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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/11/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti Presidente
Dott. Rossella Incardona Giudice Relatore
Dott. Maria Amoruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale R.G. 79-1/2025, promosso su ricorso di
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]n. Parte_1
12 (C.F. ), rappresentato e difeso nella presente procedura C.F._1 dall'Avv. Elisabetta FRATTINI (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Novara, Via XXIII Marzo n. 170, e presso il suo indirizzo pec DA Email_1
NEI CONFRONTI DI
C.F. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 piazza Cavour 13 a Trecate
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato in data 24 giugno 2025 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa
[...]
Controparte_1
• fissata udienza e perfezionatesi le notifiche, la resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza;
osserva quanto segue: TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
• sussiste la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in Trecate, e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
• per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII. Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da Controparte_1
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI. dal momento che parte ricorrente vanta crediti per € 27.618,07 e che risultano dagli atti altri debiti verso terzi (AGENZIE ENTRATE - RISCOSSIONE) per € 22.005,69.
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.
• si ritiene che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
1) dall'esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso del credito esperiti da parte ricorrente;
2) dal mancato deposito dei bilanci negli ultimi 2 anni, l'ultimo bilancio depositato è relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2022;
3) dall'incapacità a far fronte anche a debiti di modesta dimensione, la quale dimostra la mancanza di una modesta liquidità che potrebbe consentire l'adempimento dell'obbligazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11393 del 18/06/2004; Sez. 1, Sentenza
n. 19611 del 30/09/2004);
4) dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
• Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
1) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
[C.F. ], con sede legale in piazza Cavour Controparte_1 P.IVA_1
13, Trecate,
2) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Rossella Incardona;
3) nomina Curatore il dott. Persona_1
4) ordina al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) fissa l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 31 marzo 2026 ore 10:30, innanzi al Giudice Delegato, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ordina al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
9) ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ordina al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ordina ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 codice della crisi.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 2/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Incardona Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti
Pagina nr. 4
TRIBUNALE DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti Presidente
Dott. Rossella Incardona Giudice Relatore
Dott. Maria Amoruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale R.G. 79-1/2025, promosso su ricorso di
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]n. Parte_1
12 (C.F. ), rappresentato e difeso nella presente procedura C.F._1 dall'Avv. Elisabetta FRATTINI (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Novara, Via XXIII Marzo n. 170, e presso il suo indirizzo pec DA Email_1
NEI CONFRONTI DI
C.F. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 piazza Cavour 13 a Trecate
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato in data 24 giugno 2025 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa
[...]
Controparte_1
• fissata udienza e perfezionatesi le notifiche, la resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza;
osserva quanto segue: TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
• sussiste la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in Trecate, e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
• per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII. Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da Controparte_1
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI. dal momento che parte ricorrente vanta crediti per € 27.618,07 e che risultano dagli atti altri debiti verso terzi (AGENZIE ENTRATE - RISCOSSIONE) per € 22.005,69.
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.
• si ritiene che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
1) dall'esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso del credito esperiti da parte ricorrente;
2) dal mancato deposito dei bilanci negli ultimi 2 anni, l'ultimo bilancio depositato è relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2022;
3) dall'incapacità a far fronte anche a debiti di modesta dimensione, la quale dimostra la mancanza di una modesta liquidità che potrebbe consentire l'adempimento dell'obbligazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11393 del 18/06/2004; Sez. 1, Sentenza
n. 19611 del 30/09/2004);
4) dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
• Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
1) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
[C.F. ], con sede legale in piazza Cavour Controparte_1 P.IVA_1
13, Trecate,
2) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Rossella Incardona;
3) nomina Curatore il dott. Persona_1
4) ordina al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) fissa l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 31 marzo 2026 ore 10:30, innanzi al Giudice Delegato, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ordina al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
9) ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ordina al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ordina ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 codice della crisi.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 2/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Incardona Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti
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