Sentenza breve 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza breve 23/04/2026, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00486/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00223/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 223 del 2026, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Massa e UC Leonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Chiesa e Nicola Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 22.12.2025, recante la reiezione dell’istanza di istituzione di posteggio per disabili personalizzato, ai sensi dell’art. 381, comma 5, del d.p.r. n. 495/1992;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi inclusi il verbale della commissione del 17.12.2025, nonché, occorrendo, la determinazione n. -OMISSIS-/2025 e la deliberazione della Giunta comunale n. -OMISSIS-/2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026, la dott.ssa LI TI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- il dott. -OMISSIS--OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di rigetto della sua istanza di istituzione di un posteggio per disabili personalizzato in prossimità della sua abitazione, ai sensi dell’art. 381, comma 5, del d.p.r. n. 495/1992, emesso dall’Amministrazione civica in ragione della ritenuta insussistenza del “ gravissimo disagio deambulatorio ” (locuzione con cui il Comune ha definito il requisito delle “ particolari condizioni di invalidità ” stabilito dalla norma nazionale: v. le linee guida approvate con delibera giuntale n. -OMISSIS- del 12 giugno 2014, sub doc. 12 resistente, e le nuove linee guida approvate con determinazione n. -OMISSIS- del 26 giugno 2025, sub doc. 15 resistente);
- il ricorrente lamenta:
i) il travisamento dei fatti, perché, da un lato, la sua patologia invalidante e degenerativa ne comprometterebbe marcatamente la capacità di deambulazione; dall’altro lato, egli risiederebbe in un quartiere caratterizzato da intenso traffico e penuria di parcheggi;
ii) il difetto istruttorio e motivazionale, in quanto l’atto di ripulsa riprodurrebbe la formula stereotipata adoperata nel precedente diniego del 6 maggio 2025, il quale, però, era dovuto alla mancata presentazione di documentazione medica aggiornata, lacuna che l’istante avrebbe colmato con la nuova domanda;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 381, comma 5, del d.p.r. n. 495/1992, nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità, il Comune può assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta, nelle zone ad alta densità di traffico, al titolare di contrassegno di parcheggio per disabili, il quale non abbia disponibilità di uno stallo privato accessibile e fruibile;
- le nuove “ Linee guida per l’istituzione di parcheggi disabili generici e personalizzati ” di cui alla determina comunale n. -OMISSIS- del 2025 prevedono che, per ottenere un’area di sosta riservata ad personam , i titolari di contrassegno unificato disabili europeo (CUDE), i quali non dispongano di box o posto auto nelle vicinanze della residenza o del luogo di lavoro, sono tenuti a presentare “ certificazione medica, rilasciata da una struttura pubblica, dalla quale risulti la condizione di gravissimo disagio deambulatorio ”, precisandosi che “ non è sufficiente il solo certificato riportante la dicitura generica «capacità di deambulazione sensibilmente ridotta» ”;
Rilevato che, dalla documentazione versata in atti, emerge quanto segue:
- l’istante è affetto da sclerosi multipla e titolare di contrassegno unificato disabili europeo (doc. 8 ricorrente), in quanto fin dal 2015 riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, oltre che invalido civile con totale inabilità lavorativa (v. certificati della commissione medica integrata Asl-Inps del 15.1.2015 e del 25.2.2015, sub doc. 1 ricorrente e sub doc. 2 resistente);
- a seguito del peggioramento della malattia (avente, come noto, carattere neurodegenerativo) e, quindi, anche delle sue capacità motorie, con domanda del 17 aprile 2025 il dott. -OMISSIS- ha chiesto la concessione di un posto per disabili ad personam nei pressi della sua casa, ubicata in corso -OMISSIS-, che è sprovvista di parcheggio pertinenziale (doc. 1 resistente). Il Comune, acquisito il parere negativo della commissione competente (doc. 6 resistente), ha rigettato l’istanza con provvedimento del 6 maggio 2025, per carenza della documentazione sanitaria attestante l’aggravamento dell’infermità (doc. 2 ricorrente);
- in data 23 giugno 2025 il dott. -OMISSIS- si è, allora, sottoposto a visita medica presso il Centro per lo studio e la cura della sclerosi multipla dell’I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino: la specialista neurologa ha riscontrato una “ paraparesi spastica falciante a dx con ipertono spastico a dx ”, oltre ad una “ ipoestesia AI dx ”, certificando il “ gravissimo disagio motorio ” del paziente, il quale “ deambula al massimo 200-300 m con singolo appoggio ” (doc. 3 ricorrente);
- il successivo 6 novembre 2025 la commissione medica integrata Asl-Inps ha riconosciuto l’interessato portatore di handicap in condizione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 (doc. 4 ricorrente);
- il 5 dicembre 2025 il dott. -OMISSIS- ha, quindi, ripresentato la domanda, corredata dalla nuova documentazione (doc. 5 ricorrente), ma la commissione civica si è limitata a ribadire l’insussistenza del gravissimo disagio deambulatorio (doc. 10 resistente) e, conseguentemente, il 22 dicembre 2025 l’Amministrazione ha assunto il diniego odiernamente gravato;
Ritenuto che il ricorso sia fondato, giacché:
- anche qualora l’istante avesse omesso di allegare alla nuova istanza il verbale di accertamento dello stato di handicap grave, come eccepito dall’ente resistente, è comunque pacifico che egli ha trasmesso la prescritta certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica (nella specie, un centro di eccellenza ad elevatissima specializzazione), attestante espressamente la sua condizione di gravissimo disagio deambulatorio;
- in proposito, la neurologa dell’I.R.C.C.S. San Martino ha certificato il gravissimo disagio motorio del dott. -OMISSIS-, sicché l’Amministrazione municipale non poteva disattendere tale apprezzamento tecnico, oltretutto senza neanche indicare le ragioni per cui il giudizio del medico specialista della sanità pubblica sarebbe nella specie inidoneo (sul punto cfr. Cons. St., sez. II, 29 ottobre 2020, n. 6630, secondo cui, a fronte della domanda del titolare di contrassegno per disabili di assegnazione di uno stallo riservato, “ la valutazione della sussistenza della patologia, ma anche e soprattutto della sua capacità di incidere sulla deambulazione, non compete al Comune né è dallo stesso sindacabile, stante che diversamente opinando si finirebbe per pretendere dallo stesso ambiti di conoscenza al contrario del tutto estranei all’esercizio delle relative funzioni ”);
- infine, contrariamente alla tesi patrocinata in giudizio dalla difesa civica, il fatto che l’interessato riesca a percorrere a piedi circa 200-300 metri (con punteggio di 5 nella scala EDSS - Expanded Disability Status Scale ), peraltro con un ausilio per deambulare, non esclude la sua gravissima difficoltà motoria: infatti, tale distanza massima si riferisce a condizioni ideali, ossia in assenza di barriere architettoniche ed avversità metereologiche, e in ogni caso lo spostamento in autonomia non è sostenibile se il soggetto invalido ha necessità di trasportare un qualsivoglia oggetto o una banale spesa alimentare;
Considerato che, sotto altro profilo, il richiedente ha dimostrato che, nella sua zona di residenza, la circolazione veicolare è congestionata (v. doc. 9 ricorrente), né l’Amministrazione ha contestato la suddetta circostanza fattuale;
Ritenuto, conclusivamente, che l’impugnativa sia meritevole di accoglimento e che, quindi, il provvedimento reiettivo dell’istanza del ricorrente debba essere annullato; con la conseguenza che, in virtù dell’effetto conformativo della statuizione demolitoria, il Comune dovrà istituire un posteggio per disabili personalizzato per il dott. -OMISSIS--OMISSIS-, in prossimità della sua abitazione;
Ritenuto, infine, di compensare le spese di lite tra le parti, in considerazione della particolarità della controversia, fatta eccezione per il contributo unificato che, se versato dal ricorrente, dovrà essergli rimborsato dall’Amministrazione civica soccombente, stante l’esito favorevole della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate; refusione del contributo unificato, se versato, a carico del Comune di Genova.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
UC LI, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
LI TI, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| LI TI | UC LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.