TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9779 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43702/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.re Giuseppe Gennari Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 13 dicembre 2023 promossa da:
nato a [...] il [...] Cod. Fisc. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv GIANNI TURCO, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO nata a [...] il [...] Cod. Fisc. con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
AR CU FA, giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
- Disporre che il padre avrà facoltà di tenere i figli presso di sé, salvo diversi accordo, a week end alternati del sabato mattina alla 10 alla domenica sera dopo cena alle ore 20.30 seguendo i figli nello svolgimento di tutti i compiti scolastici assegnati. Sino a quando il signor non reperirà un'abitazione idonea, lo stesso nei fine Pt_1 settimana di propria competenza preleverà i figli dall'abitazione materna alle ore 10 del saboto mattina, li pagina 1 di 13 riaccompagnerà il sabato sera dopo cena alle 20.30 per il pernottamento, li preleverà dall'abitazione materna alle ore 10 della domenica mattina e li riaccompagnerà definitivamente la domenica sera dopo cena alle 20.30 per il pernottamento
- Revocare con decorrenza immediata il contributo di mantenimento dei figli minori nella misura di € 1.276,80 mensili e disporre che il padre corrisponderà quale contributo perequativo al mantenimento dei figli, Per_1 ed € 400,00 mensili (€ 200,00 per ogni figlio), entro il giorno 10 di ciascun mese con Persona_2 adeguamento ISTAT come per legge, attraverso bonifico bancario sul c/c Banco BPM intestato alla signora
con decorrenza a far data dalla presente domanda, CP_1
- disporre che i genitori si comunichino eventuali viaggi con i minori all'interno dell'Unione Europea e che i genitori concordino preventivamente eventuali viaggi con i minori al di fuori dell'Unione Europea,
- Disporre che la signora consegni al signor i documenti di identità nonché le tessere CP_1 Pt_1 sanitarie di e quando i minori sono in compagnia del padre, invariate le altre Per_1 Persona_2 statuizioni di cui alla sentenza n. 8141/2022 pronunciata dal Tribunale di Milano il 12.10.2022 e pubblicata in data 18.10.2022 - In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre oneri di legge
- In via istruttoria con riserva di ogni ulteriore difesa ai sensi dell'art. 473 bis 17 c.p.c. Si significa che in udienza il signor ha manifestato la propria disponibilità ad agevolare la gestione dei figli, stante l'attuale Pt_1 situazione che vede lo stesso lontano da Milano, anche concedendo un affidamento esclusivo alla madre e ciò nell'unico interesse della gestione dei figli per ragioni organizzative, non per altra ragione. Ci si riporta a quanto espresso dal signor nei verbali di udienza. Pt_1
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
Disporre l'affidamento super esclusivo dei figli minori e alla madre sig.ra Per_1 Persona_3 [...] con diritto di visita del padre il sabato o la domenica a settimane alternate dalle 17, 30 alle 21,00, CP_1 previo congruo preavviso alla madre di almeno 48 ore se sabato o domenica, mantenendo invariati i periodi e le modalità di frequentazione del padre per il periodo estivo e per i periodi di sospensione scolastica.
2. Respingere, la richiesta di modifica del contributo al mantenimento per i figli minori ed Per_1 Per_3 in quanto non supportata da adeguata documentazione reddituale e patrimoniale.
[...]
3. Condannare il sig. ai sensi degli artt. 473 bis.39 c.p.c. e 96 c.p.c. al pagamento di spese Parte_1 competenze ed onorari di giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
pagina 2 di 13 Con ricorso iscritto a ruolo in data 13.12.2023 conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale Parte_1
l'ex coniuge e chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza resa su Controparte_1 domanda congiunta dal Tribunale di Milano n. 8141/2022 del 12.10.2022 pubblicata il 18.10.2022. In particolare chiedeva diversamente regolamentarsi rispetto alle condizioni divorzili il suo diritto di visita nei confronti dei figli minori e affidati in via condivisa e prevalentemente collocati presso la madre;
dando atto Per_1 Per_2 di un peggioramento della propria situazione economica chiedeva che il contributo posto a suo carico per il mantenimento della prole come concordato pari ad euro 1.276,80 (638,40 per ciascun figlio) venisse rideterminato e contenuto ad euro 400,00 mensili ( 200,00 per ciascun figlio); viaggi all'estero da comunicare preventivamente;
consegna dei documenti di identità e delle tessere sanitari dei figli al padre quando sono in sua compagnia;
ferme le ulteriori condizioni divorzili. con memoria difensiva del 21 marzo 2024 si costituiva e chiedeva l'integrale rigetto del Controparte_1 ricorso proposto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, le parti venivano dapprima sentite all'udienza avanti al Giudice onorario del 10 aprile 2024 all'esito della quale, verificata l'impossibilità di addivenire ad una soluzione condivisa, si rimettevano le parti avanti al Giudice delegato all'udienza di prima comparizione del 22 maggio
2024.
A detta udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. le parti dopo essere state ampiamente sentite raggiungevano un accordo provvisorio a parziale modifica della sentenza di divorzio che prevedeva una rimodulazione del diritto di visita paterno e una rideterminazione del contributo a suo carico in 800,00 euro mensili;
chiedevano quindi al G.D. di provvedere all'adozione dei provvedimenti provvisori n conformità a detto accordo;
il giudice, pertanto, preso atto così provvedeva ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. :
“ a parziale modifica divorzio n. 8141/22 del Tribunale di Milano,
1) Modifica i tempi di frequentazione del padre con i figli prevedendo che lo stesso li prenda a weekend alternati il sabato o la domenica dalle 17,30 alle 21,00, previo congruo preavviso alla madre di almeno 48 ore se sabato
o la domenica, non prevedendo per ora il pernottamento e il pomeriggio infrasettimanale.
2) Ridetermina il contributo economico posto a carico del padre a titolo di mantenimento indiretto dei figli in conformità all'accordo delle parti, nella somma mensile € 800 da corrispondere alla signora entro CP_1 il 10 di ogni mese con decorrenza da giugno 2024, mantenendo il 50% delle spese straordinarie, con assegno unico interamente percepito dalla signora (che, con il consenso del signor provvederà a CP_1 Pt_1 richiedere lei l'assegno) e con altresì detrazioni fiscali al 100% a favore della signora CP_1
3) conferma per il resto;
pagina 3 di 13 4) Prende atto della riserva di parte convenuta in ordine alle istanze istruttorie articolate, mentre parte attrice non ha articolato istanze istruttorie, riservandosi comunque l'attivazione dei poteri d'ufficio ai sensi del 473 bis.2 c.p.c.;
5) Rinvia al fine di verificare la regolare attuazione dell'accordo provvisorio e la possibilità delle parti di raggiungere un accordo complessivo, eventualmente con istanza congiunta di trascrizione del rito, all'udienza sostituita ex art 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 20 novembre 2024 alle ore 12, riservando ogni ulteriore determinazione e trattazione.”
Con provvedimento del 20 novembre 2024 il Giudice, ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio a fronte della nuova domanda avanzata dalla madre in punto di responsabilità genitoriale con la richiesta di affido esclusivo a sé dei figli ritenuto altresì opportuno acquisire la documentazione economica mancante relativa al padre, ordinava al medesimo di depositare quanto richiesto e fissava udienza per la comparizione delle parti avanti al got all'udienza del 6 marzo 2025.
A detta udienza le parti raggiungevano un accordo in punto di affido esclusivo alla madre dei minori (da intendersi super esclusivo); permanendo il contrasto sulle questioni economiche il procedimento veniva rimesso al giudice delegato che, con provvedimento in atti del 8 aprile 2025, fissava udienza avanti a sé per il 4 giugno
2025.
A detta udienza le parti confermavano il contenuto degli accordi raggiunti sui profili inerenti la responsabilità genitoriale sui minori e quindi sull'affidamento super esclusivo degli stessi alla madre nonché sul regime di visita paterno per come rimodulato in corso di procedimento con accordo che veniva confermato;
sulle questioni economiche, uniche rimaste controverse, il padre chiedeva un'ulteriore riduzione del contributo a suo carico in euro 400,00 mensili complessivi, mentre la madre la conferma degli 800,00 euro mensili;
all'esito, il Giudice, ordinato al padre di produrre la documentazione economica mancante e alle parti di aggiornare il modello ICE, fissava udienza per la rimessione della causa in decisione sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro l'11 dicembre 2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Con provvedimento del 11 dicembre 2025 il Giudice lette le note scritte delle parti e le rispettive conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti.
Quanto alla responsabilità genitoriale sui minori (nata il [...]) e di (nato il Per_1 Persona_2
30.06.2016) le verbalizzazioni rese dalle parti e gli ulteriori elementi acquisiti consentono al Tribunale di poter pagina 4 di 13 assumere una motivata decisione sull'assetto maggiormente rispondente all'interesse dei minori su cui peraltro le parti hanno trovato un sostanziale accordo.
L'ascolto dei minori considerata l'età e l'intesa raggiunta dai genitori non si ritiene in alcun modo necessario.
Quanto invece alle questioni economiche relative al contributo al mantenimento dei figli, le ampie verbalizzazioni rese dalle parti alle udienze in cui sono comparse, la documentazione agli atti ed il comportamento processuale mantenuto dalle parti anche in relazione agli obblighi di disclosure richiesti dal
Tribunale rappresentano elementi sufficienti a consentire di operare una corretta valutazione delle rispettive situazioni economico patrimoniali funzionali all'assunzione degli opportuni provvedimenti sul punto.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Sulla responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di nata il [...] e di nato il [...] entrambi minorenni. Per_1 Persona_2
Con sentenza di divorzio n. 8141/2022 del 12/18.10.2022 (passata in giudicato), il Tribunale di Milano, ratificando le concordi intese dei genitori, ha disposto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, il loro prevalente collocamento materno e regolamentato l'esercizio del diritto di visita paterno secondo i tempi e le modalità concordate (v. doc. 1 fascicolo parte attrice)
Nel corso del presente giudizio le parti di comune accordo hanno condiviso la necessità di modificare l'assetto relativo alla responsabilità genitoriale sui minori da affido condiviso ad un affido super esclusivo alla madre.
L'accordo è stato nei seguenti termini raggiunto all'udienza avanti al got del 3 aprile 2025 e poi successivamente confermato avanti al giudice delegato all'udienza del 4 giugno 2025.
Il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo delle parti, sostanzialmente confermato da parte attrice nelle conclusioni finali, che effettivamente, considerata la complessiva situazione familiare, le evidenti difficoltà del padre a mantenere la continuità nella relazione con i figli e la scarsa comunicazione tra i genitori, appare l'unica strada percorribile nell'interesse dei minori.
La madre, infatti, vive con i figli a Milano, mentre il padre, risposatosi nel 2022, si era stabilito con il coniuge a
HI (VB). Il padre ha riferito di essere stato costretto nel dicembre del 2024 a tornare a vivere dai genitori a
Pordenone a causa delle rilevanti difficoltà economica sopraggiunte. (v. dichiarazioni udienza 3 aprile 2025).
Attualmente non è chiaro dove il medesimo si trovi;
la madre, con gli scritti conclusivi, ha riferito che l'ex coniuge molto probabilmente è all'estero a Cipro o forse in Libano (v. memoria di replica parte convenuta).
Effettivamente dalla mail del 6.11.2026 prodotta dalla convenuta si evince che l'ex coniuge, pur senza indicare dove precisamente si recherà, comunica però che partirà e che non potrà fare rientro per alcuni mesi. (v. mail pagina 5 di 13 allegata a comparsa conclusionale del 6.11.2025). Nulla è stata chiarito o, meglio, specificato dal con i Pt_1 propri scritti conclusivi in relazione a tale circostanza.
Ciò che è certo è che gli avvicendamenti degli ultimi anni hanno fortemente impattato sulla relazione con i figli, relazione che il padre, già da quando si era stabilito a HI, ha faticato a mantenere costante. Lo stesso genitore, difatti, con il proprio atto introduttivo, chiedeva che venisse ridimensionato rispetto alle intese divorzili il proprio diritto di visita;
pur avendo le parti concordato nel corso del procedimento di ridurre i tempi di frequentazione – venivano infatti eliminati i pernottamenti nei w.e. di spettanza e il pomeriggio infrasettimanale
- il padre non è stato comunque in grado di garantire una presenza stabile e costante con i figli che ad oggi pacificamente non frequenta, se non in modo del tutto sporadico e occasionale e senza una precisa organizzazione, (v. anche dichiarazioni rese dal padre all'ultima udienza del 4 giugno 2025).
La scarsa partecipazione del padre nella vita dei figli, la mancanza di una frequentazione regolare, il sostanziale disinteresse dal medesimo dimostrato verso il fattivo esercizio della genitorialità nei confronti delle prole e le evidenti difficoltà comunicative con l'ex coniuge che ad oggi sembrano essere limitate alle mail, rende opportuno anche a parere del Collegio modificare nel senso indicato dalle parti l'assetto genitoriale vigente che non appare più coerente con l'attuale situazione del nucleo familiare.
Nell'interesse dei minori reputa quindi il Tribunale opportuno che la responsabilità genitoriale venga concentrata in capo alla madre che è il genitore di riferimento per i minori e che ormai da tempo esercita in via esclusiva le sue funzioni di cura e accudimento nei confronti dei medesimi.
È peraltro necessario che venga garantita ai minori la tempestiva assunzione di tutte le decisioni importanti per la loro vita decisioni a cui oggi il padre non è in grado di fattivamente partecipare non sapendosi peraltro neppure dove si trovi.
Ritiene pertanto il Collegio di poter disporre l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre con conseguente concentrazione in capo alla medesima della responsabilità genitoriale anche con riguardo alle scelte più importanti per le minori (residenza abituale, educazione, istruzione, pratiche amministrative, tra cui anche documenti validi per l'espatrio e soprattutto salute).
Parimenti va confermato sia il prevalente collocamento dei minori con la madre presso la cui abitazione manterranno, quindi, la residenza anagrafica sia i tempi di frequentazioni paterni come da intese raggiunte dai genitori recepite con i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. e nuovamente confermate all'ultima udienza del 4 giugno 2025. Si provvede come da dispositivo.
Sul contributo al mantenimento dei figli
pagina 6 di 13 Quanto alla questione economica, vero punto nodale del procedimento, con gli accordi divorzili, le parti determinavano in euro 1.2776,80 (euro 638,40 per ciascun figlio) l'entità del contributo a carico del padre per il mantenimento dei minori.
Il padre, dando atto di un drastico peggioramento delle proprie condizioni economiche tali da non consentirgli più di far fronte agli obblighi assunti, ha chiesto la revisione degli accordi e una forte riduzione a 400,00 euro del contributo per il mantenimento dei figli.
Le parti, all'udienza del 22 maggio 2024, avevano raggiunto un accordo provvisorio che è stato poi recepito con i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. per cui il padre avrebbe corrisposto alla madre euro 800,00 mensili complessivi.
L'accordo non è stato confermato dal padre che insta per ottenere un'ulteriore riduzione ad euro 400,00 mensili.
È circostanza pacifica che il padre, tolti alcuni sporadici versamenti, non stia ormai da tempo corrispondendo con regolarità quanto dovuto.
Quanto alle rispettive situazioni economiche le evidenze del giudizio restituiscono la seguente situazione.
Il padre è un imprenditore che ha operato prevalentemente nel campo dell'edilizia. È stato socio esclusivo nonché amministratore unico della società che poi ha ceduto nel 2023 al Controparte_2 corrispettivo di soli euro 2.000,00; è poi socio e amministratore unico della Controparte_3 società con sede legale a Milano in Piazza ANt'Ambrogio n. 4 avviata nel 2019 e che, oggi, dopo essere stata sottoposta a liquidazione giudiziale come risulta da sentenza del Tribunale di Milano del 19.12.2024 in atti, dovrebbe essere definitivamente cessata.
Nel corso delle udienze il padre ha così ricostruito la propria situazione: ha riferito che la società Parte_2 prima del dissesto finanziario aveva un buon fatturato pari a circa 1.800.000,00 euro annui con 10 dipendenti assunti tra cui anche la moglie giova sul punto anticipare che il medesimo risulta oggi Persona_4 essersi legalmente separato dalla moglie come risulta dalla sentenza resa su domanda congiunta dal Tribunale di
AN che ha peraltro recepito l'accordo dei coniugi con cui è stato pattuito il trasferimento a titolo gratuito alla moglie di un immobile ( sul punto si tornerà infra). La moglie, ad ogni modo, all'interno della società del era regolarmente assunta come dipendente e percepiva una retribuzione riferita di circa 1.600,00 mensili Pt_1
a cui però andavano ad aggiungersi anche i rimborsi spese per le mediazioni che la medesima gestiva tramite un'altra società, la LU and Group di Firenze, che le riconosceva ulteriori importi trai 4 mila e i 6 mila mensili;
che una parte di questa attività di mediazione veniva invece fatturata sempre dalla LU and Group direttamente alla per ulteriori 7/10 mila euro mensili;
che, in qualità di amministratore unico, si era autodeterminato CP_3 un compenso mensile di euro 2.500,00 mensili che poi nel 2023, su consiglio del commercialista, ha smesso di riconoscersi;
che, benché la moglie, che ha riferito essere molto ricca e benestante, avesse nel corso del 2023 investito liquidità nella società per ben euro 160.00,00 nel tentativo di salvarla, non è stato possibile nel corso pagina 7 di 13 del 2024 evitare il licenziamento di tutti i dipendenti;
di aver addirittura lui stesso dovuto non riuscendo a pagare la merce acquistata prestare la propria opera lavorativa in favore dei fornitori;
che l'attività è stata quindi sottoposta a liquidazione giudiziale ed è oggi definitivamente cessata;
che avrebbe dunque iniziato a collaborare nell'azienda idraulica del padre;
e che starebbe anche cercando di reinserirsi nel mondo del lavoro all'interno di aziende operanti nel campo dell'immobiliare ( v. dichiarazioni rese all'udienza del 10.04.2024 avanti al GOT e
22.05.2024 avanti al G.D nonché anche del 3 aprile e 4 giugno 2025).
In relazione a quanto riferito è stata prodotta la sentenza del Tribunale di Milano del dicembre del 2024 che dà conto della sottoposizione della società a procedura concorsuale, nonché il bilancio al 31.12.2023 con il riscontro di perdite per euro 402.422,00 a fronte invece dell'esercizio precedente del 2022 chiuso in utile per euro 43.650.
(v. bilancio).
Tutto il resto rimane francamente molto poco chiaro. Non si comprende quale sia il ruolo della LU and Group di
Firenze su cui nulla di più preciso è stato riferito e che però era nelle condizioni di poter riconoscere direttamente alla moglie - peraltro formalmente vincolata da un rapporto di lavoro subordinato con l'azienda del marito - come prezzo per l'attività mediatoria svolta rilevanti somme di denaro mensili, importi che, peraltro, venivano riconosciuti anche allo stesso per il tramite della società da lui amministrata. Altrettanto poco Pt_1 chiari sono poi i diversi passaggi di denaro che sono stati effettuati in favore della peraltro, in un Parte_2 assai contenuto arco temporale transitati su diversi conti correnti e di cui manca qualsiasi evidenza documentale.
Sono rimasti infatti completamente inevasi e privi di riscontro gli ordini di integrazione che il Tribunale sia con il provvedimento del 22 maggio 2024 che con quello del 4 giugno 2025 ha richiesto.
Mancano infatti agli atti: le dichiarazioni dei redditi relative alla società; le delibere e/o i verbali di assemblea della Achedil Costruzioni Group srl in cui venivano deliberati gli emolumenti in favore dell'A.U. emolumenti che peraltro il medesimo liberamente si autodeterminava;
i verbali di approvazione dei bilanci con indicazione della destinazione degli utili che la società prima della crisi del 2023 ha certamente prodotto;
gli estratti dei conti correnti sociali sui cui evidentemente l'AU e unico socio aveva ampia facoltà di operare;
gli estratti dei conti correnti personali aggiornati;
vi è in atti soltanto la lista dei movimenti sino al 2023 del conto presso BTL Banca in cui comunque figurano già notevoli accrediti dalla società a titolo di acconto stipendi per importi CP_3 rilevanti e certamente superiori al compenso che ha riferito di riconoscersi, nonché un giroconto con la moglie di euro 110,000,00 e la sottoscrizione di un pacchetto azionario Azimut rispetto al quale non è stato depositato il dossier titoli, né è stata fornita altra indicazione di titolarità di dossier titolo o investimenti in strumenti finanziari. Mancano poi, ancora, i richiesti estratti dei conti correnti della moglie e, soprattutto, di quello/i cointestato/i con la medesima, documentazione che certamente avrebbe contribuito a rendere maggiormente chiara e trasparente la situazione e a far luce anche sui molti passaggi di denaro tra i coniugi e tra questi e la società. pagina 8 di 13 In un quadro come quello evidenziato, le dichiarazioni dei redditi del marito pur versate in atti non possono che offrire una rappresentazione soltanto parziale e non certo esaustiva tanto più considerato che sono stati depositati unicamente i modelli 730 e non i P.F. che, quantomeno avrebbero potuto offrire una panoramica più completa sui redditi complessivamente percepiti ivi essendo ricompresi anche quelli da locazione, da partecipazione societaria, eventuali plusvalenze finanziarie e redditi prodotti all'estero. Quelli in atti fotografano comunque la seguente situazione: nell'anno di imposta del 2019 il medesimo ha percepito un reddito complessivo pari ad euro
36.885,00 (v. mod 730/2020); nell'anno di imposta del 2020 di euro 46.210,00 (v. mod 730/2021) e nel 2021 di euro 72.102,00 (v. mod. 730/2022); relativamente all'anno di imposta del 2022 non è stata depositata alcuna dichiarazione dei redditi, ma nel modello ICE del 12.02.2024 allegato al ricorso, sono stati indicati emolumenti percepiti per 84.003.00. Relativamente invece all'anno di imposta del 2023 vi è solo la C.U. 2024 da cui risulta che la sua società gli ha riconosciuto emolumenti di lavoro per euro 2.643,74 Controparte_3 importo corrispondente a 59 giorni di lavoro (v. C.U. 2024).
Le importanti omissioni documentali assumono, peraltro, una valenza ancor più significativa se inserite e contestualizzate all'interno dei diversi atti a contenuto patrimoniale anche di natura immobiliare che sono stati effettuati dai coniugi e che hanno comportato, probabilmente anche volutamente, una commistione e confusione tra patrimoni con passaggi di ricchezza da una parte all'altra (invero nell'ultimo periodo soprattutto dal marito verso la moglie) che rendono oggi molto poter determinare la reale ed effettiva consistenza economica del Pt_1
Capacità economica che, in ogni caso, il Tribunale, tanto più a fronte del contegno reiteratamente inadempiente rispetto agli obblighi di disclosure richiesti, non può che ritenere e stimare superiore rispetto a quella lamentata in atti.
A rendere ancora più opaca la situazione vi sono poi le diverse operazioni immobiliari compiute che hanno comportato altrettanti spostamenti di ricchezza da una parte all'altra con movimentazione di denaro transitata peraltro anche nei conti correnti societari.
Parte attrice già all'udienza del 22 maggio 2024 aveva infatti riferito di aver appena venduto un immobile di sua proprietà a HI per euro 210.000,00; di questi, una parte sarebbe servita a coprire il mutuo acceso per il suo acquisto, mentre euro 110.000,00 invece sarebbero stati versati sul conto corrente cointestato con la moglie per poi essere indirizzati al conto corrente sociale a copertura delle perdite. Nulla di tutto questo è stato documentato;
non è stato prodotto né il contratto mutuo, né il contratto di compravendita dell'immobile, né, come detto, gli estratti dei conti correnti coinvolti con riscontro dell'effettivo utilizzo e destinazione delle risorse ricevute.
Ha poi riferito di aver effettuato insieme alla moglie una operazione di investimento immobiliare con l'acquisto di due appartamenti a Zibido AN OM per ristrutturarli e poi rivenderli. Un appartamento è stato intestato a lui e l'altro alla moglie e sarebbero stati acquistati al prezzo complessivo di euro 235,00,00. Anche in questo pagina 9 di 13 caso di tale operazione non vi è traccia documentale. Né tantomeno è stato spiegato come mai la moglie che, secondo la ricostruzione del avrebbe integralmente finanziato l'investimento, avrebbe poi deciso di Pt_1 intestare uno dei due appartamenti al coniuge per poi rivederselo trasferito solamente due anni dopo. Tale immobile, infatti, è stato trasferito alla moglie a titolo gratuito nell'ambito degli accordi della separazione consensuale.
Il Tribunale di AN con sentenza in atti del 11.7.2024 ha infatti pronunciato la separazione personale dei coniugi e quale unica condizione accessoria ha recepito l'accordo delle parti per cui “ Il Sig. si obbliga a Pt_1 restituire alla Sig.ra la proprietà dell'immobile sito in Zibido AN OM (MI) – via Milano Persona_4
n°11, cat A7-cl.
2-fg.
8-part. 170-sub 703, immobile interamente acquistato con denaro proveniente dal coniuge
Sig.ra ; il tutto a mezzo rogito notarile che verrà stipulato entro e non oltre la data del 30.04.2024. Persona_4
Successivamente all'atto di vendita, i coniugi dichiarano di ritenere conclusa ogni questione economica in essere e di non avere a che pretendere alcun mantenimento reciproco” (v. doc. 4 allegato a deposito del 6 febbraio 2025).
Ad oggi quindi il medesimo non risulta più titolare neanche di alcun bene immobile.
Ad oggi, peraltro, non è dato sapere, né dove il si trovi (probabilmente all'estero), né se stia o meno Pt_1 lavorando, circostanza, comunque, molto probabile e che spiegherebbe il motivo del suo improvviso allentamento comunicato a mezzo mail all'ex coniuge.
Nel complesso ritiene, quindi, il Tribunale di non poter dare seriamente credito alle allegazioni del Pasut circa il suo improvviso completo impoverimento e di dover quindi conseguentemente procedere alla determinazione dei contributi di natura economica prescindendo completamente dalla rappresentazione dal medesimo offerta della propria situazione economica che non appare alla luce di tutto quanto rappresentato attendibile.
Certamente invece dovrà tenersi in considerazione il fatto che il padre non ha al momento più significativi rapporti con i figli e che pertanto si è fortemente ridimensionato il suo concorso al loro mantenimento diretto che
è oggi pressoché integralmente sopportato della madre.
Il padre è poi comunque certamente dotato di più che solida capacità lavorativa, avendo per anni esercitato attività economiche e gestito società come unico amministratore, e certamente quindi in grado (qualora ciò già non avvenga) di procurarsi redditi con cui provvedere al mantenimento indiretto dei figli.
Decisamente più chiara è invece la situazione della Signora Controparte_1
La convenuta è infatti ricercatrice/docente a tempo determinato presso l'Università Cattolica con uno stipendio mensile riferito pari ad €. 1.800,00. Le dichiarazioni dei redditi agli atti fotografano una retribuzione mensile superiore a quella dichiarata: nell'anno di imposta del 2022 è stato riferito un reddito annuo lordo pari ad euro
42.044,00 che al netto delle imposte e rapportato su dodici mensilità è pari ad un netto mensile di circa euro
2.900,00 mensili ( v. doc. 3b mod. 730/2023); nell'anno di imposta del 2023 di euro 41.376,00 pari ad un netto pagina 10 di 13 mensile come sopra determinato di euro circa 3.000,00 mensili ( v. mod 730/2024); nell'anno di imposta del
2024 di euro 34.861,00 pari ad un netto mensile di euro 2.700,00 mensili.
Vive insieme ai figli nella casa familiare di Milano via Bergognone n. 31 di sua esclusiva proprietà gravata da mutuo stipulato nel 2022 e scadenza nel 2052 con rata mensile pari ad euro 670,00 mensili.
Ha conti correnti presso TE AN AO e Bpm entrambi con saldi positivi e conto depositi presso i medesimi istituti entrambi con andamento positivo (v. anche modello ICE aggiornato al 14.07.2025).
Ritiene pertanto il Collegio, alla luce dei dati sopra evidenziati e di quanto argomentato, considerate le esigenze dei figli minori in relazione all'età, rilevato che la madre è integralmente gravata dal mantenimento diretto dei figli, di confermare l'entità del contributo per come già rideterminato su accordo delle parti all'udienza del 22 maggio 2024 e recepito con l'ordinanza ex art 473 bis 22 c.p.c., come da domanda della parte convenuta non essendoci quindi spazio per la richiesta riduzione.
Pertanto, il padre continuerà a rimettere alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori l'importo mensile di euro 800,0 da corrispondere alla signora entro il 10 di ogni mese con decorrenza CP_1 da giugno 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie a suo carico come da protocollo del Tribunale di Milano, aggiornato a giungo 2025.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla madre che provvede sostanzialmente in via esclusiva alla cura e accudimenti dei minori.
Domanda ex art. 96 c.p.c
Non sussistono i presupporti presupposti per poter accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzate da parte convenuta non risultando provato il dolo o colpa grave, configuranti i requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata sia del comma 1 che anche del comma 3 e atteso anche l'accordo raggiunto dalle parti a modifica delle statuizioni vigenti.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Tutte le ulteriori domande richieste da parte attrice appaiono inammissibili e/o esulanti dall'oggetto del presente procedimento.
Le spese di lite
pagina 11 di 13 Quanto alle spese di lite, tenuto conto del tenore complessivo della presente decisione, considerato che per quel che concerne la responsabilità genitoriale le parti hanno raggiunto un accordo nel corso del procedimento formulando conclusioni sostanzialmente analoghe, avendo parte attrice aderito poi all'affido superesclusivo chiesto dalla madre, considerata invece la maggiore e integrale soccombenza di parte attrice relativamente alle domande economiche, ritiene il Collegio sussistano i presupposti per compensare le spese di lite nella misura di 1/2 e condannare alla rifusione della residua parte (1/2) in favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa e/o respinta, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 8141/2022 del 12/18.10.2022, così provvede,
1) DISPONE anche sull'accordo delle parti l'affido in via esclusiva dei figli minori (nato il Persona_2
30.06.2016) e (nata il [...]) alla madre la quale terrà i medesimi collocati anche ai fini della Per_1 residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano via Bergognone n. 31. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (cd. affido supersclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
2) DISPONE ratificando le concordi intese delle parti confermate anche all'udienza del 4 giugno 2025 che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a weekend alternati il sabato o la domenica dalle 17,30 alle 21,00, previo congruo preavviso alla madre di almeno 48 ore se sabato o la domenica, non prevedendo per ora il pernottamento e il pomeriggio infrasettimanale. Rimangono invariati i periodi di frequentazione del padre per l'estate e per i periodi di sospensione scolastica.
3) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento Parte_1 alla madre, con decorrenza da giugno 2024 entro il 10 di ogni mese dell'importo mensile di euro 800,00 (importo da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 aggiornato a giugno 2025, da intendersi qui integralmente richiamate.
4) DISPONE che l'assegno unico continui ad essere percepito per intero dalla madre;
5) CONFERMA nel resto, per quanto di ragione, le ulteriori statuizioni di divorzio qui non modificate;
pagina 12 di 13 6) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta;
7) CONDANNA a rifondere in favore di 1/2 delle spese di lite che liquida Parte_1 Controparte_1 per tale quota nella misura di euro 3.808,00 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, rimanendo compensate 1/2 delle spese di lite
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
Si comunichi
Così deciso, in Milano nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.re Giuseppe Gennari Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 13 dicembre 2023 promossa da:
nato a [...] il [...] Cod. Fisc. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv GIANNI TURCO, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO nata a [...] il [...] Cod. Fisc. con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
AR CU FA, giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
- Disporre che il padre avrà facoltà di tenere i figli presso di sé, salvo diversi accordo, a week end alternati del sabato mattina alla 10 alla domenica sera dopo cena alle ore 20.30 seguendo i figli nello svolgimento di tutti i compiti scolastici assegnati. Sino a quando il signor non reperirà un'abitazione idonea, lo stesso nei fine Pt_1 settimana di propria competenza preleverà i figli dall'abitazione materna alle ore 10 del saboto mattina, li pagina 1 di 13 riaccompagnerà il sabato sera dopo cena alle 20.30 per il pernottamento, li preleverà dall'abitazione materna alle ore 10 della domenica mattina e li riaccompagnerà definitivamente la domenica sera dopo cena alle 20.30 per il pernottamento
- Revocare con decorrenza immediata il contributo di mantenimento dei figli minori nella misura di € 1.276,80 mensili e disporre che il padre corrisponderà quale contributo perequativo al mantenimento dei figli, Per_1 ed € 400,00 mensili (€ 200,00 per ogni figlio), entro il giorno 10 di ciascun mese con Persona_2 adeguamento ISTAT come per legge, attraverso bonifico bancario sul c/c Banco BPM intestato alla signora
con decorrenza a far data dalla presente domanda, CP_1
- disporre che i genitori si comunichino eventuali viaggi con i minori all'interno dell'Unione Europea e che i genitori concordino preventivamente eventuali viaggi con i minori al di fuori dell'Unione Europea,
- Disporre che la signora consegni al signor i documenti di identità nonché le tessere CP_1 Pt_1 sanitarie di e quando i minori sono in compagnia del padre, invariate le altre Per_1 Persona_2 statuizioni di cui alla sentenza n. 8141/2022 pronunciata dal Tribunale di Milano il 12.10.2022 e pubblicata in data 18.10.2022 - In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre oneri di legge
- In via istruttoria con riserva di ogni ulteriore difesa ai sensi dell'art. 473 bis 17 c.p.c. Si significa che in udienza il signor ha manifestato la propria disponibilità ad agevolare la gestione dei figli, stante l'attuale Pt_1 situazione che vede lo stesso lontano da Milano, anche concedendo un affidamento esclusivo alla madre e ciò nell'unico interesse della gestione dei figli per ragioni organizzative, non per altra ragione. Ci si riporta a quanto espresso dal signor nei verbali di udienza. Pt_1
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
Disporre l'affidamento super esclusivo dei figli minori e alla madre sig.ra Per_1 Persona_3 [...] con diritto di visita del padre il sabato o la domenica a settimane alternate dalle 17, 30 alle 21,00, CP_1 previo congruo preavviso alla madre di almeno 48 ore se sabato o domenica, mantenendo invariati i periodi e le modalità di frequentazione del padre per il periodo estivo e per i periodi di sospensione scolastica.
2. Respingere, la richiesta di modifica del contributo al mantenimento per i figli minori ed Per_1 Per_3 in quanto non supportata da adeguata documentazione reddituale e patrimoniale.
[...]
3. Condannare il sig. ai sensi degli artt. 473 bis.39 c.p.c. e 96 c.p.c. al pagamento di spese Parte_1 competenze ed onorari di giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
pagina 2 di 13 Con ricorso iscritto a ruolo in data 13.12.2023 conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale Parte_1
l'ex coniuge e chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza resa su Controparte_1 domanda congiunta dal Tribunale di Milano n. 8141/2022 del 12.10.2022 pubblicata il 18.10.2022. In particolare chiedeva diversamente regolamentarsi rispetto alle condizioni divorzili il suo diritto di visita nei confronti dei figli minori e affidati in via condivisa e prevalentemente collocati presso la madre;
dando atto Per_1 Per_2 di un peggioramento della propria situazione economica chiedeva che il contributo posto a suo carico per il mantenimento della prole come concordato pari ad euro 1.276,80 (638,40 per ciascun figlio) venisse rideterminato e contenuto ad euro 400,00 mensili ( 200,00 per ciascun figlio); viaggi all'estero da comunicare preventivamente;
consegna dei documenti di identità e delle tessere sanitari dei figli al padre quando sono in sua compagnia;
ferme le ulteriori condizioni divorzili. con memoria difensiva del 21 marzo 2024 si costituiva e chiedeva l'integrale rigetto del Controparte_1 ricorso proposto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, le parti venivano dapprima sentite all'udienza avanti al Giudice onorario del 10 aprile 2024 all'esito della quale, verificata l'impossibilità di addivenire ad una soluzione condivisa, si rimettevano le parti avanti al Giudice delegato all'udienza di prima comparizione del 22 maggio
2024.
A detta udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. le parti dopo essere state ampiamente sentite raggiungevano un accordo provvisorio a parziale modifica della sentenza di divorzio che prevedeva una rimodulazione del diritto di visita paterno e una rideterminazione del contributo a suo carico in 800,00 euro mensili;
chiedevano quindi al G.D. di provvedere all'adozione dei provvedimenti provvisori n conformità a detto accordo;
il giudice, pertanto, preso atto così provvedeva ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. :
“ a parziale modifica divorzio n. 8141/22 del Tribunale di Milano,
1) Modifica i tempi di frequentazione del padre con i figli prevedendo che lo stesso li prenda a weekend alternati il sabato o la domenica dalle 17,30 alle 21,00, previo congruo preavviso alla madre di almeno 48 ore se sabato
o la domenica, non prevedendo per ora il pernottamento e il pomeriggio infrasettimanale.
2) Ridetermina il contributo economico posto a carico del padre a titolo di mantenimento indiretto dei figli in conformità all'accordo delle parti, nella somma mensile € 800 da corrispondere alla signora entro CP_1 il 10 di ogni mese con decorrenza da giugno 2024, mantenendo il 50% delle spese straordinarie, con assegno unico interamente percepito dalla signora (che, con il consenso del signor provvederà a CP_1 Pt_1 richiedere lei l'assegno) e con altresì detrazioni fiscali al 100% a favore della signora CP_1
3) conferma per il resto;
pagina 3 di 13 4) Prende atto della riserva di parte convenuta in ordine alle istanze istruttorie articolate, mentre parte attrice non ha articolato istanze istruttorie, riservandosi comunque l'attivazione dei poteri d'ufficio ai sensi del 473 bis.2 c.p.c.;
5) Rinvia al fine di verificare la regolare attuazione dell'accordo provvisorio e la possibilità delle parti di raggiungere un accordo complessivo, eventualmente con istanza congiunta di trascrizione del rito, all'udienza sostituita ex art 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 20 novembre 2024 alle ore 12, riservando ogni ulteriore determinazione e trattazione.”
Con provvedimento del 20 novembre 2024 il Giudice, ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio a fronte della nuova domanda avanzata dalla madre in punto di responsabilità genitoriale con la richiesta di affido esclusivo a sé dei figli ritenuto altresì opportuno acquisire la documentazione economica mancante relativa al padre, ordinava al medesimo di depositare quanto richiesto e fissava udienza per la comparizione delle parti avanti al got all'udienza del 6 marzo 2025.
A detta udienza le parti raggiungevano un accordo in punto di affido esclusivo alla madre dei minori (da intendersi super esclusivo); permanendo il contrasto sulle questioni economiche il procedimento veniva rimesso al giudice delegato che, con provvedimento in atti del 8 aprile 2025, fissava udienza avanti a sé per il 4 giugno
2025.
A detta udienza le parti confermavano il contenuto degli accordi raggiunti sui profili inerenti la responsabilità genitoriale sui minori e quindi sull'affidamento super esclusivo degli stessi alla madre nonché sul regime di visita paterno per come rimodulato in corso di procedimento con accordo che veniva confermato;
sulle questioni economiche, uniche rimaste controverse, il padre chiedeva un'ulteriore riduzione del contributo a suo carico in euro 400,00 mensili complessivi, mentre la madre la conferma degli 800,00 euro mensili;
all'esito, il Giudice, ordinato al padre di produrre la documentazione economica mancante e alle parti di aggiornare il modello ICE, fissava udienza per la rimessione della causa in decisione sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro l'11 dicembre 2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Con provvedimento del 11 dicembre 2025 il Giudice lette le note scritte delle parti e le rispettive conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti.
Quanto alla responsabilità genitoriale sui minori (nata il [...]) e di (nato il Per_1 Persona_2
30.06.2016) le verbalizzazioni rese dalle parti e gli ulteriori elementi acquisiti consentono al Tribunale di poter pagina 4 di 13 assumere una motivata decisione sull'assetto maggiormente rispondente all'interesse dei minori su cui peraltro le parti hanno trovato un sostanziale accordo.
L'ascolto dei minori considerata l'età e l'intesa raggiunta dai genitori non si ritiene in alcun modo necessario.
Quanto invece alle questioni economiche relative al contributo al mantenimento dei figli, le ampie verbalizzazioni rese dalle parti alle udienze in cui sono comparse, la documentazione agli atti ed il comportamento processuale mantenuto dalle parti anche in relazione agli obblighi di disclosure richiesti dal
Tribunale rappresentano elementi sufficienti a consentire di operare una corretta valutazione delle rispettive situazioni economico patrimoniali funzionali all'assunzione degli opportuni provvedimenti sul punto.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Sulla responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di nata il [...] e di nato il [...] entrambi minorenni. Per_1 Persona_2
Con sentenza di divorzio n. 8141/2022 del 12/18.10.2022 (passata in giudicato), il Tribunale di Milano, ratificando le concordi intese dei genitori, ha disposto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, il loro prevalente collocamento materno e regolamentato l'esercizio del diritto di visita paterno secondo i tempi e le modalità concordate (v. doc. 1 fascicolo parte attrice)
Nel corso del presente giudizio le parti di comune accordo hanno condiviso la necessità di modificare l'assetto relativo alla responsabilità genitoriale sui minori da affido condiviso ad un affido super esclusivo alla madre.
L'accordo è stato nei seguenti termini raggiunto all'udienza avanti al got del 3 aprile 2025 e poi successivamente confermato avanti al giudice delegato all'udienza del 4 giugno 2025.
Il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo delle parti, sostanzialmente confermato da parte attrice nelle conclusioni finali, che effettivamente, considerata la complessiva situazione familiare, le evidenti difficoltà del padre a mantenere la continuità nella relazione con i figli e la scarsa comunicazione tra i genitori, appare l'unica strada percorribile nell'interesse dei minori.
La madre, infatti, vive con i figli a Milano, mentre il padre, risposatosi nel 2022, si era stabilito con il coniuge a
HI (VB). Il padre ha riferito di essere stato costretto nel dicembre del 2024 a tornare a vivere dai genitori a
Pordenone a causa delle rilevanti difficoltà economica sopraggiunte. (v. dichiarazioni udienza 3 aprile 2025).
Attualmente non è chiaro dove il medesimo si trovi;
la madre, con gli scritti conclusivi, ha riferito che l'ex coniuge molto probabilmente è all'estero a Cipro o forse in Libano (v. memoria di replica parte convenuta).
Effettivamente dalla mail del 6.11.2026 prodotta dalla convenuta si evince che l'ex coniuge, pur senza indicare dove precisamente si recherà, comunica però che partirà e che non potrà fare rientro per alcuni mesi. (v. mail pagina 5 di 13 allegata a comparsa conclusionale del 6.11.2025). Nulla è stata chiarito o, meglio, specificato dal con i Pt_1 propri scritti conclusivi in relazione a tale circostanza.
Ciò che è certo è che gli avvicendamenti degli ultimi anni hanno fortemente impattato sulla relazione con i figli, relazione che il padre, già da quando si era stabilito a HI, ha faticato a mantenere costante. Lo stesso genitore, difatti, con il proprio atto introduttivo, chiedeva che venisse ridimensionato rispetto alle intese divorzili il proprio diritto di visita;
pur avendo le parti concordato nel corso del procedimento di ridurre i tempi di frequentazione – venivano infatti eliminati i pernottamenti nei w.e. di spettanza e il pomeriggio infrasettimanale
- il padre non è stato comunque in grado di garantire una presenza stabile e costante con i figli che ad oggi pacificamente non frequenta, se non in modo del tutto sporadico e occasionale e senza una precisa organizzazione, (v. anche dichiarazioni rese dal padre all'ultima udienza del 4 giugno 2025).
La scarsa partecipazione del padre nella vita dei figli, la mancanza di una frequentazione regolare, il sostanziale disinteresse dal medesimo dimostrato verso il fattivo esercizio della genitorialità nei confronti delle prole e le evidenti difficoltà comunicative con l'ex coniuge che ad oggi sembrano essere limitate alle mail, rende opportuno anche a parere del Collegio modificare nel senso indicato dalle parti l'assetto genitoriale vigente che non appare più coerente con l'attuale situazione del nucleo familiare.
Nell'interesse dei minori reputa quindi il Tribunale opportuno che la responsabilità genitoriale venga concentrata in capo alla madre che è il genitore di riferimento per i minori e che ormai da tempo esercita in via esclusiva le sue funzioni di cura e accudimento nei confronti dei medesimi.
È peraltro necessario che venga garantita ai minori la tempestiva assunzione di tutte le decisioni importanti per la loro vita decisioni a cui oggi il padre non è in grado di fattivamente partecipare non sapendosi peraltro neppure dove si trovi.
Ritiene pertanto il Collegio di poter disporre l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre con conseguente concentrazione in capo alla medesima della responsabilità genitoriale anche con riguardo alle scelte più importanti per le minori (residenza abituale, educazione, istruzione, pratiche amministrative, tra cui anche documenti validi per l'espatrio e soprattutto salute).
Parimenti va confermato sia il prevalente collocamento dei minori con la madre presso la cui abitazione manterranno, quindi, la residenza anagrafica sia i tempi di frequentazioni paterni come da intese raggiunte dai genitori recepite con i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. e nuovamente confermate all'ultima udienza del 4 giugno 2025. Si provvede come da dispositivo.
Sul contributo al mantenimento dei figli
pagina 6 di 13 Quanto alla questione economica, vero punto nodale del procedimento, con gli accordi divorzili, le parti determinavano in euro 1.2776,80 (euro 638,40 per ciascun figlio) l'entità del contributo a carico del padre per il mantenimento dei minori.
Il padre, dando atto di un drastico peggioramento delle proprie condizioni economiche tali da non consentirgli più di far fronte agli obblighi assunti, ha chiesto la revisione degli accordi e una forte riduzione a 400,00 euro del contributo per il mantenimento dei figli.
Le parti, all'udienza del 22 maggio 2024, avevano raggiunto un accordo provvisorio che è stato poi recepito con i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. per cui il padre avrebbe corrisposto alla madre euro 800,00 mensili complessivi.
L'accordo non è stato confermato dal padre che insta per ottenere un'ulteriore riduzione ad euro 400,00 mensili.
È circostanza pacifica che il padre, tolti alcuni sporadici versamenti, non stia ormai da tempo corrispondendo con regolarità quanto dovuto.
Quanto alle rispettive situazioni economiche le evidenze del giudizio restituiscono la seguente situazione.
Il padre è un imprenditore che ha operato prevalentemente nel campo dell'edilizia. È stato socio esclusivo nonché amministratore unico della società che poi ha ceduto nel 2023 al Controparte_2 corrispettivo di soli euro 2.000,00; è poi socio e amministratore unico della Controparte_3 società con sede legale a Milano in Piazza ANt'Ambrogio n. 4 avviata nel 2019 e che, oggi, dopo essere stata sottoposta a liquidazione giudiziale come risulta da sentenza del Tribunale di Milano del 19.12.2024 in atti, dovrebbe essere definitivamente cessata.
Nel corso delle udienze il padre ha così ricostruito la propria situazione: ha riferito che la società Parte_2 prima del dissesto finanziario aveva un buon fatturato pari a circa 1.800.000,00 euro annui con 10 dipendenti assunti tra cui anche la moglie giova sul punto anticipare che il medesimo risulta oggi Persona_4 essersi legalmente separato dalla moglie come risulta dalla sentenza resa su domanda congiunta dal Tribunale di
AN che ha peraltro recepito l'accordo dei coniugi con cui è stato pattuito il trasferimento a titolo gratuito alla moglie di un immobile ( sul punto si tornerà infra). La moglie, ad ogni modo, all'interno della società del era regolarmente assunta come dipendente e percepiva una retribuzione riferita di circa 1.600,00 mensili Pt_1
a cui però andavano ad aggiungersi anche i rimborsi spese per le mediazioni che la medesima gestiva tramite un'altra società, la LU and Group di Firenze, che le riconosceva ulteriori importi trai 4 mila e i 6 mila mensili;
che una parte di questa attività di mediazione veniva invece fatturata sempre dalla LU and Group direttamente alla per ulteriori 7/10 mila euro mensili;
che, in qualità di amministratore unico, si era autodeterminato CP_3 un compenso mensile di euro 2.500,00 mensili che poi nel 2023, su consiglio del commercialista, ha smesso di riconoscersi;
che, benché la moglie, che ha riferito essere molto ricca e benestante, avesse nel corso del 2023 investito liquidità nella società per ben euro 160.00,00 nel tentativo di salvarla, non è stato possibile nel corso pagina 7 di 13 del 2024 evitare il licenziamento di tutti i dipendenti;
di aver addirittura lui stesso dovuto non riuscendo a pagare la merce acquistata prestare la propria opera lavorativa in favore dei fornitori;
che l'attività è stata quindi sottoposta a liquidazione giudiziale ed è oggi definitivamente cessata;
che avrebbe dunque iniziato a collaborare nell'azienda idraulica del padre;
e che starebbe anche cercando di reinserirsi nel mondo del lavoro all'interno di aziende operanti nel campo dell'immobiliare ( v. dichiarazioni rese all'udienza del 10.04.2024 avanti al GOT e
22.05.2024 avanti al G.D nonché anche del 3 aprile e 4 giugno 2025).
In relazione a quanto riferito è stata prodotta la sentenza del Tribunale di Milano del dicembre del 2024 che dà conto della sottoposizione della società a procedura concorsuale, nonché il bilancio al 31.12.2023 con il riscontro di perdite per euro 402.422,00 a fronte invece dell'esercizio precedente del 2022 chiuso in utile per euro 43.650.
(v. bilancio).
Tutto il resto rimane francamente molto poco chiaro. Non si comprende quale sia il ruolo della LU and Group di
Firenze su cui nulla di più preciso è stato riferito e che però era nelle condizioni di poter riconoscere direttamente alla moglie - peraltro formalmente vincolata da un rapporto di lavoro subordinato con l'azienda del marito - come prezzo per l'attività mediatoria svolta rilevanti somme di denaro mensili, importi che, peraltro, venivano riconosciuti anche allo stesso per il tramite della società da lui amministrata. Altrettanto poco Pt_1 chiari sono poi i diversi passaggi di denaro che sono stati effettuati in favore della peraltro, in un Parte_2 assai contenuto arco temporale transitati su diversi conti correnti e di cui manca qualsiasi evidenza documentale.
Sono rimasti infatti completamente inevasi e privi di riscontro gli ordini di integrazione che il Tribunale sia con il provvedimento del 22 maggio 2024 che con quello del 4 giugno 2025 ha richiesto.
Mancano infatti agli atti: le dichiarazioni dei redditi relative alla società; le delibere e/o i verbali di assemblea della Achedil Costruzioni Group srl in cui venivano deliberati gli emolumenti in favore dell'A.U. emolumenti che peraltro il medesimo liberamente si autodeterminava;
i verbali di approvazione dei bilanci con indicazione della destinazione degli utili che la società prima della crisi del 2023 ha certamente prodotto;
gli estratti dei conti correnti sociali sui cui evidentemente l'AU e unico socio aveva ampia facoltà di operare;
gli estratti dei conti correnti personali aggiornati;
vi è in atti soltanto la lista dei movimenti sino al 2023 del conto presso BTL Banca in cui comunque figurano già notevoli accrediti dalla società a titolo di acconto stipendi per importi CP_3 rilevanti e certamente superiori al compenso che ha riferito di riconoscersi, nonché un giroconto con la moglie di euro 110,000,00 e la sottoscrizione di un pacchetto azionario Azimut rispetto al quale non è stato depositato il dossier titoli, né è stata fornita altra indicazione di titolarità di dossier titolo o investimenti in strumenti finanziari. Mancano poi, ancora, i richiesti estratti dei conti correnti della moglie e, soprattutto, di quello/i cointestato/i con la medesima, documentazione che certamente avrebbe contribuito a rendere maggiormente chiara e trasparente la situazione e a far luce anche sui molti passaggi di denaro tra i coniugi e tra questi e la società. pagina 8 di 13 In un quadro come quello evidenziato, le dichiarazioni dei redditi del marito pur versate in atti non possono che offrire una rappresentazione soltanto parziale e non certo esaustiva tanto più considerato che sono stati depositati unicamente i modelli 730 e non i P.F. che, quantomeno avrebbero potuto offrire una panoramica più completa sui redditi complessivamente percepiti ivi essendo ricompresi anche quelli da locazione, da partecipazione societaria, eventuali plusvalenze finanziarie e redditi prodotti all'estero. Quelli in atti fotografano comunque la seguente situazione: nell'anno di imposta del 2019 il medesimo ha percepito un reddito complessivo pari ad euro
36.885,00 (v. mod 730/2020); nell'anno di imposta del 2020 di euro 46.210,00 (v. mod 730/2021) e nel 2021 di euro 72.102,00 (v. mod. 730/2022); relativamente all'anno di imposta del 2022 non è stata depositata alcuna dichiarazione dei redditi, ma nel modello ICE del 12.02.2024 allegato al ricorso, sono stati indicati emolumenti percepiti per 84.003.00. Relativamente invece all'anno di imposta del 2023 vi è solo la C.U. 2024 da cui risulta che la sua società gli ha riconosciuto emolumenti di lavoro per euro 2.643,74 Controparte_3 importo corrispondente a 59 giorni di lavoro (v. C.U. 2024).
Le importanti omissioni documentali assumono, peraltro, una valenza ancor più significativa se inserite e contestualizzate all'interno dei diversi atti a contenuto patrimoniale anche di natura immobiliare che sono stati effettuati dai coniugi e che hanno comportato, probabilmente anche volutamente, una commistione e confusione tra patrimoni con passaggi di ricchezza da una parte all'altra (invero nell'ultimo periodo soprattutto dal marito verso la moglie) che rendono oggi molto poter determinare la reale ed effettiva consistenza economica del Pt_1
Capacità economica che, in ogni caso, il Tribunale, tanto più a fronte del contegno reiteratamente inadempiente rispetto agli obblighi di disclosure richiesti, non può che ritenere e stimare superiore rispetto a quella lamentata in atti.
A rendere ancora più opaca la situazione vi sono poi le diverse operazioni immobiliari compiute che hanno comportato altrettanti spostamenti di ricchezza da una parte all'altra con movimentazione di denaro transitata peraltro anche nei conti correnti societari.
Parte attrice già all'udienza del 22 maggio 2024 aveva infatti riferito di aver appena venduto un immobile di sua proprietà a HI per euro 210.000,00; di questi, una parte sarebbe servita a coprire il mutuo acceso per il suo acquisto, mentre euro 110.000,00 invece sarebbero stati versati sul conto corrente cointestato con la moglie per poi essere indirizzati al conto corrente sociale a copertura delle perdite. Nulla di tutto questo è stato documentato;
non è stato prodotto né il contratto mutuo, né il contratto di compravendita dell'immobile, né, come detto, gli estratti dei conti correnti coinvolti con riscontro dell'effettivo utilizzo e destinazione delle risorse ricevute.
Ha poi riferito di aver effettuato insieme alla moglie una operazione di investimento immobiliare con l'acquisto di due appartamenti a Zibido AN OM per ristrutturarli e poi rivenderli. Un appartamento è stato intestato a lui e l'altro alla moglie e sarebbero stati acquistati al prezzo complessivo di euro 235,00,00. Anche in questo pagina 9 di 13 caso di tale operazione non vi è traccia documentale. Né tantomeno è stato spiegato come mai la moglie che, secondo la ricostruzione del avrebbe integralmente finanziato l'investimento, avrebbe poi deciso di Pt_1 intestare uno dei due appartamenti al coniuge per poi rivederselo trasferito solamente due anni dopo. Tale immobile, infatti, è stato trasferito alla moglie a titolo gratuito nell'ambito degli accordi della separazione consensuale.
Il Tribunale di AN con sentenza in atti del 11.7.2024 ha infatti pronunciato la separazione personale dei coniugi e quale unica condizione accessoria ha recepito l'accordo delle parti per cui “ Il Sig. si obbliga a Pt_1 restituire alla Sig.ra la proprietà dell'immobile sito in Zibido AN OM (MI) – via Milano Persona_4
n°11, cat A7-cl.
2-fg.
8-part. 170-sub 703, immobile interamente acquistato con denaro proveniente dal coniuge
Sig.ra ; il tutto a mezzo rogito notarile che verrà stipulato entro e non oltre la data del 30.04.2024. Persona_4
Successivamente all'atto di vendita, i coniugi dichiarano di ritenere conclusa ogni questione economica in essere e di non avere a che pretendere alcun mantenimento reciproco” (v. doc. 4 allegato a deposito del 6 febbraio 2025).
Ad oggi quindi il medesimo non risulta più titolare neanche di alcun bene immobile.
Ad oggi, peraltro, non è dato sapere, né dove il si trovi (probabilmente all'estero), né se stia o meno Pt_1 lavorando, circostanza, comunque, molto probabile e che spiegherebbe il motivo del suo improvviso allentamento comunicato a mezzo mail all'ex coniuge.
Nel complesso ritiene, quindi, il Tribunale di non poter dare seriamente credito alle allegazioni del Pasut circa il suo improvviso completo impoverimento e di dover quindi conseguentemente procedere alla determinazione dei contributi di natura economica prescindendo completamente dalla rappresentazione dal medesimo offerta della propria situazione economica che non appare alla luce di tutto quanto rappresentato attendibile.
Certamente invece dovrà tenersi in considerazione il fatto che il padre non ha al momento più significativi rapporti con i figli e che pertanto si è fortemente ridimensionato il suo concorso al loro mantenimento diretto che
è oggi pressoché integralmente sopportato della madre.
Il padre è poi comunque certamente dotato di più che solida capacità lavorativa, avendo per anni esercitato attività economiche e gestito società come unico amministratore, e certamente quindi in grado (qualora ciò già non avvenga) di procurarsi redditi con cui provvedere al mantenimento indiretto dei figli.
Decisamente più chiara è invece la situazione della Signora Controparte_1
La convenuta è infatti ricercatrice/docente a tempo determinato presso l'Università Cattolica con uno stipendio mensile riferito pari ad €. 1.800,00. Le dichiarazioni dei redditi agli atti fotografano una retribuzione mensile superiore a quella dichiarata: nell'anno di imposta del 2022 è stato riferito un reddito annuo lordo pari ad euro
42.044,00 che al netto delle imposte e rapportato su dodici mensilità è pari ad un netto mensile di circa euro
2.900,00 mensili ( v. doc. 3b mod. 730/2023); nell'anno di imposta del 2023 di euro 41.376,00 pari ad un netto pagina 10 di 13 mensile come sopra determinato di euro circa 3.000,00 mensili ( v. mod 730/2024); nell'anno di imposta del
2024 di euro 34.861,00 pari ad un netto mensile di euro 2.700,00 mensili.
Vive insieme ai figli nella casa familiare di Milano via Bergognone n. 31 di sua esclusiva proprietà gravata da mutuo stipulato nel 2022 e scadenza nel 2052 con rata mensile pari ad euro 670,00 mensili.
Ha conti correnti presso TE AN AO e Bpm entrambi con saldi positivi e conto depositi presso i medesimi istituti entrambi con andamento positivo (v. anche modello ICE aggiornato al 14.07.2025).
Ritiene pertanto il Collegio, alla luce dei dati sopra evidenziati e di quanto argomentato, considerate le esigenze dei figli minori in relazione all'età, rilevato che la madre è integralmente gravata dal mantenimento diretto dei figli, di confermare l'entità del contributo per come già rideterminato su accordo delle parti all'udienza del 22 maggio 2024 e recepito con l'ordinanza ex art 473 bis 22 c.p.c., come da domanda della parte convenuta non essendoci quindi spazio per la richiesta riduzione.
Pertanto, il padre continuerà a rimettere alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori l'importo mensile di euro 800,0 da corrispondere alla signora entro il 10 di ogni mese con decorrenza CP_1 da giugno 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie a suo carico come da protocollo del Tribunale di Milano, aggiornato a giungo 2025.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla madre che provvede sostanzialmente in via esclusiva alla cura e accudimenti dei minori.
Domanda ex art. 96 c.p.c
Non sussistono i presupporti presupposti per poter accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzate da parte convenuta non risultando provato il dolo o colpa grave, configuranti i requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata sia del comma 1 che anche del comma 3 e atteso anche l'accordo raggiunto dalle parti a modifica delle statuizioni vigenti.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Tutte le ulteriori domande richieste da parte attrice appaiono inammissibili e/o esulanti dall'oggetto del presente procedimento.
Le spese di lite
pagina 11 di 13 Quanto alle spese di lite, tenuto conto del tenore complessivo della presente decisione, considerato che per quel che concerne la responsabilità genitoriale le parti hanno raggiunto un accordo nel corso del procedimento formulando conclusioni sostanzialmente analoghe, avendo parte attrice aderito poi all'affido superesclusivo chiesto dalla madre, considerata invece la maggiore e integrale soccombenza di parte attrice relativamente alle domande economiche, ritiene il Collegio sussistano i presupposti per compensare le spese di lite nella misura di 1/2 e condannare alla rifusione della residua parte (1/2) in favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa e/o respinta, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 8141/2022 del 12/18.10.2022, così provvede,
1) DISPONE anche sull'accordo delle parti l'affido in via esclusiva dei figli minori (nato il Persona_2
30.06.2016) e (nata il [...]) alla madre la quale terrà i medesimi collocati anche ai fini della Per_1 residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano via Bergognone n. 31. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (cd. affido supersclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
2) DISPONE ratificando le concordi intese delle parti confermate anche all'udienza del 4 giugno 2025 che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a weekend alternati il sabato o la domenica dalle 17,30 alle 21,00, previo congruo preavviso alla madre di almeno 48 ore se sabato o la domenica, non prevedendo per ora il pernottamento e il pomeriggio infrasettimanale. Rimangono invariati i periodi di frequentazione del padre per l'estate e per i periodi di sospensione scolastica.
3) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento Parte_1 alla madre, con decorrenza da giugno 2024 entro il 10 di ogni mese dell'importo mensile di euro 800,00 (importo da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 aggiornato a giugno 2025, da intendersi qui integralmente richiamate.
4) DISPONE che l'assegno unico continui ad essere percepito per intero dalla madre;
5) CONFERMA nel resto, per quanto di ragione, le ulteriori statuizioni di divorzio qui non modificate;
pagina 12 di 13 6) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta;
7) CONDANNA a rifondere in favore di 1/2 delle spese di lite che liquida Parte_1 Controparte_1 per tale quota nella misura di euro 3.808,00 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, rimanendo compensate 1/2 delle spese di lite
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
Si comunichi
Così deciso, in Milano nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 13 di 13