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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 7988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7988 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8903/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 403/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 30.12.2023 e pubblicato in data 10.01.2024
DA
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Falsetti ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Amendolara (CS), Viale Lagaria n. 88
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
società costituita in base a leggi di altro stato, con sede legale in Controparte_1
Francia e con sede secondaria a Milano, piazza Lina Bo Bardi 3, C.F. e P.IVA , in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Campi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Besana n. 11
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
30.09.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 9 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE
“Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
- nel merito revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. 403/2024, emesso il 10/01/2024 dal Tribunale
Ordinario di Milano nel procedimento iscritto all' R.G. n. 44462/2024 notificato in data 22.1.24, e conseguentemente, accertare e dichiarare che il sig. , non deve consegnare alla Parte_1 [...]
, il trattore agricolo New Holland mod. TS. completo di Controparte_1 Controparte_2
accessori, telaio n. ZFJJ12255, e, il rimorchio agricolo OMP tipo KDTC50FA22 completo di accessori, telaio n. ZDSKDTC50FA221606, per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così come formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- inoltre, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente, e conseguentemente condannare e/o ordinare alla alla consegna nei confronti del sig. Controparte_1 [...]
della fattura quietanzata in riferimento al rimorchio agricolo OMP tipo KDTC50FA22 Pt_1
completo di accessori, telaio n. ZDSKDTC50FA221606, per le ragioni di cui sopra;
- disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente Avvocato antistatario.
L'avv. FALSETTI impugna e contesta tutto quanto dedotto prodotto ed eccepito da controparte chiedendone il rigetto poiché destituito di ogni fondamento”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contraris reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accertata la natura non novativa dell'accordo transattivo stipulato inter partes in data 29.10.2018, respingere l'opposizione e tutte le domande svolte dall'opponente, siccome infondate in fatto e in diritto, e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 403/2024 del Tribunale di Milano
SEMPRE NEL MERITO, IN SUBORDINE accertata la natura non novativa dell'accordo transattivo stipulato inter partes in data 29.10.2018, accertata inoltre l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. Y0035230, o dichiarata, in subordine, la risoluzione dello stesso per inadempimento dell'utilizzatore ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., condannare il signor a restituire a Parte_1 Controparte_1
i seguenti beni:
[...]
- n. 1 trattore agricolo New Holland mod. TS. completo di accessori, telaio n. Controparte_2
ZFJJ12255, n. 1 rimorchio agricolo OMP tipo KDTC50FA22 completo di accessori, telaio n.
pagina 2 di 9 ZDSKDTC50FA221606, il tutto come dettagliatamente descritto nella fattura del fornitore
[...]
[...]
Parte_2
per il denegato caso di accoglimento anche parziale della avversa opposizione, e salvo gravame, condannare il signor al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 11.077,00, quale residuo importo dovuto per il riscatto dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria per cui è causa, secondo quanto previsto nell'accordo transattivo stipulato inter partes in data 29 ottobre 2018, o quei diversi importi che dovessero risultare in corso di causa.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
pagina 3 di 9 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 403/2024 del Tribunale di Milano, immediatamente esecutivo, emesso in data
30.12.2023 e pubblicato in data 10.01.2024, con il quale veniva ad esso ingiunta la riconsegna dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria n. Y0035230 stipulato inter partes (vedasi doc. n. 1 fascicolo monitorio) e anticipatamente risolto per inadempimento dell'utilizzatore.
Parte opponente, a sostegno della propria opposizione, asseriva di avere raggiunto con la odierna
Contr convenuta opposta (nel prosieguo, per brevità ) un accordo Controparte_1
transattivo, finalizzato al riscatto dei beni oggetto del contratto sopra menzionato (vedasi doc. n. 1 fascicolo opponente) e di avere effettuato due dei tre pagamenti previsti nel predetto accordo, dell'importo di Euro 20.000,00 ciascuno (vedasi doc. n. 2 fascicolo opponente). Chiedeva, in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, di sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 403/2024; nel merito di revocare/annullare il decreto
Contr ingiuntivo n. 403/2024 e accertare e dichiarare che l'opponente non deve consegnare a il trattore agricolo New Holland mod. TS. completo di accessori, telaio n. ZFJJ12255, e, il Controparte_2
rimorchio agricolo OMP tipo KDTC50FA22 completo di accessori, telaio n. ZDSKDTC50FA221606, per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così come formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
inoltre proponeva domanda
Contr riconvenzionale con richiesta di condannare e/o ordine a alla consegna nei confronti del sig.
della fattura quietanzata in riferimento al rimorchio agricolo OMP tipo KDTC50FA22 Parte_1
completo di accessori, telaio n. ZDSKDTC50FA221606.
Contr Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della avversa opposizione;
nessuna delle parti depositava memorie integrative.
La causa veniva inizialmente assegnata alla dott.ssa che, considerato che nessuna Persona_1 delle parti compariva alla prima udienza in data 09.10.2024, rinviava la causa all'udienza in data
06.11.2024.
Il giudice, all'udienza in data 06.11.2024, invitava le parti a raggiungere una composizione bonaria della vertenza e rinviava la causa all'udienza in data 04.02.2025.
All'udienza in data 04.02.2025 le parti non comparivano e il giudice rinviava la causa all'udienza in data 19.03.2025.
pagina 4 di 9 A far data dal 13.02.2025 la causa veniva definitivamente assegnata alla scrivente che, con proprio provvedimento in pari data, differiva la causa all'udienza in data 09.04.2025, per i medesimi adempimenti, ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., in data 10.04.2025, il giudice, preso atto che parte attrice opponente si riportava integralmente al proprio atto introduttivo, nonché a tutti i propri documenti depositati in giudizio, rassegnando le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale e che parte convenuta opposta chiedeva che la causa fosse rimessa in decisione, rinviava all'udienza in data 30.09.2025 per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine intermedio per il deposito di eventuali brevi note conclusive e invitando nelle more le parti a valutare una ipotesi conciliativa della vertenza, come già indicato dal precedente giudice assegnatario in data 06.11.2024 e a comunicare tempestivamente al giudice l'eventuale esito positivo delle trattative.
***
Contr La presente causa trae origine dalle richieste, monitoriamente azionate da , di riconsegna da parte del sig. , dei mezzi agricoli indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo e oggetto del contratto di Pt_1
locazione finanziaria n. Y0035230 inter partes (vedaso doc. n. 1 fascicolo monitorio) ed anticipatamente risolto per inadempimento dell'utilizzatore. Contr Parte opponente contestava le richieste monitorie di , allegando una intervenuta transazione inter partes (vedasi doc. n. 1 fascicolo opponente) finalizzata al riscatto dei beni oggetto del contratto sopra indicato e rilevando di aver pagato due delle tre rate previste nell'accordo transattivo e lamentando che Contr
non aveva rilasciato fattura quietanziata dei pagamenti effettuati, né aveva provveduto ad intestare i mezzi agricoli oggetto del contratto in favore dell'opponente, come previsto dall'accordo transattivo.
***
Alla luce dei documenti di causa emerge che l'accordo transattivo stipulato in data 29.10.2019 tra le parti (vedasi doc. n. 1 fascicolo opponente), prevedeva, al punto 2, il versamento, da parte del sig.
Contr
nei confronti di , all'atto della sottoscrizione, della somma di Euro 20.000,00 a mezzo di Pt_1
bonifico bancario e, quanto alla somma residuale, il versamento, da parte del sig. nei confronti Pt_1
Contr di , entro e non oltre il 31.01.2019, della somma di Euro 20.000,00 a mezzo di bonifico bancario e di ulteriori Euro 11.077,00 IVA inclusa, entro e non oltre il 30.06.2019.
Non è contestato che parte opponente abbia corrisposto la somma complessiva di Euro 40.000,00 nei confronti dell'opposta (vedasi pag. 3 note conclusive della convenuta opposta).
pagina 5 di 9 Il punto n. 4 dell'accordo transattivo stipulato in data 29.10.2019 tra le parti (vedasi doc. n. 1 fascicolo opponente), prevedeva che una volta effettuato il pagamento della seconda rata di Euro 20.000.00,
Contr scadente il 31.01.2029, si impegnava a trasmettere la fattura quietanziata a procedere alla variazione dell'intestazione della proprietà dei beni riscattati, che nelle more rimanevano comunque nella disponibilità del sig. . Pt_1
Contr Emerge dai documenti di causa (vedasi docc. nn. 3 e 4 fascicolo opponente) che abbia provveduto ad inviare al sig. , la fattura quietanza riguardante il trattore, provvedendo Parte_1 altresì alla variazione dell'intestazione; l'opponente lamenta, nonostante i ripetuti solleciti, il mancato invio della fattura quietanzata e la mancata variazione dell'intestazione del rimorchio.
Parte opponente ha sostenuto di aver eseguito nei confronti della CNH un ulteriore pagamento (oltre a quello di 40.000,00 Euro) dell'importo di Euro 6.685,60, oltre al pagamento, mediante assegno, dell'importo di Euro 7.000,00 (così come da documento di sintesi rilasciato dalla CNH 2/2017 del
31.12.2016, doc. n. 2 fascicolo opponente).
Emerge tuttavia, anche alla luce delle contestazioni di parte opposta, che i pagamenti indicati da parte opponente siano tutti precedenti rispetto all'accordo transattivo inter partes, Euro 366,00 per le spese di istruttoria, Euro 6.685,60 per il primo canone, scaduto l'11.07.2016; tali pagamenti non sono oggetto del presente giudizio, non figurando tra quelli insoluti alla data di risoluzione. Per quanto riguarda invece l'ulteriore pagamento di Euro 7.000,00 non ci sono evidenze documentali a sostegno di detto pagamento, potendo lo stesso, che controparte asserisce essere stato trasferito con assegno, essere facilmente producibile sulla base della documentazione bancaria in possesso dell'opponente.
Al fine di verificare se le pretese vantate dall'opponente siano o meno legittime, occorre prendere in considerazione l'accordo transattivo inter partes in data 29.10.2019. la transazione è, in generale, il contratto con cui le parti si fanno reciproche concessioni al fine di terminare una lite già cominciata oppure prevenirne una futura. La transazione può essere pura e semplice se, favorendo l'accordo tra le parti, consente di modificare solo alcuni aspetti del rapporto preesistente, che per il resto continua a rimanere in piedi.
La transazione è invece novativa quando sostituisce all'originario un altro rapporto giuridico, ossia l'iniziale rapporto si trasforma in un altro.
Si ha pertanto un contratto di transazione novativo quando le parti creano un nuovo vincolo giuridico, incompatibile con quello preesistente, direttamente scaturito dall'accordo transattivo.
E' la stessa legge ad affermare che con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.
pagina 6 di 9 È dunque chiara la differenza tra le due tipologie: mentre la transazione pura opera all'interno del rapporto obbligatorio, modificandone i termini ma non la sostanza, la transazione novativa estingue il precedente rapporto giuridico sostituendolo con uno del tutto nuovo.
Vi è una ulteriore differenza tra i due tipi di transazione: se la transazione è novativa, la risoluzione per inadempimento non può essere richiesta, in quanto il rapporto preesistente si è estinto, salvo che tale diritto non sia stato espressamente previsto per iscritto. Ciò significa che, se una delle parti viene meno al nuovo accordo transattivo, non si potrà far “risorgere” il precedente rapporto, che è stato estinto e superato dalla transazione che ne ha creato uno nuovo. Per far rivivere il precedente rapporto transatto occorre che nella transazione novativa sia espressamente inserita la clausola per cui, in caso di inadempimento ai nuovi obblighi, l'accordo si annulla e torna ad applicarsi la precedente situazione giuridica.
La giurisprudenza ha ribadito che, affinché si configuri una transazione novativa, è essenziale che le parti esprimano inequivocabilmente l'intenzione di sostituire il precedente rapporto obbligatorio con uno nuovo. In mancanza di tale volontà chiara, l'accordo transattivo non può essere considerato novativo (vedasi Cass. Civ., sez. III, 27.03.2014 n. 7208).
Ove intervenga una transazione tra le parti, senza previsione di risoluzione dell'accordo in caso d'inadempimento, onde verificare la natura novativa o meno dell'accordo, è necessario ricostruire la volontà presumibile o effettiva delle parti che dovrà essere individuata in base alle vicende preesistenti e coeve alla conclusione dell'accordo ed alle modalità di esecuzione e svolgimento del rapporto.
La Suprema Corte ha ribadito che per aversi novazione, e quindi l'estinzione di un'obbligazione precedente, non basta un accordo qualsiasi, ma sono necessari due elementi imprescindibili: l'aliquid novi (l'elemento oggettivo), ossia deve esistere una sostanziale diversità nell'oggetto o nel titolo della nuova obbligazione rispetto alla precedente, non basta una modifica accessoria, serve un cambiamento che renda la nuova obbligazione incompatibile con la sopravvivenza della vecchia;
l'animus novandi (l'elemento soggettivo), ossia deve emergere in modo “non equivoco” la volontà delle parti di estinguere l'obbligazione precedente per sostituirla con una nuova. Questa volontà non si presume, ma deve risultare chiaramente dal testo del contratto o da comportamenti concludenti.
L'effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l'effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello stesso effetto novativo che, quindi, deve ritenersi precluso in caso di mancato avverarsi della suindicata condizione (vedasi Cass. ordinanza 07.03.2023 n. 6821).
pagina 7 di 9 Pertanto, per effetto dell'assenza di un carattere novativo immediato della transazione e del mancato verificarsi della condizione in quest'ultima espressamente prevista, risultano ancora azionabili i rimedi connessi all'originario contratto. Nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'articolo 1976 c.c., sancisce, l'irrisolubilità della transazione (vedasi Cass. Sez. III, Sentenza
n. 24377 del 16.11.2006).
Nel caso in esame dal tenore dell'accordo transattivo stipulato tra le parti emerge che lo stesso è privo di efficacia novativa degli obblighi originariamente facenti capo all'utilizzatore sulla base del contratto di locazione finanziaria stipulato inter partes, non avendo le parti fatto cenno alcuno ad una ipotetica volontà di sostituire il rapporto obbligatorio originario con un diverso titolo, costituito dall'accordo transattivo.
Ne consegue che, stante l'accertato inadempimento del signor agli obblighi assunti con Parte_1
l'accordo transattivo de quo, ed in virtù della mancata novazione del rapporto contrattuale originario, devono ritenersi pienamente vigenti tra le parti gli effetti della intimata risoluzione contrattuale, Contr prodottisi con l'invio della raccomandata inviata da ai sensi della clausola n. 14 delle condizioni generali di contratto e ricevuta dall'opponente in data 26.06.2018 (vedasi doc. n. 5 fascicolo monitorio), con conseguente legittimità della domanda monitoria di restituzione dei mezzi, atteso l'inadempimento del signor nel pagamento del canone periodico, a far data dalla Parte_1 semestralità scaduta il 05.01.2018, come si evince dall'estratto conto prodotto in sede monitoria sub doc. n. 4.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte deve rilevarsi che le richieste di parte convenuta opposta siano legittime e pertanto non possono accogliersi le doglianze dell'opponente e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione e domanda, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, visto il DM 10.3.2014 n.55 come aggiornato dal DM 147/2022 e le tabelle allegate, con riferimento ai parametri minimi delle attività svolte vista la natura documentale della causa.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 403/2024 emesso dal
Tribunale di Milano in data 30.12.2023 e pubblicato in data 10.01.2024, promossa dal sig.
[...]
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Pt_1 Controparte_1
tempore, così dispone
-rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto
-conferma il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 403/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data
30.12.2023 e pubblicato in data 10.01.2024;
-condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro 2.540,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori ex lege.
Così deciso in Milano, 22 Ottobre 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
IA ON
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 403/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 30.12.2023 e pubblicato in data 10.01.2024
DA
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Falsetti ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Amendolara (CS), Viale Lagaria n. 88
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
società costituita in base a leggi di altro stato, con sede legale in Controparte_1
Francia e con sede secondaria a Milano, piazza Lina Bo Bardi 3, C.F. e P.IVA , in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Campi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Besana n. 11
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
30.09.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 9 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE
“Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
- nel merito revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. 403/2024, emesso il 10/01/2024 dal Tribunale
Ordinario di Milano nel procedimento iscritto all' R.G. n. 44462/2024 notificato in data 22.1.24, e conseguentemente, accertare e dichiarare che il sig. , non deve consegnare alla Parte_1 [...]
, il trattore agricolo New Holland mod. TS. completo di Controparte_1 Controparte_2
accessori, telaio n. ZFJJ12255, e, il rimorchio agricolo OMP tipo KDTC50FA22 completo di accessori, telaio n. ZDSKDTC50FA221606, per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così come formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- inoltre, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente, e conseguentemente condannare e/o ordinare alla alla consegna nei confronti del sig. Controparte_1 [...]
della fattura quietanzata in riferimento al rimorchio agricolo OMP tipo KDTC50FA22 Pt_1
completo di accessori, telaio n. ZDSKDTC50FA221606, per le ragioni di cui sopra;
- disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente Avvocato antistatario.
L'avv. FALSETTI impugna e contesta tutto quanto dedotto prodotto ed eccepito da controparte chiedendone il rigetto poiché destituito di ogni fondamento”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contraris reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accertata la natura non novativa dell'accordo transattivo stipulato inter partes in data 29.10.2018, respingere l'opposizione e tutte le domande svolte dall'opponente, siccome infondate in fatto e in diritto, e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 403/2024 del Tribunale di Milano
SEMPRE NEL MERITO, IN SUBORDINE accertata la natura non novativa dell'accordo transattivo stipulato inter partes in data 29.10.2018, accertata inoltre l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. Y0035230, o dichiarata, in subordine, la risoluzione dello stesso per inadempimento dell'utilizzatore ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., condannare il signor a restituire a Parte_1 Controparte_1
i seguenti beni:
[...]
- n. 1 trattore agricolo New Holland mod. TS. completo di accessori, telaio n. Controparte_2
ZFJJ12255, n. 1 rimorchio agricolo OMP tipo KDTC50FA22 completo di accessori, telaio n.
pagina 2 di 9 ZDSKDTC50FA221606, il tutto come dettagliatamente descritto nella fattura del fornitore
[...]
[...]
Parte_2
per il denegato caso di accoglimento anche parziale della avversa opposizione, e salvo gravame, condannare il signor al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 11.077,00, quale residuo importo dovuto per il riscatto dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria per cui è causa, secondo quanto previsto nell'accordo transattivo stipulato inter partes in data 29 ottobre 2018, o quei diversi importi che dovessero risultare in corso di causa.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
pagina 3 di 9 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 403/2024 del Tribunale di Milano, immediatamente esecutivo, emesso in data
30.12.2023 e pubblicato in data 10.01.2024, con il quale veniva ad esso ingiunta la riconsegna dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria n. Y0035230 stipulato inter partes (vedasi doc. n. 1 fascicolo monitorio) e anticipatamente risolto per inadempimento dell'utilizzatore.
Parte opponente, a sostegno della propria opposizione, asseriva di avere raggiunto con la odierna
Contr convenuta opposta (nel prosieguo, per brevità ) un accordo Controparte_1
transattivo, finalizzato al riscatto dei beni oggetto del contratto sopra menzionato (vedasi doc. n. 1 fascicolo opponente) e di avere effettuato due dei tre pagamenti previsti nel predetto accordo, dell'importo di Euro 20.000,00 ciascuno (vedasi doc. n. 2 fascicolo opponente). Chiedeva, in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, di sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 403/2024; nel merito di revocare/annullare il decreto
Contr ingiuntivo n. 403/2024 e accertare e dichiarare che l'opponente non deve consegnare a il trattore agricolo New Holland mod. TS. completo di accessori, telaio n. ZFJJ12255, e, il Controparte_2
rimorchio agricolo OMP tipo KDTC50FA22 completo di accessori, telaio n. ZDSKDTC50FA221606, per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così come formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
inoltre proponeva domanda
Contr riconvenzionale con richiesta di condannare e/o ordine a alla consegna nei confronti del sig.
della fattura quietanzata in riferimento al rimorchio agricolo OMP tipo KDTC50FA22 Parte_1
completo di accessori, telaio n. ZDSKDTC50FA221606.
Contr Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della avversa opposizione;
nessuna delle parti depositava memorie integrative.
La causa veniva inizialmente assegnata alla dott.ssa che, considerato che nessuna Persona_1 delle parti compariva alla prima udienza in data 09.10.2024, rinviava la causa all'udienza in data
06.11.2024.
Il giudice, all'udienza in data 06.11.2024, invitava le parti a raggiungere una composizione bonaria della vertenza e rinviava la causa all'udienza in data 04.02.2025.
All'udienza in data 04.02.2025 le parti non comparivano e il giudice rinviava la causa all'udienza in data 19.03.2025.
pagina 4 di 9 A far data dal 13.02.2025 la causa veniva definitivamente assegnata alla scrivente che, con proprio provvedimento in pari data, differiva la causa all'udienza in data 09.04.2025, per i medesimi adempimenti, ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., in data 10.04.2025, il giudice, preso atto che parte attrice opponente si riportava integralmente al proprio atto introduttivo, nonché a tutti i propri documenti depositati in giudizio, rassegnando le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale e che parte convenuta opposta chiedeva che la causa fosse rimessa in decisione, rinviava all'udienza in data 30.09.2025 per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine intermedio per il deposito di eventuali brevi note conclusive e invitando nelle more le parti a valutare una ipotesi conciliativa della vertenza, come già indicato dal precedente giudice assegnatario in data 06.11.2024 e a comunicare tempestivamente al giudice l'eventuale esito positivo delle trattative.
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Contr La presente causa trae origine dalle richieste, monitoriamente azionate da , di riconsegna da parte del sig. , dei mezzi agricoli indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo e oggetto del contratto di Pt_1
locazione finanziaria n. Y0035230 inter partes (vedaso doc. n. 1 fascicolo monitorio) ed anticipatamente risolto per inadempimento dell'utilizzatore. Contr Parte opponente contestava le richieste monitorie di , allegando una intervenuta transazione inter partes (vedasi doc. n. 1 fascicolo opponente) finalizzata al riscatto dei beni oggetto del contratto sopra indicato e rilevando di aver pagato due delle tre rate previste nell'accordo transattivo e lamentando che Contr
non aveva rilasciato fattura quietanziata dei pagamenti effettuati, né aveva provveduto ad intestare i mezzi agricoli oggetto del contratto in favore dell'opponente, come previsto dall'accordo transattivo.
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Alla luce dei documenti di causa emerge che l'accordo transattivo stipulato in data 29.10.2019 tra le parti (vedasi doc. n. 1 fascicolo opponente), prevedeva, al punto 2, il versamento, da parte del sig.
Contr
nei confronti di , all'atto della sottoscrizione, della somma di Euro 20.000,00 a mezzo di Pt_1
bonifico bancario e, quanto alla somma residuale, il versamento, da parte del sig. nei confronti Pt_1
Contr di , entro e non oltre il 31.01.2019, della somma di Euro 20.000,00 a mezzo di bonifico bancario e di ulteriori Euro 11.077,00 IVA inclusa, entro e non oltre il 30.06.2019.
Non è contestato che parte opponente abbia corrisposto la somma complessiva di Euro 40.000,00 nei confronti dell'opposta (vedasi pag. 3 note conclusive della convenuta opposta).
pagina 5 di 9 Il punto n. 4 dell'accordo transattivo stipulato in data 29.10.2019 tra le parti (vedasi doc. n. 1 fascicolo opponente), prevedeva che una volta effettuato il pagamento della seconda rata di Euro 20.000.00,
Contr scadente il 31.01.2029, si impegnava a trasmettere la fattura quietanziata a procedere alla variazione dell'intestazione della proprietà dei beni riscattati, che nelle more rimanevano comunque nella disponibilità del sig. . Pt_1
Contr Emerge dai documenti di causa (vedasi docc. nn. 3 e 4 fascicolo opponente) che abbia provveduto ad inviare al sig. , la fattura quietanza riguardante il trattore, provvedendo Parte_1 altresì alla variazione dell'intestazione; l'opponente lamenta, nonostante i ripetuti solleciti, il mancato invio della fattura quietanzata e la mancata variazione dell'intestazione del rimorchio.
Parte opponente ha sostenuto di aver eseguito nei confronti della CNH un ulteriore pagamento (oltre a quello di 40.000,00 Euro) dell'importo di Euro 6.685,60, oltre al pagamento, mediante assegno, dell'importo di Euro 7.000,00 (così come da documento di sintesi rilasciato dalla CNH 2/2017 del
31.12.2016, doc. n. 2 fascicolo opponente).
Emerge tuttavia, anche alla luce delle contestazioni di parte opposta, che i pagamenti indicati da parte opponente siano tutti precedenti rispetto all'accordo transattivo inter partes, Euro 366,00 per le spese di istruttoria, Euro 6.685,60 per il primo canone, scaduto l'11.07.2016; tali pagamenti non sono oggetto del presente giudizio, non figurando tra quelli insoluti alla data di risoluzione. Per quanto riguarda invece l'ulteriore pagamento di Euro 7.000,00 non ci sono evidenze documentali a sostegno di detto pagamento, potendo lo stesso, che controparte asserisce essere stato trasferito con assegno, essere facilmente producibile sulla base della documentazione bancaria in possesso dell'opponente.
Al fine di verificare se le pretese vantate dall'opponente siano o meno legittime, occorre prendere in considerazione l'accordo transattivo inter partes in data 29.10.2019. la transazione è, in generale, il contratto con cui le parti si fanno reciproche concessioni al fine di terminare una lite già cominciata oppure prevenirne una futura. La transazione può essere pura e semplice se, favorendo l'accordo tra le parti, consente di modificare solo alcuni aspetti del rapporto preesistente, che per il resto continua a rimanere in piedi.
La transazione è invece novativa quando sostituisce all'originario un altro rapporto giuridico, ossia l'iniziale rapporto si trasforma in un altro.
Si ha pertanto un contratto di transazione novativo quando le parti creano un nuovo vincolo giuridico, incompatibile con quello preesistente, direttamente scaturito dall'accordo transattivo.
E' la stessa legge ad affermare che con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.
pagina 6 di 9 È dunque chiara la differenza tra le due tipologie: mentre la transazione pura opera all'interno del rapporto obbligatorio, modificandone i termini ma non la sostanza, la transazione novativa estingue il precedente rapporto giuridico sostituendolo con uno del tutto nuovo.
Vi è una ulteriore differenza tra i due tipi di transazione: se la transazione è novativa, la risoluzione per inadempimento non può essere richiesta, in quanto il rapporto preesistente si è estinto, salvo che tale diritto non sia stato espressamente previsto per iscritto. Ciò significa che, se una delle parti viene meno al nuovo accordo transattivo, non si potrà far “risorgere” il precedente rapporto, che è stato estinto e superato dalla transazione che ne ha creato uno nuovo. Per far rivivere il precedente rapporto transatto occorre che nella transazione novativa sia espressamente inserita la clausola per cui, in caso di inadempimento ai nuovi obblighi, l'accordo si annulla e torna ad applicarsi la precedente situazione giuridica.
La giurisprudenza ha ribadito che, affinché si configuri una transazione novativa, è essenziale che le parti esprimano inequivocabilmente l'intenzione di sostituire il precedente rapporto obbligatorio con uno nuovo. In mancanza di tale volontà chiara, l'accordo transattivo non può essere considerato novativo (vedasi Cass. Civ., sez. III, 27.03.2014 n. 7208).
Ove intervenga una transazione tra le parti, senza previsione di risoluzione dell'accordo in caso d'inadempimento, onde verificare la natura novativa o meno dell'accordo, è necessario ricostruire la volontà presumibile o effettiva delle parti che dovrà essere individuata in base alle vicende preesistenti e coeve alla conclusione dell'accordo ed alle modalità di esecuzione e svolgimento del rapporto.
La Suprema Corte ha ribadito che per aversi novazione, e quindi l'estinzione di un'obbligazione precedente, non basta un accordo qualsiasi, ma sono necessari due elementi imprescindibili: l'aliquid novi (l'elemento oggettivo), ossia deve esistere una sostanziale diversità nell'oggetto o nel titolo della nuova obbligazione rispetto alla precedente, non basta una modifica accessoria, serve un cambiamento che renda la nuova obbligazione incompatibile con la sopravvivenza della vecchia;
l'animus novandi (l'elemento soggettivo), ossia deve emergere in modo “non equivoco” la volontà delle parti di estinguere l'obbligazione precedente per sostituirla con una nuova. Questa volontà non si presume, ma deve risultare chiaramente dal testo del contratto o da comportamenti concludenti.
L'effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l'effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello stesso effetto novativo che, quindi, deve ritenersi precluso in caso di mancato avverarsi della suindicata condizione (vedasi Cass. ordinanza 07.03.2023 n. 6821).
pagina 7 di 9 Pertanto, per effetto dell'assenza di un carattere novativo immediato della transazione e del mancato verificarsi della condizione in quest'ultima espressamente prevista, risultano ancora azionabili i rimedi connessi all'originario contratto. Nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'articolo 1976 c.c., sancisce, l'irrisolubilità della transazione (vedasi Cass. Sez. III, Sentenza
n. 24377 del 16.11.2006).
Nel caso in esame dal tenore dell'accordo transattivo stipulato tra le parti emerge che lo stesso è privo di efficacia novativa degli obblighi originariamente facenti capo all'utilizzatore sulla base del contratto di locazione finanziaria stipulato inter partes, non avendo le parti fatto cenno alcuno ad una ipotetica volontà di sostituire il rapporto obbligatorio originario con un diverso titolo, costituito dall'accordo transattivo.
Ne consegue che, stante l'accertato inadempimento del signor agli obblighi assunti con Parte_1
l'accordo transattivo de quo, ed in virtù della mancata novazione del rapporto contrattuale originario, devono ritenersi pienamente vigenti tra le parti gli effetti della intimata risoluzione contrattuale, Contr prodottisi con l'invio della raccomandata inviata da ai sensi della clausola n. 14 delle condizioni generali di contratto e ricevuta dall'opponente in data 26.06.2018 (vedasi doc. n. 5 fascicolo monitorio), con conseguente legittimità della domanda monitoria di restituzione dei mezzi, atteso l'inadempimento del signor nel pagamento del canone periodico, a far data dalla Parte_1 semestralità scaduta il 05.01.2018, come si evince dall'estratto conto prodotto in sede monitoria sub doc. n. 4.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte deve rilevarsi che le richieste di parte convenuta opposta siano legittime e pertanto non possono accogliersi le doglianze dell'opponente e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione e domanda, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, visto il DM 10.3.2014 n.55 come aggiornato dal DM 147/2022 e le tabelle allegate, con riferimento ai parametri minimi delle attività svolte vista la natura documentale della causa.
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P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 403/2024 emesso dal
Tribunale di Milano in data 30.12.2023 e pubblicato in data 10.01.2024, promossa dal sig.
[...]
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Pt_1 Controparte_1
tempore, così dispone
-rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto
-conferma il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 403/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data
30.12.2023 e pubblicato in data 10.01.2024;
-condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro 2.540,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori ex lege.
Così deciso in Milano, 22 Ottobre 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
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