Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/06/2025, n. 4089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4089 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte, in persona dei magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente
Chiara Giammarco Consigliere rel.
Anna Chiara Giammusso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 826/2023, vertente tra
, nata nella Repubblica Popolare Cinese l'11.8.1192, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Manuela Agnitelli e presso quest'ultima elettivamente domiciliata in Roma, viale
Giuseppe Mazzini n.6, per procura allegata all'atto di citazione appellante e
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
appellato contumace e con la partecipazione del Procuratore Generale
Fatto
Con ordinanza del 21.11.2022 la Corte di cassazione su ricorso della cittadina cinese Pt_1
, nata nella Repubblica Popolare Cinese l' 11.8.1992, ha cassato con rinvio la sentenza
[...]
di questa Corte n. 3568 del 17 luglio 2020 con la quale era stato rigettato l'appello da lei proposto avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Roma, che aveva respinto il ricorso avverso il diniego da parte della del riconoscimento della Controparte_2
1
umanitaria.
La Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso, proposti in relazione al mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b) del d. lgs. n. 251 del 2017, rigettando il motivo relativo al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), dichiarando assorbito il quarto motivo proposto in ordine al mancato riconoscimento della protezione umanitaria. Ha ritenuto, infatti, che la decisione impugnata fosse carente per avere il giudice di merito omesso di esaminare il pericolo di persecuzione in Cina riguardante gli aderenti al culto c.d. non Per_1
tenendo conto della condizione in cui questi versavano nel loro paese di origine. Ha al contempo ritenuto contraddittoria la motivazione laddove aveva fatto discendere “la negazione di qualsiasi tutela agli aderenti del culto dalla clandestinità e mancata Per_1
registrazione del culto”, pur avendo dato atto al contempo che, in base alle fonti informative consultate, si trattava di culto considerato “maligno” e, come tale, considerato illegale, tanto che erano previste per gli adepti sanzioni penali. Ha rinviato, pertanto, alla
Corte di Appello di Roma anche in ordine alle spese del grado di legittimità.
Con atto di citazione del 19.2.2023 , ha riassunto il giudizio e, richiamando Parte_1
quanto dedotto con l'originario atto di appello, ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e/o di persona ammissibile di protezione sussidiaria ex art.14 d.lgs. n. 251/07.
Nel merito, , ascoltata prima dalla e poi dal giudice del Parte_1 Controparte_2
Tribunale di Roma, aveva dichiarato di essere sposata, con una figlia in tenera età; di essersi convertita alla religione del “Dio EN” - Almighty God -; di essere stata per questo perseguitata nel paese di origine e costretta a fuggire;
di avere lasciato la Cina il 13 aprile 2016, con regolare passaporto e visto, insieme al marito, lasciando la figlia con la nonna.
Il , al quale l'atto di citazione in riassunzione è stato ritualmente Controparte_1
notificato, non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza del 20.6.2023, dichiarata la contumacia dell'appellato, la causa è stata rinviata al 22.2.2024 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza indicata, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari per il deposito di
2 memorie conclusionali. Successivamente rimessa sul ruolo per l'incompatibilità di un componente del collegio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.9.2024 e trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge, nella contumacia dell'Amministrazione.
.
Motivazione
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il racconto della richiedente - che ha narrato di essere sposata con una figlia in tenera età, di essersi convertita alla religione del “Dio EN Almighty God” e di essere per questo stata perseguitata e costretta a fuggire lasciando la Cina insieme al marito il 13 aprile 2016 – è, alla luce dei criteri di cui all'art. 3, comma 5 lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007, pienamente credibile, sia dal punto di vista della credibilità intrinseca che dal punto di vista della credibilità estrinseca. Sotto il primo punto di vista, infatti, la narrazione della richiedente è circostanziata e priva di contraddizioni. Sotto il secondo profilo la veridicità del racconto
è pienamente confermata dalle informazioni tratte dalle Coi aggiornate.
Risulta, infatti, che in Cina la libertà di culto è vincolata ad un forte e capillare controllo statale esercitato tramite regolamenti finalizzati a garantire che l'attività religiosa sia pienamente controllata. La norma di riferimento in Cina è l'art. 36 della Costituzione che sancisce la libertà religiosa dei cittadini, senza che, tuttavia, siano previsti rimedi alla violazione di tale libertà. Inoltre, sempre l'art. 36 limita la protezione dello Stato alle attività religiose “normali”, ma la mancata definizione di tale concetto si presta a molteplici interpretazioni. Il suddetto articolo dispone poi che “nessuno può utilizzare la religione per compiere attività che disturbino l'ordine pubblico, compromettendo la salute dei cittadini o interferiscano con il sistema educativo dello Stato” specificando altresì che “gli organi e gli affari religiosi non sono soggetti a nessun dominio straniero sa non costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la stabilità del Paese” (China Constitution of the people's Republic of China, 4.12.82). A partire dal 2016 si è rilevata una impennata del
3 controllo statale sulle religioni, in quanto il Presidente ha invocato una Persona_2
“sinizzazione” delle confessioni religiose, sicchè le Autorità hanno avviato un percorso di rimodulazione delle religioni in modo da renderle coerenti con l'ideologia del Partito
Comunista Cinese e da renderle un ulteriore strumento di promozione della fedeltà al partito del Presidente. Il regime del P.C.C. gestisce oggi un complesso apparato approntato al fine di sorvegliare tutti gli aspetti dell'attività religiosa dei cittadini cinesi;
esso controlla l'affidabilità politica dei leader religiosi, pone limiti al numero di Autorità religiose, richiede una conformità ideologica all'interno della dottrina religiosa e installa telecamere di sicurezza all'interno degli istituti religiosi. Inoltre, i gruppi religiosi passano attraverso un rigoroso processo di certificazione e riconoscimento ufficiale. Quelli che rifiutano di farlo, vengono etichettati come illegali e perseguitati. Le attività religiose ammesse dallo Stato cinese sono regolate dall'Amministrazione di stato per gli affari religiosi (SARA) che gestisce tutti gli aspetti della vita religiosa, comprese le nomine dei leader nonché l'interpretazione della dottrina (PRC State Council Information office
China's Policies and Protecting Freedom of Religious Belief, aprile 2018). Persona_3
professore del Purdue University's Center on Relogious and chinese Society, ha operato una classifica dei culti a seconda del grado di riconoscimento e del trattamento riservato agli stessi dallo Stato. Tra i culti religiosi banditi dalla Cina e totalmente vietati, definiti
“culti malvagi” vi è la “Chiesa di Dio EN”. Secondo il governo cinese gli appartenenti ai “culti malvagi” non sono credenti di una religione, ma sovversivi. Tale culto, secondo lo studioso Introgiovine (Bitter \Winter, La Chiesa di Dio EN: il movimento religioso più perseguitato in Cina, 25 ottobre 2018, Parte_2
è diventato l'obiettivo principale della repressione del P.C.C. e di altre Chiese cristiane. In particolare, la DO è stata ritenuta responsabile del rapimento a scopo di conversione avvenuto nel 2002 di 34 responsabili della “China Gospel Fellowship”, di aver previsto la fine del mondo per il 2012, cagionando una serie di disordini;
infine, di aver causato un omicidio, avvenuto nel 2014. Nel 2023 le Autorità cinesi hanno arrestato e torturato migliaia di persone fedeli alla DO alcune delle quali, secondo quanto riferito, sono decedute a causa degli abusi subiti. Nel report del 2013 sulle liberà religiose del dipartimento di Stato americano si dà atto che per la sua diffusione il DO è divenuto
4 l'obiettivo principale della repressione del PCC. Nel 2023, le Autorità cinesi hanno arrestato e torturato migliaia di persone fedeli della CD0 alcune delle quali, secondo quanto riferito, sono decedute a causa degli abusi subiti (USCIRF annual Report 2024
p.22).
Nel report del 2023 sulle libertà religiose del Dipartimento di Stato americano (USDOS
2023 Report on International Religious Freedom annual: China 26.6.2024) si dà atto che la DO "ha affrontato detenzioni e arresti su larga scala in 29 province, secondo i rapporti della società civile. La DO ha riferito che durante l'anno [n.d.r. 2023] il Governo ha arrestato almeno 12.463 persone, rispetto ai 10.895 arresti del 2022. Le Autorità hanno condannato al carcere almeno 2.207 persone (rispetto alle 1.901 del 2022), tra cui 1.094 persone che hanno ricevuto condanne di tre anni o più. Le Autorità hanno sottoposto almeno 5.832 persone a tortura o indottrinamento forzato. Il maggior numero di arresti si è verificato nelle province di Jiangsu, Anhui, Zhejiang e Shandong. Secondo la DO, almeno 20 membri sono morti a causa delle persecuzioni durante l'anno. La DO ha dichiarato che la polizia ha sottoposto i detenuti che si rifiutavano di rinunciare alla loro fede alla privazione del sonno per un massimo di 10 giorni, alla sospensione con i polsi ammanettati, alla posizione eretta o seduta prolungata, alle posizioni di stress, alle scosse elettriche e alle percosse. Secondo i familiari, alcune persone morte in custodia apparivano contuse, malnutrite ed emaciate”.
Infine, va ricordato che con decisione pubblicata il 18 aprile 2024, all'esito del giudizio instaurato da una richiedente asilo di nazionalità cinese, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto che i fedeli alla Chiesa di Dio EN (
[...]
”) sono vittime di persecuzione in Cina e sono pertanto sistematicamente CP_4
esposti al rischio di subire trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. In particolare, il ricorso aveva ad oggetto la violazione dell'art. 3 CEDU nel suo volet sostanziale, poiché il mancato riconoscimento di qualsivoglia forma di protezione internazionale da parte delle autorità amministrative e giudiziarie italiane esponeva la ricorrente al rischio attuale e concreto di subire tortura e trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio, proprio in ragione del suo credo religioso. A dire della Corte, non solo le autorità nazionali non avrebbero adeguatamente considerato le informazioni rese dalla ricorrente in merito, ma neppure 5 avrebbero consultato l'ampia gamma di fonti internazionali secondo cui “the Church is banned by law in China, the authorities have made repeated attempts at eradicating it and those belonging to the Church risk imprisonment”.
Per quanto sopra esposto, ritiene la Corte che sussistano i presupposti per il riconoscimento alla richiedente dello status di rifugiato politico, per motivi di appartenenza religiosa, atteso che dalle Coi sopra riassunte emerge con chiarezza che è reale il timore che la ove rimpatriata in Cina, correrebbe il rischio di essere Parte_1
vittima delle azioni di persecuzione e repressione messe in atto dalla Repubblica popolare cinese nei confronti dei componenti del culto della Chiesa di Dio EN.
In considerazione delle ragioni della decisione e della variabilità del quadro giurisprudenziale, sussistono giuste ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di lite, sia del giudizio di legittimità e del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto, riconosce a lo status di rifugiato politico. Parte_1
Compensa interamente tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità e del presente giudizio. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Chiara Giammarco Anna Maria Pagliari
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