Articolo 1253 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1253.

(Effetti della confusione).

Quando le qualita' di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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