Articolo 35 2 del Codice antimafia
Articolo 35 1Articolo 35 bis
Versione
25 giugno 2018
>
Versione
17 agosto 2023
>
Versione
24 luglio 2025
Art. 35.2. (( (Vigilanza). )) ((1. I sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia assicurano al presidente della Corte di appello la possibilita' di estrarre, anche in forma massiva, le dichiarazioni depositate a norma dell'articolo 35.1, dalle quali deve essere possibile rilevare almeno i seguenti dati:
a) il nome del giudice che ha assegnato l'incarico e la sezione di appartenenza;
b) il nome dell'ausiliario e la tipologia dell'incarico conferitogli;
c) la data di conferimento dell'incarico;
d) il nome del magistrato del distretto con il quale il professionista incaricato ha dichiarato di essere legato da uno dei rapporti indicati all'articolo 35.1, comma 2;
e) la natura di tale rapporto.)) ((23)) ((2. Il presidente della Corte di appello tiene conto delle risultanze delle dichiarazioni ai fini dell'esercizio, su tutti gli incarichi conferiti, del potere di sorveglianza di cui al regio decreto 31 maggio 1946, n. 511.)) -------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 54 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "La disposizione di cui all'articolo 35. 2, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), acquista efficacia a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, attestante la piena funzionalita' dei sistemi di estrazione, con modalita' informatiche ed in forma massiva, dei dati necessari all'esercizio della funzione di sorveglianza".
Entrata in vigore il 24 luglio 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente