Articolo 1922 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1921Articolo 1914
Versione
9 ottobre 2010
Art. 1922. Entita' della pensione straordinaria 1. La pensione straordinaria di cui all'articolo 1921 e' stabilita nelle seguenti misure annue, con decorrenza 1° gennaio 1985:
a) per il grado di cavaliere di gran croce, euro 1549,37; b) per il grado di grand'ufficiale, euro 464,81; c) per il grado di commendatore, euro 413,16; d) per il grado di ufficiale, euro 361,51; e) per il grado di cavaliere, euro 309,87.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente