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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/07/2025, n. 3065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3065 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
r.g.t.: 3455/2020
VERBALE DI UDIENZA DEL 09/07/2025
Oggi innanzi al dott. Francesco Rossini, con la presenza della MOT, dott.ssa Valeria Sica è comparsa per parte appellante, l'avv. Maria Savo.
L'avv. Savo si riporta agli scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
Francesco Rossini
1
R.G. n. 3455/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, in funzione di giudice dell'appello, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n.3455/2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 6295/2019 del Giudice di Pace di Salerno, pubblicata il 22/07/2019 e depositata 06/11/2019, vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa, giusto mandato in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione di appello, dall'avv. Marla Savo, presso il cui Studio elettivamente domiciliano in Salerno al viale N.4 sc. B;
APPELLANTE
E
in persona del l.r.p.t., quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1 danni del Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
APPELLATA COTUMACE
CONCLUSIONI: Come da precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del
9.07.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1.1.Con atto di citazione in appello regolarmente notificato la sig.ra proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 6295/2019 del 22/07/2019, depositata il 06/11/2019, resa dal
Giudice di Pace di Salerno, con la quale veniva rigettata la domanda attorea di risarcimento del danno da sinistro stradale, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
2 1.2. Con il primo motivo di appello eccepiva il vizio di motivazione della sentenza e la violazione delle norme di legge, per non aver il giudice di prime cure sufficientemente motivato il rigetto della domanda.
1.3. Con il secondo motivo di appello deduceva un'erronea valutazione dei fatti e del materiale probatorio da parte del giudice di prime cure, asserendo che nell'impugnata sentenza il Giudice di Pace aveva erroneamente ritenuto che non vi fossero in atti riscontri oggettivi da cui evincere che il sinistro de quo si fosse verificato per responsabilità esclusiva del conducente del veicolo bianco, che aveva colpito l'attrice, rimasto ignoto.
1.4.Nello specifico, sempre secondo l'appellante, in primo grado mediante la prova testimoniale era stato ampiamente dimostrato che nell'anno 2016 verso le ore 9.00, circa la sig.ra si Pt_1 trovava all'interno della galleria (tangenziale di Salerno direzione Pastena – ) al Parte_2 cui interno vi era una fila di auto ferme;
che alcuni pedoni stavano uscendo dalla galleria, poiché
c'era una situazione di pericolo imminente;
che la sig.ra mentre correva verso l'uscita Pt_1 veniva urtata da un auto bianca rimasta non identificata.
2.Pertanto, l'appellante così concludeva: “1) accogliere il presente appello;
riformare la sentenza impugnata;
nel merito dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo di colore bianco, non meglio identificato;
per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno tutto, biologico, patrimoniale e non, oltre quello morale, in favore dell'attrice – sig.ra come descritti e quantificati nell'atto Parte_1 introduttivo, oltre accessori come per legge, nei limiti di competenza rationae valoris del Giudice adito e co rinuncia all'eventuale esubero. Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., con sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c ”.
3. La nella qualità, nonostante la regolare notifica dell'appello Controparte_1 rimaneva contumace ed il Tribunale, in diversa composizione, ne dichiarava la contumacia all'udienza del 28/10/2020.
Acquisito il fascicolo di primo grado in data 11/11/2021, assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1.L'appello è parzialmente fondato nei termini che seguono.
1.1.Preliminarmente, è opportuno premettere che il danneggiato che promuova domanda di risarcimento del danno alla persona nei confronti del , Parte_3
3 essendo dedotto in lite un sinistro cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare – ex art. 2697 c.c. – che il sinistro è stato prodotto dalla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo, che questi sia rimasto sconosciuto nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza nel tentativo di identificazione, nonché il nesso di causalità tra il sinistro ed il danno alla persona lamentato (Cass. n. 10762/92, n. 8086/95, n. 10484/01). Quanto, in particolare, al presupposto relativo alla non identificabilità del veicolo danneggiante, la disposizione in esame va interpretata in modo logico-sistematico e non strettamente letterale, per cui l'istante ha l'onere di provare che la mancata identificazione del veicolo danneggiante sia dipesa da impossibilità incolpevole;
in buona sostanza, il danneggiante ha l'onere di provare non solo il fondamento della pretesa risarcitoria (e cioè la responsabilità del sinistro da parte del conducente antagonista rimasto non identificato), ma anche di aver cercato di identificare con l'uso dell'ordinaria diligenza il veicolo danneggiante, segnalando, ad esempio, la notizia dell'incidente alle autorità investigative, anche se in modo incompleto, in relazione in ogni caso alle concrete circostanze e difficoltà della fattispecie (Cass. n. 8467/99); in un altro arresto, la Suprema Corte ha ritenuto che tale ultimo onere probatorio può (e non deve) essere soddisfatto anche dando dimostrazione che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate e complesse (Cass. n. 1860/90).
1.2. Sempre in via preliminare va ribadito che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone opera, ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c., una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo investitore, per la quale lo stesso si presume responsabile del sinistro salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella causazione del sinistro, ovvero dimostri di aver tentato in ogni modo di evitare il danno, dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento (cfr Cass. n. 9856/2022).
La stessa giurisprudenza ha peraltro ribadito come la lettura combinata dell'art. 2054 c.c. - che pone la regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell' art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame (cfr
Cass. 2433/2024).
4 Più precisamente, ai fini della valutazione e della quantificazione del concorso da parte del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (cfr. Cass. 2441/2019).
In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, è stato altresì affermato dalla S.C. che, "in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorchè il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicchè l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza"
(cfr. Cass. n.4551/ 2017; n. 21249/2006).
Ed ancora, "in caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile"(Cass. civ. sex. III, Ord. n.5819/2019).
Vi è di più. Il principio generale di cautela che informa la circolazione stradale si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada.
Siffatti obblighi comportamentali sono posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici.
Da ultimo, la Cassazione ha ribadito i principi sulla base dei quali il giudice deve valutare e quantificare l'eventuale concorso di colpa del pedone, indicando i passaggi logici da effettuare per una valutazione equa del caso concreto: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. civ. sez. III, Ord. n.
20137/2023).
5 2. Venendo all'esame della vicenda oggetto del presente giudizio, facendo applicazione dei principi di diritto sopra riassunti, deve ritenersi che l'attrice abbia assolto gli oneri probatori su di lei incombenti.
2.1. In primo luogo, la sig.ra ha sporto denuncia-querela contro ignoti in data 21.05.2016, Pt_1 fornendo una esaustiva descrizione delle circostanze del sinistro.
Entrambi i testi e hanno poi confermato, per aver assistito Testimone_1 Testimone_2 direttamente all'accaduto, la versione dei fatti esposta da riferendo che Parte_1 quest'ultima, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'atto di citazione, mentre si trovava all'interno di una galleria della tangenziale di Salerno, veniva urtata sul fianco destro da un auto di colore bianco che si allontanava senza prestare soccorso e che l'attrice riportava lesioni, tanto da essere trasportata presso il P.S. del locale nosocomio.
Dunque, l'istruttoria documentale e orale, espletata in primo grado, ha consentito di ricostruire la dinamica del sinistro in termini sostanzialmente conformi alla prospettazione di parte attrice.
2.2. Può dunque ritenersi accertato che in data 20/04/2016 alle ore 9.40 circa, la sig.ra
[...]
mentre percorreva a piedi – a causa di una situazione di allarme e potenziale pericolo nel Pt_1 frattempo creatasi per altrui responsabilità - la galleria (tangenziale di Salerno) veniva colpita sul fianco destro dalla portiera di un'auto bianca, rimasta ignota.
Per completezza si riporta la dichiarazione resa da : “era il mese di aprile, Testimone_1 fine aprile, dell'anno 2016 alle ore 9.00 circa in Salerno- tangenziale direzione Pontecagnano
Salerno ed io stavo all'interno della galleria in macchina insieme al sig. . Testimone_2
Improvvisamente il traffico sotto alla galleria si è arrestato in quanto si vociferava che forse vi era una rapina in atto o una bomba e quindi io col mio amico abbandonammo l'auto per fuggire
e piedi verso l'uscita della galleria… mentre stavamo camminando abbiamo visto una signora che era davanti a noi correre anch'essa verso l'esterno della galleria quando improvvisamente la signora cadeva a terra in quanto era stata colpita da un'auto il cui passeggero lato.. apriva improvvisamente la portiera…. Ricordo che la signora veniva colpita sul lato destra del corpo, i particolare fianco e spella destra… io e altre persone abbiamo aiutato la signora a rialzarsi ma non sono riuscito a rilevare il numero di targa in quanto il veicolo che l'aveva investita nel momento in cui ci siamo girati non era più li”.
Anche confermava i fatti di causa dichiarando: “… era il mese di aprile, fine Testimone_2 aprile, dell'anno 2016 alle ore 9.00 circa in Salerno, tangenziale galleria . Io Parte_2 ero in auto insieme al sig. direzione Pontecagnano Salerno quando improvvisamente Tes_1 il traffico si fermava ed abbiamo visto fumo che si alzava e persone che gridavano dicevano che
6 era in corso una rapina, altri parlavano di una bomba… mentre stavamo correndo per portarci verso l'uscita abbiamo visto una signora che era davanti anoi che camminava verso l'uscita che veniva urtata da uno sportello lato passeggero di un veicolo forse di colore bianco apparso improvvisamente… la signora veniva colpita nel fianco lato destro del corpo e cadeva a terra…
l'abbiamo aiutata insieme altri ad uscire dalla galleria e non sono riuscito a rilevare il numero di targa del veicolo in quanto lo steso si allontanava”.
I testi, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è ragione di dubitare, hanno dunque confermato che l'auto sconosciuta colpiva la sig.ra e si allontanava dal luogo del sinistro Pt_1 senza prestare alcun soccorso.
2.3. La particolare condizione di traffico e di panico verificatasi, gli esiti del sinistro, hanno reso sostanzialmente impossibile l'identificazione dell'auto investitrice che si è data a rapida fuga.
2.4. Tali essendo le risultanze di fatto ed applicando i principi richiamati al caso di specie la domanda attorea è parzialmente fondata in quanto, come detto, deve ritenersi provato che
[...]
sia stata investita da un'auto di colore bianco rimasta ignota;
nello specifico, veniva Pt_1 investita mentre tentava di appropinquarsi verso l'uscita della galleria insieme agli altri passeggeri delle auto per un presunto pericolo bomba e/o di rapina in corso (cf articoli di giornale in atti).
2.5. Per quanto attiene al nesso di causalità tra il sinistro occorso all'attore e le lesioni dalla stessa subite, tale elemento si desume in maniera evidente dalle testimonianze acquisite, di cui si è dato conto, nonché dalla diagnosi di cui al referto del Pronto Soccorso ospedaliero (“trauma contusivo spalla destra. Trauma contusivo anca destra e femore destro, mialgai cervicale post traumatica, trauma cranico”) ove l'odierna attrice/appellante veniva trasportata pochi minuti dopo il sinistro, oltre che dalla copiosa documentazione sanitaria in atti.
3.Ciò detto questo Giudicante ritiene che ai sensi dell'art. 2054 c.c. la presunzione di responsabilità in capo al conducente dell'autovettura investitrice, è da attribuire all'auto di colore bianca - rimasta ignota – con una responsabilità della causazione del sinistro pari al 70% risultando provato che la stessa riprendeva la marcia – senza prestare la dovuta attenzione alla presenza di pedoni in galleria determinata da una situazione di emergenza – ed investiva l'attrice.
3.1. Il restante 30% di responsabilità del sinistro è da attribuire all'attrice , la quale Parte_1 pur trovandosi in una situazione di potenziale pericolo, si dimostrava incurante della presenza del corridoio di sicurezza per i pedoni presente all'interno della galleria e camminava tra le due carreggiate.
7 Alla luce delle considerazioni sinora svolte deve concludersi ritenendo sussistente un concorso di colpa da attribuirsi nella misura del 70% all'appellata (il conducente, essendo tenuto a una condotta di guida prudente ed attenta, avrebbe dovuto accertarsi- data anche la situazione di emergenza - della presenza di veicoli e pedoni all'interno della galleria, prima di ricominciare la marcia, attuando tutte le manovre necessarie, specie l'arresto tempestivo entro i limiti del campo visivo e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile); del 30% a carico dell'appellante (la quale non ha adottato le idonee cautele adeguandosi alla particolare condizione di traffico e di emergenza rimanendo sulla carreggiata riservata alle auto).
Sussistono, pertanto, alla luce dell'espletata istruttoria, i presupposti per affermare la responsabilità del ai sensi dell'art. 283, co. 1, lett. a), Parte_3
d.lgs. n. 209/05.
Da ciò consegue l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti della nella citata qualità di impresa designata per la Regione Campania Controparte_1 alla gestione del F.G.V.S., ai sensi dell'art. 283 lett. a d.lgs. 209/05, non potendo certo imputarsi all'attrice la mancata individuazione dell'autoveicolo, considerata la dinamica del sinistro.
4.Prima di procedere alla quantificazione dei danni, appare opportuno, però, operare una premessa.
4.1.La più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che in ambito risarcitorio due sono le categorie di danno risarcibile, il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale
(passando da un sistema risarcitorio tripolare ad un sistema bipolare;
cfr Cass. 8827 e 8828 del
31.05.2003 e n. 233/03 della Corte Costituzionale, poi ulteriormente integrate dalle sentenze gemelle del 2008).
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell' art.2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno
8 derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione (cfr. in tema sent. Cass.7281/03, sent. Cass. 7282/03, sent. Cass. 7282/03, sent.
8827/03, sent. Cass. 8827/03).
4.2.Il danno patrimoniale (come quello patrimoniale) costituiscono una categoria giuridicamente unitaria, anche se fenomenologicamente diversa, nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223,
1226, 2056, 2059 c.c.).
Nell'uno come nell'altro caso, ai fini della liquidazione, non può operarsi un mero automatismo risarcitorio, in quanto è necessaria l'allegazione del danno ed un'accurata ed approfondita istruttoria.
Con riferimento, in particolare, al danno morale, gli ermellini hanno affermato che: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno - danno morale - quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita di relazione - il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico- relazionale....".
4.3. Tale valutazione dovrà in ogni caso condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", "intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, "in assenza di qualsiasi automatismo" (cfr. ancora Cass. 901/2018) e "con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici", atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale
(sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A. , come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent. Cass. n. 901/2018).
Dunque, ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come
9 modificati dalla L. n. 124/17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello
“morale”).
5. Ciò premesso, venendo alla quantificazione del danno, deve, innanzitutto, ritenersi dimostrato il danno connesso a spese mediche, così come documentato in atti da parte appellante, per euro
436,15: trattasi di esborsi causalmente riconducibili al sinistro.
5.1. Sulla quantificazione dei danni non patrimoniali subiti da in conseguenza del Parte_1 sinistro di causa si osserva quanto segue.
La riconducibilità eziologica delle lesioni subite dall'attrice al sinistro oggetto di causa è desumibile dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali confermano che l'attrice venne urtata alla spalla ed al fianco destro e fu trasportata in ospedale nonché dal referto dell'ospedale di Salerno ove le veniva refertato: “trauma contusivo spalla destra. Trauma contusivo anca destra e femore destro, mialgai cervicale post traumatica, trauma cranico “, oltre che dalla relazione di visita medico legale effettuata per conto del FGVS dalla dott.ssa , già depositata nel Persona_1 giudizio di primo grado.
Sulla base della quantificazione operata dalla ctp espletata per conto del FGVS, le cui conclusioni sono condivise dal Tribunale in quanto fondate su un'attenta analisi, anche anamnestica, della documentazione sanitaria in atti, il danno biologico, subito da avente 45 anni Parte_1 all'epoca dei fatti, può essere calcolato come di seguito indicato.
- invalidità temporanea al 75 % giorni 7
- Invalidità temporanea al 50 % giorni 15
- Invalidità temporanea al 25 % giorni 10
Quanto al danno biologico, il CTU ha ritenuto una quantificazione pari al 2% del totale.
Trattandosi di lesioni c.d. micropermanenti all'integrità psicofisica della persona nella misura dell'2%, deve farsi applicazione dei criteri tabellari di cui all'art. 139 C.D.A ed aggiornati dal
D.M. del 16.07.2024.
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 45 anni Percentuale di invalidità permanente 2% Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
10 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 7 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10 Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 1.719,35
Invalidità temporanea parziale al 75% € 290,01 Invalidità temporanea parziale al 50% € 414,30 Invalidità temporanea parziale al 25% € 138,10 Totale danno biologico temporaneo € 842,41
TOTALE GENERALE: € 3.415,50
Non risultano allegati né provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie. Tenuto conto delle spese mediche ammesse a rimborso, l'importo totale è pari ad euro 3.851,65 (3.415,50, + 436,15).
5.2. Applicata la diminuzione per il concorso di colpa al 30%, spetta all'appellante Parte_1 un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di euro 2.696,15.
6. Segue, in definitiva, in riforma della sentenza impugnata, segue la condanna dell'appellata quale impresa designata per il F.G.V.S. al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante della somma complessiva di euro 2.696,15, oltre interessi legali Parte_1 su tale somma, devalutata al sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat sino al saldo. Sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
7. Venendo alle spese di lite va premesso che in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 – 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 – 01)».
Nella specie, considerato l'esito complessivo del giudizio, con accoglimento della domanda attorea, seppur in misura sensibilmente inferiore a quanto richiesto, stante il concorso di colpa al
30% ed il parziale accoglimento dell'appello, si stima equa la compensazione nella misura di un
11 terzo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. I restanti due terzi seguono la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo in ragione del valore della domanda (quantum di accoglimento) e delle tariffe vigenti secondo parametri tra minimi e medi, con riferimento al giudizio di primo grado, con distrazione a favore dell'avv. di parte attrice Maria Savo;
secondo valori minimi tariffari quanto al presente giudizio, stante la natura essenzialmente documentale e l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto, anche in considerazione dell'avversa contumacia, con distrazione a favore dell'avv. di parte attrice, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Salerno -in funzione di Giudice di Appello - disattesa ogni diversa istanza, accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
A) accerta la responsabilità al 70% del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro stradale in esame;
B) per l'effetto, condanna la , in persona del legale rapp.te p.t., quale Controparte_2
impresa designata per il F.G.V.S., al pagamento, in favore di , della somma Parte_1 di € 2.696,15 oltre interessi come indicati in motivazione;
C) compensa nella misura di 1/3 le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
pone a carico della , in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa designata per il Controparte_2
F.G.V.S., il pagamento dei restanti 2/3; restanti 2/3 delle spese di lite che si liquidano:
1. quanto al primo grado, in euro 600,00 per onorari ed 83,33 per spese, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'avv.
Maria Savo, dichiaratasi antistataria;
2. quanto al presente grado di appello, in euro 852,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Maria Savo, dichiaratasi antistataria;
Così deciso in Salerno, 09.07.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
12
SECONDA SEZIONE CIVILE
r.g.t.: 3455/2020
VERBALE DI UDIENZA DEL 09/07/2025
Oggi innanzi al dott. Francesco Rossini, con la presenza della MOT, dott.ssa Valeria Sica è comparsa per parte appellante, l'avv. Maria Savo.
L'avv. Savo si riporta agli scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
Francesco Rossini
1
R.G. n. 3455/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, in funzione di giudice dell'appello, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n.3455/2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 6295/2019 del Giudice di Pace di Salerno, pubblicata il 22/07/2019 e depositata 06/11/2019, vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa, giusto mandato in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione di appello, dall'avv. Marla Savo, presso il cui Studio elettivamente domiciliano in Salerno al viale N.4 sc. B;
APPELLANTE
E
in persona del l.r.p.t., quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1 danni del Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
APPELLATA COTUMACE
CONCLUSIONI: Come da precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del
9.07.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1.1.Con atto di citazione in appello regolarmente notificato la sig.ra proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 6295/2019 del 22/07/2019, depositata il 06/11/2019, resa dal
Giudice di Pace di Salerno, con la quale veniva rigettata la domanda attorea di risarcimento del danno da sinistro stradale, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
2 1.2. Con il primo motivo di appello eccepiva il vizio di motivazione della sentenza e la violazione delle norme di legge, per non aver il giudice di prime cure sufficientemente motivato il rigetto della domanda.
1.3. Con il secondo motivo di appello deduceva un'erronea valutazione dei fatti e del materiale probatorio da parte del giudice di prime cure, asserendo che nell'impugnata sentenza il Giudice di Pace aveva erroneamente ritenuto che non vi fossero in atti riscontri oggettivi da cui evincere che il sinistro de quo si fosse verificato per responsabilità esclusiva del conducente del veicolo bianco, che aveva colpito l'attrice, rimasto ignoto.
1.4.Nello specifico, sempre secondo l'appellante, in primo grado mediante la prova testimoniale era stato ampiamente dimostrato che nell'anno 2016 verso le ore 9.00, circa la sig.ra si Pt_1 trovava all'interno della galleria (tangenziale di Salerno direzione Pastena – ) al Parte_2 cui interno vi era una fila di auto ferme;
che alcuni pedoni stavano uscendo dalla galleria, poiché
c'era una situazione di pericolo imminente;
che la sig.ra mentre correva verso l'uscita Pt_1 veniva urtata da un auto bianca rimasta non identificata.
2.Pertanto, l'appellante così concludeva: “1) accogliere il presente appello;
riformare la sentenza impugnata;
nel merito dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo di colore bianco, non meglio identificato;
per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno tutto, biologico, patrimoniale e non, oltre quello morale, in favore dell'attrice – sig.ra come descritti e quantificati nell'atto Parte_1 introduttivo, oltre accessori come per legge, nei limiti di competenza rationae valoris del Giudice adito e co rinuncia all'eventuale esubero. Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., con sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c ”.
3. La nella qualità, nonostante la regolare notifica dell'appello Controparte_1 rimaneva contumace ed il Tribunale, in diversa composizione, ne dichiarava la contumacia all'udienza del 28/10/2020.
Acquisito il fascicolo di primo grado in data 11/11/2021, assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1.L'appello è parzialmente fondato nei termini che seguono.
1.1.Preliminarmente, è opportuno premettere che il danneggiato che promuova domanda di risarcimento del danno alla persona nei confronti del , Parte_3
3 essendo dedotto in lite un sinistro cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare – ex art. 2697 c.c. – che il sinistro è stato prodotto dalla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo, che questi sia rimasto sconosciuto nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza nel tentativo di identificazione, nonché il nesso di causalità tra il sinistro ed il danno alla persona lamentato (Cass. n. 10762/92, n. 8086/95, n. 10484/01). Quanto, in particolare, al presupposto relativo alla non identificabilità del veicolo danneggiante, la disposizione in esame va interpretata in modo logico-sistematico e non strettamente letterale, per cui l'istante ha l'onere di provare che la mancata identificazione del veicolo danneggiante sia dipesa da impossibilità incolpevole;
in buona sostanza, il danneggiante ha l'onere di provare non solo il fondamento della pretesa risarcitoria (e cioè la responsabilità del sinistro da parte del conducente antagonista rimasto non identificato), ma anche di aver cercato di identificare con l'uso dell'ordinaria diligenza il veicolo danneggiante, segnalando, ad esempio, la notizia dell'incidente alle autorità investigative, anche se in modo incompleto, in relazione in ogni caso alle concrete circostanze e difficoltà della fattispecie (Cass. n. 8467/99); in un altro arresto, la Suprema Corte ha ritenuto che tale ultimo onere probatorio può (e non deve) essere soddisfatto anche dando dimostrazione che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate e complesse (Cass. n. 1860/90).
1.2. Sempre in via preliminare va ribadito che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone opera, ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c., una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo investitore, per la quale lo stesso si presume responsabile del sinistro salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella causazione del sinistro, ovvero dimostri di aver tentato in ogni modo di evitare il danno, dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento (cfr Cass. n. 9856/2022).
La stessa giurisprudenza ha peraltro ribadito come la lettura combinata dell'art. 2054 c.c. - che pone la regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell' art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame (cfr
Cass. 2433/2024).
4 Più precisamente, ai fini della valutazione e della quantificazione del concorso da parte del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (cfr. Cass. 2441/2019).
In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, è stato altresì affermato dalla S.C. che, "in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorchè il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicchè l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza"
(cfr. Cass. n.4551/ 2017; n. 21249/2006).
Ed ancora, "in caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile"(Cass. civ. sex. III, Ord. n.5819/2019).
Vi è di più. Il principio generale di cautela che informa la circolazione stradale si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada.
Siffatti obblighi comportamentali sono posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici.
Da ultimo, la Cassazione ha ribadito i principi sulla base dei quali il giudice deve valutare e quantificare l'eventuale concorso di colpa del pedone, indicando i passaggi logici da effettuare per una valutazione equa del caso concreto: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. civ. sez. III, Ord. n.
20137/2023).
5 2. Venendo all'esame della vicenda oggetto del presente giudizio, facendo applicazione dei principi di diritto sopra riassunti, deve ritenersi che l'attrice abbia assolto gli oneri probatori su di lei incombenti.
2.1. In primo luogo, la sig.ra ha sporto denuncia-querela contro ignoti in data 21.05.2016, Pt_1 fornendo una esaustiva descrizione delle circostanze del sinistro.
Entrambi i testi e hanno poi confermato, per aver assistito Testimone_1 Testimone_2 direttamente all'accaduto, la versione dei fatti esposta da riferendo che Parte_1 quest'ultima, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'atto di citazione, mentre si trovava all'interno di una galleria della tangenziale di Salerno, veniva urtata sul fianco destro da un auto di colore bianco che si allontanava senza prestare soccorso e che l'attrice riportava lesioni, tanto da essere trasportata presso il P.S. del locale nosocomio.
Dunque, l'istruttoria documentale e orale, espletata in primo grado, ha consentito di ricostruire la dinamica del sinistro in termini sostanzialmente conformi alla prospettazione di parte attrice.
2.2. Può dunque ritenersi accertato che in data 20/04/2016 alle ore 9.40 circa, la sig.ra
[...]
mentre percorreva a piedi – a causa di una situazione di allarme e potenziale pericolo nel Pt_1 frattempo creatasi per altrui responsabilità - la galleria (tangenziale di Salerno) veniva colpita sul fianco destro dalla portiera di un'auto bianca, rimasta ignota.
Per completezza si riporta la dichiarazione resa da : “era il mese di aprile, Testimone_1 fine aprile, dell'anno 2016 alle ore 9.00 circa in Salerno- tangenziale direzione Pontecagnano
Salerno ed io stavo all'interno della galleria in macchina insieme al sig. . Testimone_2
Improvvisamente il traffico sotto alla galleria si è arrestato in quanto si vociferava che forse vi era una rapina in atto o una bomba e quindi io col mio amico abbandonammo l'auto per fuggire
e piedi verso l'uscita della galleria… mentre stavamo camminando abbiamo visto una signora che era davanti a noi correre anch'essa verso l'esterno della galleria quando improvvisamente la signora cadeva a terra in quanto era stata colpita da un'auto il cui passeggero lato.. apriva improvvisamente la portiera…. Ricordo che la signora veniva colpita sul lato destra del corpo, i particolare fianco e spella destra… io e altre persone abbiamo aiutato la signora a rialzarsi ma non sono riuscito a rilevare il numero di targa in quanto il veicolo che l'aveva investita nel momento in cui ci siamo girati non era più li”.
Anche confermava i fatti di causa dichiarando: “… era il mese di aprile, fine Testimone_2 aprile, dell'anno 2016 alle ore 9.00 circa in Salerno, tangenziale galleria . Io Parte_2 ero in auto insieme al sig. direzione Pontecagnano Salerno quando improvvisamente Tes_1 il traffico si fermava ed abbiamo visto fumo che si alzava e persone che gridavano dicevano che
6 era in corso una rapina, altri parlavano di una bomba… mentre stavamo correndo per portarci verso l'uscita abbiamo visto una signora che era davanti anoi che camminava verso l'uscita che veniva urtata da uno sportello lato passeggero di un veicolo forse di colore bianco apparso improvvisamente… la signora veniva colpita nel fianco lato destro del corpo e cadeva a terra…
l'abbiamo aiutata insieme altri ad uscire dalla galleria e non sono riuscito a rilevare il numero di targa del veicolo in quanto lo steso si allontanava”.
I testi, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è ragione di dubitare, hanno dunque confermato che l'auto sconosciuta colpiva la sig.ra e si allontanava dal luogo del sinistro Pt_1 senza prestare alcun soccorso.
2.3. La particolare condizione di traffico e di panico verificatasi, gli esiti del sinistro, hanno reso sostanzialmente impossibile l'identificazione dell'auto investitrice che si è data a rapida fuga.
2.4. Tali essendo le risultanze di fatto ed applicando i principi richiamati al caso di specie la domanda attorea è parzialmente fondata in quanto, come detto, deve ritenersi provato che
[...]
sia stata investita da un'auto di colore bianco rimasta ignota;
nello specifico, veniva Pt_1 investita mentre tentava di appropinquarsi verso l'uscita della galleria insieme agli altri passeggeri delle auto per un presunto pericolo bomba e/o di rapina in corso (cf articoli di giornale in atti).
2.5. Per quanto attiene al nesso di causalità tra il sinistro occorso all'attore e le lesioni dalla stessa subite, tale elemento si desume in maniera evidente dalle testimonianze acquisite, di cui si è dato conto, nonché dalla diagnosi di cui al referto del Pronto Soccorso ospedaliero (“trauma contusivo spalla destra. Trauma contusivo anca destra e femore destro, mialgai cervicale post traumatica, trauma cranico”) ove l'odierna attrice/appellante veniva trasportata pochi minuti dopo il sinistro, oltre che dalla copiosa documentazione sanitaria in atti.
3.Ciò detto questo Giudicante ritiene che ai sensi dell'art. 2054 c.c. la presunzione di responsabilità in capo al conducente dell'autovettura investitrice, è da attribuire all'auto di colore bianca - rimasta ignota – con una responsabilità della causazione del sinistro pari al 70% risultando provato che la stessa riprendeva la marcia – senza prestare la dovuta attenzione alla presenza di pedoni in galleria determinata da una situazione di emergenza – ed investiva l'attrice.
3.1. Il restante 30% di responsabilità del sinistro è da attribuire all'attrice , la quale Parte_1 pur trovandosi in una situazione di potenziale pericolo, si dimostrava incurante della presenza del corridoio di sicurezza per i pedoni presente all'interno della galleria e camminava tra le due carreggiate.
7 Alla luce delle considerazioni sinora svolte deve concludersi ritenendo sussistente un concorso di colpa da attribuirsi nella misura del 70% all'appellata (il conducente, essendo tenuto a una condotta di guida prudente ed attenta, avrebbe dovuto accertarsi- data anche la situazione di emergenza - della presenza di veicoli e pedoni all'interno della galleria, prima di ricominciare la marcia, attuando tutte le manovre necessarie, specie l'arresto tempestivo entro i limiti del campo visivo e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile); del 30% a carico dell'appellante (la quale non ha adottato le idonee cautele adeguandosi alla particolare condizione di traffico e di emergenza rimanendo sulla carreggiata riservata alle auto).
Sussistono, pertanto, alla luce dell'espletata istruttoria, i presupposti per affermare la responsabilità del ai sensi dell'art. 283, co. 1, lett. a), Parte_3
d.lgs. n. 209/05.
Da ciò consegue l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti della nella citata qualità di impresa designata per la Regione Campania Controparte_1 alla gestione del F.G.V.S., ai sensi dell'art. 283 lett. a d.lgs. 209/05, non potendo certo imputarsi all'attrice la mancata individuazione dell'autoveicolo, considerata la dinamica del sinistro.
4.Prima di procedere alla quantificazione dei danni, appare opportuno, però, operare una premessa.
4.1.La più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che in ambito risarcitorio due sono le categorie di danno risarcibile, il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale
(passando da un sistema risarcitorio tripolare ad un sistema bipolare;
cfr Cass. 8827 e 8828 del
31.05.2003 e n. 233/03 della Corte Costituzionale, poi ulteriormente integrate dalle sentenze gemelle del 2008).
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell' art.2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno
8 derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione (cfr. in tema sent. Cass.7281/03, sent. Cass. 7282/03, sent. Cass. 7282/03, sent.
8827/03, sent. Cass. 8827/03).
4.2.Il danno patrimoniale (come quello patrimoniale) costituiscono una categoria giuridicamente unitaria, anche se fenomenologicamente diversa, nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223,
1226, 2056, 2059 c.c.).
Nell'uno come nell'altro caso, ai fini della liquidazione, non può operarsi un mero automatismo risarcitorio, in quanto è necessaria l'allegazione del danno ed un'accurata ed approfondita istruttoria.
Con riferimento, in particolare, al danno morale, gli ermellini hanno affermato che: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno - danno morale - quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita di relazione - il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico- relazionale....".
4.3. Tale valutazione dovrà in ogni caso condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", "intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, "in assenza di qualsiasi automatismo" (cfr. ancora Cass. 901/2018) e "con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici", atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale
(sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A. , come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent. Cass. n. 901/2018).
Dunque, ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come
9 modificati dalla L. n. 124/17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello
“morale”).
5. Ciò premesso, venendo alla quantificazione del danno, deve, innanzitutto, ritenersi dimostrato il danno connesso a spese mediche, così come documentato in atti da parte appellante, per euro
436,15: trattasi di esborsi causalmente riconducibili al sinistro.
5.1. Sulla quantificazione dei danni non patrimoniali subiti da in conseguenza del Parte_1 sinistro di causa si osserva quanto segue.
La riconducibilità eziologica delle lesioni subite dall'attrice al sinistro oggetto di causa è desumibile dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali confermano che l'attrice venne urtata alla spalla ed al fianco destro e fu trasportata in ospedale nonché dal referto dell'ospedale di Salerno ove le veniva refertato: “trauma contusivo spalla destra. Trauma contusivo anca destra e femore destro, mialgai cervicale post traumatica, trauma cranico “, oltre che dalla relazione di visita medico legale effettuata per conto del FGVS dalla dott.ssa , già depositata nel Persona_1 giudizio di primo grado.
Sulla base della quantificazione operata dalla ctp espletata per conto del FGVS, le cui conclusioni sono condivise dal Tribunale in quanto fondate su un'attenta analisi, anche anamnestica, della documentazione sanitaria in atti, il danno biologico, subito da avente 45 anni Parte_1 all'epoca dei fatti, può essere calcolato come di seguito indicato.
- invalidità temporanea al 75 % giorni 7
- Invalidità temporanea al 50 % giorni 15
- Invalidità temporanea al 25 % giorni 10
Quanto al danno biologico, il CTU ha ritenuto una quantificazione pari al 2% del totale.
Trattandosi di lesioni c.d. micropermanenti all'integrità psicofisica della persona nella misura dell'2%, deve farsi applicazione dei criteri tabellari di cui all'art. 139 C.D.A ed aggiornati dal
D.M. del 16.07.2024.
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 45 anni Percentuale di invalidità permanente 2% Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
10 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 7 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10 Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 1.719,35
Invalidità temporanea parziale al 75% € 290,01 Invalidità temporanea parziale al 50% € 414,30 Invalidità temporanea parziale al 25% € 138,10 Totale danno biologico temporaneo € 842,41
TOTALE GENERALE: € 3.415,50
Non risultano allegati né provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie. Tenuto conto delle spese mediche ammesse a rimborso, l'importo totale è pari ad euro 3.851,65 (3.415,50, + 436,15).
5.2. Applicata la diminuzione per il concorso di colpa al 30%, spetta all'appellante Parte_1 un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di euro 2.696,15.
6. Segue, in definitiva, in riforma della sentenza impugnata, segue la condanna dell'appellata quale impresa designata per il F.G.V.S. al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante della somma complessiva di euro 2.696,15, oltre interessi legali Parte_1 su tale somma, devalutata al sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat sino al saldo. Sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
7. Venendo alle spese di lite va premesso che in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 – 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 – 01)».
Nella specie, considerato l'esito complessivo del giudizio, con accoglimento della domanda attorea, seppur in misura sensibilmente inferiore a quanto richiesto, stante il concorso di colpa al
30% ed il parziale accoglimento dell'appello, si stima equa la compensazione nella misura di un
11 terzo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. I restanti due terzi seguono la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo in ragione del valore della domanda (quantum di accoglimento) e delle tariffe vigenti secondo parametri tra minimi e medi, con riferimento al giudizio di primo grado, con distrazione a favore dell'avv. di parte attrice Maria Savo;
secondo valori minimi tariffari quanto al presente giudizio, stante la natura essenzialmente documentale e l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto, anche in considerazione dell'avversa contumacia, con distrazione a favore dell'avv. di parte attrice, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Salerno -in funzione di Giudice di Appello - disattesa ogni diversa istanza, accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
A) accerta la responsabilità al 70% del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro stradale in esame;
B) per l'effetto, condanna la , in persona del legale rapp.te p.t., quale Controparte_2
impresa designata per il F.G.V.S., al pagamento, in favore di , della somma Parte_1 di € 2.696,15 oltre interessi come indicati in motivazione;
C) compensa nella misura di 1/3 le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
pone a carico della , in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa designata per il Controparte_2
F.G.V.S., il pagamento dei restanti 2/3; restanti 2/3 delle spese di lite che si liquidano:
1. quanto al primo grado, in euro 600,00 per onorari ed 83,33 per spese, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'avv.
Maria Savo, dichiaratasi antistataria;
2. quanto al presente grado di appello, in euro 852,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Maria Savo, dichiaratasi antistataria;
Così deciso in Salerno, 09.07.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
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