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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/05/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 572/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 572/2023 CC da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIA LUISA Parte_1 C.F._1
TEZZA del Foro di Verona, giusta procura in atti;
contro
(C.F. ), di seguito solo Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 con il patrocinio dell'avv. SAVERIO UGOLINI del Foro di Verona, giusta procura in atti;
(C.F. , di seguito solo , con il Parte_2 P.IVA_2 Parte_3 patrocinio dell'avv. BARBARA BOLOGNESI e dell'avv. ALESSANDRO AZZINI dell'Ufficio
Legale interno, giusta procura in atti;
1
(C.F. ), di seguito solo con il patrocinio dell'avv. Parte_4 P.IVA_3 Pt_4
RICCARDO MORETTO, dell'avv. FULVIA SQUADRONI, dell'avv. MONICA BENEDETTI e dell'avv. GIOVANNI MICHELON dell'Ufficio Legale Civico, giusta procura in atti.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Verona n. 309/2023 in data 17.02.2023, disattesa e rejetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza di primo grado e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnati in primo grado e che qui si riportano:
“1) in via principale: previa occorrendo la disapplicazione, in quanto illegittimi per violazione di legge ed eccesso di potere, degli atti e provvedimenti della della , Controparte_2 CP_3 dell' , del nonché degli ulteriori atti amministrativi indicati Controparte_4 Parte_4 dai terzi intervenuti per i motivi di cui in atti difensivi nonché nei verbali d'udienza in data 14.01.2021,
25.06.2021, 13.01.2022
- respingersi le deduzioni, eccezioni e domande tutte dell' dell' e CP_1 Controparte_4
del in quanto infondate in fatto ed in diritto Pt_4
- accertare che l' non vanta alcun credito nei confronti dell'attore/opponente per i motivi CP_1
tutti sopra esposti e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare inesistente, nullo od inefficace il decreto ingiuntivo qui opposto;
2) in via riconvenzionale:
- dichiarare inefficace, invalida, nulla ed in ogni caso annullabile la “domanda di accoglimento” sottoposta alla firma del sig. al fine della degenza della sig.ra per i motivi di Parte_1 Pt_5
cui in atti;
- accertare, anche a mezzo ctu, e dichiarare, ai sensi della normativa nazionale ed internazionale in materia (L. 833/1978, L. 730/1983, D.Lgs. 502/92, D.P.C.M. 14.02.2001 art. 3, D.Lgs. 289/2002, L.
18/2009, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, TFUE, Carta sociale europea,
Costituzione dell'O.M.S.) che le prestazioni erogate alla sig.ra , in relazione alla loro Parte_6
2 valenza sanitaria, devono ritenersi in toto a carico del SSN e, per l'effetto, previa revoca del decreto opposto,
- condannare l' alla restituzione delle somme indebitamente percepite per l'importo di € CP_1
18.702,00= oltre interessi legali da ogni singolo pagamento e moratori dalla domanda al saldo, nonché interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., ovvero per la diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa;
3) in via riconvenzionale subordinata: accertare e dichiarare che la compartecipazione per la “quota alberghiera” delle prestazioni erogate alla sig.ra va determinata, ai sensi della normativa in materia (D.Lgs. 502/92, Parte_6
D.P.C.M. 14.02.2001, L. 328/2000 e DPCM 159/2013), nella percentuale ex lege nonché in base all'ISEE della stessa, detratte le spese personali, in modo tale da conservare un importo pari al 50% del reddito minimo di inserimento e, per l'effetto, previa revoca del decreto opposto,
- condannare l' alla restituzione delle maggiori somme indebitamente percepite dal CP_1 giorno del ricovero, pari all'importo di € 18.702,00= oltre interessi legali da ogni singolo pagamento
e moratori dalla domanda al saldo, nonché interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., ovvero per la maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa;
4) in ulteriore subordine in via riconvenzionale: accertare il quantum ex lege della percentuale della “quota alberghiera” di retta a carico della sig.ra
nonché in base all'ISEE della stessa e, di conseguenza, l'eventuale quantum di Parte_6 integrazione dovuto dall'attore/opponente e, per l'effetto, previa revoca del decreto opposto,
- condannare l' alla restituzione delle maggiori somme indebitamente percepite, oltre CP_1
interessi legali da ogni singolo pagamento e moratori dalla domanda al saldo, nella misura che risulterà dovuta in corso di causa
- in via denegata, ridurre l'importo preteso;
In via istruttoria: accogliere tutte le istanze, deduzioni ed eccezioni istruttorie formulate nella seconda
e terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., nonché a verbale d'udienza in data 14.01.2021, 25.06.2021,
13.01.2022 e, pertanto A) ammettersi prova per interpello del legale rappresentante dell'
[...]
e prova diretta per testi sui capitoli sub 1-24 della memoria ex Parte_7
art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. in data 30.10.2021, con i testi ivi indicati, preceduti ciascuno dalla formula
“vero che” ed espunte eventuali frasi ovvero aggettivi contenenti giudizi, siccome di seguito riportate:
1) la sig.ra , nata a [...] il [...], separata dal marito dal 1994, dopo aver vissuto Parte_6
a Bologna, nel 2010 si è trasferita a Verona, in un alloggio in affitto in via Ponte Pietra n. 17, dove ha vissuto da sola fino al 29.05.2017;
3 2) la sig.ra è stata sottoposta a isterectomia nel 2000, a resezione del colon per neoplasia nel Pt_5
2005, ad intervento di tiroidectomia totale nel 2011 e nel 2012 presentava difficoltà nella deambulazione con perdita di equilibrio, siccome risulta dal doc. 1, 3 e 32 che si rammostra;
3) la sig.ra è stata in cura per depressione fino a settembre 2016 presso il dott. Pt_5 Persona_1
di Bologna, specialista in psichiatria, come risulta dal doc. 31 che si rammostra;
4) la sig.ra sin dal 2014 era in cura dal dott. primario neurologo Pt_5 Persona_2 dell'OSPEDALE, il quale diagnosticava il “Morbo di Parkinson” con episodi allucinatori, come risulta dai doc. 1, 2, 3, 6 e 32 che si rammostrano;
5) in data 01.08.2016 a seguito di una caduta accidentale a domicilio subiva un trauma facciale con frattura della mandibola, per cui veniva ricoverata presso l' Controparte_5
di Verona dal 05.08.2016 al 08.08.2016 per intervento chirurgico di “riduzione e sintesi
[...] della frattura mediante 2 placche e viti in titanio”, come risulta dai doc. 4 e 5 che si rammostrano;
6) nella primavera 2017 vi era un peggioramento delle condizioni neurologiche, con perdita dell'autonomia e progressiva riduzione della deambulazione come risulta dai doc. 3, 6, 32 che si rammostrano;
7) nel 2017, prima del ricovero ospedaliero in data 14.06.2017, la sig.ra aveva effettuato alcune Pt_5 visite anche presso il dott. primario di Psichiatria dell' Persona_3 [...]
di Verona;
Controparte_5
8) in data 29.05.2017 veniva ricoverata d'urgenza nell' di Controparte_5
Verona per febbre elevata e stato soporoso con diagnosi di “sepsi in paziente con morbo di parkinson
e sindrome bipolare in trattamento, ipersodiemia ed ipopotassiemia” e con prescrizione fisiatrica di terapia riabilitativa come risulta dai doc. 1, 3, 32, 34 che si rammostrano;
9) in data 09.06.2017 l' di Verona contattava Controparte_5
l'OSPEDALE al fine del trasferimento della sig.ra come risulta dal doc. 3 e 33 che si Pt_5
rammostra;
10) il dott. disponeva, a far data dal 14.06.2017, la prosecuzione delle cure, al fine del Per_2
“trattamento riabilitativo”, nell'OSPEDALE come risulta dai doc. 1, 3, 6, 32-36 che si rammostrano;
11) dal 14.06.2017 la sig.ra veniva ricoverata nel reparto “R.S.A. di cura e recupero” Pt_5
(“1°Piano – Stanza 16”) ad indirizzo riabilitativo funzionale, del “Fr. , come risulta Persona_4
dai doc. 1, 3, 6, 10,11, 32-37 che si rammostrano;
12) il reparto di “R.S.A. di cura e recupero” fa parte del “Dipartimento della Riabilitazione” dell'OSPEDALE ed ospita a tempo determinato pazienti che necessitano di elevato impegno sanitario
e riabilitativo come risulta dai doc. 1, 3, 6, 10, 11, 32-38 che si rammostrano;
4 13) dal 14.06.2017 al 02.05.2019 il dott. era responsabile della RSA di Cura e Persona_5
Riabilitazione dell'OSPEDALE ove era ricoverata la sig.ra come risulta dai doc. 3, 6, 10, 11, Pt_5
32-36 che si rammostrano
14) dal 14.06.2017 al 02.05.2019 la d.ssa era il “medico di reparto” della “RSA Persona_6 di Cura e Recupero” dell'OSPEDALE ove era ricoverata la sig.ra come risulta dai doc. 3, 6, Pt_5
10, 11, 32-36 che si rammostrano
15) il 14.06.2017 la sig.ra giungeva nella RSA “allettata”, con “febbre elevata”, “ferite al Pt_5 sacro” al “III stadio” e “portatrice di CV” - catetere vescicale - come risulta dalla cartella clinica dell' doc. 6, nonché dai doc. 34, 35, 36 che si rammostrano;
CP_1
16) all'atto dell'inserimento nell'OSPEDALE il medico prescriveva “misure di contenimento” (“per ordine medico si applica cintura inguinale e spondine del letto”) come risulta dal doc. 6 e 34 che si rammostrano;
17) all'atto del ricovero erano, inoltre, accertate lesioni da decubito “al sacro” “al III stadio” come risulta dal doc. 6, 34 e 36 che si rammostrano;
18) durante il ricovero, dal 14.06.2017 al 02.05.2019, venivano effettuate “visite mediche quotidiane”, assistenza infermieristica “tutti i giorni”, attività riabilitativa “tutti i giorni”, prescrizioni di periodiche visite specialistiche psichiatriche, neurologiche, fisiatriche, endocrinologiche, oculistiche,
ORL, odontoiatriche, controlli ematici, litio, urinocultura, abg (antibiogramma urine), ecg
(elettrocardiogramma), eeg (elettroencefalogramma), RNM encefalo, monitoraggio parametri vitali, funzione tiroidea, controllo della funzionalità del CV permanente (periodicamente controllato e sostituito anche a causa di ricorrenti ostruzioni), medicazioni quotidiane delle piaghe, nonché la
“terapia” prescritta dal medico, come risulta dai doc. 6, 34-37 che si rammostrano;
19) in data 14.06.2017 la sig.ra veniva riconosciuta persona affetta da “handicap in situazione Pt_5 di gravità” ex art. 3, co. 3, L. 104/92 nonchè “invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” e, con la diagnosi di “sepsi in pz con morbo di Parkinson e sdr bipolare in trattamento, esiti tiroidectomia per gozzo ed isterectomia per NPL, esiti trauma facciale con frattura della mandibola”, come risulta dai doc.
7-8 che si rammostrano;
20) in data 02.05.2019 la sig.ra veniva dimessa dall'OSPEDALE con la seguente diagnosi: Pt_5
“sindrome acinetica in pz. con M. di Parkinson. Sindrome bipolare in trattamento con Litio.
Ipotiroidismo post-chirurgico. I.V.U. intercorrente in portatrice di C.V. Decubito al 2° stadio al sacro in S. d'allettamento” con la prescrizione di “periodici controlli di: Litio, funz. tiroidea, funz. renale,
5 funz. epatica, emocromo, elettroliti, glicemia, esame urine. Urinocultura + abg e funz. in Pt_8 corso di refertazione” come risulta dai doc. 10-11, 34-36 che si rammostrano;
21) ricoverata in altra struttura, decedeva il 17.08.2019 lasciando, tra l'altro, come erede legittimo il figlio, sig. come risulta dal doc. 11 che si rammostra;
Parte_1
22) la sig.ra aveva come entrata una pensione cat. INVIC n. 9000 044 pari nel 2017 ad € Pt_5
515,43, nel 2018 ad € 516,35 e, dal 01.01.2019, ad € 517,84 come risulta dai doc. 12-15 che si rammostrano;
23) il sig. figlio della sig.ra provvedeva a corrispondere per la retta chiesta Parte_1 Pt_5 dall' in data 18.08.2017 la somma di € 1.702,00 come risulta dal doc. 16 che si CP_1
rammostra;
24) l'amministratore di sostegno in data 20.12.2018 pagava la retta all' per € 17.000,00 CP_1
come risulta dai doc. 15 e 17 che si rammostrano.
Si indicano a testimoni: dott. di Bologna, dott. di Verona, dott. Persona_1 Persona_2
di Verona, d.ssa di Verona, dott. di Persona_3 Testimone_1 Testimone_2
Verona, dott. di Verona, dott. Dott. di Persona_5 Persona_6 Testimone_3
Verona, di San Marino, di Verona. Testimone_4 Testimone_5
- Rigettarsi le deduzioni ed eccezioni istruttorie avversarie tutte in quanto inammissibili per i motivi già illustrati nella seconda e terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. ed all'udienza del 13.01.2022, nonché, in particolare,
- rigettarsi l'istanza ex art 213 c.p.c. formulata dall' in quanto inammissibile;
CP_1
- dichiararsi inammissibile la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. depositata dal Pt_4
- dichiararsi inammissibili (e, quindi, espungerli) i doc. 42-45 depositati dall' con la memoria CP_4
ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c., in quanto documenti non a prova contraria ma diretta;
B) Si chiede CTU medico legale sul seguente quesito: “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché l'eventuale ulteriore documentazione medica concordemente sottoposta dalle parti o dai rispettivi procuratori o consulenti tecnici, espletati gli esami specialistici ritenuti utili o necessari, il
CTU: 1) descriva ed accerti le condizioni di salute, la natura e l'entità delle patologie ed il decorso clinico della sig.ra dal 29.05.2017 al 14.06.2017, giorno del trasferimento presso l' Pt_5 CP_1
fino al 02.05.2019, data delle dimissioni;
2) accerti le prestazioni erogate alla sig.ra durante il Pt_5
periodo 14.06.2017-02.05.2019 e descriva se le stesse attengono a mera ospitalità alberghiera, oppure se è presente un piano terapeutico con prestazioni e cure di natura sanitaria, trattamenti farmacologici, controllo del quadro clinico e monitoraggio medico, riabilitazione, cure di piaghe da decubito, visite specialistiche, controllo CV permanente, strumenti di contenzione;
3) accerti la valenza
6 sanitaria delle stesse ed, in particolare, la presenza di un trattamento terapeutico personalizzato che non poteva essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socioassistenziale.
C) In relazione alle domande subordinate, si chiede CTU contabile al fine di accertare alla luce della normativa statale in materia (L. 833/1978, L. 730/1983, D.Lgs. 502/92 art. 3 septies, dpcm 14.02.2001) il riparto ex lege degli oneri sanitari ed alberghieri ed, in particolare, relativamente alla eventuale
“quota alberghiera”, il quantum a carico della sig.ra in modo da rispettare i parametri ex lege Pt_5
(quota sanitaria: 70% a carico del SSN - quota alberghiera: 30% a carico di e utente ed, in Pt_4
via gradata, 50% quota a carico SSN e 50% a carico utente/Comune) e, rispetto alla stessa, il quantum
a carico della sig.ra in base all'ISEE (ai sensi della L. 328/2000 e DPCM 159/2013), in modo Pt_5
tale da conservare un importo pari al 50% del reddito minimo di inserimento. Pertanto, si chiede che, previa verifica e ricostruzione dei versamenti eseguiti per la retta de qua, il CTU accerti e determini se quanto già pagato esaurisca e/o riduca l'ammontare della retta massima che può essere richiesta in base a detta normativa. in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali ex art. 15 tariffa professionale, CNPA ed IVA di legge”;
per CP_1
“Nel merito:
Rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Verona n. 309, pubblicata il 17.2.2023;
In via subordinata:
Condannarsi, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avanzata dal sig.
l' ed il , per quanto di rispettiva competenza, a Parte_1 Parte_2 Parte_4
manlevare l' da qualsiasi eventuale conseguenza Controparte_6
pregiudizievole ricollegata alla presente opposizione per le prestazioni effettuate a favore della sig.ra
Parte_6
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze della presente controversia”;
per : Parte_3
“nel merito, rigettarsi l'appello ex adverso notificato;
in via subordinata, si ripropongono le seguenti conclusioni di cui al primo grado di giudizio:
7 in via principale, nel merito: rigettarsi integralmente le domande ex adverso proposte nei confronti dell' in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, nonché le Parte_2
domande proposte dal Sig. in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto;
Parte_1
in via subordinata: ridursi il quantum delle domande ex adverso proposte nei confronti dell'
[...]
, nonché delle domande proposte dal Sig. per i motivi meglio illustrati in Parte_2 Parte_1
atti.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio come da D.M. del
10.03.2014 n. 55.
In via istruttoria:
Si contesta l'ammissibilità e rilevanza di tutti i capitoli di prova dell'opponente in quanto:
tutti i capitoli riguardano circostanze provate o da provarsi documentalmente e sono comunque irrilevanti;
i capitoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 sono formulati in maniera generica;
i capitoli 9, 10, 11, 12 e 18 sono formulati in maniera suggestiva e valutativa.
La 9 si oppone alle richieste di CTU medico legale e contabile ex adverso proposte in quanto Pt_2
aventi carattere meramente esplorativo.
Con particolare riguardo al quesito di CTU medico legale formulato dal Sig. rileva come: Parte_1
- il quesito n. 1, verte su circostanze irrilevanti ai fini del presente giudizio, ossia sulle condizioni di salute della Sig.ra Pt_5
- i quesiti nn. 2 e 3 sono inammissibili in quanto formulati in modo suggestivo e tali da creare confusione nel CTU orientandone il riscontro in senso favorevole alla tesi di parte opponente;
risulta documentalmente che alla Sig.ra - come a tutti gli anziani non autosufficienti ospiti in un Centro Pt_5
Servizi per anziani non autosufficienti - sono erogate, in via esemplificativa, prestazioni infermieristiche, visite mediche, cure di piaghe da decubito, strumenti di contenzione, per contenere gli esiti degenerativi e l'aggravamento delle patologie e mantenere una situazione di benessere ma ciò è irrilevante ai fini della qualificazione delle prestazioni rese quali “ad alta integrazione sanitaria”, come già diffusamente illustrato nei precedenti scritti”;
per Pt_4
“1) respingersi l'appello proposto da e, in ogni caso, la domanda di manleva Parte_1
proposta da , nonché, dichiarando di non accettare il Controparte_7
8 contraddittorio relativamente a questioni nuove, qualsiasi altra domanda proposta nei confronti del
; Parte_4
2) con vittoria di compensi e spese, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione, [convenuto sostanziale] ha preteso la Parte_1 revoca del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 1597/2020 da € 50.176,60, oltre agli interessi ed alle spese di procedura, deducendo che le prestazioni erogate alla madre Parte_6 dall' sono totalmente a carico del e Controparte_1 Controparte_8
che - pertanto - nulla è dovuto dall'opponente; ha domandato, in via riconvenzionale, la restituzione degli importi indebitamente versati pari ad € 18.702,00, oltre ad interessi.
2. Ospedale [attore sostanziale] si è costituito in giudizio chiamando in causa l' 9 ed il CP_4 [...]
al fine di essere tenuto indenne da qualunque conseguenza pregiudizievole; ha chiesto Parte_4 altresì il rigetto dell'opposizione, in quanto le prestazioni di ricovero e cura in favore di Parte_6 sono state erogate in “regime privato” (v. retta pari a complessivi € 100,00 die, di cui € 62,00 a copertura di spese alberghiere ed € 38,00 a copertura di spese sanitarie).
3. si è costituito evidenziando che non ha mai inoltrato domanda per Pt_4 Parte_6
l'erogazione del contributo integrativo a carico dell'Ente e domandando il rigetto delle pretese rivolte nei suoi confronti.
4. si è costituita contestando di essere il soggetto tenuto ex lege al pagamento delle Parte_3 rette perché la è stata inserita, a far data dal 14.06.2017, presso la Struttura in “regime privato”, Pt_5 con domanda di accoglienza sottoscritta dal figlio che si è assunto l'obbligo di pagamento della retta della madre, retta che dopo alcuni mesi ha smesso di versare.
5. La causa è stata istruita solo documentalmente ed in data 07.07.2022 sono state precisate le conclusioni.
6. Con Sentenza monocratica N° 309/2023, pubblicata il 17.02.2023, il Tribunale di Verona ha statuito:
“Rigetta l'opposizione svolta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1597/2020 del Tribunale di Verona;
Rigetta le domande riconvenzionali svolte da;
Parte_1
Dichiara assorbite le domande svolte dall' nei confronti del Controparte_1
e di;
Parte_4 Parte_2
9 Condanna a rimborsare all , al Parte_1 Controparte_1 Parte_4
e all' le spese di lite, che si liquidano, per ognuno, in € 6.730,00 per
[...] Parte_2 Parte_2 compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge”.
7. Per il Tribunale, il riparto dei costi di assistenza e cura fra SSN ed utente rileva soltanto per i ricoveri in regime “convenzionato”, mentre - nel caso in esame - è stato documentalmente dimostrato (doc. 1 fasc. monitorio) che è stata ricoverata in regime di assistenza “privata” e che Parte_6 [...]
- non essendo stata emessa da l'impegnativa di spesa per la quota Parte_1 Parte_3
sanitaria (v. circostanza mai smentita in corso di causa) - si è impegnato a corrispondere sia la retta giornaliera per le prestazioni alberghiere (pari ad € 62,00), sia la retta giornaliera per le prestazioni sanitarie (pari ad € 38,00).
In altre parole, non sono stati ravvisati i presupposti perché gli oneri possano essere posti a carico del
SSN (non avendo avuto - l'utente - accesso ai servizi in regime di “convenzione”, essendo tale facoltà subordinata “all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale”, siccome richiesto dall'art. 8 bis D.Lgs. n. 502/1992).
Non hanno colto nel segno le censure mosse da in ordine alla validità del documento n. 1 di Parte_1
parte opposta (v. domanda di accoglienza), perché:
- la dedotta nullità per difetto di causa potrebbe operare laddove il firmatario si fosse assunto oneri che sono posti ex lege a carico del SSN, circostanza che non ricorre nel caso di specie;
- anche laddove si volesse condividere la tesi della natura ricettizia della dichiarazione, la mancata ricezione della stessa è circostanza che - al più - potrebbe essere fatta valere dal destinatario della dichiarazione (nella specie, l'Istituto Sacro Cuore), a tutela del quale la regola della ricezione è posta;
- la parte che intende contestare il contenuto di un documento, lamentandone il riempimento absque pactis, ha onere di proporre querela di falso (v. Cass. n. 899/2018);
- come correttamente osservato da il riferimento all'anno 2017 concerne unicamente CP_1
l'ammontare del costo della quota alberghiera, non essendo - per
contro
- previsto un termine per la durata della degenza.
8. Avverso tale pronuncia, ha proposto Appello formulando le seguenti doglianze: Parte_1
- omessa considerazione della mera temporaneità (v. 60 giorni) del ricovero di in Parte_6 [...]
come da domanda scritta di ammissione in RSA con previsione di un'unica proroga (fino a CP_6
complessivi 90 giorni) a cui non è mai stato dato corso, sebbene la permanenza della in Pt_5 [...]
non sia stata interrotta per volontà della Struttura ospitante, che mai ha imposto CP_6
l'allontanamento dell'ospite;
10 - carente valutazione della storia clinica della (v. isterectomia nel 2000, resezione del colon nel Pt_5
2005, tiroidectomia nel 2011, difficoltà di deambulazione con perdita di equilibrio nel 2012, presa in carico psichiatrico, nel 2014 diagnosi di Morbo di Parkinson, ricovero ospedaliero nel 2016 per trauma facciale con frattura della mandibola, nel 2017 peggioramento delle condizioni neurologiche con perdita dell'autonomia e progressiva riduzione della deambulazione) fino al ricovero del 29.05.2017 nell' di Verona per febbre elevata e stato soporoso con Controparte_5 diagnosi di “sepsi in paziente con morbo di parkinson e sindrome bipolare in trattamento, ipersodiemia ed ipopotassiemia” e con prescrizione fisiatrica di terapia riabilitativa e conseguente prosecuzione delle cure, dal 14.06.2017, nell' (v. reparto “R.S.A. di cura e recupero” Controparte_1
“Dipartimento della Riabilitazione” per pazienti ad elevato impegno sanitario e riabilitativo) ove è giunta “allettata”, con “febbre elevata”, “ferite al sacro” al “III stadio” e “portatrice di CV (catetere vescicale)”;
- mancata considerazione della pregnante natura sanitaria delle prestazioni somministrate, che ha reso nullo l'accordo fatto valere da controparte in quanto riferito, appunto, a prestazioni a carico del SSN;
- difetto di valutazione del fatto che è stata sottoscritta apposita domanda di inserimento presso Casa di
Riposo attrezzata ad ospitare anziani non autosufficienti come la Pt_5
- nullità del contratto sotto il profilo della “vessatorietà” delle clausole ivi contenute, inclusa quella dell'accettazione del Regolamento di mai reso noto allo stipulante;
CP_6
- errata statuizione (conseguente) sulle spese di lite.
Parte appellante ha rivendicato:
- l'inefficace, invalidità, nullità ed in ogni caso annullabilità della “domanda di accoglimento”, trattandosi di mera dichiarazione unilaterale, di durata limitata, contraria a norme imperative, con causa illecita ed indeterminata, affetta da nullità ex artt. 1341-1342 e 1938 c.c., per violazione Codice del Consumo nonché annullabile per vizio del consenso ex artt. 1427 ss c.c.;
- l'accertamento, anche a mezzo di CTU, che le prestazioni erogate, in relazione alla loro valenza sanitaria, sono in toto a carico del SSN, con la conseguente condanna avversaria alla restituzione delle somme indebitamente percepite;
- in subordine, il calcolo della “quota alberghiera” nel rispetto della percentuale ex lege nonché in base all'ISEE di in modo tale da conservare un importo pari al 50% del reddito minimo di Parte_6
inserimento, con la conseguente condanna di controparte a restituire il maggiore importo indebitamente percepito.
9. si è costituito in II Grado replicando che: CP_1
11 - il documento prodotto in giudizio non riporta un termine finale per il ricovero che è pacificamente durato dal 14.6.2017 al 2.5.2019 (v. poco meno di due anni);
- a differenza di un presidio sanitario pubblico, una struttura privata ha diverse modalità di ammissione dei pazienti: in regime “privato”, con costi totalmente a carico del paziente, oppure in regime “pubblico convenzionato”, addebitando all'ASL di appartenenza le prestazioni erogate ai pazienti, ciò soltanto in presenza dell'emissione di impegnativa di residenzialità, come disposto dall'art. 8 bis D.Lgs. n.
502/1992, mai adottata a favore della Pt_5
- l'art. 21 del D.P.C.M. 12.01.2017, sui Livelli Essenziali di Assistenza, prevede la redazione da parte dell' di un apposito “progetto individuale” che definisca, in base al grado di assistenza sanitaria Pt_2
della quale il soggetto ha bisogno, la ripartizione dei costi fra quota sanitaria e quota alberghiera ed il corretto addebito delle relative spese;
- la non si è rivolta alla propria per chiedere la valutazione multidisciplinare prevista dalla Pt_5 Pt_2
normativa regionale;
- non c'è stata contestazione circa il periodo di permanenza della in Struttura e circa le Pt_5
prestazioni erogate, sia di natura sanitaria che alberghiera;
- se non avesse preso visione e non avesse accettato il Regolamento Interno di Parte_1 [...]
avrebbe dovuto “stralciare” questo punto del documento o pretendere la consultazione del CP_6
Regolamento stesso;
- la definizione delle tariffe di ospitalità presso i centri di accoglienza privati sono oggetto di libera definizione da parte della Struttura ospitante;
- in caso di ricovero “privato”, l'ospite ha piena libertà di accettare la tariffa prevista o di scegliere una diversa struttura;
- le spese di lite sono state disciplinate secondo il criterio della soccombenza (dell'appellante).
10. si è costituita in Appello rimarcando che si discute di prestazioni rese da Parte_3
Struttura socio-sanitaria di carattere privatistico autorizzata ed accreditata all'erogazione di prestazioni socio-sanitarie a favore di anziani autosufficienti e non autosufficienti di primo e secondo livello, con costi parzialmente a carico del SSN ovvero integralmente a carico dell'ospite, qualora quest'ultimo
(com'è stato per vi acceda in regime privatistico oppure acceda ai posti per Parte_6 autosufficienti che non sono accreditati;
che il Centro Servizi non è autorizzato né CP_6 accreditato per l'erogazione di prestazioni riabilitative, bensì per prestazioni socio sanitarie di primo e secondo livello a favore di anziani non autosufficienti di primo e secondo livello, poste solo parzialmente a carico del SSN;
che è mancato, nel caso di specie, l'esame preventivo della MD
(competente a verificare le condizioni dell'utente ai fini del rilascio dell'impegnativa di residenzialità
12 per l'inserimento dello stesso in struttura per non autosufficienti parzialmente a carico del SSN); che dalla lettera ospedaliera di dimissioni del 14.06.2017 si evince che la avrebbe dovuto iniziare Pt_5 una riattivazione motoria, ma non è stata disposta dai medici dell'Ospedale pubblico una prosecuzione delle cure in una struttura ospedaliera (e quindi con oneri a carico del SSN), né è stata inoltrata all' una richiesta di attivazione dell'MD al fine dell'esecuzione dell'istruttoria per il rilascio Pt_2 di un'impegnativa di residenzialità; che ha consapevolmente e liberamente scelto di inserire Parte_1 la propria madre presso il Centro Servizi in regime privatistico;
che la era priva CP_6 Pt_5
di impegnativa di residenzialità ed ha ritenuto di accedere e permanere per due anni presso la Struttura in forza di un contratto di diritto privato;
che lo stato di salute dell'anziana e le prestazioni che le sono state erogate risultano irrilevanti, in quanto un soggetto che necessiti di prestazioni sanitarie (ad es. un intervento chirurgico salvavita) e scelga liberamente di ottenerle privatamente è tenuto a sostenerne integralmente il costo.
11. Anche si è costituito in II Grado, osservando che l'inserimento in discussione non rientra Pt_4
fra quelli di natura socio-assistenziale per i quali sono chiamati a rispondere i Comuni quando i soggetti assistiti ed i loro parenti (in particolare i figli) non sono in condizioni economiche tali da provvedere al pagamento integrale della retta, relativamente alla quota di natura assistenziale, per cui si rende necessaria la compartecipazione pubblica;
che la spesa di ricovero, nel caso in cui non sia obbligato dovrebbe essere posta a carico dell'AULSS9; che anteriormente alla Parte_1 Parte_6
presente causa, è rimasta del tutto sconosciuta ai Servizi Sociali del Comune di Verona, in quanto non è stata mai sottoposta alla valutazione della competente MD né ha mai presentato alcuna domanda al fine di ottenere l'eventuale contributo integrativo;
che non risulta neppure che l'AULSS9 abbia rilasciato l'impegnativa di residenzialità che serve anche a riconoscere la quota sanitaria della retta;
che il contributo non può essere certamente riconosciuto a posteriori, neppure nel caso di accertamento che al momento delle prestazioni ricorrevano, nella sostanza, i presupposti richiesti per la sua erogazione, ovvero che l'anziana aveva diritto di essere assistita in base alle proprie condizioni di bisogno, personali ed economiche, tenuto altresì conto dell'obbligo di compartecipazione dei parenti ovvero, nel caso, almeno del figlio . Parte_1
12. Sentite le parti che hanno rassegnato le loro conclusioni e si sono avvalse di note finali autorizzate, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 14.04.2025.
13. L'impugnazione è fondata e merita di essere accolta.
A. Il credito originario vantato - in sede monitoria - nei confronti dell'odierno appellante ha ad oggetto la somma complessiva di € 50.146,00 risultante dalle seguenti fatture di Ospedale rimaste impagate:
- fattura n. 10100 del 08.01.2018 di € 3.102,00, rimasta scoperta per € 1.412,00 (doc. 2);
13 - fattura n. 10279 del 08.02.2018 di € 3.102,00 (doc. 3);
- fattura n. 10450 del 08.03.2018 di € 2.802,00 (doc. 4);
- fattura n. 10619 del 09.04.2018 di € 3.102,00 (doc. 5);
- fattura n. 10786 del 09.05.2018 di € 3.002,00 (doc. 6);
- fattura n. 10939 del 07.06.2018 di € 3.102,00 (doc. 7);
- fattura n. 11056 del 05.07.2018 di € 3.002,00 (doc. 8);
- fattura n. 11295 del 08.08.2018 di € 3.102,00 (doc. 9);
- fattura n. 11394 del 04.09.2018 di € 3.102,00 (doc. 10);
- fattura n. 11630 del 08.10.2018 di € 3.002,00 (doc. 11);
- fattura n. 11799 del 08.11.2018 di € 3.102,00 (doc. 12);
- fattura n. 11965 del 05.12.2018 di € 3.002,00 (doc. 13);
- fattura n. 12039 del 31.12.2018 di € 3.102,00 (doc. 14);
- fattura n. 10110 del 05.02.2019 di € 3.102,00 (doc. 15);
- fattura n. 10198 del 01.03.2019 di € 2.802,00 (doc. 16);
- fattura n. 10444 del 15.04.2019 di € 3.102,00 (doc. 17);
- fattura n. 10614 del 09.05.2019 di € 3.002,00 (doc. 18);
- fattura n. 10791 del 05.06.2019 di € 202,00 (doc. 19).
Il credito in parola trae origine dal documento che viene qui integralmente riportato.
14 15 B. Ebbene, la Corte Cassazione ha stabilito che le prestazioni erogate da RSA devono essere distinte fra assistenza socio-sanitaria e cure ad alta integrazione sanitaria; questa seconda ipotesi ricorre ogni qual volta ci sia necessità di assistenza continua, di trattamenti terapeutici e monitoraggio costante delle condizioni cliniche (v. ord. n. 33394 del 19.12.2024).
In conformità con il DPCM 14.02.2001, le prestazioni ad alta integrazione sanitaria (v. componente sanitaria preponderante) devono essere interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, mentre le prestazioni di carattere assistenziale possono richiedere un contributo economico da parte del paziente.
Pertanto, la richiesta di pagamento delle rette di RSA è da ritenere illegittima laddove ricorra una componente sanitaria prevalente, poiché le cure fornite con una finalità sanitaria incisiva ed assorbente non possono essere poste a carico del paziente, il quale ha diritto alla copertura da parte del Servizio
Pubblico; quindi, le famiglie che hanno pagato somme non dovute per la permanenza dei loro congiunti in RSA possono richiederne la restituzione;
il principio si basa sul concetto di indebito arricchimento, perché le Strutture non possono trattenere somme che avrebbero dovuto essere coperte dal SSN.
C. Invero, l'odierno appellante ha lamentato proprio la violazione e la falsa applicazione della Legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e delle disposizioni che prevedono livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nel rispetto del bisogno di salute e della dignità della persona umana, con particolare riguardo all'art. 30 della L. n. 730/1983, che pone a carico del Controparte_9
gli oneri economici delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali.
Dunque, al fine di stabilire il regime di “accollo” delle spese di ricovero, non va attribuita rilevanza alla presunta prevalenza delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali, bensì dev'essere compiuto uno scrutinio sull'effettiva esistenza di un nesso di strumentalità necessaria tra i due aspetti della prestazione.
La Cassazione ha affermato il principio di diritto in base al quale “le prestazioni socio-assistenziali che appaiano inscindibilmente connesse a quelle sanitarie sono incluse in quelle a carico del servizio sanitario nazionale e soggette a regime di gratuità per il cittadino” (v. Cass. civ. n. 34590/2023; Cass. civ. n. 2038/2023).
La valutazione in ordine all'inscindibilità delle prestazioni dev'essere effettuata in concreto, tenuto conto del quadro patologico da cui è affetto il degente, del suo stadio al momento del ricovero e della prevedibile evoluzione successiva.
Addirittura, per la Suprema Corte, “Con specifico riferimento ai soggetti gravemente affetti da morbo di Alzheimer o demenza senile, l'attività prestata dall'istituto di cura è, di norma, di competenza del servizio sanitario nazionale, senza oneri per il cittadino: in tali casi, infatti, salvo prova contraria, le prestazioni di natura sanitaria non possono essere eseguite se non congiuntamente a quelle di natura
16 socio assistenziale;
cosicché la componente alberghiera resta assorbita all'interno dei servizi comunque diretti alla tutela della salute” (v. Cass. civ. n. 4558/2012).
Nella situazione che ci interessa, vengono in risalto patologie altrettanto invalidanti, ossia morbo di parkinson, sindrome bipolare in trattamento, ipersodiemia ed ipopotassiemia in una persona anziana portatrice di catetere vescicale.
Dalla nullità dell'accordo sottoscritto per la degente bisognosa di monitoraggio sanitario continuo e di terapie anche farmacologiche modulate in un contesto degenerativo severo, non può che discendere il venir meno dell'impegno al pagamento delle rette, con conseguente ripetibilità delle somme già versate dai parenti del paziente ed irrecuperabilità di eventuali insoluti (v. Cass.
n. 26943/2024).
D. Per venire alla specifica promessa di pagamento o ricognizione di debito per cui è causa, il contratto di ospitalità intercorso fra e di Negrar-VR [convenzionata con Parte_1 CP_6
l' nonché facente parte del Presidio Ospedaliero Don Calabria, accreditato Pt_3 Parte_2
con la e comprendente RSA-Residenza Sanitaria Assistenziale e Casa di Riposo, la CP_3
prima destinata ad accogliere persone non autosufficienti e la seconda dedicata ad anziani autosufficienti], è radicalmente nullo ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative, nella misura in cui addebita al familiare gli oneri del ricovero.
Dalla documentazione offerta, si evince (quale circostanza - peraltro - incontestata) che Parte_6 durante l'intero ricovero, era invalida e totalmente incapace di attendere anche alle più elementari operazioni della vita quotidiana, financo impossibilitata alla normale alimentazione e bisognosa di assistenza continuativa nelle 24 ore, in quanto soggetta a sepsi per piaghe da decubito al III stadio e da catetere vescicale.
Poiché l'accoglienza è stata soprattutto a contenuto sanitario, le prestazioni assistenziali sono risultate
“assorbite” e sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale "stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime [sanitarie] sulle seconde", e conseguente irrecuperabilità - mediante azione di rivalsa a carico dei parenti della paziente - del c.d. costo alberghiero (v. Cass. n. 4558/2012).
14. Non resta che revocare il decreto ingiuntivo scaturito da contratto di ospitalità risultato nullo.
Di qui la restituzione delle somme indebitamente percepite da nella misura complessiva di € CP_1
18.702,00, oltre ad interessi dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
15. A proposito della “manleva” rivendicata anche in II Grado da Ospedale nei confronti di
e di ¸ si osserva quanto segue. Parte_3 Pt_4
17 L'oggetto di siffatta “domanda” [avanzata dalla parte che, nell'opposizione a decreto ingiuntivo di I
Grado, ha rivestito la posizione di attrice sostanziale] si può evincere dall'atto di chiamata in causa di terzo notificato che così recita:
Allora, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, Ospedale si è posto come “creditore ingiungente” nonché
“attore sostanziale”; è risultato “debitore ingiunto” e “convenuto sostanziale”; Parte_1 [...] sono da considerare “terzi obbligati” a sostenere gli esborsi pretesi da Controparte_10 CP_1
nel caso in cui non risultasse obbligato. Parte_1
Quindi, ad opera di è stata fatta valere un'obbligazione di pagamento alternativa, facente CP_1
capo a oppure ad e/o a Parte_1 Parte_3 Pt_4
In questi termini, non pare configurabile un rapporto effettivo di “manleva” fra (quale avente CP_1
diritto al pagamento) ed ad eccezione della c.d. voce restitutoria Controparte_11
rivendicata da nei riguardi di (in tal caso nella veste di obbligato) e da Parte_1 CP_1 quest'ultimo fatta “ricadere” su Controparte_11
Bisogna aggiungere che la differenza tra garanzia “propria” ed “impropria” risiede nel fatto che la prima si verifica quando l'affermazione della responsabilità dell'obbligato principale e del garante trovano fondamento nel medesimo titolo, mentre la seconda ricorre laddove la responsabilità dell'uno o dell'altro traggono origine da rapporti giuridici diversi;
pare essere - appunto - questa la situazione che
18 vede coinvolti rispetto all'obbligazione “restitutoria” gravante su Controparte_11 CP_1
nei confronti di Parte_1
Difatti, Ospedale è destinatario della domanda restitutoria di perché ha indebitamente Parte_1 ricevuto € 18.702,00 per mentre (ma non deve “sollevare” Parte_6 Parte_3 Pt_4 degli effetti pregiudizievoli di siffatto “esborso” in forza dell'operatività ex lege della CP_1
“copertura” garantita da . Controparte_8
Dal punto di vista processuale, nella costituzione di in Appello si legge: CP_1
“per puro scrupolo defensionale ed in via del tutto subordinata, per il denegato caso di riforma, anche parziale, della pronuncia impugnata, vengono riproposte, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le rivolte nei confronti dell' e del rispettivamente Parte_9 Parte_4 [...]
e comune di residenza dell'assistita, al fine di tener indenne l' degli Parte_3 Controparte_12 importi che eventualmente verranno accertati non dover gravare sull'assistito o sui suoi coobbligati e che andranno pertanto posti a carico alle strutture pubbliche tenute a sopportarli”.
In generale, la riproposizione di domande ed eccezioni ex art. 346 c.p.c. permette di far valere le domande e le eccezioni non accolte od assorbite nel I Grado, come accaduto nell'ipotesi in esame con riguardo alla “manleva” azionata da e rimasta assorbita nella pronuncia di rigetto del CP_1
Tribunale di Verona.
Tuttavia, occorre considerare che il principio per cui la parte vittoriosa, senza bisogno di proporre impugnazione incidentale, può limitarsi a richiamare in Appello le domande e le eccezioni respinte, pretermesse o ritenute assorbite in I Grado si riferisce soltanto a quelle domande ed eccezioni con le quali l'appellato vittorioso tenga a mantenere ferma la decisione a lui favorevole, ma non ai casi in cui la domanda miri - invece - anche ad una riforma della decisione impugnata.
Ne deriva che la parte che ha formulato in I Grado domanda di “garanzia”, per essere tenuta indenne delle conseguenze eventualmente negative alle quali sia esposta a causa della domanda fatta valere nei suoi confronti, non può - ove la domanda principale sia stata respinta dal Giudice di I Grado e la
Sentenza sia stata appellata sul punto dalla parte rimasta soccombente - limitarsi (per far valere il suo diritto di “garanzia”) a reiterare la propria domanda subordinata, bensì deve necessariamente proporre
Appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'impugnazione contro di lui proposta, dato che con la sua domanda di “garanzia” egli non punta semplicemente alla conferma della Sentenza per
“ragioni diverse” da quelle poste a fondamento della decisione, ma tende - piuttosto - alla riforma della pronuncia concernente un “rapporto diverso” (v. manleva) da quello dedotto in giudizio dall'appellante principale (v. Cass. n. 6782/2015).
19 Di recente, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26321/2023, ha ribadito:"Soltanto la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di riproporre con appello incidentale le domande od eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle nella comparsa di risposta e nelle successive difese, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni;
la parte che sia rimasta soccombente su di una questione, invece - e, perciò, certamente, la parte che abbia visto rigettata [come pure assorbita] la sua domanda riconvenzionale - ha l'onere di proporre appello incidentale condizionato, pena il formarsi del giudicato sul rigetto".
Nella fattispecie che ci interessa, la parte vittoriosa in I Grado (v. Ospedale) “limitatamente” all'opposizione avversaria (v. ha voluto rivendicare la propria “manleva” (v. la protezione Parte_1 da eventuali conseguenze negative) in caso di accoglimento dell'Appello, ma non ha proposto
“formalmente” Appello incidentale condizionato ex art. 343 c.p.c., avendo semplicemente richiamato la domanda di manleva anche in II Grado;
nonostante ciò, il fatto che la “manleva” sia stata puntualmente reiterata da nella sua rituale tempestiva costituzione ex artt. 346 e 347 c.p.c. produce - in CP_1
concreto - l'effetto di cui all'art. 343 c.p.c.; di qui l'assenza di dubbio che anche la domanda di manleva è da ritenersi “devoluta” al Giudice di II Grado.
D'altro canto, giova rammentare - sul punto - che in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione ovvero una domanda di merito sia stata respinta in primo grado e la parte comunque vittoriosa per altre ragioni ne abbia devoluto la cognizione al Giudice d'Appello, erroneamente indicandola come mera riproposizione e non come gravame incidentale condizionato, si può procedere alla sua riqualificazione in applicazione del principio dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. (v. Cass. n. 24456/2020; Cass. n. 18119/2021).
Per concludere, dal momento che nel presente gravame ha trovato accoglimento la pretesa restitutoria di verso ne consegue che quest'ultimo ha diritto di essere tenuto indenne di Parte_1 CP_1
siffatto esborso - come espressamente richiesto - da per le ragioni sopra enunciate. Parte_3
16. La delicatezza della vicenda e la complessità delle questioni trattate rendono opportuna la compensazione delle spese di entrambi i Gradi del mentre - in ragione della sua Pt_4 CP_1 soccombenza nei confronti dell'appellante - è tenuto a rifondere le spese di I e II Grado a Parte_1
; a sua volta, ha diritto alla rifusione di 1/3 delle spese per i due gradi ad opera di
[...] CP_1
(in relazione all'obbligo restitutorio a carico di ques'ultima); le spese di lite si Parte_3
liquidano in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le cause di cui allo scaglione € 5.201,00-€ 26.000,00 (in cui rientra il decisum), rispetto alle fasi espletate.
20
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. ACCCOGLIE l'Appello, REVOCA il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 1597/2020
e CO a restituire a la somma di € 18.702,00, oltre ad CP_1 Parte_1
interessi dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2. DISPONE che tenga indenne della restituzione di cui al punto 1.; Parte_3 CP_1
3. CO a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 5.077,00 CP_1 Parte_1
di I Grado, oltre iva-cpa-spese generali come per legge, nonché in € 3.966,00 di II Grado, oltre iva-cpa-spese generali come per legge;
4. CO a rifondere ad delle spese di lite, percentuale Parte_3 CP_13
liquidata in € 1.692,34, oltre iva-cpa-spese generali come per legge, per il I Grado ed in €
1.322,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge, per il II Grado
5. COMPENSA le spese di per entrambi i Gradi di giudizio. Pt_4
Venezia, 28.04.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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