Art. 1.
Nel primo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e' aggiunta la seguente lettera:
"g) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, quando il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante".
Nel primo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e' aggiunta la seguente lettera:
"g) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, quando il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante".