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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1253.
(Effetti della confusione).
Quando le qualita' di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.
(Effetti della confusione).
Quando le qualita' di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.
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- 1. Confisca antimafia, non estinguibili per confusione i crediti Inail perchè non erarialiAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 8 luglio 2024 · 263.5195
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- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 05/06/2025, n. 4153Provvedimento: […] Il primo giudice ha accolto il ricorso del contribuente per effetto della “confusione” ex art. 1253 c.c. tra i soggetti dell'obbligazione a seguito dell'intervenuta confisca del patrimonio aziendale. […] Il secondo comma dell'art. 50 del Codice delle leggi antimafia (d.lgs n. 159/11) dispone che “Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del c.c.”.Leggi di più...
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