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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/05/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2113/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2113/2023, promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GERARDI GUGLIELMO IVAN
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. TRANCHIDA ROBERTA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da ricorso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, rappresentava che, con Parte_1
sentenza n. 151/2018, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato il divorzio del ricorrente dalla resistente (relativo al matrimonio contratto in Trapani in data Controparte_1
10.09.1994, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 29, parte II,
Serie B, anno 1994).
1 Deduceva che, in detta sede, era stato sancito il suo obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 500,00 mensili, unitamente all'obbligo Per_1 di sostenere il 60% delle spese straordinarie.
Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti degli elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni cristallizzate nella sentenza di divorzio.
In particolare, deduceva il peggioramento delle proprie condizioni economiche, che riconduceva all'intervenuto pensionamento, e il contestuale miglioramento della situazione reddituale della ex moglie, frattanto assunta a tempo indeterminato.
Chiedeva, pertanto, la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio ad € 200,00 mensili, nonché la riconduzione al 50% della quota delle spese Per_1
straordinarie da sostenere.
*****
Si costituiva la resistente , contestando integralmente quanto ex Controparte_1 adverso dedotto relativamente alla sopravvenuta disparità reddituale tra le parti.
Deduceva che il aveva di recente provveduto al riscatto di una polizza Pt_1
assicurativa originariamente contratta per essere destinata ai bisogni della famiglia e che il peggioramento della situazione reddituale lamentato dalla controparte a seguito del passaggio in quiescenza doveva ritenersi riconducibile all'anticipazione della stessa per rinuncia al transito alle aree funzionali del personale civile, nonostante l'idoneità.
Quanto alla propria posizione, rappresentava di percepire una retribuzione di poco superiore ai mille euro mensili e di aver dovuto ricorrere all'erogazione di un prestito per far fronte alle esigenze familiari, stante la mancata contribuzione del ricorrente alle spese straordinarie resesi necessarie per il figlio.
Rappresentava l'accrescimento, a far data dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, delle esigenze di , studente universitario fuorisede. Per_1
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate in ricorso, la conferma dell'importo di € 500,00 a titolo di assegno di mantenimento.
*****
In corso di causa, le parti venivano invitate a valutare la percorribilità della seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.: “mantenimento dell'attuale importo ordinario per
4 anni ed esclusione dalle spese straordinarie di spese per alloggio a Roma, viaggi A/R e
2 tasse universitarie, con riduzione a 350,00 successive, salvo raggiungimento di indipendenza economica”.
Detta proposta veniva accettata dalla sola parte resistente, di talché, in via provvisoria ed urgente, il Tribunale confermava le statuizioni vigenti ed istruiva la causa disponendo
“approfondimenti di polizia Tributaria circa tutti gli indici patrimoniali, mobiliari e immobiliari, reddituali nonché su conti, depositi, titoli azionari, compartecipazioni riconducibili al ricorrente”.
*****
Tanto premesso, dal suesposto quadro, se emerge un elemento di novità, rinvenibile, in concomitanza al passaggio in quiescenza, in una una lieve flessione nelle entrate del
, detto cambiamento non appare decisivo, nel complesso delle vigenti condizioni a Pt_1 giustificare l'accoglimento della domanda.
Innanzitutto esso appare mitigato dal transito di poste positive nel patrimonio del ricorrente. A tal riguardo, gli esiti degli accertamenti tributari demandati hanno consentito di appurare una disponibilità patrimoniale in capo al ricorrente, depauperata dalla corresponsione di un ingente somma di denaro alla sorella, pari all'intero TFR, a titolo di
“Restituzione denaro prestatomi”, senza alcun riscontro relativamente ai precedenti e connessi prestiti dedotti.
In secondo luogo, esso appare compensato dall'incremento delle spese necessarie per il mantenimento della prole, risultando dettagliatamente documentate le spese sostenute dalla per le spese accademiche e di vitto e alloggio del figlio, attualmente domiciliato nella CP_1 capitale. Del resto, è pacifica la circostanza secondo cui il giovane non è ancora Per_1
economicamente indipendente;
così come, parimenti pacifico è l'incremento delle esigenze dei giovani con l'incedere dell'età, in vista dei percorsi di studio o di formazione necessari per la costruzione della propria carriera o posizione nel mondo del lavoro, (cfr. Cass. Sentenze nn. 10119\2006; 400\2010; 8927\2012).
Pertanto, all'evidenza disponibile, ritiene il Tribunale di dover confermare il regime vigente.
*****
Infine, le spese del giudizio, tenuto conto della natura della controversia e delle statuizioni adottate, seguono la soccombenza.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
− Respinge le domande proposte;
− condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, spese che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta e spese generali nella misura del
15%.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2113/2023, promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GERARDI GUGLIELMO IVAN
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. TRANCHIDA ROBERTA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da ricorso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, rappresentava che, con Parte_1
sentenza n. 151/2018, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato il divorzio del ricorrente dalla resistente (relativo al matrimonio contratto in Trapani in data Controparte_1
10.09.1994, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 29, parte II,
Serie B, anno 1994).
1 Deduceva che, in detta sede, era stato sancito il suo obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 500,00 mensili, unitamente all'obbligo Per_1 di sostenere il 60% delle spese straordinarie.
Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti degli elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni cristallizzate nella sentenza di divorzio.
In particolare, deduceva il peggioramento delle proprie condizioni economiche, che riconduceva all'intervenuto pensionamento, e il contestuale miglioramento della situazione reddituale della ex moglie, frattanto assunta a tempo indeterminato.
Chiedeva, pertanto, la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio ad € 200,00 mensili, nonché la riconduzione al 50% della quota delle spese Per_1
straordinarie da sostenere.
*****
Si costituiva la resistente , contestando integralmente quanto ex Controparte_1 adverso dedotto relativamente alla sopravvenuta disparità reddituale tra le parti.
Deduceva che il aveva di recente provveduto al riscatto di una polizza Pt_1
assicurativa originariamente contratta per essere destinata ai bisogni della famiglia e che il peggioramento della situazione reddituale lamentato dalla controparte a seguito del passaggio in quiescenza doveva ritenersi riconducibile all'anticipazione della stessa per rinuncia al transito alle aree funzionali del personale civile, nonostante l'idoneità.
Quanto alla propria posizione, rappresentava di percepire una retribuzione di poco superiore ai mille euro mensili e di aver dovuto ricorrere all'erogazione di un prestito per far fronte alle esigenze familiari, stante la mancata contribuzione del ricorrente alle spese straordinarie resesi necessarie per il figlio.
Rappresentava l'accrescimento, a far data dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, delle esigenze di , studente universitario fuorisede. Per_1
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate in ricorso, la conferma dell'importo di € 500,00 a titolo di assegno di mantenimento.
*****
In corso di causa, le parti venivano invitate a valutare la percorribilità della seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.: “mantenimento dell'attuale importo ordinario per
4 anni ed esclusione dalle spese straordinarie di spese per alloggio a Roma, viaggi A/R e
2 tasse universitarie, con riduzione a 350,00 successive, salvo raggiungimento di indipendenza economica”.
Detta proposta veniva accettata dalla sola parte resistente, di talché, in via provvisoria ed urgente, il Tribunale confermava le statuizioni vigenti ed istruiva la causa disponendo
“approfondimenti di polizia Tributaria circa tutti gli indici patrimoniali, mobiliari e immobiliari, reddituali nonché su conti, depositi, titoli azionari, compartecipazioni riconducibili al ricorrente”.
*****
Tanto premesso, dal suesposto quadro, se emerge un elemento di novità, rinvenibile, in concomitanza al passaggio in quiescenza, in una una lieve flessione nelle entrate del
, detto cambiamento non appare decisivo, nel complesso delle vigenti condizioni a Pt_1 giustificare l'accoglimento della domanda.
Innanzitutto esso appare mitigato dal transito di poste positive nel patrimonio del ricorrente. A tal riguardo, gli esiti degli accertamenti tributari demandati hanno consentito di appurare una disponibilità patrimoniale in capo al ricorrente, depauperata dalla corresponsione di un ingente somma di denaro alla sorella, pari all'intero TFR, a titolo di
“Restituzione denaro prestatomi”, senza alcun riscontro relativamente ai precedenti e connessi prestiti dedotti.
In secondo luogo, esso appare compensato dall'incremento delle spese necessarie per il mantenimento della prole, risultando dettagliatamente documentate le spese sostenute dalla per le spese accademiche e di vitto e alloggio del figlio, attualmente domiciliato nella CP_1 capitale. Del resto, è pacifica la circostanza secondo cui il giovane non è ancora Per_1
economicamente indipendente;
così come, parimenti pacifico è l'incremento delle esigenze dei giovani con l'incedere dell'età, in vista dei percorsi di studio o di formazione necessari per la costruzione della propria carriera o posizione nel mondo del lavoro, (cfr. Cass. Sentenze nn. 10119\2006; 400\2010; 8927\2012).
Pertanto, all'evidenza disponibile, ritiene il Tribunale di dover confermare il regime vigente.
*****
Infine, le spese del giudizio, tenuto conto della natura della controversia e delle statuizioni adottate, seguono la soccombenza.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
− Respinge le domande proposte;
− condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, spese che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta e spese generali nella misura del
15%.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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