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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 03/12/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: TRIBUNALE DI MATERA Divorzio -
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno Cessazione effetti
03/12/2025, nelle persone dei magistrati: civili dott. CA CO Presidente rel. dott. Giuseppe Disabato Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 98/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato IORIO ALESSANDRO, C.F._1
contro
, nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), con l'avvocato GALETTA ANGELA, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
FATTO E DIRITTO
A seguito di ricorso proposto da per la declaratoria della Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
, esperiti gli incombenti di rito e svolta una istruttoria orale, il Tribunale
[...]
pronunciava sentenza sullo stato in data 3 luglio 2025 con il n. 316/2025.
Nell'occasione, però, evidenziando come i coniugi discutessero in ordine ad alcuni degli aspetti del divorzio concernente i figli, e in particolare in ordine alla durata dei loro incontri con il padre e alle conseguenti prestazioni patrimoniali, veniva disposto l'ascolto dei minori, non potendosene prescindere in ragione del persistente contrasto su questioni di diretto interesse.
Assolta anche tale attività, la causa era rimessa nuovamente in decisione, con sostituzione della comparizione delle parti con la trattazione scritta dell'udienza.
Le parti depositavano le note integrative con le quali ribadivano le rispettive domande.
Il P.M. rimetteva la sua nota conclusiva il 4 novembre 2025.
Osserva il Collegio che l'ascolto dei minori ha avvalorato un presupposto di fatto addotto dal , e cioè il desiderio del piccolo di incontrare il padre per Parte_1 Per_1
un tempo maggiore di quello che attualmente regola le loro relazioni.
Per converso, la primogenita ha mostrato di voler una più ampia autonomia decisionale sulla possibilità di non dormire col padre, la notte, nel corso della settimana,
E in ogni caso, entrambi hanno riferito di come già attuino le regole con una certa elasticità, adattandole a richieste estemporanee rivolte ai genitori per modificarle nel senso di una più lunga permanenza (da parte di o di una minore durata (da Per_1
parte di . Per_2
Poiché l'adattamento contingente non ha destato fin qui un'alterazione dei rapporti fra i coniugi, i quali si sono mostrati sempre propensi a consentire le variazioni estemporanee richieste dai figli, va certamente assunta una disposizione regolatrice, ma pure va rimesso ai desiderata della prole un margine di variabilità, che di volta in volta possa essere concordato fra i coniugi.
L'assetto delle relazioni può seguire lo schema della separazione, giacchè, a mente delle rispettive conclusioni, ha trovato in buona parte d'accordo i coniugi, prevedendo solo una leggera modifica che strutturi la permanenza di con il Per_1
padre anche la notte del martedì.
Questa variazione, e l'estemporaneo consenso alla volontà dei figli di stare con il padre una notte in più o in meno ( non sembra importino una Per_1 Per_2
rilevante alterazione dei rapporti economici in essere, tanto più se si considera che il provvedimento provvisorio impartito dal relatore, con la riduzione del contributo di mantenimento a carico del a euro 560,00 complessivi rispetto a euro 600,00, Parte_1
che era importo raggiunto dell'assegno con il calcolo della svalutazione già occorsa dalla data di separazione, già avvantaggiava il ricorrente addivenendo alle sue istanze di moderazione degli esborsi.
E se è vero che l'attribuzione dell'assegno unico universale alla sola le CP_1
consente una disponibilità superiore a quella goduta nel periodo di separazione, mentre il ha dimostrato di contraccambiare l'ospitalità di suo padre con un esborso Parte_1
compensativo di circa euro 100/150 mensili (teste ), deve tenersi Parte_1
conto che il suo reddito ha usufruito di un certo miglioramento (passando da euro
17.000,00 circa del la dichiarazione fiscale 2021 a circa 20.000,00 della dichiarazione
2023), così da mantenere costante il carico proporzionale del contributo, in una misura rapportabile a quella volontariamente concordata dalle parti in sede di separazione, e ritenuta adeguata da entrambe alle loro disponibilità.
Può dunque trovare conferma il provvedimento provvisorio del 17 giugno 2024, con il solo pernotto in più di per la notte dell'incontro del martedì. Per_1
La richiesta relativa alla ripartizione delle spese del mutuo non può essere delibata in questa sede, attenendo a rapporti obbligatori contratti dai coniugi che seguono le regole ordinarie ed esulano dal thema decidendum proprio del giudizio divorzile.
Da ultimo, sulle spese, la modesta rilevanza delle contrapposizioni fra le parti, risolte parzialmente a vantaggio dell'uno e parzialmente dell'altro, ne consente la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 24/01/2024 da e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
- Conferma l'affidamento condiviso dei minori ed a entrambi Per_2 Per_1
i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
- Conferma l'assegnazione della casa coniugale alla GN;
CP_1 - Conferma i diritti di incontro dei minori con il padre, sia ordinari che nei periodi festivi di natale, capodanno, pasqua, compleanni dei genitori e dei figli ed estivi, come previsti nell'accordo di separazione consensuale, con l'ulteriore previsione del pernotto notturno presso il padre del minore nel corso dell'incontro settimanale del martedì; Per_1
- Conferma il provvedimento provvisorio del 17 giugno 2024 nella commisurazione del contributo di mantenimento dei minori a carico del in euro 560,00 mensili (ripartiti in ugual misura fra i due figli); Parte_1
- Conferma gli accordi di separazione relativamente alla ripartizione delle spese straordinarie per i figli;
- Attribuisce a l'assegno unico universale nell'interezza del suo CP_1
importo.
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 03/12/2025 .
Il Presidente est.
Dott. CA CO