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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/05/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 23/05/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 11658/2024, promossa da:
, nata in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. SAVOLDELLI SILVANA RICORRENTE contro nato in [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. TENGATTINI CHIARA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i S E P A R A Z I O N E
1. e contraevano matrimonio in Marocco il 22.3.07 (atto Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di PA sull'Oglio al numero 55 parte II serie C dell'anno 2018). Dalla loro unione nascevano:
− il 2.1.09; Per_1
il 20.9.10; Per_2
− il 29.1.15. Per_3
2. Con ricorso depositato il 30.9.24, la ricorrente ha chiesto la separazione dal marito.
Con decreto del 7.10.24 è stata fissata la prima udienza, conferendo ampio mandato di monitoraggio ai Servizi Sociali, che hanno depositato relazioni il 28.10.24, il 2.1.25 e il 25.2.25.
Il resistente ha depositato una memoria difensiva il 31.10.24.
Le parti sono comparse all'udienza del 5.11.24.
Con provvedimento del 6.11.24, il giudice ha adottato le seguenti misure provvisorie:
Pag. 1 di 4 Tribunale Ordinario di Brescia
«Ai sensi degli artt. 473-bis.69 e ss. c.p.c.: dispone l'ordine di protezione richiesto, immediatamente esecutivo, nei seguenti termini:
− ordina ad nato in [...] l'[...], la cessazione della condotta tenuta ai danni di Controparte_1 [...]
e dei figli;
Pt_1
− dispone l'allontanamento di dalla casa familiare sita a PA in via De Gasperi 15, con delega Controparte_1 alle Forze dell'Ordine, ove necessario, per l'esecuzione del provvedimento;
obbliga lo stesso a consegnare alla controparte tutte le chiavi della casa familiare eventualmente possedute;
− stabilisce la durata del presente ordine di protezione, immediatamente esecutivo, in 9 mesi, ossia fino al 6.7.2025;
Ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c.:
− autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
− dispone l'affidamento condiviso dei figli ai genitori, con residenza presso la madre a PA in via De Gasperi 15; stabilisce che i genitori, con l'intermediazione dei difensori e dei Servizi Sociali, adottino congiuntamente le decisioni di più rilevante interesse per i figli (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio) tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate separatamente dal genitore presso cui i figli si trovano;
− assegna alla ricorrente la casa familiare;
− dispone che il padre possa vedere i figli in incontri protetti in ambiente neutro, organizzati dai Servizi Sociali dopo aver valutato l'interesse per i minori;
− con decorrenza dalla data del presente provvedimento, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile di € 600,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 200,00 ciascuno), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, fino alla loro indipendenza economica;
− pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, sottoscritto il 14.7.16, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
− incarica i Servizi Sociali di PA (con facoltà di coordinamento con quelli di Piacenza) affinché:
1. mantengano i contatti con il nucleo familiare, anche allargato agli ascendenti, a eventuali nuovi compagni e ad altre figure significative per i minori;
2. ascoltino i minori, riferendo del loro stato psico-fisico;
3. misurino le capacità genitoriali di madre e padre, nonché la qualità dei loro rapporti;
4. valutino l'interesse dei figli a incontrare il genitore con cui non convivono;
5. organizzino incontri tra questi e i figli, in modalità protetta in ambiente neutro;
6. suggeriscano a madre e figli percorsi di sostegno psicologico e al padre percorsi di recupero della genitorialità;
7. si esprimano in merito ad affidamento e residenza preferibili per i minori;
8. riferiscano alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni e a questo giudice (segnalando il deposito come urgenza) eventuali gravi pregiudizi per la prole;
9. depositino due relazioni sul nucleo familiare e le attività svolte entro il 30.12.24 e il 25.2.25 (segnandole anche via mail al giudice, ; Email_1 rinvia la liquidazione delle spese di lite all'esito del procedimento».
Il resistente si è costituito in giudizio il 7.2.25.
Le parti hanno chiesto vari rinvii e sono comparse all'udienza del 12.3.25.
3. Il 7-8.5.25 le parti hanno infine formalizzato le seguenti conclusioni convergenti:
«1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
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2. Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
3. La casa adibita a casa familiare con contratto di locazione intestato al IG. sia assegnata alla moglie Controparte_1
che la abiterà con i figli, con quanto in essa contenuto. Il sig. ha già prelevato i propri beni ed Parte_1 CP_1 effetti personali. La IG.ra provvederà alla voltura dell'intestazione del contratto di locazione ed alla Parte_1 voltura dei contratti delle utenze che saranno entrambe a suo carico;
4. I figli minori manterranno la residenza presso la madre;
5. Assegno a titolo di mantenimento dei figli minori a carico del IG. pari ad € 600,00 complessivo oltre Controparte_1 rivalutazioni Istat ed oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi;
6. Assegno unico nella quota del 100% alla IG.ra ; Parte_1
7. I figli minori affidati con affidamento super- esclusivo alla IG.ra con collocazione prevalente presso la Parte_1 madre e con diritto di visita del padre con incontri protetti, in ambiente neutro organizzati dai servizi sociali dopo aver valutato gli interessi dei minori;
8. La macchina targata GJ244NH di proprietà della IG.ra attualmente in uso al IG. Parte_1 Controparte_1 verrà ceduta a titolo gratuito allo stesso con costi di passaggio a carico del IG. entro 10 giorni Controparte_1 dall'emanazione della sentenza o entro e non oltre il 10 giugno 2025. Il IG. dichiara sin da ora che Controparte_1 eventuali multe e/o sanzioni notificate alla IG.ra o costi ( assicurazione, bolli ecc. ) sino alla data del passaggio Pt_1 di proprietà aventi ad oggetto l'autovettura di cui sopra verranno da lui pagate.
9. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse.
10. Spese legali compensate».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 4.10.24, non ha formulato osservazioni.
4. Le condizioni proposte dalle parti appaiono conformi ai provvedimenti provvisori e all'attuale interesse della famiglia: meritano quindi di essere recepite dal Tribunale. Resta tuttavia inteso che:
(a) l'ordine di protezione a carico del resistente rimarrà in vigore fino alla naturale scadenza del
6.7.25, salvo successive istanze di proroga/rinnovazione, da depositare in altro fascicolo e ferme restando le misure adottate in sede penale;
(b) i Servizi Sociali, incaricati di organizzare gli incontri protetti padre-figli dopo aver valutato l'interesse per questi ultimi, manterranno il monitoraggio della famiglia, in via amministrativa, per almeno un altro anno.
5. Le spese debbono essere compensate, come richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− pronuncia la separazione tra i coniugi:
, nata in [...] il [...] e Parte_1
nato in [...] il [...], Controparte_1 unitisi con matrimonio in Marocco il 22.3.07 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di PA sull'Oglio al numero 55 parte II serie C dell'anno 2018);
− dispone che la separazione sia disciplinata dalle condizioni riportate in motivazione;
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− dà atto che l'ordine di protezione emesso il 6.11.24 a carico del resistente resterà in vigore fino alla naturale scadenza del 6.7.25;
− chiede ai Servizi Sociali di proseguire per almeno un anno in via amministrativa il monitoraggio del nucleo familiare e di sovrintendere agli eventuali incontri protetti padre-figli;
− compensa per intero le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune, ordinandogli di annotarla.
Si comunichi, anche ai Servizi Sociali di PA sull'Oglio.
Brescia, 23/05/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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