TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 5026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5026 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 47718 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 29.4.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello n. 14, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Luca Maraglino che la rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29 rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.12.2024 la ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro chiedendo dichiararsi il proprio diritto all'assegno sociale ex art. 1 L. 335/1995 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa dell'8.9.2021 e la conseguente condanna dell' al pagamento CP_1 dei ratei maturati e maturandi oltre interessi dalle scadenze al saldo. Si costituiva tempestivamente in giudizio l' che contestava la fondatezza del CP_1 ricorso e ne chiedeva il rigetto. 1 Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 29.4.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
ultrasessantasettenne, ha presentato all' in data 8.9.2021 Parte_1 CP_1 domanda di assegno sociale, ex art. 3, comma 6, legge n. 335/95. L' le ha negato la prestazione sostenendo che essa non poteva essere CP_1 concessa poiché “dai dati dell'anagrafe comunale risulta che i coniugi, pur legalmente separati, risiedono nel medesimo indirizzo di via Predazzo 15, interno 7 pertanto la separazione non risulta perfezionata”. La ritenendo illegittimo tale diniego, ha richiesto in giudizio detta Pt_1 prestazione, rappresentando altresì che a far data dal 6.12.2024 aveva cambiato residenza, trasferendola in Roma via Paolo Monelli n. 35. L' ha ribadito la propria posizione, già espressa in sede amministrativa. CP_1
La domanda deve ritersi fondata e meritevole di accoglimento. Premesso che dalla documentazione prodotta risulta che la è legalmente Pt_1 separata dal proprio coniuge e che non è in contestazione la circostanza che la stessa non disponga di redditi in misura superiore a quella prevista per Pt_1 ottenere la prestazione in esame, va in primo luogo osservato che il presupposto di legge per ottenere l'assegno sociale è una determinata situazione reddituale dell'interessato ove, come nella specie, legalmente separato. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, infatti, l'assegno sociale è corrisposto a chi si trova in determinate “condizioni reddituali”, fermo restando che non si computa nel reddito, tra gli altri, quello della casa di abitazione. Ora l' non contesta la sussistenza di tali requisiti anagrafici e reddituali in CP_1 capo alla ricorrente, che devono quindi ritenersi provati (art. 115 c.p.c.), ma appunta le proprie contestazioni esclusivamente sul fatto che la separazione nella specie non si sarebbe perfezionata a causa del fatto che i coniugi risiedono nel medesimo indirizzo di via Predazzo 15 int. 7 e che dalla certificazione reddituale rilasciata all'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato di avere la coniuge Tes_1
a proprio carico (modello 730 relativo agli anni 2021, 2022, 2023). Ritiene l'Ufficio di dovere richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le convincenti argomentazioni poste a fondamento della sentenza della locale Corte di Appello in una fattispecie sovrapponibile a quella in oggetto. Osserva la Corte “Il diritto dell'appellante a percepire la prestazione risulta contestato per il protrarsi della convivenza tra i coniugi, in assenza di specifica autorizzazione, con conseguente imputabilità anche dei redditi percepiti dal coniuge separato. Tanto premesso non è condivisibile la conclusione cui è pervenuto il giudice di primo grado nel ritenere che la separazione, di fatto, sarebbe stata annullata nei suoi effetti dal protrarsi ininterrotto della convivenza, non potendo ravvisarsi in tali ipotesi un effettivo stato di bisogno provvedendo i due coniugi ai rispettivi bisogni e dovendo considerarsi il reddito di quello che a tutti gli effetti è rimasto coniuge. Come è noto, l'assegno sociale (già pensione sociale di cui all'art. 26 legge n. 153 del 1969) è una prestazione economica di assistenza sociale istituita dall'art. 3, commi 6 e 7, legge n. 335 del 1995, che così dispone: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri
2 l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile …”. (Omissis) Nel caso di specie il Collegio non ha ragione di discostarsi dall'indirizzo già assunto dalla Corte di Appello di Roma sez. Lavoro, con riferimento ad analoghe fattispecie che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.(sentenza n. 2830/2021 del 08/07/2021, sentenza n. 3912/2022 del 24/10/2022, sentenza n. 4885/2022 del 12/12/2022, sentenza n. 414/2023 del 20/02/2023) e dalla Corte di Cassazione che, anche di recente, ha affermato “ il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi” e che “opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercé delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali” – tali conclusioni non sono di ostacolo “all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito;
e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina” (Cass. n. 24954 del 15/09/2021). Nel presente caso di specie, pacifica la mera coabitazione tra i due ex coniugi nel periodo oggetto di controversia, gravava sull' appellato l'onere di provare, CP_1 anche per il tramite di indizi gravi, precisi e concordanti, la simulazione della separazione in ragione di una ripresa effettiva della comunione di vita e di intenti fra i coniugi medesimi, e che il sostegno economico del coniuge non era venuto meno dopo la separazione, ossia, in definitiva, la mancanza in concreto dei requisiti richiesti dalla legge per la corresponsione del beneficio” (Corte Appello di Roma, sent. 2010/2023). Nel caso di specie l'elemento fattuale della convivenza dei due coniugi separati non appare, a giudizio della scrivente, sufficiente quale elemento presuntivo dotato di rilevanza di per sé adeguata a far ritenere necessario considerare
3 complessivamente il reddito di entrambi, contrariamente a quanto espressamente previsto dalla legge con riguardo ai coniugi separati legalmente. Parimenti le dichiarazioni rese dal all'Agenzia delle Entrate nei propri Tes_1 modelli 730 non appaiono indizi sufficienti a tal fine, in quanto non può escludersi che siano state rese al solo scopo di beneficiare delle detrazioni d'imposta. In altri termini, nonostante il dato della convivenza di fatto e delle dichiarazioni reddituali possa indurre il sospetto di una separazione di comodo, la legge, nel prevedere che la regola del cumulo non si applica al coniuge legalmente separato, è chiara nel fondare l'eccezione sul mero stato di separazione legale e lo fa in base alla ragionevole presunzione che il coniuge legalmente separato non possa più contare sul sostegno economico del partner, con la conseguenza “che non sembra potersi revocare in dubbio che tale stato è tutto ciò che il richiedente deve dimostrare, mentre spetta all' provare che la separazione è simulata e che da CP_1 tale simulazione sia derivato un reddito coniugale superiore al limite massimo consentito per l'accesso al beneficio” (cfr. Corte Appello cit.). Pertanto, in accoglimento della domanda deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente all'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della legge n. 335/95, con decorrenza 1.10.2021 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa dell'8.9.2021), con conseguente condanna dell' a CP_1 corrispondere in suo favore i ratei arretrati di detta prestazione, in misura di legge e con la decorrenza indicata, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., sono poste a carico dell' CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara il diritto di , con decorrenza dal 1.10.2021, all'assegno Parte_1 sociale ex art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei arretrati di CP_1 detta prestazione, in misura di legge e con la decorrenza indicata, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma 29.4.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
4
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 47718 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 29.4.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello n. 14, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Luca Maraglino che la rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29 rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.12.2024 la ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro chiedendo dichiararsi il proprio diritto all'assegno sociale ex art. 1 L. 335/1995 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa dell'8.9.2021 e la conseguente condanna dell' al pagamento CP_1 dei ratei maturati e maturandi oltre interessi dalle scadenze al saldo. Si costituiva tempestivamente in giudizio l' che contestava la fondatezza del CP_1 ricorso e ne chiedeva il rigetto. 1 Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 29.4.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
ultrasessantasettenne, ha presentato all' in data 8.9.2021 Parte_1 CP_1 domanda di assegno sociale, ex art. 3, comma 6, legge n. 335/95. L' le ha negato la prestazione sostenendo che essa non poteva essere CP_1 concessa poiché “dai dati dell'anagrafe comunale risulta che i coniugi, pur legalmente separati, risiedono nel medesimo indirizzo di via Predazzo 15, interno 7 pertanto la separazione non risulta perfezionata”. La ritenendo illegittimo tale diniego, ha richiesto in giudizio detta Pt_1 prestazione, rappresentando altresì che a far data dal 6.12.2024 aveva cambiato residenza, trasferendola in Roma via Paolo Monelli n. 35. L' ha ribadito la propria posizione, già espressa in sede amministrativa. CP_1
La domanda deve ritersi fondata e meritevole di accoglimento. Premesso che dalla documentazione prodotta risulta che la è legalmente Pt_1 separata dal proprio coniuge e che non è in contestazione la circostanza che la stessa non disponga di redditi in misura superiore a quella prevista per Pt_1 ottenere la prestazione in esame, va in primo luogo osservato che il presupposto di legge per ottenere l'assegno sociale è una determinata situazione reddituale dell'interessato ove, come nella specie, legalmente separato. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, infatti, l'assegno sociale è corrisposto a chi si trova in determinate “condizioni reddituali”, fermo restando che non si computa nel reddito, tra gli altri, quello della casa di abitazione. Ora l' non contesta la sussistenza di tali requisiti anagrafici e reddituali in CP_1 capo alla ricorrente, che devono quindi ritenersi provati (art. 115 c.p.c.), ma appunta le proprie contestazioni esclusivamente sul fatto che la separazione nella specie non si sarebbe perfezionata a causa del fatto che i coniugi risiedono nel medesimo indirizzo di via Predazzo 15 int. 7 e che dalla certificazione reddituale rilasciata all'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato di avere la coniuge Tes_1
a proprio carico (modello 730 relativo agli anni 2021, 2022, 2023). Ritiene l'Ufficio di dovere richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le convincenti argomentazioni poste a fondamento della sentenza della locale Corte di Appello in una fattispecie sovrapponibile a quella in oggetto. Osserva la Corte “Il diritto dell'appellante a percepire la prestazione risulta contestato per il protrarsi della convivenza tra i coniugi, in assenza di specifica autorizzazione, con conseguente imputabilità anche dei redditi percepiti dal coniuge separato. Tanto premesso non è condivisibile la conclusione cui è pervenuto il giudice di primo grado nel ritenere che la separazione, di fatto, sarebbe stata annullata nei suoi effetti dal protrarsi ininterrotto della convivenza, non potendo ravvisarsi in tali ipotesi un effettivo stato di bisogno provvedendo i due coniugi ai rispettivi bisogni e dovendo considerarsi il reddito di quello che a tutti gli effetti è rimasto coniuge. Come è noto, l'assegno sociale (già pensione sociale di cui all'art. 26 legge n. 153 del 1969) è una prestazione economica di assistenza sociale istituita dall'art. 3, commi 6 e 7, legge n. 335 del 1995, che così dispone: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri
2 l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile …”. (Omissis) Nel caso di specie il Collegio non ha ragione di discostarsi dall'indirizzo già assunto dalla Corte di Appello di Roma sez. Lavoro, con riferimento ad analoghe fattispecie che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.(sentenza n. 2830/2021 del 08/07/2021, sentenza n. 3912/2022 del 24/10/2022, sentenza n. 4885/2022 del 12/12/2022, sentenza n. 414/2023 del 20/02/2023) e dalla Corte di Cassazione che, anche di recente, ha affermato “ il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi” e che “opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercé delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali” – tali conclusioni non sono di ostacolo “all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito;
e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina” (Cass. n. 24954 del 15/09/2021). Nel presente caso di specie, pacifica la mera coabitazione tra i due ex coniugi nel periodo oggetto di controversia, gravava sull' appellato l'onere di provare, CP_1 anche per il tramite di indizi gravi, precisi e concordanti, la simulazione della separazione in ragione di una ripresa effettiva della comunione di vita e di intenti fra i coniugi medesimi, e che il sostegno economico del coniuge non era venuto meno dopo la separazione, ossia, in definitiva, la mancanza in concreto dei requisiti richiesti dalla legge per la corresponsione del beneficio” (Corte Appello di Roma, sent. 2010/2023). Nel caso di specie l'elemento fattuale della convivenza dei due coniugi separati non appare, a giudizio della scrivente, sufficiente quale elemento presuntivo dotato di rilevanza di per sé adeguata a far ritenere necessario considerare
3 complessivamente il reddito di entrambi, contrariamente a quanto espressamente previsto dalla legge con riguardo ai coniugi separati legalmente. Parimenti le dichiarazioni rese dal all'Agenzia delle Entrate nei propri Tes_1 modelli 730 non appaiono indizi sufficienti a tal fine, in quanto non può escludersi che siano state rese al solo scopo di beneficiare delle detrazioni d'imposta. In altri termini, nonostante il dato della convivenza di fatto e delle dichiarazioni reddituali possa indurre il sospetto di una separazione di comodo, la legge, nel prevedere che la regola del cumulo non si applica al coniuge legalmente separato, è chiara nel fondare l'eccezione sul mero stato di separazione legale e lo fa in base alla ragionevole presunzione che il coniuge legalmente separato non possa più contare sul sostegno economico del partner, con la conseguenza “che non sembra potersi revocare in dubbio che tale stato è tutto ciò che il richiedente deve dimostrare, mentre spetta all' provare che la separazione è simulata e che da CP_1 tale simulazione sia derivato un reddito coniugale superiore al limite massimo consentito per l'accesso al beneficio” (cfr. Corte Appello cit.). Pertanto, in accoglimento della domanda deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente all'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della legge n. 335/95, con decorrenza 1.10.2021 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa dell'8.9.2021), con conseguente condanna dell' a CP_1 corrispondere in suo favore i ratei arretrati di detta prestazione, in misura di legge e con la decorrenza indicata, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., sono poste a carico dell' CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara il diritto di , con decorrenza dal 1.10.2021, all'assegno Parte_1 sociale ex art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei arretrati di CP_1 detta prestazione, in misura di legge e con la decorrenza indicata, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma 29.4.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
4