sul punto da T_
La garanzia prestata deve, pertanto, ritenersi valida ed efficace in relazione a tutte le sue clausole e la domanda volta all'accertamento della sua nullità parziale non può essere accolta.
Conseguentemente, risulta valida la rinuncia di all'art. 1957 T_
c.c. contenuta all'art. 6 della fideiussione e pertanto superfluo accertare se il creditore abbia o meno agito nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione nei confronti del debitore principale.
Per tutte le ragioni di cui sopra il decreto ingiuntivo n. 1467/2024,
pagina 14 di 15 deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri del d.m. 147/2022 ai valori medi, salvo istruttoria al minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza assorbita o disattesa, conferma il decreto ingiuntivo n. 1467/2024 dichiarandolo esecutivo;
condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_2
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 49.271,00
[...] oltre rimb forf I.V.A. e C.A.P. come per legge
Così deciso in Milano il 15.04.2025
Il Giudice Il Presidente dott.ssa Michela Guantario dott.ssa Laura Massari
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