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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 05/03/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00818/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01227/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1227 del 2025, proposto da
IE AO, rappresentato e difeso dall’avvocato Saverio Viscomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tiriolo, non costituito in giudizio;
nei confronti
EP OC, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
UL AO, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Risadelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (sezione seconda), 22 novembre 2024, n. 1635, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EP OC e di UL AO;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci;
Considerato che non si ravvisa nella vicenda il presupposto del periculum in mora , richiesto dall’art. 98, comma 1, c.p.a.;
ritenuto, infatti, che il pregiudizio grave e irreparabile rappresentato dall’appellante, meramente consequenziale all’esistenza di un ordine di ripristino, sia generico e inidoneo a giustificare la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, anche alla luce della tipologia di opera di cui trattasi (consistente in un muretto di recinzione);
ritenuto, pertanto, di respingere l’istanza cautelare, ponendo le spese della presente fase a carico dell’appellante, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda) respinge l’istanza cautelare.
Condanna l’appellante a rifondere ai privati intimati le spese della presente fase, che si liquidano, a favore di ciascuna parte, in € 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
OB LE, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | OB LE |
IL SEGRETARIO