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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/07/2025, n. 5743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5743 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27976/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 27976/2023 tra
Parte_1
ATTORE/OPPONENTE
e
“ “ Controparte_1 CP_1
CONVENUTO/OPPOSTO
Oggi 10 luglio 2025 ad ore 10.30 il GOP dott. Elisabetta Palo, dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte attrice opponente l'avv. Anna Lioniello,
- per parte convenuta opposta l'avv. Vincenzo Serrao,
dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli già depositati telematicamente.
pagina 1 di 8 L'avv. Serrao insiste per la liquidazione integrale delle spese di giudizio e di CTU, stante la possibilità di definire la posizione come da ordinanza del giudice in data 9.05.2024 per un importo di circa
13.000,00 euro, importo rivelatosi inferiore a quanto determinato all'esito della CTU e che ha CP_1
dichiarato essere disponibile ad accettare, come da note di trattazione del 21.05.2024.
L'avv. Lioniello si oppone a quanto richiesto da controparte poiché la CTU si è resa necessaria in quanto a fronte di un credito richiesto di 21.626,32 euro è stato accertato dalla relazione del CTU un importo di molto inferiore pari ad € 14.115,76.
Si riporta ai propri atti ed alle contestazioni già fatte.
L'avv. Serrao insiste anche alla luce di quanto disposto dall'art. 91, primo comma, seconda parte cpc.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Ad ore 14.25, all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27976/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. LIONIELLO ANNA, elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI,12 80029 SANT'ANTIMO presso il difensore avv. LIONIELLO ANNA
ATTORE/OPPONENTE contro
“ Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERRAO VINCENZO, elettivamente domiciliato in P.IVA_2
P.ZZA LUIGI DI SAVOIA, 2 20124 MILANO presso il difensore avv. SERRAO VINCENZO
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
- in via assolutamente preliminare, per i motivi e le causali tutte di cui al presente atto di opposizione, accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti normativamente richiesti per l'accoglimento della istanza ex art. 648 c.p.c. del Decreto Ingiuntivo n. 9733/2023 rg 18633/2023 che, in via ipotetica ed eventuale, la opposta intendesse proporre nel presente giudizio, e, per l'effetto, rigettarla;
- in ogni caso accertare e pronunciare la carenza di legittimazione attiva e passiva come innanzi eccepito;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo, in forza delle causali di cui in premessa dei motivi di opposizione di cui al
Capo II e III, e, per l'effetto, accogliere la spiegata opposizione alla luce delle contestazioni dei dati riportati in fattura ed i relativi consumi e conguagli nonché del malfunzionamento dei misuratori.
- condannare la opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione.
In via istruttoria, sin d'ora, si chiede ammettere CTU volta all'accertamento della presenza dei vizi sui contatori di cui alle fatture azionate in via monitoria ed all'accertamento della correttezza dei conteggi pagina 3 di 8 e del calcolo effettuato, nonché del metodo in uso e del funzionamento dei misuratori sia di energia che di gas. E' necessaria la verifica della correttezza dei consumi.
Ci si riserva ogni incombente probatorio che il comportamento processuale della controparte dovesse rendere necessario.
Per parte convenuta opposta:
Piaccia al Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così Giudicare
Nel merito:
- respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emerso in corso di causa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 18.973,07 (di cui € 6.931,52 per consumi gas ed
€ 12.041,55 quale pagamento della fornitura di energia elettrica) o di quella diversa somma che risulterà dovuta, oltre interessi e spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9733/2023 (RG
[...]
18633/2023) emesso dal Tribunale di Milano con il quale veniva ingiunto alla società debitrice di pagare in favore di a somma di € 21.626,32, oltre interessi Controparte_1
moratori e spese della procedura monitoria, per la fornitura di energia elettrica e gas naturale.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito un quantitativo eccessivo di energia fatturata, in Pt_1
particolare nei periodi di chiusura dell'attività legata al Covid;
l'inintelligibilità delle fatture emesse da comprendenti consumi non solo effettivi ma anche stimati, con storni, conguagli, ecc., dalle CP_1
quali non sarebbe possibile comprendere con esattezza i quantitativi di energia elettrica e di gas fatturati;
il malfunzionamento del misuratore di corrente elettrica, sostituito in data 02.02.2021
(doc. 9 il quale, nel periodo precedente la sostituzione, avrebbe quindi rilevato dati di CP_1
consumo errati.
Costituitasi in giudizio, ha contestato l'opposizione per i motivi tutti esposti in comparsa, ha CP_1 chiesto la concessione della provvisoria esecuzione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto.
Il giudizio è stato istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed espletamento di
Consulenza tecnica volta a ricostruire i rapporti di debito credito tra le parti alla luce della documentazione acquisita.
Per quel che riguarda il gas il Consulente, all'esito della disamina dei documenti depositati, dando atto che non sussistono criticità nei dati di consumo comunicati da , né nella fatturazione di CP_2 CP_1
pagina 4 di 8 ha confermato il credito reclamato dal fornitore nei confronti della società opponente nella CP_1 misura di € 6.931,52 (cfr. pag. 10 e 11 CTU).
In relazione alla fornitura di energia elettrica, il CTU ha in primo luogo posto in evidenza che, secondo quanto riportato nel doc. 16/Repower, il Distributore locale ha dichiarato consumi pari a 27.017 (F1)
+ 19.587 (F2) + 23.364 (F3) = 70.241 kWh nel periodo precedente alla sostituzione del contatore (dal
1° aprile 2020 al 2 febbraio 2021) e consumi pari a 7.063 (F1) + 4.3737 (F2) + 6.818 (F3) = 18.618
kWh nel periodo successivo (dal 2 febbraio 2021 al 10 agosto 2021), quindi, complessivamente 88.859
kWh.
Ha poi rilevato (cfr. allegato 8 alla CTU) che è probabile che la certificazione di e-Distribuzione
(cfr. doc. riporti un errore compilativo a partire dal 30/6/21, data in cui viene CP_3 stranamente riportata una “doppia lettura”, la seconda delle quali pari a “0” (zero) in tutte e tre le fasce, evidenziando che il documento di e-Distribuzione riporta come nulli i consumi del mese di luglio ma che non risulta che in tale mese abbia interrotto la sua attività. Al riguardo, il Pt_1
Consulente ha ritenuto verosimile la tesi del mero errore compilativo ed ha ipotizzato, alla luce di detto errore materiale, il consumo di energia della nel mese di luglio 2021 in 4.469 kWh, valore di Pt_1
energia elettrica pari alla media di consumo degli ultimi tre mesi (cfr. schema aprile, maggio e giugno
2021) per continuità operativa dell'esercizio in questione.
Ha quindi concluso affermando che nel periodo oggetto di causa, e-Distribuzione ha dichiarato un consumo di 88.859 kWh, ma è verosimile che i medesimi consumi si attestarono effettivamente su 93.328 kWh (cioè 88.859 kWh + 4.469 kWh).
Il CTU ha inoltre rilevato un ulteriore elemento di criticità rispetto ai consumi dichiarati dal
Distributore e cioè che i consumi relativi al primo periodo, quello dal 01 aprile 2020 al 02 febbraio
2021, non possono definirsi effettivi in quanto la lettura iniziale (al 1° aprile 2020) è “calcolata”, cioè semplicemente “stimata”, non reale.
Ha evidenziato che tale aspetto rappresenta un problema nella quantificazione effettiva dei consumi perché tali stime, in genere, vengono svolte su “base storica” ma nel caso specifico si stava vivendo il periodo eccezionale di chiusura degli esercizi commerciali a causa della pandemia da
Covid 19. Ha quindi concluso che è verosimile che siano stati attribuiti al periodo in questione consumi in realtà precedenti, ciò in accordo con la tesi dell'opponente per la quale i valori di consumo erano troppo elevati per il periodo contraddistinto dalle chiusure degli esercizi commerciali.
Ha chiarito che il problema fu probabilmente determinato dal fatto che il misuratore in questione non comunicava con la sonda “bird” (cfr. verbale di verifica del 2 febbraio 2021, doc. 9/Repower)
pagina 5 di 8 impedendo di fatto le teleletture;
che, quindi, non si può parlare di misure errate (e infatti, sul medesimo verbale è riportata la regolarità delle misure), semmai di misure “mancanti” e quindi stimate.
Per superare questo aspetto e fornire una stima attendibile dei consumi il Consulente ha richiesto i
Bilanci della Ciros S.r.l.s per il quinquennio 2019 – 2023 al fine di verificare l'effettiva capacità di consumo energetico dell'opponente.
Secondo il Consulente, il prospetto ricavato dai suddetti bilanci (cfr. allegati n. 06 alla CTU) ha chiarito l'andamento dei due valori ed ha dimostrato che in effetti, nel 2020 vi fu un brusco calo delle attività della per le chiusure legate al Covid. Poiché nel periodo precedente la sostituzione del Pt_1
misuratore esistono solo due letture reali, una al 01 ottobre 2020 e una al 2 febbraio 2021 (data di sostituzione del misuratore), ha ritenuto il CTU che, in tale “sotto-periodo”, il consumo dichiarato di 21.619 kWh possa essere preso per effettivo, essendo risultato che la misurazione non era affetta da errore.
Al contrario, per il periodo precedente di 6 mesi (dal 01 aprile 2020 al 30 settembre 2020), non essendovi alcuna evidenza dei possibili consumi ed essendo il periodo di massima chiusura dovuto all'emergenza dovuta al Covid 19, attestato anche dal bilancio dell'anno 2020 in fortissima perdita, ha stimato un consumo minimo di 1.500 kWh/mese x 6 mesi = 9.000 kWh.
Il Consulente ha poi evidenziato che i dati del Distributore per questi primi 6 mesi attesterebbero invece un volume di consumo medio pari a circa 8.000 kWh /mese, dato realmente eccessivo e “quasi doppio” rispetto ai normali consumi della che si attestano invece sui 4.500 kWh/mese e ciò a Pt_1 dimostrazione dell'errore delle stime operate da e-Distribuzione nei primi mesi del periodo contestato, tanto più che quello in esame non era un periodo “normale” ma quello eccezionale delle chiusure da
Covid 19.
In conclusione, il CTU ha ritenuto congruo e ragionevole, per l'intero periodo in esame, stimare che la consumò energia elettrica pari a: Pt_1
• 9.000 kWh dal 01 aprile 2020 al 30 settembre 2020 21.619 kWh dal 01 ottobre 2020 al 2 febbraio
2021
• 18.618 kWh dal 3 febbraio 2021 al 30 giugno 2021
• 4.469 kWh dal 1° al 31 luglio 2021 per complessivi 53.706 kWh.
Ancora il CTU ha rilevato che i quantitativi di energia elettrica fatturati da come riportato CP_1
nel prospetto della fattura di fine rapporto (cfr. 2021E333037 del 16 settembre 2021, doc.
2/Repower), furono pari a 102.410 kWh. Ciò significa che fatturò 102.410 – 88.859 = 13.551 CP_1
pagina 6 di 8 kWh in eccesso rispetto a quanto dichiarato da e-Distribuzione o, più verosimilmente, 102.410 –
93.328 = 9.082 kWh in eccesso non considerando l'errore compilativo di cui al paragrafo 03.02.01.
Quindi il CTU, considerando ragionevole la ricostruzione operata in sede di Consulenza e tenendo conto delle chiusure da Covid19, ha affermato che fatturò 48.704 kWh in più rispetto ai CP_1
realistici volumi di consumo della (102.410 – 53.706 = 48.704 kWh). Pt_1
Il CTU ha quindi concluso che avrebbe dovuto richiedere € 7.948,13 anziché € 15.458,21. CP_1
Il Consulente poi, alla luce delle osservazioni dell'avv. Lioniello, ha ribadito che i consumi di energia elettrica indicati nella CTU non sono “reali” ma sono stati “stimati” dal Consulente sulla base degli elementi in atti;
tale stima è stata operata a valle di una ricostruzione non contestata a livello numerico dall'avv. Lioniello e che, in ogni caso, si ritiene congrua, plausibile e quindi vicina alla realtà, evidenziando che è stato necessario procedere alla stima dei consumi di energia elettrica, nell'impossibilità di determinare un valore certo, per via della non del tutto corretta certificazione dei consumi trasmessi da e-Distribuzione, le cui letture relative al periodo Covid sono quasi sempre stimate e “non compilate” per il mese di luglio 2021 (cfr. doc. . CP_4
E ancora ha affermato il CTU che, nell'ambito di tale ricostruzione, è sembrato del tutto coerente, come proposto dal CTP di e ritenuto corretto dal CTU, procedere a ricostruire anche il CP_1
mese di luglio 2021, non compilato da e-Distribuzione (verosimilmente per mero errore materiale), al riguardo osservando che la contestazione dell'avv. Lioniello sul punto è generica e si riporta in sostanza al fatto che quella computata è una stima e non una lettura reale.
Il CTU ha quindi concluso, in relazione ai consumi di energia elettrica, che l'opponente è debitrice nei confronti di per l'importo di € 7.948,13 in ordine alla fornitura di energia elettrica e per CP_1
l'importo di € 6.931,52 in relazione alla fornitura di gas naturale e così in totale € 14.879,65.
Ritiene il giudicante di dover integralmente recepire le conclusioni cui è pervenuto il CTU all'esito del lavoro peritale, anche alla luce delle considerazioni svolte dal Consulente in ordine alle osservazioni formulate dalla parte opponente in ordine all'elaborato non definitivo in quanto adeguatamente argomentate.
Per tali ragioni, in accoglimento parziale dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo impugnato, con condanna della parte attrice opponente al pagamento nei confronti della convenuta opposta della somma complessiva di € 14.879,65 (di cui € 7.948,13 per la fornitura di energia elettrica ed € 6.931,52 per la fornitura di gas naturale), oltre interessi come da domanda.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno compensate per un terzo in ragione della reciproca soccombenza e liquidate per il resto come da dispositivo a favore della società opposta.
pagina 7 di 8 Visto l'art. 91, I comma, seconda parte cpc, pone le spese di CTU, come già liquidate, a definitivo carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o respinta così decide:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente al pagamento nei confronti della convenuta opposta, per i titoli per cui è causa, della somma complessiva di € 14.879,65 (di cui € 7.948,13 per la fornitura di energia elettrica ed
€ 6.931,52 per la fornitura di gas naturale), oltre interessi come da domanda;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla società opposta i due terzi delle spese di questo giudizio, che liquida in € 3.384,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara compensato un terzo delle spese.
- pone le spese di CTU, come già liquidate, a definitivo integrale carico della parte opponente.
Milano, 10 luglio 2025
Il GOP dott. Elisabetta Palo
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 27976/2023 tra
Parte_1
ATTORE/OPPONENTE
e
“ “ Controparte_1 CP_1
CONVENUTO/OPPOSTO
Oggi 10 luglio 2025 ad ore 10.30 il GOP dott. Elisabetta Palo, dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte attrice opponente l'avv. Anna Lioniello,
- per parte convenuta opposta l'avv. Vincenzo Serrao,
dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli già depositati telematicamente.
pagina 1 di 8 L'avv. Serrao insiste per la liquidazione integrale delle spese di giudizio e di CTU, stante la possibilità di definire la posizione come da ordinanza del giudice in data 9.05.2024 per un importo di circa
13.000,00 euro, importo rivelatosi inferiore a quanto determinato all'esito della CTU e che ha CP_1
dichiarato essere disponibile ad accettare, come da note di trattazione del 21.05.2024.
L'avv. Lioniello si oppone a quanto richiesto da controparte poiché la CTU si è resa necessaria in quanto a fronte di un credito richiesto di 21.626,32 euro è stato accertato dalla relazione del CTU un importo di molto inferiore pari ad € 14.115,76.
Si riporta ai propri atti ed alle contestazioni già fatte.
L'avv. Serrao insiste anche alla luce di quanto disposto dall'art. 91, primo comma, seconda parte cpc.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Ad ore 14.25, all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27976/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. LIONIELLO ANNA, elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI,12 80029 SANT'ANTIMO presso il difensore avv. LIONIELLO ANNA
ATTORE/OPPONENTE contro
“ Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERRAO VINCENZO, elettivamente domiciliato in P.IVA_2
P.ZZA LUIGI DI SAVOIA, 2 20124 MILANO presso il difensore avv. SERRAO VINCENZO
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
- in via assolutamente preliminare, per i motivi e le causali tutte di cui al presente atto di opposizione, accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti normativamente richiesti per l'accoglimento della istanza ex art. 648 c.p.c. del Decreto Ingiuntivo n. 9733/2023 rg 18633/2023 che, in via ipotetica ed eventuale, la opposta intendesse proporre nel presente giudizio, e, per l'effetto, rigettarla;
- in ogni caso accertare e pronunciare la carenza di legittimazione attiva e passiva come innanzi eccepito;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo, in forza delle causali di cui in premessa dei motivi di opposizione di cui al
Capo II e III, e, per l'effetto, accogliere la spiegata opposizione alla luce delle contestazioni dei dati riportati in fattura ed i relativi consumi e conguagli nonché del malfunzionamento dei misuratori.
- condannare la opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione.
In via istruttoria, sin d'ora, si chiede ammettere CTU volta all'accertamento della presenza dei vizi sui contatori di cui alle fatture azionate in via monitoria ed all'accertamento della correttezza dei conteggi pagina 3 di 8 e del calcolo effettuato, nonché del metodo in uso e del funzionamento dei misuratori sia di energia che di gas. E' necessaria la verifica della correttezza dei consumi.
Ci si riserva ogni incombente probatorio che il comportamento processuale della controparte dovesse rendere necessario.
Per parte convenuta opposta:
Piaccia al Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così Giudicare
Nel merito:
- respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emerso in corso di causa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 18.973,07 (di cui € 6.931,52 per consumi gas ed
€ 12.041,55 quale pagamento della fornitura di energia elettrica) o di quella diversa somma che risulterà dovuta, oltre interessi e spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9733/2023 (RG
[...]
18633/2023) emesso dal Tribunale di Milano con il quale veniva ingiunto alla società debitrice di pagare in favore di a somma di € 21.626,32, oltre interessi Controparte_1
moratori e spese della procedura monitoria, per la fornitura di energia elettrica e gas naturale.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito un quantitativo eccessivo di energia fatturata, in Pt_1
particolare nei periodi di chiusura dell'attività legata al Covid;
l'inintelligibilità delle fatture emesse da comprendenti consumi non solo effettivi ma anche stimati, con storni, conguagli, ecc., dalle CP_1
quali non sarebbe possibile comprendere con esattezza i quantitativi di energia elettrica e di gas fatturati;
il malfunzionamento del misuratore di corrente elettrica, sostituito in data 02.02.2021
(doc. 9 il quale, nel periodo precedente la sostituzione, avrebbe quindi rilevato dati di CP_1
consumo errati.
Costituitasi in giudizio, ha contestato l'opposizione per i motivi tutti esposti in comparsa, ha CP_1 chiesto la concessione della provvisoria esecuzione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto.
Il giudizio è stato istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed espletamento di
Consulenza tecnica volta a ricostruire i rapporti di debito credito tra le parti alla luce della documentazione acquisita.
Per quel che riguarda il gas il Consulente, all'esito della disamina dei documenti depositati, dando atto che non sussistono criticità nei dati di consumo comunicati da , né nella fatturazione di CP_2 CP_1
pagina 4 di 8 ha confermato il credito reclamato dal fornitore nei confronti della società opponente nella CP_1 misura di € 6.931,52 (cfr. pag. 10 e 11 CTU).
In relazione alla fornitura di energia elettrica, il CTU ha in primo luogo posto in evidenza che, secondo quanto riportato nel doc. 16/Repower, il Distributore locale ha dichiarato consumi pari a 27.017 (F1)
+ 19.587 (F2) + 23.364 (F3) = 70.241 kWh nel periodo precedente alla sostituzione del contatore (dal
1° aprile 2020 al 2 febbraio 2021) e consumi pari a 7.063 (F1) + 4.3737 (F2) + 6.818 (F3) = 18.618
kWh nel periodo successivo (dal 2 febbraio 2021 al 10 agosto 2021), quindi, complessivamente 88.859
kWh.
Ha poi rilevato (cfr. allegato 8 alla CTU) che è probabile che la certificazione di e-Distribuzione
(cfr. doc. riporti un errore compilativo a partire dal 30/6/21, data in cui viene CP_3 stranamente riportata una “doppia lettura”, la seconda delle quali pari a “0” (zero) in tutte e tre le fasce, evidenziando che il documento di e-Distribuzione riporta come nulli i consumi del mese di luglio ma che non risulta che in tale mese abbia interrotto la sua attività. Al riguardo, il Pt_1
Consulente ha ritenuto verosimile la tesi del mero errore compilativo ed ha ipotizzato, alla luce di detto errore materiale, il consumo di energia della nel mese di luglio 2021 in 4.469 kWh, valore di Pt_1
energia elettrica pari alla media di consumo degli ultimi tre mesi (cfr. schema aprile, maggio e giugno
2021) per continuità operativa dell'esercizio in questione.
Ha quindi concluso affermando che nel periodo oggetto di causa, e-Distribuzione ha dichiarato un consumo di 88.859 kWh, ma è verosimile che i medesimi consumi si attestarono effettivamente su 93.328 kWh (cioè 88.859 kWh + 4.469 kWh).
Il CTU ha inoltre rilevato un ulteriore elemento di criticità rispetto ai consumi dichiarati dal
Distributore e cioè che i consumi relativi al primo periodo, quello dal 01 aprile 2020 al 02 febbraio
2021, non possono definirsi effettivi in quanto la lettura iniziale (al 1° aprile 2020) è “calcolata”, cioè semplicemente “stimata”, non reale.
Ha evidenziato che tale aspetto rappresenta un problema nella quantificazione effettiva dei consumi perché tali stime, in genere, vengono svolte su “base storica” ma nel caso specifico si stava vivendo il periodo eccezionale di chiusura degli esercizi commerciali a causa della pandemia da
Covid 19. Ha quindi concluso che è verosimile che siano stati attribuiti al periodo in questione consumi in realtà precedenti, ciò in accordo con la tesi dell'opponente per la quale i valori di consumo erano troppo elevati per il periodo contraddistinto dalle chiusure degli esercizi commerciali.
Ha chiarito che il problema fu probabilmente determinato dal fatto che il misuratore in questione non comunicava con la sonda “bird” (cfr. verbale di verifica del 2 febbraio 2021, doc. 9/Repower)
pagina 5 di 8 impedendo di fatto le teleletture;
che, quindi, non si può parlare di misure errate (e infatti, sul medesimo verbale è riportata la regolarità delle misure), semmai di misure “mancanti” e quindi stimate.
Per superare questo aspetto e fornire una stima attendibile dei consumi il Consulente ha richiesto i
Bilanci della Ciros S.r.l.s per il quinquennio 2019 – 2023 al fine di verificare l'effettiva capacità di consumo energetico dell'opponente.
Secondo il Consulente, il prospetto ricavato dai suddetti bilanci (cfr. allegati n. 06 alla CTU) ha chiarito l'andamento dei due valori ed ha dimostrato che in effetti, nel 2020 vi fu un brusco calo delle attività della per le chiusure legate al Covid. Poiché nel periodo precedente la sostituzione del Pt_1
misuratore esistono solo due letture reali, una al 01 ottobre 2020 e una al 2 febbraio 2021 (data di sostituzione del misuratore), ha ritenuto il CTU che, in tale “sotto-periodo”, il consumo dichiarato di 21.619 kWh possa essere preso per effettivo, essendo risultato che la misurazione non era affetta da errore.
Al contrario, per il periodo precedente di 6 mesi (dal 01 aprile 2020 al 30 settembre 2020), non essendovi alcuna evidenza dei possibili consumi ed essendo il periodo di massima chiusura dovuto all'emergenza dovuta al Covid 19, attestato anche dal bilancio dell'anno 2020 in fortissima perdita, ha stimato un consumo minimo di 1.500 kWh/mese x 6 mesi = 9.000 kWh.
Il Consulente ha poi evidenziato che i dati del Distributore per questi primi 6 mesi attesterebbero invece un volume di consumo medio pari a circa 8.000 kWh /mese, dato realmente eccessivo e “quasi doppio” rispetto ai normali consumi della che si attestano invece sui 4.500 kWh/mese e ciò a Pt_1 dimostrazione dell'errore delle stime operate da e-Distribuzione nei primi mesi del periodo contestato, tanto più che quello in esame non era un periodo “normale” ma quello eccezionale delle chiusure da
Covid 19.
In conclusione, il CTU ha ritenuto congruo e ragionevole, per l'intero periodo in esame, stimare che la consumò energia elettrica pari a: Pt_1
• 9.000 kWh dal 01 aprile 2020 al 30 settembre 2020 21.619 kWh dal 01 ottobre 2020 al 2 febbraio
2021
• 18.618 kWh dal 3 febbraio 2021 al 30 giugno 2021
• 4.469 kWh dal 1° al 31 luglio 2021 per complessivi 53.706 kWh.
Ancora il CTU ha rilevato che i quantitativi di energia elettrica fatturati da come riportato CP_1
nel prospetto della fattura di fine rapporto (cfr. 2021E333037 del 16 settembre 2021, doc.
2/Repower), furono pari a 102.410 kWh. Ciò significa che fatturò 102.410 – 88.859 = 13.551 CP_1
pagina 6 di 8 kWh in eccesso rispetto a quanto dichiarato da e-Distribuzione o, più verosimilmente, 102.410 –
93.328 = 9.082 kWh in eccesso non considerando l'errore compilativo di cui al paragrafo 03.02.01.
Quindi il CTU, considerando ragionevole la ricostruzione operata in sede di Consulenza e tenendo conto delle chiusure da Covid19, ha affermato che fatturò 48.704 kWh in più rispetto ai CP_1
realistici volumi di consumo della (102.410 – 53.706 = 48.704 kWh). Pt_1
Il CTU ha quindi concluso che avrebbe dovuto richiedere € 7.948,13 anziché € 15.458,21. CP_1
Il Consulente poi, alla luce delle osservazioni dell'avv. Lioniello, ha ribadito che i consumi di energia elettrica indicati nella CTU non sono “reali” ma sono stati “stimati” dal Consulente sulla base degli elementi in atti;
tale stima è stata operata a valle di una ricostruzione non contestata a livello numerico dall'avv. Lioniello e che, in ogni caso, si ritiene congrua, plausibile e quindi vicina alla realtà, evidenziando che è stato necessario procedere alla stima dei consumi di energia elettrica, nell'impossibilità di determinare un valore certo, per via della non del tutto corretta certificazione dei consumi trasmessi da e-Distribuzione, le cui letture relative al periodo Covid sono quasi sempre stimate e “non compilate” per il mese di luglio 2021 (cfr. doc. . CP_4
E ancora ha affermato il CTU che, nell'ambito di tale ricostruzione, è sembrato del tutto coerente, come proposto dal CTP di e ritenuto corretto dal CTU, procedere a ricostruire anche il CP_1
mese di luglio 2021, non compilato da e-Distribuzione (verosimilmente per mero errore materiale), al riguardo osservando che la contestazione dell'avv. Lioniello sul punto è generica e si riporta in sostanza al fatto che quella computata è una stima e non una lettura reale.
Il CTU ha quindi concluso, in relazione ai consumi di energia elettrica, che l'opponente è debitrice nei confronti di per l'importo di € 7.948,13 in ordine alla fornitura di energia elettrica e per CP_1
l'importo di € 6.931,52 in relazione alla fornitura di gas naturale e così in totale € 14.879,65.
Ritiene il giudicante di dover integralmente recepire le conclusioni cui è pervenuto il CTU all'esito del lavoro peritale, anche alla luce delle considerazioni svolte dal Consulente in ordine alle osservazioni formulate dalla parte opponente in ordine all'elaborato non definitivo in quanto adeguatamente argomentate.
Per tali ragioni, in accoglimento parziale dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo impugnato, con condanna della parte attrice opponente al pagamento nei confronti della convenuta opposta della somma complessiva di € 14.879,65 (di cui € 7.948,13 per la fornitura di energia elettrica ed € 6.931,52 per la fornitura di gas naturale), oltre interessi come da domanda.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno compensate per un terzo in ragione della reciproca soccombenza e liquidate per il resto come da dispositivo a favore della società opposta.
pagina 7 di 8 Visto l'art. 91, I comma, seconda parte cpc, pone le spese di CTU, come già liquidate, a definitivo carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o respinta così decide:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente al pagamento nei confronti della convenuta opposta, per i titoli per cui è causa, della somma complessiva di € 14.879,65 (di cui € 7.948,13 per la fornitura di energia elettrica ed
€ 6.931,52 per la fornitura di gas naturale), oltre interessi come da domanda;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla società opposta i due terzi delle spese di questo giudizio, che liquida in € 3.384,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara compensato un terzo delle spese.
- pone le spese di CTU, come già liquidate, a definitivo integrale carico della parte opponente.
Milano, 10 luglio 2025
Il GOP dott. Elisabetta Palo
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