TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/03/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Reggio Calabria in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dott.ssa Nella Ravenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 2788/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente
TRA
(C.F. ), avente sede in Reggio Calabria Via Argine Parte_1 P.IVA_1
Destro Annunziata, in persona del suo legale rappresentante p.t, sig. Parte_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Chirico (c.f.
[...] C.F._1
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio C.F._1
Calabria via Prol. Aschenez n. 38, in virtù di mandato in calce all'atto di opposizione.
Attore Opponente
CONTRO
(CF: , sito in Reggio Calabria, via Controparte_1 P.IVA_2
Ibico n. 1 e via Glauco n. 3, in persona dell'Amministratore p.t. dr. Controparte_2
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Niccolò C.F._2
da Reggio, 10, presso lo Studio Legale Romolo & Ruggiero, avvocati Maurizio Romolo
(c.f.: ) e (c.f. ), dai C.F._3 Parte_3 C.F._4
quali è rappresentato e difeso in forza di procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo in RG 207/2023
Convenuto Opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 11.12.2024 il procuratore di parte opponente Avv Chirico precisava le conclusioni riportandosi a tutte le deduzioni, eccezioni e richieste, anche istruttorie formulate in tutti gli atti e verbali di causa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni articolate nell'atto introduttivo.
L'avv. per l'opposto, precisava le conclusioni riportandosi a tutte le deduzioni, Pt_3
eccezioni e richieste, anche istruttorie formulate in tutti gli atti e verbali di causa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni articolate nella comparsa di costituzione e risposta.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Il condominio con decreto ingiuntivo n. 489/2023, emesso dal Tribunale CP_3
di Reggio Calabria il 19.07.2023, ingiungeva alla il pagamento della Parte_1
somma complessiva di euro 16.172,56 oltre interessi.
Con atto di citazione notificato in data 27.10.2023 l'ingiunta proponeva opposizione avverso il suddetto decreto, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo, in via principale e nel merito, la revoca dello stesso. Eccepiva al riguardo 1) la nullità delle delibere di approvazione dei bilanci, redatti con tabelle millesimali difformi da quelle contenute nel regolamento contrattuale;
2) l'assenza di certezza, liquidità ed esigibilità' del credito di € 6.602,67 , posto che la sentenza N. 62 del 2022, sulla quale si fonderebbe la pretesa è stata oggetto di appello, pendente dinanzi la Corte di Appello di Reggio Calabria che ne ha sospeso l'esecutività;
3) in ogni caso eccepiva l'estinzione dell'obbligazione ex art 1253 c.c.
Si costituiva in giudizio il condominio opposto, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e, contestando in fatto e in diritto i motivi di opposizione, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione perché notificata in violazione del termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c.; l'inammissibilità, della domanda di nullità delle delibere assembleari contenenti la ripartizione degli oneri condominiali;
l'inammissibilità per mancato rispetto del termine di cui all'art 1137, 2 c.c.; Il bis in idem della medesima pagina 2 di 8 domanda. Inoltre, in via riconvenzionale chiedeva accertarsi e dichiarare che la
[...]
è debitrice nei confronti del opposto della somma complessiva Parte_1 CP_1
di euro € 16.172,56, oltre interessi legali dal dovuto;
interessi legali, ex art. 1284 4c. cc;
e l'applicazione della sanzione di cui all'art. 31 del regolamento condominiale e la condanna ex art. 96 III° comma c.p.c.
Il Tribunale con ordinanza del 14.03.2024 rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedendo i termini ex art. 183 cpc;
con ordinanza del 25.11.2024 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 11.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si precisa che la scrivente è subentrata nella titolarità del presente fascicolo solo in fase decisoria, essendo state le precedenti attività processuali condotte da altri magistrati.
Preliminarmente, va esaminata, in ragione del suo carattere potenzialmente assorbente di ogni altra questione, l'eccezione concernente l'inammissibilità dell'opposizione per mancato rispetto del termine ex art. 641 c.p.c.
L'eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento, secondo precisazioni che seguono.
Emerge dagli atti di causa che la notifica del decreto ingiuntivo è stata effettuata in data
12.09.2023 presso la in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
sig. con sede in Reggio Calabria, Via Argine Destro Annunziata Parte_2
n. 13, nelle mani di , collega di studio, incaricato della ricezione Testimone_1
dell'atto, tale qualificatosi e, in data 18.09.2023 a n. q. di legale Parte_2
rappresentante della predetta società in Via Marconi 22/C, mediante consegna di copia a mani della moglie . Controparte_4
L'opposizione è stata notificata in data 27.10.2023 e la causa iscritta a ruolo in data
31.10.2023.
pagina 3 di 8 L'art. 145 c.p.c. prescrive che la notifica presso la sede di società aventi o meno personalità giuridica, debba avvenire con materiale consegna di copia dell'atto al legale rappresentante, a persona incaricata o, in mancanza, ad altro addetto o al portiere dello stabile e, soltanto in via residuale, ai sensi dell'art. 145 comma I, secondo capoverso, o
145 comma II seconda parte, nei confronti del legale rappresentante.
Va inoltre osservato che i termini perentori, essendo funzionali all'ordinato svolgimento del processo e quindi al soddisfacimento di esigenze di carattere generale, sono sottratti alla libera disponibilità delle parti, di conseguenza il mancato rispetto di tali termini, può essere rilevato anche d'ufficio.
Ciò posto, il opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, atteso che CP_1
la notifica effettuata in data 12.09.2023 si è perfezionata presso la sede della società mediante consegna di copia dell'atto a persona dichiaratasi incaricata alla consegna, ha rilevato la tardività e dunque l'inammissibilità dell'opposizione per essere stata introdotta con atto di citazione notificato oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 cpc. L'opponente sul punto ha rilevato la nullità di tale notifica in considerazione dell'assenza di un qualsivoglia legame tra il consegnatario dell'atto notificato e il destinatario della notifica, affermando, inoltre, che, al momento in cui fu effettuata, il responsabile legale della società aveva trasferito la residenza altrove.
Si precisa al riguardo che la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, pertanto, le attestazioni in essa contenute, inerenti alle attività che l'ufficiale giudiziario certifica di avere eseguito, le dichiarazioni da lui ricevute (limitatamente al loro contenuto estrinseco ed indipendentemente dalla loro veridicità sostanziale) ed i fatti avvenuti in sua presenza, risultanti dall'atto da lui compilato, che trovano riscontro nella relazione prevista dall'art. 148 c.p.c., sono assistite da fede pubblica privilegiata, ex art. 2700 c.c. (
Cass. Civ.n.6046/2016)
Ne consegue che, in difetto di proposizione della querela di falso, per quanto qui interessa, non risultano più contestabili, in quanto assistite da tale fede privilegiata,
pagina 4 di 8 l'attestazione dell'identità del destinatario che ha ricevuto l'atto e le dichiarazioni da questo rese in ordine alla sua qualità di "incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti".
Invece, la prova della veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dal consegnatario dell'atto notificato, le dichiarazioni relative ai rapporti tra quest'ultimo e la persona cui l'atto è destinato, o la verità intrinseca delle dichiarazioni ricevute dall'ufficiale giudiziario notificante, fanno fede fino a prova contraria, sicché in relazione a queste la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso.
Orbene, l'opponente, con le memorie ex art. 183 cpc II° termine cpc ha articolato prova per testi ininfluente a dimostrare l'irregolarità della notifica posto che l'assenza di un rapporto di lavoro tra il consegnatario dell'atto e la circostanza che il legale rappresentante della società avesse trasferito la propria residenza in altro luogo, non sono circostanze che inficiano la validità della notifica posto che il trasferimento della residenza del legale rappresentante non comporta il trasferimento della sede della società che, per come si evince dalla visura camerale in atti, risulta essere all'indirizzo in cui fu effettuata la notifica.
Peraltro la Corte Suprema, ha affermato che, con riguardo alla notificazione con consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, non sono necessari né l'indicazione della qualifica di chi riceve in consegna l'atto, né la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la persona addetta all'ufficio del destinatario di questo stesso, essendo invece sufficiente una situazione di comunanza di rapporti tali da far presumere che la prima porterà a conoscenza del secondo l'atto ricevuto (Cass., 8 gennaio 1987, n. 32;
Cass., 26 novembre 1984, n. 6113).
Di conseguenza, la sola dichiarazione di essere " incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti", riportata nella relata della notificazione, è sufficiente perché sorga la presunzione legale ("iuris tantum") della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da fornirsi da parte del destinatario. Nella specie, la richiesta prova testimoniale e la documentazione prodotta dall'opponente con le pagina 5 di 8 memorie ex art. 183 cpc non costituisce prova contraria idonea a superare la presunzione relativa al possesso, da parte del ricevente la notifica, della dichiarata qualità di soggetto incaricato della ricezione dell'atto.
La validità della prima notifica, effettuata il 12.09.2023, comporta che alla data di proposizione dell'opposizione, perfezionatasi in data 28.10.2023, il termine perentorio di cui all'art. 641 cpc. era ormai scaduto., in quanto la tempestività della proposizione dell'opposizione è determinata, assumendo come dies a quo la data di notifica del provvedimento monitorio.
Alla stregua delle disposizioni degli artt. 641 e 645 cod. proc. civ., il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto, è perentorio, cosicché l'atto di opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile (vedi Cass. III, 26.5.2003, n.8334; Cass. Sez.III,12.07.2006, n.
15763).
Ne consegue che va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto è valido ed efficace, dovendo essere dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c. con la conseguente assunzione da parte dello stesso della forza del giudicato (interno), senza alcuno spazio per l'esame del merito. (vedi Cass. 2707/90).
Anche la domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente non può essere esaminata nel merito per l'inammissibilità di detta opposizione, che determina l'impossibilità di dar luogo ad alcun procedimento che su di essa si fondi, talché la domanda riconvenzionale proposta nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo rimane travolta dallo stesso vizio che inficia la domanda principale.
Ne discende che anche la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente va dichiarata inammissibile.
Per le medesime ragioni non va esaminata neppure la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc, proposta dall'opponente soltanto in sede di comparsa conclusionale.
pagina 6 di 8 Va infine rigettata la domanda di condanna ex art. 96 cpc proposta dalla parte opposta per la temerarietà della lite, posto che sulla base degli atti, non si ravvisa né dolo, né colpa grave nel comportamento processuale dell'opposta, né sembra potersi definire pretestuosa l'iniziativa giudiziale espressa con l'atto di opposizione.
In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., le spese, si pongono a carico di in favore di , come da Parte_1 Controparte_5
dispositivo. in rapporto al valore della causa ed in applicazione dei criteri di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.M. 147 del 2022, in vigore dal
23 ottobre 2022 sulla base dei parametri medi, escluso il compenso per la fase istruttoria in quanto non espletata, ridotti della metà in considerazione della decisione in rito e della non particolare difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Nella Lucia Rita Ravenda, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza,
[...]
eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto conferma il D.I. n. 489/2023, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 19.07.2023.
- Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di parte opponente.
- Rigetta la domanda ex art. 96 cpc proposta dal . Controparte_5
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento in favore del , in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore nella misura di €. 1698,5; oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute, nella misura di legge;
da distarsi in favore dei procuratori antistatari;
Sentenza per legge immediatamente esecutiva.
pagina 7 di 8 Reggio Calabria, 31 marzo 2025
IL GOP
dott.ssa Nella Lucia Rita Ravenda
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Reggio Calabria in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dott.ssa Nella Ravenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 2788/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente
TRA
(C.F. ), avente sede in Reggio Calabria Via Argine Parte_1 P.IVA_1
Destro Annunziata, in persona del suo legale rappresentante p.t, sig. Parte_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Chirico (c.f.
[...] C.F._1
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio C.F._1
Calabria via Prol. Aschenez n. 38, in virtù di mandato in calce all'atto di opposizione.
Attore Opponente
CONTRO
(CF: , sito in Reggio Calabria, via Controparte_1 P.IVA_2
Ibico n. 1 e via Glauco n. 3, in persona dell'Amministratore p.t. dr. Controparte_2
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Niccolò C.F._2
da Reggio, 10, presso lo Studio Legale Romolo & Ruggiero, avvocati Maurizio Romolo
(c.f.: ) e (c.f. ), dai C.F._3 Parte_3 C.F._4
quali è rappresentato e difeso in forza di procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo in RG 207/2023
Convenuto Opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 11.12.2024 il procuratore di parte opponente Avv Chirico precisava le conclusioni riportandosi a tutte le deduzioni, eccezioni e richieste, anche istruttorie formulate in tutti gli atti e verbali di causa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni articolate nell'atto introduttivo.
L'avv. per l'opposto, precisava le conclusioni riportandosi a tutte le deduzioni, Pt_3
eccezioni e richieste, anche istruttorie formulate in tutti gli atti e verbali di causa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni articolate nella comparsa di costituzione e risposta.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Il condominio con decreto ingiuntivo n. 489/2023, emesso dal Tribunale CP_3
di Reggio Calabria il 19.07.2023, ingiungeva alla il pagamento della Parte_1
somma complessiva di euro 16.172,56 oltre interessi.
Con atto di citazione notificato in data 27.10.2023 l'ingiunta proponeva opposizione avverso il suddetto decreto, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo, in via principale e nel merito, la revoca dello stesso. Eccepiva al riguardo 1) la nullità delle delibere di approvazione dei bilanci, redatti con tabelle millesimali difformi da quelle contenute nel regolamento contrattuale;
2) l'assenza di certezza, liquidità ed esigibilità' del credito di € 6.602,67 , posto che la sentenza N. 62 del 2022, sulla quale si fonderebbe la pretesa è stata oggetto di appello, pendente dinanzi la Corte di Appello di Reggio Calabria che ne ha sospeso l'esecutività;
3) in ogni caso eccepiva l'estinzione dell'obbligazione ex art 1253 c.c.
Si costituiva in giudizio il condominio opposto, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e, contestando in fatto e in diritto i motivi di opposizione, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione perché notificata in violazione del termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c.; l'inammissibilità, della domanda di nullità delle delibere assembleari contenenti la ripartizione degli oneri condominiali;
l'inammissibilità per mancato rispetto del termine di cui all'art 1137, 2 c.c.; Il bis in idem della medesima pagina 2 di 8 domanda. Inoltre, in via riconvenzionale chiedeva accertarsi e dichiarare che la
[...]
è debitrice nei confronti del opposto della somma complessiva Parte_1 CP_1
di euro € 16.172,56, oltre interessi legali dal dovuto;
interessi legali, ex art. 1284 4c. cc;
e l'applicazione della sanzione di cui all'art. 31 del regolamento condominiale e la condanna ex art. 96 III° comma c.p.c.
Il Tribunale con ordinanza del 14.03.2024 rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedendo i termini ex art. 183 cpc;
con ordinanza del 25.11.2024 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 11.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si precisa che la scrivente è subentrata nella titolarità del presente fascicolo solo in fase decisoria, essendo state le precedenti attività processuali condotte da altri magistrati.
Preliminarmente, va esaminata, in ragione del suo carattere potenzialmente assorbente di ogni altra questione, l'eccezione concernente l'inammissibilità dell'opposizione per mancato rispetto del termine ex art. 641 c.p.c.
L'eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento, secondo precisazioni che seguono.
Emerge dagli atti di causa che la notifica del decreto ingiuntivo è stata effettuata in data
12.09.2023 presso la in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
sig. con sede in Reggio Calabria, Via Argine Destro Annunziata Parte_2
n. 13, nelle mani di , collega di studio, incaricato della ricezione Testimone_1
dell'atto, tale qualificatosi e, in data 18.09.2023 a n. q. di legale Parte_2
rappresentante della predetta società in Via Marconi 22/C, mediante consegna di copia a mani della moglie . Controparte_4
L'opposizione è stata notificata in data 27.10.2023 e la causa iscritta a ruolo in data
31.10.2023.
pagina 3 di 8 L'art. 145 c.p.c. prescrive che la notifica presso la sede di società aventi o meno personalità giuridica, debba avvenire con materiale consegna di copia dell'atto al legale rappresentante, a persona incaricata o, in mancanza, ad altro addetto o al portiere dello stabile e, soltanto in via residuale, ai sensi dell'art. 145 comma I, secondo capoverso, o
145 comma II seconda parte, nei confronti del legale rappresentante.
Va inoltre osservato che i termini perentori, essendo funzionali all'ordinato svolgimento del processo e quindi al soddisfacimento di esigenze di carattere generale, sono sottratti alla libera disponibilità delle parti, di conseguenza il mancato rispetto di tali termini, può essere rilevato anche d'ufficio.
Ciò posto, il opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, atteso che CP_1
la notifica effettuata in data 12.09.2023 si è perfezionata presso la sede della società mediante consegna di copia dell'atto a persona dichiaratasi incaricata alla consegna, ha rilevato la tardività e dunque l'inammissibilità dell'opposizione per essere stata introdotta con atto di citazione notificato oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 cpc. L'opponente sul punto ha rilevato la nullità di tale notifica in considerazione dell'assenza di un qualsivoglia legame tra il consegnatario dell'atto notificato e il destinatario della notifica, affermando, inoltre, che, al momento in cui fu effettuata, il responsabile legale della società aveva trasferito la residenza altrove.
Si precisa al riguardo che la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, pertanto, le attestazioni in essa contenute, inerenti alle attività che l'ufficiale giudiziario certifica di avere eseguito, le dichiarazioni da lui ricevute (limitatamente al loro contenuto estrinseco ed indipendentemente dalla loro veridicità sostanziale) ed i fatti avvenuti in sua presenza, risultanti dall'atto da lui compilato, che trovano riscontro nella relazione prevista dall'art. 148 c.p.c., sono assistite da fede pubblica privilegiata, ex art. 2700 c.c. (
Cass. Civ.n.6046/2016)
Ne consegue che, in difetto di proposizione della querela di falso, per quanto qui interessa, non risultano più contestabili, in quanto assistite da tale fede privilegiata,
pagina 4 di 8 l'attestazione dell'identità del destinatario che ha ricevuto l'atto e le dichiarazioni da questo rese in ordine alla sua qualità di "incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti".
Invece, la prova della veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dal consegnatario dell'atto notificato, le dichiarazioni relative ai rapporti tra quest'ultimo e la persona cui l'atto è destinato, o la verità intrinseca delle dichiarazioni ricevute dall'ufficiale giudiziario notificante, fanno fede fino a prova contraria, sicché in relazione a queste la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso.
Orbene, l'opponente, con le memorie ex art. 183 cpc II° termine cpc ha articolato prova per testi ininfluente a dimostrare l'irregolarità della notifica posto che l'assenza di un rapporto di lavoro tra il consegnatario dell'atto e la circostanza che il legale rappresentante della società avesse trasferito la propria residenza in altro luogo, non sono circostanze che inficiano la validità della notifica posto che il trasferimento della residenza del legale rappresentante non comporta il trasferimento della sede della società che, per come si evince dalla visura camerale in atti, risulta essere all'indirizzo in cui fu effettuata la notifica.
Peraltro la Corte Suprema, ha affermato che, con riguardo alla notificazione con consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, non sono necessari né l'indicazione della qualifica di chi riceve in consegna l'atto, né la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la persona addetta all'ufficio del destinatario di questo stesso, essendo invece sufficiente una situazione di comunanza di rapporti tali da far presumere che la prima porterà a conoscenza del secondo l'atto ricevuto (Cass., 8 gennaio 1987, n. 32;
Cass., 26 novembre 1984, n. 6113).
Di conseguenza, la sola dichiarazione di essere " incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti", riportata nella relata della notificazione, è sufficiente perché sorga la presunzione legale ("iuris tantum") della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da fornirsi da parte del destinatario. Nella specie, la richiesta prova testimoniale e la documentazione prodotta dall'opponente con le pagina 5 di 8 memorie ex art. 183 cpc non costituisce prova contraria idonea a superare la presunzione relativa al possesso, da parte del ricevente la notifica, della dichiarata qualità di soggetto incaricato della ricezione dell'atto.
La validità della prima notifica, effettuata il 12.09.2023, comporta che alla data di proposizione dell'opposizione, perfezionatasi in data 28.10.2023, il termine perentorio di cui all'art. 641 cpc. era ormai scaduto., in quanto la tempestività della proposizione dell'opposizione è determinata, assumendo come dies a quo la data di notifica del provvedimento monitorio.
Alla stregua delle disposizioni degli artt. 641 e 645 cod. proc. civ., il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto, è perentorio, cosicché l'atto di opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile (vedi Cass. III, 26.5.2003, n.8334; Cass. Sez.III,12.07.2006, n.
15763).
Ne consegue che va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto è valido ed efficace, dovendo essere dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c. con la conseguente assunzione da parte dello stesso della forza del giudicato (interno), senza alcuno spazio per l'esame del merito. (vedi Cass. 2707/90).
Anche la domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente non può essere esaminata nel merito per l'inammissibilità di detta opposizione, che determina l'impossibilità di dar luogo ad alcun procedimento che su di essa si fondi, talché la domanda riconvenzionale proposta nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo rimane travolta dallo stesso vizio che inficia la domanda principale.
Ne discende che anche la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente va dichiarata inammissibile.
Per le medesime ragioni non va esaminata neppure la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc, proposta dall'opponente soltanto in sede di comparsa conclusionale.
pagina 6 di 8 Va infine rigettata la domanda di condanna ex art. 96 cpc proposta dalla parte opposta per la temerarietà della lite, posto che sulla base degli atti, non si ravvisa né dolo, né colpa grave nel comportamento processuale dell'opposta, né sembra potersi definire pretestuosa l'iniziativa giudiziale espressa con l'atto di opposizione.
In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., le spese, si pongono a carico di in favore di , come da Parte_1 Controparte_5
dispositivo. in rapporto al valore della causa ed in applicazione dei criteri di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.M. 147 del 2022, in vigore dal
23 ottobre 2022 sulla base dei parametri medi, escluso il compenso per la fase istruttoria in quanto non espletata, ridotti della metà in considerazione della decisione in rito e della non particolare difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Nella Lucia Rita Ravenda, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza,
[...]
eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto conferma il D.I. n. 489/2023, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 19.07.2023.
- Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di parte opponente.
- Rigetta la domanda ex art. 96 cpc proposta dal . Controparte_5
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento in favore del , in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore nella misura di €. 1698,5; oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute, nella misura di legge;
da distarsi in favore dei procuratori antistatari;
Sentenza per legge immediatamente esecutiva.
pagina 7 di 8 Reggio Calabria, 31 marzo 2025
IL GOP
dott.ssa Nella Lucia Rita Ravenda
pagina 8 di 8