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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4340/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4340/2023 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Roberto Bruni, elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio in Como, Via Bossi, n. 8
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Simonetta Intonato,
[...] C.F._4
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Seveso (MB), Via Cristoforo Colombo, 16
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
IN VIA DI MERITO PRINCIPALE: accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c., in subordine ex art. 2043 c.c., dei sigg. e Controparte_2 Controparte_1 nella loro qualità di proprietari dell'unità immobiliare sita in VE (CO), via Carso n.26, per i danni da infiltrazioni, percolamenti, diffuse macchie di umidità, formazione di calcificazione ed efflorescenze, meglio descritti nell'allegato elaborato peritale di ATP, depositato nel procedimento RG 1406/2023 – Tribunale di Como -, causati da negligenza e mancata osservanza degli oneri di custodia, accertata e dichiarata la totale indisponibilità dei sigg. e nel voler provvedere a porre rimedio ai danni ed attuare le CP_2 CP_1 opere necessarie per prevenire le costanti infiltrazioni di acqua e scarico di acque reflue nei pozzi perdenti insistenti sulla proprietà dei ricorrenti secondo le indicazioni, opere e relativi costi decretati dal CTU geom. nel richiamato elaborato peritale depositato Pt_3 nell'ambito del procedimento di ATP RG 1406/23 – Tribunale di Como – e nel presente ricorso, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito intimare ed ordinare agli odierni chiamati
[...]
e l'effettuazione di tutte le opere valutate e decretate dal CP_2 Controparte_1
pagina 1 di 20 CTU in sede di ATP geom. nell'elaborato peritale depositato e quelle necessarie per Pt_3 l'eliminazione delle problematiche descritte risultanti dall'istruttoria e, nel contempo, condannare i medesimi alla rifusione di tutte le spese e competenze del procedimento di ATP nella misura di € 8.989,67=, o maggiore o minore somma risultante dall'esperita istruttoria o dall'esame documentale, oltre al risarcimento dei danni patiti per il maggior consumo di energia elettrica per lo smaltimento delle acque che hanno invaso, invadono ed invaderanno il garage dei ricorrenti, le spese di pulizia e risanamento dei locali, il costo degli oggetti danneggiati da acqua ed umidità, nella misura forfettaria di € 1.000,00 circa, e tutti gli altri danni a locali ed oggetti, oltre interessi, rivalutazione monetaria, spese successive, spese di ATP, legali e successive occorrende nella misura delineata nella parte narrativa del ricorso e/o quella forfettaria per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli odierni ricorrenti per i motivi delineati. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso forfettario per spese generali di
Studio al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, nonché con la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc per lite temeraria derivanti dal comportamento processuale degli stessi.
IN VIA DI MERITO SUBORDINATA: accertata e dichiarata la responsabilità la responsabilità ex art. 2051 c.c., in subordine ex art. 2043 c.c., dei sigg. Controparte_2
e nella loro qualità di proprietari dell'unità immobiliare sita in
[...] Controparte_1
VE (CO), via Carso n.26, per i danni da infiltrazioni, percolamenti, diffuse macchie di umidità, formazione di calcificazione ed efflorescenze, meglio descritti nell'allegato elaborato peritale di ATP, depositato nel procedimento RG 1406/2023 – Tribunale di Como
-, causati da negligenza e mancata osservanza degli oneri di custodia;
accertata e dichiarata la totale indisponibilità dei sigg. e nel voler CP_2 CP_1 provvedere a porre rimedio ai danni ed attuare le opere necessarie per prevenire le costanti infiltrazioni di acqua e scarico di acque reflue nei pozzi perdenti insistenti sulla proprietà dei ricorrenti secondo le indicazioni, opere e relativi costi decretati dal CTU geom. Pt_3 nel richiamato elaborato peritale depositato nell'ambito del procedimento di ATP RG 1406/23 – Tribunale di Como – e nel presente ricorso, condannare gli stessi al risarcimento dei danni come stimati a valutati nel suddetto ATP – RG 1406/23 – nella misura di € 13.200,00=, oltre IVA, o maggiore o minore somma risultante dall'esperita istruttoria o dall'esame documentale, consentendo l'effettuazione dei lavori nella proprietà dei resistenti, e alla rifusione di tutte le spese e competenze del procedimento di ATP nella misura di € 8.989,67=, o maggiore o minore come risultante, oltre al risarcimento dei danni patiti per il maggior consumo di energia elettrica per lo smaltimento delle acque che hanno invaso, invadono ed invaderanno il garage dei ricorrenti, le spese di pulizia e risanamento dei locali, il costo degli oggetti danneggiati da acqua ed umidità, nella misura forfettaria di
€ 1.000,00 circa, e tutti gli altri danni a locali ed oggetti, oltre interessi, rivalutazione monetaria, spese successive, spese di ATP, legali e successive occorrende nella misura delineata nella parte narrativa del ricorso e/o quella forfettaria per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli odierni ricorrenti per i motivi delineati.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso forfettario per spese generali di Studio al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, nonché con la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc per lite temeraria derivanti dal comportamento processuale degli stessi.
In via istruttoria: si richiamano le deduzioni istruttorie rassegnate nel ricorso introduttivo e memorie successive, da intendersi quivi ribadite ove rimaste disattese, non considerate o indebitamente escluse, in particolare:
pagina 2 di 20 - l'acquisizione agli atti del procedimento per ATP RG 1406/2023 - Tribunale di Como – dr.ssa Parlati –– a firma geom. prodotto in calce al ricorso introduttivo CP_3
(doc.3).
- prova per interrogatorio formale e per testimoni sui seguenti capitoli di prova: an debeatur – infiltrazioni e percolamenti 1) “Vero che i sigg. e sono proprietari dell'unità immobiliare, adibita a Pt_1 Pt_2 garage, sita in VE (CO), via Carso n.26, costituita da un fabbricato interrato composto da due unità ad uso autorimessa e da un corsello coperto con rampa scoperta esterna di accesso confinante e, parzialmente, sovrastata dalla proprietà dei sigg.
e ”; Controparte_1 Controparte_2
2) “Vero che i sigg. e utilizzano l'area parzialmente sovrastante e CP_2 CP_1 confinante con il garage come locale deposito, porzione destinata a posti auto con area di manovra e giardino con impianto di irrigazione automatizzato, come risulta dall'allegata planimetria (doc.
2 - ricorso) e dall'allegato Accertamento Tecnico Preventivo, a firma geom. nell'ambito del procedimento RG 1406/23 – Tribunale di Como – (doc.3 – Pt_3 pagg. da 10 a14)”;
3) “Vero che le superfici destinate a giardino dei resistenti censite ai sub. 708 e 709 risultano accatastate come “aree urbane”, mentre l'area di manovra censita al sub 711, accatastato ai sub 1-2-712-713-703-704-708-709-710, è un BCNC (Bene Comune Non
Censibile) e sono tutte aree di proprietà dei resistenti come risulta dall'elenco dei subalterni assegnati (doc.29) e dall'elaborato planimetrico (doc.30)”; 4) “Vero che a far data dal giugno dell'anno 2022 ed in precedenza a seguito di piogge e, in assenza delle stesse, dell'irrigazione del giardino dei sigg. e del Parte_4 convogliamento delle acque dalla proprietà sovrastante nel garage dei ricorrenti si verificavano infiltrazioni, macchie di umidità, formazione di calcificazioni ed efflorescenze, sia a plafone che a parete, nei punti meglio descritti nell'allegata perizia depositata in sede di ATP (doc.3 – pagg. da 20 a 43) e nell'allegata perizia di parte del geom. (doc.4), in particolare dalle fotografie prodotte in calce alla stessa CP_4
(doc.
4-a – foto n.1-2-3-4)”;
5) “Vero che nel predetto periodo ed in attualità sulla parete interna del lato sud del garage, tra il corsello ed il box, ad un'altezza di 20-30 cm. dal davanzale della finestra “bocca di lupo” vi era e vi è uno sversamento di acqua e liquidi, come si evince dalla fotografia allegata alla perizia di parte (doc.
4-a - foto 3)”;
6) “Vero che l'acqua sversata nel garage è convogliata in parte verso l'impianto di smaltimento delle acque meteoriche all'interno del garage dei ricorrenti ed in parte verso la
“bocca lupaia” sotto la quale sono posizionati dei contenitori di raccolta che, riempiti, vengono trasportati a mano al pozzetto ove viene riversata l'acqua per il loro svuotamento e successivamente smaltita mediante l'utilizzo di pompe elettriche, come risulta dalle fotografie allegate alla perizia (doc.
4-a - foto 16) e all'ATP del geom. ”; CP_4 Pt_3
7) “Vero che all'interno dell'area abitativa dei sigg. e sono presenti alcuni CP_2 CP_1 pozzetti di raccolta dell'acqua ai quali manca la canalizzazione per lo smaltimento dell'acqua convogliata verso il confine con la proprietà dei ricorrenti e sversata nel loro garage attraverso la bocca di lupo”;
8) “Vero che l'acqua raccolta a confine tra le proprietà defluendo per caduta naturale verso la “bocca di lupo” provoca infiltrazioni e percolamenti all'interno del garage come risulta dall'elaborato peritale del geom. nell'ATP (doc.
3 - ricorso) e del geom. nella Pt_3 CP_4 propria perizia di parte (doc.
4 - ricorso)”;
9) “Vero che in data 18.06.2022, giornata caratterizzata e preceduta da assenza di precipitazioni, come risulta dal bollettino meteo del “il meteo.it” (doc.20), nel garage dei pagina 3 di 20 ricorrenti intervenivano i Vigili del Fuoco di Como chiamati a seguito di un principio di allagamento causato dalla fuoriuscita di acqua dalla proprietà a confine e parzialmente sovrastante, come risulta dall'allegato rapporto di intervento (doc.
5 - ricorso); 10) “Vero che le infiltrazioni ed i percolamenti per cui è causa venivano denunciate agli odierni resistenti:
- con lettera raccomandata 24.1.22 (doc.21) con invito alla negoziazione e risposta elusiva dei resistenti 16.2.22 (doc.22),
- lettera raccomandata 7.7.22 (doc.6) cui faceva seguito lettera 20.7.22 da parte dei resistenti con la quale veniva negata ogni responsabilità (doc.7),
- lettera 6.10.22 da parte dei ricorrenti (doc.8) con invito a provvedere ed alla quale veniva nuovamente replicato con mail 24.10.22 da parte dei resistenti (doc.9) nella quale definivano le richieste incomprensibili,
- nuova mail di invito a provvedere 7.11.22 (doc.10) alla quale veniva dato riscontro con lettera 16.02.23 (doc.11) che definiva inveritiere le circostanze denunciate, circostanza che imponeva l'effettuazione ed il pagamento di una perizia di parte (doc.
4-4a-4b - ricorso) e del ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo 13.04.2023 (doc.12 - ricorso), cui conseguiva l'ATP dal geom. nell'ambito del procedimento RG 1406/23 – Tribunale Pt_3 di Como – (doc.
3 - ricorso)”; an debeatur – allacciamento al pozzo perdente 11) “Vero che all'interno del pozzo perdente collocato a metà della rampa di accesso al garage di proprietà dei ricorrenti, preposto alla raccolta delle acque meteoriche, come risulta anche nell'ATP (doc.3 – pag. da 15 a 19), veniva collocato uno scarico di acque
“reflue” di origine domestica mediante una tubazione di 40 mm di diametro, di polietilene grigio, posizionata a circa cm. 50/60 dalla quota di calpestio della pavimentazione, proveniente dal fabbricato di proprietà ; Parte_5 12) “Vero che scaricando tale tubo acque reflue all'interno del pozzo perdente collocato nella proprietà dei ricorrenti, tale condotta risulta censurabile e denunciabile come risulta
“Regolamento generale per la gestione del servizio di raccolta, collettamento e depurazione delle acque reflue di scarico” del Comune di VE”;
13) “Vero che in data 13.02.23 i ricorrenti, onde evitare sanzioni, provvedevano allo svuotamento e pulizia del pozzo perdente collocato nella metà dello scivolo di ingresso al loro garage sostenendo l'esborso di € 200,00 oltre IVA, come risulta dal preventivo della (doc.15)”; Parte_6
14) “Vero che solamente dopo il deposito dell'ATP del geom. avvenuto in data Pt_3
14.11.2023, il tecnico dei resistenti, geom. , con mail 2.1.24 (doc. 16 – comparsa), Per_1 comunicava l'interruzione dello scarico, con intervento autonomamente effettuato senza le indicazioni operative contenute nell'ATP del geom. che prevedeva la rimozione del Pt_3 suddetto tubo di scarico”; quantum debeatur
15) “Vero che secondo la consulenza depositata in sede di ATP dal geom. (doc.3), Pt_3 conformemente alla perizia di parte del geom. (doc.4-4/a-4/b), per la sistemazione CP_4 delle problematiche causate dalle infiltrazioni e percolamenti e dall'allacciamento del tubo al pozzo perdente sono preventivati costi per € 13.200,00= oltre IVA, per opere da effettuarsi quasi integralmente sul suolo di proprietà dei sigg. ”; Parte_7
16) Vero che i sigg. e a seguito delle infiltrazioni di acqua ed allagamenti Pt_1 Pt_2 pativano il danneggiamento dei seguenti oggetti e relativi esborsi:
- utensile meccanico per lo smontaggio degli ammortizzatori arrugginito nei cilindri di scorrimento - valore ripristino € 100,00= circa, - set di chiavi utensili - € 40,00= circa,
- aspirapolvere marca Ariete - € 25,00=,
pagina 4 di 20 - aspirapolvere smaltito in quanto inservibile - € 30,00=,
- scatole con libri vari smaltiti - € 100,00= circa,
- n.2 gomme complete di cerchi per carrello appendice/rimorchio, dei quali si danneggiavano i cerchi a causa della ruggine - € 100,00=,
- box porta tutto per autovettura - € 140,00,
- pompa professionale per smaltimento acque - € 450,00=”;
17) Vero che i sigg. e per il solo procedimento di ATP presso il Tribunale di Pt_1 Pt_2
Como – RG 1406/23 – pativano i seguenti esborsi:
- € 4.355,19= CPA ed IVA incluse per spettanze liquidate dal Tribunale per l'ATP al geom. che i ricorrenti stanno pagando a rate come risulta dall'allegato scambio di CP_3 mail (doc.24) e dalle allegate fatture di acconto del geom. (doc.ti 25-26), Pt_3
- € 832,65= CPA ed IVA incluse, come da nota 04.10.2023, per spese di CTP del solo procedimento del ATP del geom. (doc. 17) il cui pagamento verrà effettuato a rate CP_4 al termine della causa pendente per intercorsi accordi tra le parti”,
- € 3.601,83= CPA ed IVA incluse, come da nota 19.09.23, per spese legali in sede di ATP avv. Bruni (doc.18) il cui pagamento verrà effettuato a rate al termine della causa pendente per intercorsi accordi tra le parti”; Sui capitoli dedotti, epurati delle eventuali valutazioni e negazioni, si indicano a teste:
, VE (CO), piazza Risorgimento n.7 – capp. da 1 a 17, la cui CP_4 qualifica di CTP non è assolutamente incompatibile con quella di testimone, oltretutto qualificato atteso il suo ruolo;
, VE (CO), via Carso n.10 – capp. da 1 a 17, persona che frequenta Testimone_1 casa dei ricorrenti indi informata sulle circostanze di cui ai capitoli;
VE (CO), via Dei Tigli n.22/n – capp. da 1 a 17, persona che Testimone_2 frequenta casa dei ricorrenti indi informata sulle circostanze di cui ai capitoli;
Tes_3
, ZO (CO), via Somaini n.82 – capp. da 1 a 17, persona che frequenta casa
[...] dei ricorrenti indi informata sulle circostanze di cui ai capitoli;
avv. Antonio Lingeri, Como (CO), via Bossi n.8 – cap. 17, collega di Studio del procuratore dei ricorrenti, presente durante gli accordi sui costi e il pagamento.
In relazione ai capitoli di prova dedotti dai resistenti nella comparsa di costituzione, ci si oppone alla loro ammissione in quanto: documentali: capp. da 1 a 10 – da 12 a 14 – 17; valutativi: capp. da 4 a 17; generici ed irrilevanti: da 1 a 17.
Nella denegata ipotesi di loro ammissione si chiede prova contraria sui capitoli ammessi dei ricorrenti, ivi compresi quelli eventuali deducendi nel secondo termine di cui all'art.281- duodecies e con i testi indicati.
In esito alle risultanze delle prove orali sull'an e sul quantum, ove non ritenuto sufficiente l'esito dell'ATP RG 1406/23 di cui si è chiesta l'acquisizione si chiede CTU tecnica con la nomina, per opportunità, del geom. proponendo che al consulente venga sottoposto il Pt_3 seguente quesito: “Dica il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, in particolare l'ATP RG 1406/2023 Tribunale di Como, sentite le parti, valutata la documentazione prodotta, assunta ogni opportuna informazione anche presso terzi ed ispezionati i luoghi di causa, quale sia lo stato attuale degli stessi, qualificando lo stato dei luoghi e lo stato giuridico tra le proprietà; specifichi se sussistono i fenomeni infiltrativi e di percolamento, oltrechè di indebito allacciamento al pozzo perdente, denunciati dai ricorrenti nell'atto introduttivo e, in caso di risposta affermativa, quale ne sia la tipologia, entità e concreta eziologia, indicando le opere eseguibili per rimediare agli stessi ed i relativi costi e in caso di ritenuta inemendabilità,
pagina 5 di 20 quantifichi l'eventuale minor valore degli enti immobiliari interessati. Dica altresì se sia possibile canalizzare le acque che dalla proprietà dei resistenti entrano nel garage dei ricorrenti sino ad un punto di smaltimento presente nell'area di esclusiva proprietà di costoro onde eliminarle senza aggravio a carico dei ricorrenti. Dica altresì se, esaminata la documentazione catastale, l'area destinata a giardino dei resistenti censita ai “sub. 708 e 709” risulti accatastata come “area urbana”, mentre l'area di manovra censita al “sub 711, accatastato ai sub 1-2-712-713-703-704-708-709-710”, sia accatastata quale BCNC - Bene Comune Non Censibile -. Nell'ipotesi di ammissione di CTU si nomina sin d'ora il geom. con studio CP_4 in VE (CO), Piazza Risorgimento, n.8.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l' disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, per i motivi CP_5 tutti di cui in atti e/o per gli ulteriori che Vorrà ravvisare, così giudicare e provvedere, anche se del caso in via riconvenzionale, previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso
In via pregiudiziale:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- Nel merito:
- Previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, ritenere e dichiarare ogni azione, domanda, eccezione e difesa di parte ricorrente così come proposta Pt_1 Pt_2 inammissibile, irrituale, improcedibile, prescritta e/o decaduta nonché infondata in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provate, per tutti gli ampi motivi meglio esposti in narrativa, da intendersi qui richiamati e ritrascritti e con tutte le statuizioni inerenti e conseguenti, anche ex art. 96 c.p.c., e per l'effetto rigettarle integralmente;
- Il tutto secondo anche diversa e più opportuna pronuncia e/o qualificazione giuridica del caso;
In via meramente subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dai ricorrenti nei confronti dei sigg.ri e Pt_1 Pt_2 CP_1
- ferme le sollevate eccezioni non rinunziate -, previo accertamento degli effettivi CP_2 danni supposti patiti dai ricorrenti e che risultino essere in nesso di causa con una eventuale responsabilità denegatamente ritenuta imputabile ai Sigg.ri e , CP_1 CP_2 nonché previo accertamento delle concorrenti responsabilità dei Sigg.ri Pt_1
, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., per l'effetto limitare l'esposizione dei Sigg.ri Pt_2
e esclusivamente alle sole somme che dovessero denegatamente CP_1 CP_2 ritenersi direttamente e personalmente imputabili a questi ultimi, con esclusione di quanto derivante da condotte o lavori svolti o non svolti, o dalla mancata o carente manutenzione ascrivibile ai ricorrenti o ad altri, e per la sola quota di danni e voci Pt_1 Pt_2 che, all'esito del presente procedimento risultassero provati - con relativo onere in capo a parte ricorrente - e che risultassero essere in nesso di causa con una presunta responsabilità dei sigg.ri e , previa riduzione di quanto ritenuto eventualmente CP_1 CP_2 imputabile ai ricorrenti, per quanto esposto in narrativa, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., oltre che con riferimento alle sole parti private, esclusa ogni debenza relativa a parti comuni dell'edifico, nonché previa riduzione delle somme ritenute denegatamente dovute, in conseguenza di tutto quanto meglio esposto in atti ed in sede di CTU, depositata dall'esito del precedente A.T.P. avente RG 1406/2023 Tribunale di Como, come meglio esposto in narrativa;
- con compensazione, in detto denegato caso, delle spese di lite;
pagina 6 di 20 In via istruttoria come da memoria ex art. 281duodecies n. 1
- Senza inversione dell'ogni onere e nei limiti di ritenuta necessità si chiede sin da ora l'ammissione di prova per interpello dei ricorrenti e prova per testi sui fatti di cui in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e capitolati e premessi dalla locuzione
“vero che”, e, specificatamente, sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che il compendio immobiliare di cui fanno parte gli immobili sia dei ricorrenti che dei resistenti è stato realizzato dal Sig. nato a [...] Persona_2 il 7/1/1935 e deceduto il 20/6/2007 come risulta dai docc. 3, 4, 5 e 6 che si rammostrano?”;
2. “Vero che il compendio immobiliare di cui fanno parte gli immobili sia dei ricorrenti che dei resistenti, realizzato dal Sig. nato a [...] il Persona_2 7/1/1935 e deceduto il 20/6/2007, è rimasto indiviso fino all'atto di divisione di immobili in autentica Notaio di Como in data 19/6/2019 n.14554/8906di Persona_3 rep., registrato a Como in data 25/6/2019 al n. 622 serie 1T e trascritto a Como in data 25/6/2019 ai nn. 17424/12000, come da doc sub 6 che si rammostra?”;
3. “Vero che l'autorimessa è stata acquistata dai ricorrenti con due atti separati, come da docc. sub 3 e 4 che si rammostrano?”;
4. “Vero che nell'atto di compravendita del 06/03/2020 il prezzo viene pattuito in
€.9.500,00= tenuto conto del pessimo stato di manutenzione in cui si trovava l'immobile, come da doc. 3 che si rammostra al teste?”; 5. “Vero che nell'atto di compravendita del 26/04/2021 il prezzo viene pattuito in
€.15.000,00= tenuto conto del pessimo stato di manutenzione in cui si trovava l'immobile, come da doc. 04 che si rammostra al teste?”; 6. “Vero che con preliminare di compravendita del 22/01/2022 i Sigg. ri e CP_2
assumevano le obbligazioni di cui all'art. 3 del contratto di compravendita CP_1 del 26/04/2021 intercorso tra gli attori e il Sig. , come da doc. 7 che si Controparte_6 rammostra?”; 7. “Vero che le obbligazioni di cui all'art. 3 del contratto di compravendita del 26/04/2021 assunte dai Sigg.ri e venivano adempiute nel marzo CP_2 CP_1 2022, come da doc. 8 che si rammostra?”;
8. “Vero che i Sigg.ri sceglievano quale esecutore delle opere la CP_7 ditta individuale come da doc. 15 che si rammostra al teste?” CP_8
9. “Vero che la ditta individuale prima del marzo 2022, ha eseguito CP_8 lavori di manutenzione presso il box sito in VE (CO) - 22069, alla via Carso, n. 26, di proprietà dei Sigg.ri ?”; Pt_1 Pt_2
10. “Vero che il costo degli interventi di cui al capitolo 7 sono stati corrisposti dai sigg.ri e , come da doc.8 che si rammostra?”; CP_1 CP_2
11. “Vero gli interventi di cui al capitolo che precede si rendevano necessari a causa dei fenomeni infiltrativi presenti in loco?”;
12. “Vero che in data 17/06/2022 i Sigg.ri e chiudevano CP_2 CP_1
l'impianto di irrigazione come da doc. 10 che si rammostra al teste?”; 13. “Vero che in data 05/12/2023 i Sigg.ri e hanno provveduto CP_2 CP_1
a chiudere i tubi di scarico presenti nella loro proprietà, come da doc. 16 che si rammostra al teste?”;
14. “Vero che in data 05/12/2023 i Sigg.ri e hanno provveduto CP_2 CP_1 a murare il pozzetto di cui è causa come da doc. 16 che si rammostra al teste?”;
15. “Vero che nel giugno 2021 venivano effettuati lavori di manutenzione presso la proprietà del Sig. , sita in VE (CO) - 22069, alla Via Carso, n. 26?”; Pt_8
16. “Vero che i lavori di cui al capitolo che precede si rendevano necessari a causa dei fenomeni infiltrativi presenti nell'autorimessa dei ricorrenti?”;
pagina 7 di 20 17. “Vero che in data 30/03/2022 i Sigg.ri si dichiaravano Pt_1 Pt_2 pienamente soddisfatti dei lavori eseguiti dai Sigg.ri e , come da CP_2 CP_1 doc. 9 che si rammostra al teste?”;
- Si indicano sin da ora i seguenti testi:
- Sig. , quale rappresentante legale dell'omonima ditta CP_8 individuale, domiciliato in VE (CO) - 22069, alla Via Piave, n. 39, sui capitoli 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17;
- Geom. , domiciliato in GN (CO) - 22070, alla Via Cav. Testimone_4
Vittorio Veneto, n. 8, sul capitolo 11;
- Sig. quale rappresentante legale della società LGP Testimone_5
IMPERMEABILIZZAZIONI S.A.S. domiciliato in Cogliate Controparte_9
(MB) - 20815, alla Via Adda, n. 8, sui capitoli 9 e 10;
- Sig. , residente in [...]
n. 12 sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- In caso di ammissione dei capitoli richiesti da controparte si chiede sin d'ora d'essere ammessi a prova contraria;
In ogni caso
- Con vittoria di spese di CTU e CTP, nonché spese e competenze legali, oltre a spese generali di studio ex art. 2 D.M. 55/2014 al 15%, C.P.A. ex art. 11 D.M. 576/1980 e I.V.A. come per legge. Voglia l' disattesa ogni contraria domanda, eccezione e CP_5 deduzione, per i motivi tutti di cui in atti e/o per gli ulteriori che Vorrà ravvisare, così giudicare e provvedere, anche se del caso in via riconvenzionale, previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso
In via pregiudiziale:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- Nel merito:
- Previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, ritenere e dichiarare ogni azione, domanda, eccezione e difesa di parte ricorrente così come proposta Pt_1 Pt_2 inammissibile, irrituale, improcedibile, prescritta e/o decaduta nonché infondata in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provate, per tutti gli ampi motivi meglio esposti in narrativa, da intendersi qui richiamati e ritrascritti e con tutte le statuizioni inerenti e conseguenti, anche ex art. 96 c.p.c., e per l'effetto rigettarle integralmente;
- Il tutto secondo anche diversa e più opportuna pronuncia e/o qualificazione giuridica del caso;
In via meramente subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dai ricorrenti nei confronti dei sigg.ri e Pt_1 Pt_2 CP_1
- ferme le sollevate eccezioni non rinunziate -, previo accertamento degli effettivi CP_2 danni supposti patiti dai ricorrenti e che risultino essere in nesso di causa con una eventuale responsabilità denegatamente ritenuta imputabile ai Sigg.ri e , CP_1 CP_2 nonché previo accertamento delle concorrenti responsabilità dei Sigg.ri Pt_1
, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., per l'effetto limitare l'esposizione dei Sigg.ri Pt_2
e esclusivamente alle sole somme che dovessero denegatamente CP_1 CP_2 ritenersi direttamente e personalmente imputabili a questi ultimi, con esclusione di quanto derivante da condotte o lavori svolti o non svolti, o dalla mancata o carente manutenzione ascrivibile ai ricorrenti o ad altri, e per la sola quota di danni e voci Pt_1 Pt_2 che, all'esito del presente procedimento risultassero provati - con relativo onere in capo a parte ricorrente - e che risultassero essere in nesso di causa con una presunta responsabilità
pagina 8 di 20 dei sigg.ri e , previa riduzione di quanto ritenuto eventualmente CP_1 CP_2 imputabile ai ricorrenti, per quanto esposto in narrativa, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., oltre che con riferimento alle sole parti private, esclusa ogni debenza relativa a parti comuni dell'edifico, nonché previa riduzione delle somme ritenute denegatamente dovute, in conseguenza di tutto quanto meglio esposto in atti ed in sede di CTU, depositata dall'esito del precedente A.T.P. avente RG 1406/2023 Tribunale di Como, come meglio esposto in narrativa;
- con compensazione, in detto denegato caso, delle spese di lite;
In via istruttoria come da memoria ex art. 281duodecies n. 1
- Senza inversione dell'ogni onere e nei limiti di ritenuta necessità si chiede sin da ora l'ammissione di prova per interpello dei ricorrenti e prova per testi sui fatti di cui in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e capitolati e premessi dalla locuzione
“vero che”, e, specificatamente, sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che il compendio immobiliare di cui fanno parte gli immobili sia dei ricorrenti che dei resistenti è stato realizzato dal Sig. nato a [...] Persona_2 il 7/1/1935 e deceduto il 20/6/2007 come risulta dai docc. 3, 4, 5 e 6 che si rammostrano?”;
2. “Vero che il compendio immobiliare di cui fanno parte gli immobili sia dei ricorrenti che dei resistenti, realizzato dal Sig. nato a [...] il Persona_2 7/1/1935 e deceduto il 20/6/2007, è rimasto indiviso fino all'atto di divisione di immobili in autentica Notaio di Como in data 19/6/2019 n.14554/8906di Persona_3 rep., registrato a Como in data 25/6/2019 al n. 622 serie 1T e trascritto a Como in data 25/6/2019 ai nn. 17424/12000, come da doc sub 6 che si rammostra?”;
3. “Vero che l'autorimessa è stata acquistata dai ricorrenti con due atti separati, come da docc. sub 3 e 4 che si rammostrano?”;
4. “Vero che nell'atto di compravendita del 06/03/2020 il prezzo viene pattuito in
€.9.500,00= tenuto conto del pessimo stato di manutenzione in cui si trovava l'immobile, come da doc. 3 che si rammostra al teste?”; 5. “Vero che nell'atto di compravendita del 26/04/2021 il prezzo viene pattuito in
€.15.000,00= tenuto conto del pessimo stato di manutenzione in cui si trovava l'immobile, come da doc. 04 che si rammostra al teste?”; 6. “Vero che con preliminare di compravendita del 22/01/2022 i Sigg. ri e CP_2
assumevano le obbligazioni di cui all'art. 3 del contratto di compravendita CP_1 del 26/04/2021 intercorso tra gli attori e il Sig. , come da doc. 7 che si Controparte_6 rammostra?”; 7. “Vero che le obbligazioni di cui all'art. 3 del contratto di compravendita del 26/04/2021 assunte dai Sigg.ri e venivano adempiute nel marzo CP_2 CP_1
2022, come da doc. 8 che si rammostra?”; 8. “Vero che i Sigg.ri sceglievano quale esecutore delle opere la CP_7 ditta individuale come da doc. 15 che si rammostra al teste?” CP_8
9. “Vero che la ditta individuale prima del marzo 2022, ha eseguito CP_8 lavori di manutenzione presso il box sito in VE (CO) - 22069, alla via Carso, n. 26, di proprietà dei Sigg.ri ?”; Pt_1 Pt_2
10. “Vero che il costo degli interventi di cui al capitolo 7 sono stati corrisposti dai sigg.ri e , come da doc.8 che si rammostra?”; CP_1 CP_2
11. “Vero gli interventi di cui al capitolo che precede si rendevano necessari a causa dei fenomeni infiltrativi presenti in loco?”;
12. “Vero che in data 17/06/2022 i Sigg.ri e chiudevano CP_2 CP_1 l'impianto di irrigazione come da doc. 10 che si rammostra al teste?”;
pagina 9 di 20 13. “Vero che in data 05/12/2023 i Sigg.ri e hanno provveduto CP_2 CP_1
a chiudere i tubi di scarico presenti nella loro proprietà, come da doc. 16 che si rammostra al teste?”;
14. “Vero che in data 05/12/2023 i Sigg.ri e hanno provveduto CP_2 CP_1 a murare il pozzetto di cui è causa come da doc. 16 che si rammostra al teste?”;
15. “Vero che nel giugno 2021 venivano effettuati lavori di manutenzione presso la proprietà del Sig. , sita in VE (CO) - 22069, alla Via Carso, n. 26?”; Pt_8
16. “Vero che i lavori di cui al capitolo che precede si rendevano necessari a causa dei fenomeni infiltrativi presenti nell'autorimessa dei ricorrenti?”;
17. “Vero che in data 30/03/2022 i Sigg.ri si dichiaravano Pt_1 Pt_2 pienamente soddisfatti dei lavori eseguiti dai Sigg.ri e , come da CP_2 CP_1 doc. 9 che si rammostra al teste?”;
- Si indicano sin da ora i seguenti testi:
- Sig. , quale rappresentante legale dell'omonima ditta CP_8 individuale, domiciliato in VE (CO) - 22069, alla Via Piave, n. 39, sui capitoli 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17;
- Geom. , domiciliato in GN (CO) - 22070, alla Via Cav. Testimone_4
Vittorio Veneto, n. 8, sul capitolo 11;
- Sig. quale rappresentante legale della società LGP Testimone_5
IMPERMEABILIZZAZIONI S.A.S. domiciliato in Cogliate Controparte_9
(MB) - 20815, alla Via Adda, n. 8, sui capitoli 9 e 10;
- Sig. , residente in [...]
n. 12 sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- In caso di ammissione dei capitoli richiesti da controparte si chiede sin d'ora d'essere ammessi a prova contraria;
In ogni caso
- Con vittoria di spese di CTU e CTP, nonché spese e competenze legali, oltre a spese generali di studio ex art. 2 D.M. 55/2014 al 15%, C.P.A. ex art. 11 D.M. 576/1980 e I.V.A. come per legge.
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 27.12.2023, e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio e
[...] Controparte_1 CP_2 CP_2
deducendo che:
- gli attori sono proprietari di un'unità immobiliare, adibita ad uso garage, sita in
VE (CO), via Carso n.26, costituita da un fabbricato interrato composto da due unità ad uso autorimessa e da un corsello coperto con rampa scoperta esterna di accesso, la cui parte superficiale è di proprietà dei convenuti, che la utilizzano come locale deposito, con porzione destinata a posti auto, area di manovra e giardino, dotato di impianto di irrigazione automatizzato;
- nel mezzo dello scivolo carraio di proprietà degli attori si trova un pozzo perdente;
- a far data dal giugno 2022, a seguito di alcune piogge e dell'utilizzo dell'impianto di irrigazione da parte dei convenuti, si erano verificate nei garage degli attori pagina 10 di 20 abbondanti infiltrazioni di acqua che avevano causato macchie di umidità e la formazione di muffe ed efflorescenze;
- in particolare, sulla parete interna del garage, vi è tuttora un continuo sversamento di acqua dal davanzale della finestra “bocca di lupo”, causata dalla non corretta impermeabilizzazione e pendenza dell'area antistante il garage;
tale acqua, che viene scaricata nei garage degli attori, deve poi essere trasportata per lo smaltimento al pozzo perdente collocato a metà dello scivolo, mediante pompe elettriche, con ingenti costi sostenuti dai ricorrenti per evitare l'allagamento dell'interrato;
- inoltre, all'interno del pozzo perdente posizionato sulla rampa di accesso, era stato indebitamente collocato uno scarico di acque reflue “nere” di origine domestica proveniente dal fabbricato di proprietà dei convenuti, sicché era stato necessario procedere alla pulizia del pozzetto, eseguita dagli attori con esborso della somma di
€ 200,00, IVA esclusa, oltre comunque ad eliminare l'allacciamento;
- la presenza e le cause, riconducibili alla proprietà dei convenuti, delle problematiche evidenziate dagli attori erano state accertate nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo conclusosi con il deposito dell'elaborato peritale in data 15.11.2023, nel quale l'ausiliario dell'ufficio aveva altresì indicato le opere da eseguire per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e dei percolamenti e il relativo costo.
Hanno quindi chiesto, accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti ex artt. 2051 o, in subordine, 2043 c.c., di condannarli ad effettuare tutte le opere descritte nell'elaborato peritale del CTU necessarie per l'eliminazione delle problematiche descritte in ricorso, o, in subordine, al risarcimento del danno pari ai costi stimati dal CTU per l'eliminazione delle problematiche, consentendo l'esecuzione dei lavori nella proprietà dei resistenti, nonché, in ogni caso, al risarcimento dei danni subiti per il maggior consumo di energia elettrica per lo smaltimento delle acque che hanno invaso, invadono ed invaderanno il garage dei ricorrenti, le spese di pulizia e risanamento dei locali, del costo degli oggetti danneggiati da acqua ed umidità e dei danni ai locali, nonché la refusione delle spese di lite e di ATP.
Si sono costituiti in giudizio e , deducendo che: Controparte_1 Controparte_2
- i due garage degli attori erano stati acquistati da questi ultimi, nel 2020 e nel 2021, dai precedenti proprietari ( e ) con due separati atti, CP_10 Controparte_6
nei quali si dava atto del pessimo stato di manutenzione delle autorimesse e della presenza di fenomeni infiltrativi;
pagina 11 di 20 - nel contratto del 26.04.2021 si era impegnato a sostenere le spese per Controparte_6
sanare le infiltrazioni di acqua interessanti il box oggetto del contratto di vendita, obbligazione successivamente trasferita agli odierni convenuti con il contratto preliminare di vendita del compendio immobiliare per cui è causa, stipulato il
22.01.2022;
- i convenuti avevano regolarmente adempiuto all'obbligazione assunta, facendo eseguire a loro spese alcune opere (formazione di nuovo strato di impermeabilizzazione, modifica del punto di scarico del pluviale, sigillatura in corrispondenza della griglia di raccolta del piazzale), concluse e collaudate il
30.03.2022;
- i fenomeni infiltrativi del giugno 2022 non potrebbero essere ricondotti all'utilizzo dell'impianto di irrigazione del giardino dei convenuti, dismesso il 17.06.2022, né alla posa della guaina, come accertato anche nel corso dell'ATP;
- quanto ai percolamenti dalle bocche di lupo, le stesse costituirebbero una servitù
passiva subita dai convenuti, essendo le stesse poste ad esclusivo beneficio degli attori, in quanto atte a consentire l'areazione e la luce del loro garage e, quindi, solo gli attori sarebbero tenuti alla loro manutenzione, peraltro da essi già eseguita, senza esito risolutivo;
- quanto allo scarico di acque reflue nel pozzo perdente degli attori, il tubo di scarico sarebbe stato preesistente all'acquisto dell'immobile da parte dei convenuti e, comunque, dopo il deposito dell'elaborato peritale, gli stessi avevano provveduto a chiudere i tubi di scarico presenti nella loro proprietà e a murare il pozzetto;
- l'intero compendio immobiliare, oggi di proprietà in parte degli attori e in parte dei convenuti, era stato di proprietà esclusiva di un unico soggetto, , sino Persona_2
alla divisione per atto notarile del 19.06.2019; pertanto al momento della divisione si sarebbero costituite, per destinazione del padre di famiglia, le servitù di scarico e di stillicidio di cui si duole la ricorrente;
conseguentemente, la domanda attorea sarebbe improcedibile stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda in materia di diritti reali;
- la domanda risarcitoria attorea sarebbe infondata anche in quanto le infiltrazioni preesisterebbero all'acquisto da parte degli attori e, quindi, il diritto risarcitorio non potrebbe essere stato trasmesso dal precedente proprietario;
pagina 12 di 20 - le parti in causa sarebbero condomini di un condominio minimo, ove il lastrico di proprietà dei convenuti fungerebbe da copertura al piano seminterrato ove sono collocate le autorimesse degli attori, sicché dei danni causati dalle infiltrazioni dal lastrico dovrebbero rispondere tutti i condomini secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 c.c., come peraltro dichiarato dalle parti che, nel verbale di conclusione dei lavori del 30.03.2022, avevano riconosciuto che tutte le problematiche relative alle parti concernenti il solaio di copertura sovrastanti le autorimesse sarebbero state ripartite secondo le indicazioni di cui all'art. 1123 c.c.;
- l'ammontare del risarcimento del danno oggetto delle domande risarcitorie attoree non sarebbe provato.
Hanno quindi chiesto, in via pregiudiziale, di accertare l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, nel merito, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, di limitare la condanna dei convenuti anche in applicazione dell'artt. 1227 c.c..
Alla prima udienza del 05.03.2024 è stata rigettata l'eccezione pregiudiziale dei convenuti e sono stati assegnati i richiesti termini di cui all'art. 281duodecies, c. 4, c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 281duodecies, c. 4, c.p.c., con ordinanza del
23.04.2024 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP RG
1406/2023 e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 14.01.2025.
***
e hanno agito in giudizio nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e , invocandone la responsabilità ex art. 2051 c.c. e chiedendone la Controparte_2
condanna ad eliminare le problematiche infiltrative e di percolamento di acque nelle autorimesse di proprietà degli attori, collocate sotto l'area esterna di proprietà dei convenuti, nonché al risarcimento del danno patito in conseguenza delle medesime.
In via preliminare, va respinta l'eccezione dei convenuti, riproposta con la precisazione delle conclusioni, di improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, per tutti i motivi già illustrati nell'ordinanza a verbale d'udienza del 05.03.2024, da intendersi qui integralmente richiamata.
Deve rammentarsi che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e quindi, da una parte, si fonda esclusivamente sul nesso causale tra la cosa e il danno, indipendentemente dalla pagina 13 di 20 pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa, dall'altra, è esclusa solamente dal caso fortuito, idoneo ad interrompere il precitato rapporto causale.
Pertanto, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza della cosa, invocando la responsabilità del custode, è tenuto a dare prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale, o del danneggiato, o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale (cfr., Cass. S.S.U.U. n. 20943/2022).
Ciò premesso, l'accertamento della dedotta responsabilità dei convenuti ex art. 2051 c.c. deve essere operato sulla base dell'elaborato peritale conclusivo dell'accertamento tecnico preventivo svolto prima dell'instaurazione dell'odierno giudizio di merito e che si ritiene di condividere, in quanto immune da vizi logici o giuridici.
In particolare, l'ausiliario del giudice, descritto lo stato dei luoghi e, quindi, evidenziato che le autorimesse per cui è causa, di proprietà degli attori, si trovano al di sotto di un'area, adibita a giardino e box/depositi, di proprietà dei convenuti (cfr., p. 11 e ss. elaborato peritale), ha accertato, innanzitutto, che, a metà della rampa dello scivolo di accesso al piano in terrato, di proprietà degli attori, è presente un pozzo di raccolta delle acque ove, tra le altre, è collocata una tubazione di 40mm di diametro, dipartente dal fabbricato dei convenuti e posizionata al di sotto della pavimentazione della rampa. Ha poi osservato come tale tubazione sia utilizzata per lo scarico delle acque reflue domestiche, in violazione del D.lgs. n. 152/2006, che impone che lo scarico debba essere innestato nella rete esistente e non possa essere conferito nel sottosuolo, e ha quindi concluso che detto scarico dovesse essere eliminato (cfr., p. 15 e ss. elaborato peritale). In secondo luogo, il ctu ha appurato che, nelle autorimesse degli attori, sono presenti infiltrazioni, in parte localizzate, in parte dovute all'errata posa dell'impermeabilizzazione della soletta e, in particolare, che:
- l'infiltrazione nel punto indicato dal ctu come M2 (cfr., p. 27 e ss.) è dovuta alla presenza di un pozzetto non stagno di raccolta acque, posizionato nel piazzale dei resistenti e il cui scarico verticale è nell'interrato. Ha quindi concluso che, per eliminare la problematica, è necessario provvedere alla completa impermeabilizzazione del pozzetto;
- l'infiltrazione nel punto indicato come M3 (cfr., p. 29 e ss.) è dovuta alla non perfetta impermeabilizzazione di un pilastro della tettoia in cemento armato del deposito, collocato sul piano di proprietà dei convenuti, costruito in modo tale da essere unito al muro sottostante;
anche l'infiltrazione nel punto indicato come M4b deriva presumibilmente da pagina 14 di 20 una rottura della guaina impermeabilizzante, non perfettamente realizzata, sicché è possibile risolvere entrambe le problematiche mediante rimozione della pavimentazione, rifacimento della guaina e risistemazione della pavimentazione e terreno nell'area di circa
25mq indicata nell'elaborato (cfr., p. 34);
- l'infiltrazione nel punto indicato come M4a proviene dal terrapieno retrostante;
per eliminarla sarebbe possibile cambiare il percorso del fluido incanalandolo con idonee lamiere per convogliarlo nel pozzetto di raccolta a terra (cfr., p. 31);
- nel punto indicato come M1 è presente un infradiciamento dovuto al percolamento dell'acqua dal muro esterno del cavedio, costruito per distanziare il muro dell'autorimessa dal terreno circostante;
nello specifico, quando l'acqua del terreno sovrastante arriva alla guaina di protezione della soletta, cola lungo il muto esterno e in parte si infiltra nel punto
“M1”, causando l'infradiciamento. Il ctu ha ritenuto che ciò sia dovuto ad un errore di esecuzione nella posa della guaina, poiché la stessa avrebbe dovuto essere risvoltata in basso e sopra di essa avrebbero dovuto essere praticati dei fori o collocati altri elementi per permettere all'acqua di fuoriuscire e di essere raccolta. Ha quindi descritto i lavori da eseguirsi per l'eliminazione delle problematiche, consistenti nella demolizione di circa 16 metri della parte del muro esterno sopra la guaina, nella fornitura e posa di circa 16 metri di canalizzazione in pendenza, nella posa della membrana ancorata alla vecchia guaina da saldare sopra il nuovo canale, e nello scavo e posa di una tubazione di raccordo di circa 3 metri al pozzetto esistente (cfr., p. 35 e ss.).
Alla luce degli accertamenti eseguiti dal consulente dell'ufficio, ritiene pertanto il
Tribunale che parte attrice abbia assolto l'onere della prova sulla stessa gravante, avendo dimostrato il nesso di causalità tra le lamentate infiltrazioni e le cose in custodia dei convenuti. Difatti, all'esito dell'accertamento tecnico è emerso che tutte le infiltrazioni sono causate da cose di proprietà e, comunque, nella custodia dei convenuti e, cioè, da un pozzetto di raccolta delle acque collocato sul terreno dei convenuti (infiltrazione M2) e dall'area adibita a giardino/box/deposito sovrastante le autorimesse degli attori, non correttamente impermeabilizzata in diversi punti e, in particolare, in corrispondenza del pilastro della tettoia costruita sulla proprietà dei convenuti (infiltrazione M3); sopra l'infiltrazione M4b, ove la guaina è probabilmente danneggiata;
in corrispondenza del terrapieno (infiltrazione M4a) e in corrispondenza della parte sovrastante il muro del cavedio/autorimessa, ove la guaina è stata erroneamente posata (infiltrazione M1).
pagina 15 di 20 A fronte di quanto sopra e, quindi, del compiuto accertamento delle cause delle problematiche infiltrative lamentate dagli attori, non colgono nel segno le difese dei convenuti articolate nella comparsa di risposta.
In primo luogo, infatti, l'avvenuta esecuzione di lavori di impermeabilizzazione dell'area esterna di proprietà, eseguiti dai convenuti dopo l'acquisto dell'immobile e terminati nel marzo 2022 (cfr., doc. n. 9 convenuti), in adempimento degli impegni già assunti da
(cfr., doc. n. 4 convenuti), venditore di una delle due autorimesse agli attori, Controparte_6
e successivamente assunti dagli stessi convenuti con il contratto preliminare del 22.01.2022
(cfr., doc. n. 7 convenuti), appare irrilevante, a fronte della persistenza delle problematiche infiltrative anche a seguito degli interventi eseguiti. Difatti, per un verso, il danneggiato conserva il diritto all'integrale eliminazione delle cause del danno che continui a permanere anche a seguito dell'intervento non risolutivo del responsabile, avendo il risarcimento lo scopo di realizzare la completa restitutio in integrum del patrimonio del danneggiato, per altro verso, l'eventuale responsabilità dell'appaltatore, materiale esecutore dei lavori, per l'esecuzione dell'opera non a regola d'arte, attiene al rapporto tra il committente e l'appaltatore stesso e non influisce sul diritto del danneggiato al risarcimento integrale del danno.
In secondo luogo, i richiami dei convenuti all'istituto della servitù di stillicidio e di scarico, asseritamente costituite per destinazione del padre di famigli a seguito della divisione in due fondi del compendio immobiliare in origine appartenente all'unico proprietario _2
, non appaiono pertinenti alla fattispecie in esame. Quanto, infatti, ai percolamenti dal
[...] muro del cavedio/autorimessa degli attori, è stato accertato, all'esito dell'accertamento tecnico eseguito, che gli stessi derivano non già da una naturale caduta dell'acqua piovana dalle griglie sovrastanti, ma dall'errata posa della guaina impermeabilizzante che causa l'infiltrazione dell'acqua (al momento) nel solo punto indicato dal ctu come “M1” (v. supra). Pertanto, il percolamento dell'acqua lamentato dagli attori non è un “peso”, imposto al fondo servente inferiore da quello dominante sovrastante, che discende dalla reciproca disposizione dei due fondi, ma una conseguenza dell'errata realizzazione di un'opera eseguita dai convenuti (posa della guaina), successivamente all'acquisto dell'immobile. Per la stessa ragione, è da escludersi che l'onere di eliminare la problematica gravi sugli attori, non derivando da un difetto di manutenzione o realizzazione delle “bocche di lupo” (cfr., p.
10 comparsa di risposta), ma, appunto, della guaina posata dai convenuti. Allo stesso modo, non può essere giustificata con la presenza di un'asserita “servitù di stillicidio”
pagina 16 di 20 l'infiltrazione localizzata di acqua dovuta a rottura o errata realizzazione della guaina in altri punti, né alla mancata impermeabilizzazione del pozzetto di raccolta delle acque di proprietà dei convenuti.
Quanto, invece, all'allacciamento al pozzo perdente collocato sulla rampa carraia di uno scarico delle acque reflue dell'impianto dei convenuti, deve osservarsi che i resistenti si sono limitati ad affermare che detta opera fosse stata fatta prima del loro acquisto, senza tuttavia dedurre, né provare che la stessa fosse stata fatta dall'originario unico proprietario del fondo, prima della divisione del 2019, sicché, in ogni caso, non può dirsi provata l'avvenuta costituzione di una servitù di scarico ex art. 1062 c.c.. Inoltre, l'eventuale sussistenza di siffatta servitù non consentirebbe comunque la realizzazione o il mantenimento di allacciamenti in violazione di norme di legge, e, nella specie, del D.lgs. n.
152/2006, che vieta lo scarico di acque reflue nel sottosuolo, con la conseguenza che lo scarico andava comunque eliminato dai convenuti.
In terzo luogo, non pertinente è l'argomentazione difensiva per cui, essendo le infiltrazioni preesistenti all'acquisto dei beni da parte degli attori, questi ultimi non avrebbero diritto al risarcimento del danno subito, trattandosi di diritto di natura personale rimasto in capo all'originario proprietario. Difatti, gli attori non hanno richiesto il risarcimento del danno preesistente all'immobile, ma l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e il risarcimento dei danni subiti successivamente all'acquisto (v. infra), sicché, in considerazione della natura permanente dell'illecito e della posteriorità, rispetto all'acquisto, dei pregiudizi allegati, deve affermarsi la sussistenza, in capo agli attori, del diritto di agire per il risarcimento.
Nemmeno pertinente, infine, è il richiamo dei convenuti ai criteri di ripartizione delle spese per la ricostruzione o la manutenzione dei lastrici solari ad uso esclusivo di alcuni solo dei condomini, sancito dall'art. 1126 c.c.. Difatti, la norma si applica solo nell'ipotesi in cui sia ravvisabile un condominio ex artt. 1117 e ss. c.c., che ricorre quando in un immobile coesistono parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà comune. Nel caso in esame, gli attori e i convenuti sono proprietari di distinti immobili, senza alcuna parte in comune: semplicemente l'immobile degli attori è collocato al di sotto del terreno/aree scoperte di proprietà dei convenuti, il che non rende, di per sé, applicabili le norme in materia di condominio. A tal proposito, appare irrilevante la dichiarazione resa dalle parti nel verbale di collaudo dei lavori del 30.03.2022 (cfr., doc. n. 9 convenuti), nella parte in cui gli stessi:
“riconoscono che a partire dalla data odierna, tutte le problematiche relative alle parti
pagina 17 di 20 concernenti solaio di copertura (area di pertinenza adibita a giardino / area di manovra, proprietà ed uso esclusivo abitazione sub 1 – 712 – 713) sovrastanti le autorimesse interrate identificate ai sub 705 – 706 – 714 proprietà esclusiva ed uso – , Pt_1 Pt_2 saranno ripartite secondo le indicazioni contenute nell'art. n. 1123 del Codice Civile”, sia perché trattasi di dichiarazione meramente ricognitiva che, tuttavia, fa riferimento a una normativa non applicabile al caso di specie e, quindi, sostanzialmente si tratta di un'errata ricognizione, senza effetti obbligatori, sia in quanto, in ogni caso, il predetto atto non fa cenno ai criteri di riparto dell'art. 1126 c.c., qui invocato dai convenuti.
Alla luce di tutto quanto sopra, è pertanto fondata la domanda principale attorea di condanna dei convenuti ad eseguire, a titolo di risarcimento in forma specifica ex artt. 2051
c.c. e 2058 c.c., le opere necessarie per l'eliminazione delle cause dei danni alla proprietà degli attori, per come descritte nell'elaborato peritale depositato in data 15.11.2023 all'esito del procedimento di ATP RG n. 1406/2023, e, quindi, ad eseguire:
- la completa impermeabilizzazione del pozzetto di cui a p. 27 dell'elaborato peritale, previa asciugatura ed utilizzo di materiale specifico a base resinosa o altra tipologia e perfetta sigillatura dello scarico verticale;
- la rimozione della pavimentazione, il rifacimento della guaina, la prova di allagamento e la risistemazione della pavimentazione e terreno nell'area di circa 25mq indicata nell'elaborato peritale a p. 34;
- la realizzazione della ricanalizzazione delle acque con lamiere e scatolati, come meglio descritto alle pp. 31 e 33 dell'elaborato peritale;
- la demolizione di circa 16 metri della parte del muro esterno sopra la guaina, la fornitura e posa di circa 16 metri di canalizzazione in pendenza, la posa della membrana ancorata alla vecchia guaina da saldare sopra il nuovo canale, lo scavo e la posa di una tubazione di raccordo di circa 3 metri al pozzetto esistente, come meglio descritto alle pp. 41 e 42 dell'elaborato peritale.
Nessuna opera, al contrario, deve essere eseguita dai convenuti con riguardo all'allacciamento dello scarico al pozzo perdente degli attori, essendo incontestato che lo stesso sia stato chiuso dopo il deposito dell'elaborato peritale.
Al contrario, non può essere accolta la domanda attorea di risarcimento del danno per equivalente. Difatti, quanto alle spese asseritamente sostenute dagli attori per lo svuotamento e la pulizia del pozzo perdente collocato sullo scivolo di ingresso al loro garage, deve osservarsi che si tratta di costo per attività non contemplata dal ctu e,
pagina 18 di 20 comunque, che non vi è prova si fosse resa necessaria in conseguenza dell'allaccio dello scarico dei convenuti, considerando che il pozzo perdente è di proprietà degli attori e anche da questi utilizzato. In ogni caso, gli attori non hanno fornito prova dell'effettivo esborso, limitandosi a produrre in giudizio un preventivo dei lavori (cfr., doc. n. 15), privo anche di sottoscrizioni. Quanto ai danni da danneggiamento degli oggetti presenti all'interno delle autorimesse, gli attori non hanno provato (risultando generico e valutativo il capitolo di prova articolato sub n. 16 nella memoria del 25.03.2024) né che tali oggetti si trovassero nei garage prima delle infiltrazioni, né le caratteristiche e lo stato di conservazione preesistente dei medesimi, né, quindi, il loro valore, né, comunque, in che modo e misura gli stessi fossero stati in effetti danneggiati. Infine, gli attori non hanno in alcun modo provato gli asseriti danni subiti per il “maggior consumo di energia elettrica per lo smaltimento delle acque”.
Quanto invece alla richiesta di rimborso delle spese sostenute per l'instaurazione del giudizio di ATP, deve rammentarsi che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo
"ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente
e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (cfr., Cass. n. 14268/2017). Pertanto, le spese sostenute per l'instaurazione del giudizio di ATP vanno liquidate insieme alle spese legali del presente giudizio di merito e poste a carico dei soccombenti, nella misura che verrà di seguito indicata.
Le spese di lite seguono difatti la soccombenza, pertanto e Controparte_1 [...]
devono essere condannati a rifondere a e le spese CP_2 Parte_1 Parte_2
sostenute per il presente giudizio che si liquidano – a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 3.000,00 per compensi, € 264,00 per spese, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
I convenuti, inoltre, devono essere condannati, come detto, a rifondere agli attori le spese sostenute per il procedimento di istruzione preventiva, che si liquidano in complessivi €
2.337,00 per compensi, € 145,50 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a.
e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. Devono, inoltre, essere rimborsate dai convenuti agli attori le spese per il consulente tecnico di parte (cfr., Cass. n. 24188/2021) nella misura di € 832,65, trattandosi di spese documentate (cfr., doc. n. 17 attori), da ritenersi congrue.
pagina 19 di 20 Infine, devono essere posti a carico dei convenuti i compensi del CTU liquidati in sede di
ATP e, pertanto, questi ultimi devono essere condannati a pagare agli attori la somma di €
4.355,19 pari al compenso liquidato dal giudice dell'ATP al CTU (cfr., doc. n. 16 attori).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda principale svolta da e Parte_1 Pt_2
condanna e ad eseguire, a titolo
[...] Controparte_1 Controparte_2
di risarcimento del danno in forma specifica ex artt. 2051 c.c. e 2058 c.c., le opere necessarie per l'eliminazione delle cause dei danni da infiltrazioni alla proprietà degli attori, per come descritte nell'elaborato peritale depositato in data 15.11.2023 all'esito del procedimento di ATP RG n. 1406/2023 e meglio specificate in motivazione;
2) rigetta per il resto la domanda risarcitoria attorea;
3) condanna e a rifondere a e Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in Parte_2 complessivi € 3.000,00 per compensi, € 264,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, nonché le spese sostenute per il procedimento di istruzione preventiva che si liquidano in complessivi € 2.337,00 per compensi, € 145,50 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
4) condanna e a rifondere a e Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
le spese sostenute per il consulente tecnico di parte nella misura di € Parte_2
832,65;
5) pone a carico di e i compensi del CTU Controparte_1 Controparte_2
liquidati in sede di ATP e, pertanto, li condanna a pagare a e Parte_1 Pt_2 la somma di € 4.355,19.
[...]
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
14 gennaio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4340/2023 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Roberto Bruni, elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio in Como, Via Bossi, n. 8
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Simonetta Intonato,
[...] C.F._4
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Seveso (MB), Via Cristoforo Colombo, 16
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
IN VIA DI MERITO PRINCIPALE: accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c., in subordine ex art. 2043 c.c., dei sigg. e Controparte_2 Controparte_1 nella loro qualità di proprietari dell'unità immobiliare sita in VE (CO), via Carso n.26, per i danni da infiltrazioni, percolamenti, diffuse macchie di umidità, formazione di calcificazione ed efflorescenze, meglio descritti nell'allegato elaborato peritale di ATP, depositato nel procedimento RG 1406/2023 – Tribunale di Como -, causati da negligenza e mancata osservanza degli oneri di custodia, accertata e dichiarata la totale indisponibilità dei sigg. e nel voler provvedere a porre rimedio ai danni ed attuare le CP_2 CP_1 opere necessarie per prevenire le costanti infiltrazioni di acqua e scarico di acque reflue nei pozzi perdenti insistenti sulla proprietà dei ricorrenti secondo le indicazioni, opere e relativi costi decretati dal CTU geom. nel richiamato elaborato peritale depositato Pt_3 nell'ambito del procedimento di ATP RG 1406/23 – Tribunale di Como – e nel presente ricorso, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito intimare ed ordinare agli odierni chiamati
[...]
e l'effettuazione di tutte le opere valutate e decretate dal CP_2 Controparte_1
pagina 1 di 20 CTU in sede di ATP geom. nell'elaborato peritale depositato e quelle necessarie per Pt_3 l'eliminazione delle problematiche descritte risultanti dall'istruttoria e, nel contempo, condannare i medesimi alla rifusione di tutte le spese e competenze del procedimento di ATP nella misura di € 8.989,67=, o maggiore o minore somma risultante dall'esperita istruttoria o dall'esame documentale, oltre al risarcimento dei danni patiti per il maggior consumo di energia elettrica per lo smaltimento delle acque che hanno invaso, invadono ed invaderanno il garage dei ricorrenti, le spese di pulizia e risanamento dei locali, il costo degli oggetti danneggiati da acqua ed umidità, nella misura forfettaria di € 1.000,00 circa, e tutti gli altri danni a locali ed oggetti, oltre interessi, rivalutazione monetaria, spese successive, spese di ATP, legali e successive occorrende nella misura delineata nella parte narrativa del ricorso e/o quella forfettaria per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli odierni ricorrenti per i motivi delineati. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso forfettario per spese generali di
Studio al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, nonché con la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc per lite temeraria derivanti dal comportamento processuale degli stessi.
IN VIA DI MERITO SUBORDINATA: accertata e dichiarata la responsabilità la responsabilità ex art. 2051 c.c., in subordine ex art. 2043 c.c., dei sigg. Controparte_2
e nella loro qualità di proprietari dell'unità immobiliare sita in
[...] Controparte_1
VE (CO), via Carso n.26, per i danni da infiltrazioni, percolamenti, diffuse macchie di umidità, formazione di calcificazione ed efflorescenze, meglio descritti nell'allegato elaborato peritale di ATP, depositato nel procedimento RG 1406/2023 – Tribunale di Como
-, causati da negligenza e mancata osservanza degli oneri di custodia;
accertata e dichiarata la totale indisponibilità dei sigg. e nel voler CP_2 CP_1 provvedere a porre rimedio ai danni ed attuare le opere necessarie per prevenire le costanti infiltrazioni di acqua e scarico di acque reflue nei pozzi perdenti insistenti sulla proprietà dei ricorrenti secondo le indicazioni, opere e relativi costi decretati dal CTU geom. Pt_3 nel richiamato elaborato peritale depositato nell'ambito del procedimento di ATP RG 1406/23 – Tribunale di Como – e nel presente ricorso, condannare gli stessi al risarcimento dei danni come stimati a valutati nel suddetto ATP – RG 1406/23 – nella misura di € 13.200,00=, oltre IVA, o maggiore o minore somma risultante dall'esperita istruttoria o dall'esame documentale, consentendo l'effettuazione dei lavori nella proprietà dei resistenti, e alla rifusione di tutte le spese e competenze del procedimento di ATP nella misura di € 8.989,67=, o maggiore o minore come risultante, oltre al risarcimento dei danni patiti per il maggior consumo di energia elettrica per lo smaltimento delle acque che hanno invaso, invadono ed invaderanno il garage dei ricorrenti, le spese di pulizia e risanamento dei locali, il costo degli oggetti danneggiati da acqua ed umidità, nella misura forfettaria di
€ 1.000,00 circa, e tutti gli altri danni a locali ed oggetti, oltre interessi, rivalutazione monetaria, spese successive, spese di ATP, legali e successive occorrende nella misura delineata nella parte narrativa del ricorso e/o quella forfettaria per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli odierni ricorrenti per i motivi delineati.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso forfettario per spese generali di Studio al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, nonché con la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc per lite temeraria derivanti dal comportamento processuale degli stessi.
In via istruttoria: si richiamano le deduzioni istruttorie rassegnate nel ricorso introduttivo e memorie successive, da intendersi quivi ribadite ove rimaste disattese, non considerate o indebitamente escluse, in particolare:
pagina 2 di 20 - l'acquisizione agli atti del procedimento per ATP RG 1406/2023 - Tribunale di Como – dr.ssa Parlati –– a firma geom. prodotto in calce al ricorso introduttivo CP_3
(doc.3).
- prova per interrogatorio formale e per testimoni sui seguenti capitoli di prova: an debeatur – infiltrazioni e percolamenti 1) “Vero che i sigg. e sono proprietari dell'unità immobiliare, adibita a Pt_1 Pt_2 garage, sita in VE (CO), via Carso n.26, costituita da un fabbricato interrato composto da due unità ad uso autorimessa e da un corsello coperto con rampa scoperta esterna di accesso confinante e, parzialmente, sovrastata dalla proprietà dei sigg.
e ”; Controparte_1 Controparte_2
2) “Vero che i sigg. e utilizzano l'area parzialmente sovrastante e CP_2 CP_1 confinante con il garage come locale deposito, porzione destinata a posti auto con area di manovra e giardino con impianto di irrigazione automatizzato, come risulta dall'allegata planimetria (doc.
2 - ricorso) e dall'allegato Accertamento Tecnico Preventivo, a firma geom. nell'ambito del procedimento RG 1406/23 – Tribunale di Como – (doc.3 – Pt_3 pagg. da 10 a14)”;
3) “Vero che le superfici destinate a giardino dei resistenti censite ai sub. 708 e 709 risultano accatastate come “aree urbane”, mentre l'area di manovra censita al sub 711, accatastato ai sub 1-2-712-713-703-704-708-709-710, è un BCNC (Bene Comune Non
Censibile) e sono tutte aree di proprietà dei resistenti come risulta dall'elenco dei subalterni assegnati (doc.29) e dall'elaborato planimetrico (doc.30)”; 4) “Vero che a far data dal giugno dell'anno 2022 ed in precedenza a seguito di piogge e, in assenza delle stesse, dell'irrigazione del giardino dei sigg. e del Parte_4 convogliamento delle acque dalla proprietà sovrastante nel garage dei ricorrenti si verificavano infiltrazioni, macchie di umidità, formazione di calcificazioni ed efflorescenze, sia a plafone che a parete, nei punti meglio descritti nell'allegata perizia depositata in sede di ATP (doc.3 – pagg. da 20 a 43) e nell'allegata perizia di parte del geom. (doc.4), in particolare dalle fotografie prodotte in calce alla stessa CP_4
(doc.
4-a – foto n.1-2-3-4)”;
5) “Vero che nel predetto periodo ed in attualità sulla parete interna del lato sud del garage, tra il corsello ed il box, ad un'altezza di 20-30 cm. dal davanzale della finestra “bocca di lupo” vi era e vi è uno sversamento di acqua e liquidi, come si evince dalla fotografia allegata alla perizia di parte (doc.
4-a - foto 3)”;
6) “Vero che l'acqua sversata nel garage è convogliata in parte verso l'impianto di smaltimento delle acque meteoriche all'interno del garage dei ricorrenti ed in parte verso la
“bocca lupaia” sotto la quale sono posizionati dei contenitori di raccolta che, riempiti, vengono trasportati a mano al pozzetto ove viene riversata l'acqua per il loro svuotamento e successivamente smaltita mediante l'utilizzo di pompe elettriche, come risulta dalle fotografie allegate alla perizia (doc.
4-a - foto 16) e all'ATP del geom. ”; CP_4 Pt_3
7) “Vero che all'interno dell'area abitativa dei sigg. e sono presenti alcuni CP_2 CP_1 pozzetti di raccolta dell'acqua ai quali manca la canalizzazione per lo smaltimento dell'acqua convogliata verso il confine con la proprietà dei ricorrenti e sversata nel loro garage attraverso la bocca di lupo”;
8) “Vero che l'acqua raccolta a confine tra le proprietà defluendo per caduta naturale verso la “bocca di lupo” provoca infiltrazioni e percolamenti all'interno del garage come risulta dall'elaborato peritale del geom. nell'ATP (doc.
3 - ricorso) e del geom. nella Pt_3 CP_4 propria perizia di parte (doc.
4 - ricorso)”;
9) “Vero che in data 18.06.2022, giornata caratterizzata e preceduta da assenza di precipitazioni, come risulta dal bollettino meteo del “il meteo.it” (doc.20), nel garage dei pagina 3 di 20 ricorrenti intervenivano i Vigili del Fuoco di Como chiamati a seguito di un principio di allagamento causato dalla fuoriuscita di acqua dalla proprietà a confine e parzialmente sovrastante, come risulta dall'allegato rapporto di intervento (doc.
5 - ricorso); 10) “Vero che le infiltrazioni ed i percolamenti per cui è causa venivano denunciate agli odierni resistenti:
- con lettera raccomandata 24.1.22 (doc.21) con invito alla negoziazione e risposta elusiva dei resistenti 16.2.22 (doc.22),
- lettera raccomandata 7.7.22 (doc.6) cui faceva seguito lettera 20.7.22 da parte dei resistenti con la quale veniva negata ogni responsabilità (doc.7),
- lettera 6.10.22 da parte dei ricorrenti (doc.8) con invito a provvedere ed alla quale veniva nuovamente replicato con mail 24.10.22 da parte dei resistenti (doc.9) nella quale definivano le richieste incomprensibili,
- nuova mail di invito a provvedere 7.11.22 (doc.10) alla quale veniva dato riscontro con lettera 16.02.23 (doc.11) che definiva inveritiere le circostanze denunciate, circostanza che imponeva l'effettuazione ed il pagamento di una perizia di parte (doc.
4-4a-4b - ricorso) e del ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo 13.04.2023 (doc.12 - ricorso), cui conseguiva l'ATP dal geom. nell'ambito del procedimento RG 1406/23 – Tribunale Pt_3 di Como – (doc.
3 - ricorso)”; an debeatur – allacciamento al pozzo perdente 11) “Vero che all'interno del pozzo perdente collocato a metà della rampa di accesso al garage di proprietà dei ricorrenti, preposto alla raccolta delle acque meteoriche, come risulta anche nell'ATP (doc.3 – pag. da 15 a 19), veniva collocato uno scarico di acque
“reflue” di origine domestica mediante una tubazione di 40 mm di diametro, di polietilene grigio, posizionata a circa cm. 50/60 dalla quota di calpestio della pavimentazione, proveniente dal fabbricato di proprietà ; Parte_5 12) “Vero che scaricando tale tubo acque reflue all'interno del pozzo perdente collocato nella proprietà dei ricorrenti, tale condotta risulta censurabile e denunciabile come risulta
“Regolamento generale per la gestione del servizio di raccolta, collettamento e depurazione delle acque reflue di scarico” del Comune di VE”;
13) “Vero che in data 13.02.23 i ricorrenti, onde evitare sanzioni, provvedevano allo svuotamento e pulizia del pozzo perdente collocato nella metà dello scivolo di ingresso al loro garage sostenendo l'esborso di € 200,00 oltre IVA, come risulta dal preventivo della (doc.15)”; Parte_6
14) “Vero che solamente dopo il deposito dell'ATP del geom. avvenuto in data Pt_3
14.11.2023, il tecnico dei resistenti, geom. , con mail 2.1.24 (doc. 16 – comparsa), Per_1 comunicava l'interruzione dello scarico, con intervento autonomamente effettuato senza le indicazioni operative contenute nell'ATP del geom. che prevedeva la rimozione del Pt_3 suddetto tubo di scarico”; quantum debeatur
15) “Vero che secondo la consulenza depositata in sede di ATP dal geom. (doc.3), Pt_3 conformemente alla perizia di parte del geom. (doc.4-4/a-4/b), per la sistemazione CP_4 delle problematiche causate dalle infiltrazioni e percolamenti e dall'allacciamento del tubo al pozzo perdente sono preventivati costi per € 13.200,00= oltre IVA, per opere da effettuarsi quasi integralmente sul suolo di proprietà dei sigg. ”; Parte_7
16) Vero che i sigg. e a seguito delle infiltrazioni di acqua ed allagamenti Pt_1 Pt_2 pativano il danneggiamento dei seguenti oggetti e relativi esborsi:
- utensile meccanico per lo smontaggio degli ammortizzatori arrugginito nei cilindri di scorrimento - valore ripristino € 100,00= circa, - set di chiavi utensili - € 40,00= circa,
- aspirapolvere marca Ariete - € 25,00=,
pagina 4 di 20 - aspirapolvere smaltito in quanto inservibile - € 30,00=,
- scatole con libri vari smaltiti - € 100,00= circa,
- n.2 gomme complete di cerchi per carrello appendice/rimorchio, dei quali si danneggiavano i cerchi a causa della ruggine - € 100,00=,
- box porta tutto per autovettura - € 140,00,
- pompa professionale per smaltimento acque - € 450,00=”;
17) Vero che i sigg. e per il solo procedimento di ATP presso il Tribunale di Pt_1 Pt_2
Como – RG 1406/23 – pativano i seguenti esborsi:
- € 4.355,19= CPA ed IVA incluse per spettanze liquidate dal Tribunale per l'ATP al geom. che i ricorrenti stanno pagando a rate come risulta dall'allegato scambio di CP_3 mail (doc.24) e dalle allegate fatture di acconto del geom. (doc.ti 25-26), Pt_3
- € 832,65= CPA ed IVA incluse, come da nota 04.10.2023, per spese di CTP del solo procedimento del ATP del geom. (doc. 17) il cui pagamento verrà effettuato a rate CP_4 al termine della causa pendente per intercorsi accordi tra le parti”,
- € 3.601,83= CPA ed IVA incluse, come da nota 19.09.23, per spese legali in sede di ATP avv. Bruni (doc.18) il cui pagamento verrà effettuato a rate al termine della causa pendente per intercorsi accordi tra le parti”; Sui capitoli dedotti, epurati delle eventuali valutazioni e negazioni, si indicano a teste:
, VE (CO), piazza Risorgimento n.7 – capp. da 1 a 17, la cui CP_4 qualifica di CTP non è assolutamente incompatibile con quella di testimone, oltretutto qualificato atteso il suo ruolo;
, VE (CO), via Carso n.10 – capp. da 1 a 17, persona che frequenta Testimone_1 casa dei ricorrenti indi informata sulle circostanze di cui ai capitoli;
VE (CO), via Dei Tigli n.22/n – capp. da 1 a 17, persona che Testimone_2 frequenta casa dei ricorrenti indi informata sulle circostanze di cui ai capitoli;
Tes_3
, ZO (CO), via Somaini n.82 – capp. da 1 a 17, persona che frequenta casa
[...] dei ricorrenti indi informata sulle circostanze di cui ai capitoli;
avv. Antonio Lingeri, Como (CO), via Bossi n.8 – cap. 17, collega di Studio del procuratore dei ricorrenti, presente durante gli accordi sui costi e il pagamento.
In relazione ai capitoli di prova dedotti dai resistenti nella comparsa di costituzione, ci si oppone alla loro ammissione in quanto: documentali: capp. da 1 a 10 – da 12 a 14 – 17; valutativi: capp. da 4 a 17; generici ed irrilevanti: da 1 a 17.
Nella denegata ipotesi di loro ammissione si chiede prova contraria sui capitoli ammessi dei ricorrenti, ivi compresi quelli eventuali deducendi nel secondo termine di cui all'art.281- duodecies e con i testi indicati.
In esito alle risultanze delle prove orali sull'an e sul quantum, ove non ritenuto sufficiente l'esito dell'ATP RG 1406/23 di cui si è chiesta l'acquisizione si chiede CTU tecnica con la nomina, per opportunità, del geom. proponendo che al consulente venga sottoposto il Pt_3 seguente quesito: “Dica il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, in particolare l'ATP RG 1406/2023 Tribunale di Como, sentite le parti, valutata la documentazione prodotta, assunta ogni opportuna informazione anche presso terzi ed ispezionati i luoghi di causa, quale sia lo stato attuale degli stessi, qualificando lo stato dei luoghi e lo stato giuridico tra le proprietà; specifichi se sussistono i fenomeni infiltrativi e di percolamento, oltrechè di indebito allacciamento al pozzo perdente, denunciati dai ricorrenti nell'atto introduttivo e, in caso di risposta affermativa, quale ne sia la tipologia, entità e concreta eziologia, indicando le opere eseguibili per rimediare agli stessi ed i relativi costi e in caso di ritenuta inemendabilità,
pagina 5 di 20 quantifichi l'eventuale minor valore degli enti immobiliari interessati. Dica altresì se sia possibile canalizzare le acque che dalla proprietà dei resistenti entrano nel garage dei ricorrenti sino ad un punto di smaltimento presente nell'area di esclusiva proprietà di costoro onde eliminarle senza aggravio a carico dei ricorrenti. Dica altresì se, esaminata la documentazione catastale, l'area destinata a giardino dei resistenti censita ai “sub. 708 e 709” risulti accatastata come “area urbana”, mentre l'area di manovra censita al “sub 711, accatastato ai sub 1-2-712-713-703-704-708-709-710”, sia accatastata quale BCNC - Bene Comune Non Censibile -. Nell'ipotesi di ammissione di CTU si nomina sin d'ora il geom. con studio CP_4 in VE (CO), Piazza Risorgimento, n.8.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l' disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, per i motivi CP_5 tutti di cui in atti e/o per gli ulteriori che Vorrà ravvisare, così giudicare e provvedere, anche se del caso in via riconvenzionale, previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso
In via pregiudiziale:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- Nel merito:
- Previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, ritenere e dichiarare ogni azione, domanda, eccezione e difesa di parte ricorrente così come proposta Pt_1 Pt_2 inammissibile, irrituale, improcedibile, prescritta e/o decaduta nonché infondata in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provate, per tutti gli ampi motivi meglio esposti in narrativa, da intendersi qui richiamati e ritrascritti e con tutte le statuizioni inerenti e conseguenti, anche ex art. 96 c.p.c., e per l'effetto rigettarle integralmente;
- Il tutto secondo anche diversa e più opportuna pronuncia e/o qualificazione giuridica del caso;
In via meramente subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dai ricorrenti nei confronti dei sigg.ri e Pt_1 Pt_2 CP_1
- ferme le sollevate eccezioni non rinunziate -, previo accertamento degli effettivi CP_2 danni supposti patiti dai ricorrenti e che risultino essere in nesso di causa con una eventuale responsabilità denegatamente ritenuta imputabile ai Sigg.ri e , CP_1 CP_2 nonché previo accertamento delle concorrenti responsabilità dei Sigg.ri Pt_1
, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., per l'effetto limitare l'esposizione dei Sigg.ri Pt_2
e esclusivamente alle sole somme che dovessero denegatamente CP_1 CP_2 ritenersi direttamente e personalmente imputabili a questi ultimi, con esclusione di quanto derivante da condotte o lavori svolti o non svolti, o dalla mancata o carente manutenzione ascrivibile ai ricorrenti o ad altri, e per la sola quota di danni e voci Pt_1 Pt_2 che, all'esito del presente procedimento risultassero provati - con relativo onere in capo a parte ricorrente - e che risultassero essere in nesso di causa con una presunta responsabilità dei sigg.ri e , previa riduzione di quanto ritenuto eventualmente CP_1 CP_2 imputabile ai ricorrenti, per quanto esposto in narrativa, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., oltre che con riferimento alle sole parti private, esclusa ogni debenza relativa a parti comuni dell'edifico, nonché previa riduzione delle somme ritenute denegatamente dovute, in conseguenza di tutto quanto meglio esposto in atti ed in sede di CTU, depositata dall'esito del precedente A.T.P. avente RG 1406/2023 Tribunale di Como, come meglio esposto in narrativa;
- con compensazione, in detto denegato caso, delle spese di lite;
pagina 6 di 20 In via istruttoria come da memoria ex art. 281duodecies n. 1
- Senza inversione dell'ogni onere e nei limiti di ritenuta necessità si chiede sin da ora l'ammissione di prova per interpello dei ricorrenti e prova per testi sui fatti di cui in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e capitolati e premessi dalla locuzione
“vero che”, e, specificatamente, sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che il compendio immobiliare di cui fanno parte gli immobili sia dei ricorrenti che dei resistenti è stato realizzato dal Sig. nato a [...] Persona_2 il 7/1/1935 e deceduto il 20/6/2007 come risulta dai docc. 3, 4, 5 e 6 che si rammostrano?”;
2. “Vero che il compendio immobiliare di cui fanno parte gli immobili sia dei ricorrenti che dei resistenti, realizzato dal Sig. nato a [...] il Persona_2 7/1/1935 e deceduto il 20/6/2007, è rimasto indiviso fino all'atto di divisione di immobili in autentica Notaio di Como in data 19/6/2019 n.14554/8906di Persona_3 rep., registrato a Como in data 25/6/2019 al n. 622 serie 1T e trascritto a Como in data 25/6/2019 ai nn. 17424/12000, come da doc sub 6 che si rammostra?”;
3. “Vero che l'autorimessa è stata acquistata dai ricorrenti con due atti separati, come da docc. sub 3 e 4 che si rammostrano?”;
4. “Vero che nell'atto di compravendita del 06/03/2020 il prezzo viene pattuito in
€.9.500,00= tenuto conto del pessimo stato di manutenzione in cui si trovava l'immobile, come da doc. 3 che si rammostra al teste?”; 5. “Vero che nell'atto di compravendita del 26/04/2021 il prezzo viene pattuito in
€.15.000,00= tenuto conto del pessimo stato di manutenzione in cui si trovava l'immobile, come da doc. 04 che si rammostra al teste?”; 6. “Vero che con preliminare di compravendita del 22/01/2022 i Sigg. ri e CP_2
assumevano le obbligazioni di cui all'art. 3 del contratto di compravendita CP_1 del 26/04/2021 intercorso tra gli attori e il Sig. , come da doc. 7 che si Controparte_6 rammostra?”; 7. “Vero che le obbligazioni di cui all'art. 3 del contratto di compravendita del 26/04/2021 assunte dai Sigg.ri e venivano adempiute nel marzo CP_2 CP_1 2022, come da doc. 8 che si rammostra?”;
8. “Vero che i Sigg.ri sceglievano quale esecutore delle opere la CP_7 ditta individuale come da doc. 15 che si rammostra al teste?” CP_8
9. “Vero che la ditta individuale prima del marzo 2022, ha eseguito CP_8 lavori di manutenzione presso il box sito in VE (CO) - 22069, alla via Carso, n. 26, di proprietà dei Sigg.ri ?”; Pt_1 Pt_2
10. “Vero che il costo degli interventi di cui al capitolo 7 sono stati corrisposti dai sigg.ri e , come da doc.8 che si rammostra?”; CP_1 CP_2
11. “Vero gli interventi di cui al capitolo che precede si rendevano necessari a causa dei fenomeni infiltrativi presenti in loco?”;
12. “Vero che in data 17/06/2022 i Sigg.ri e chiudevano CP_2 CP_1
l'impianto di irrigazione come da doc. 10 che si rammostra al teste?”; 13. “Vero che in data 05/12/2023 i Sigg.ri e hanno provveduto CP_2 CP_1
a chiudere i tubi di scarico presenti nella loro proprietà, come da doc. 16 che si rammostra al teste?”;
14. “Vero che in data 05/12/2023 i Sigg.ri e hanno provveduto CP_2 CP_1 a murare il pozzetto di cui è causa come da doc. 16 che si rammostra al teste?”;
15. “Vero che nel giugno 2021 venivano effettuati lavori di manutenzione presso la proprietà del Sig. , sita in VE (CO) - 22069, alla Via Carso, n. 26?”; Pt_8
16. “Vero che i lavori di cui al capitolo che precede si rendevano necessari a causa dei fenomeni infiltrativi presenti nell'autorimessa dei ricorrenti?”;
pagina 7 di 20 17. “Vero che in data 30/03/2022 i Sigg.ri si dichiaravano Pt_1 Pt_2 pienamente soddisfatti dei lavori eseguiti dai Sigg.ri e , come da CP_2 CP_1 doc. 9 che si rammostra al teste?”;
- Si indicano sin da ora i seguenti testi:
- Sig. , quale rappresentante legale dell'omonima ditta CP_8 individuale, domiciliato in VE (CO) - 22069, alla Via Piave, n. 39, sui capitoli 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17;
- Geom. , domiciliato in GN (CO) - 22070, alla Via Cav. Testimone_4
Vittorio Veneto, n. 8, sul capitolo 11;
- Sig. quale rappresentante legale della società LGP Testimone_5
IMPERMEABILIZZAZIONI S.A.S. domiciliato in Cogliate Controparte_9
(MB) - 20815, alla Via Adda, n. 8, sui capitoli 9 e 10;
- Sig. , residente in [...]
n. 12 sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- In caso di ammissione dei capitoli richiesti da controparte si chiede sin d'ora d'essere ammessi a prova contraria;
In ogni caso
- Con vittoria di spese di CTU e CTP, nonché spese e competenze legali, oltre a spese generali di studio ex art. 2 D.M. 55/2014 al 15%, C.P.A. ex art. 11 D.M. 576/1980 e I.V.A. come per legge. Voglia l' disattesa ogni contraria domanda, eccezione e CP_5 deduzione, per i motivi tutti di cui in atti e/o per gli ulteriori che Vorrà ravvisare, così giudicare e provvedere, anche se del caso in via riconvenzionale, previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso
In via pregiudiziale:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- Nel merito:
- Previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, ritenere e dichiarare ogni azione, domanda, eccezione e difesa di parte ricorrente così come proposta Pt_1 Pt_2 inammissibile, irrituale, improcedibile, prescritta e/o decaduta nonché infondata in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provate, per tutti gli ampi motivi meglio esposti in narrativa, da intendersi qui richiamati e ritrascritti e con tutte le statuizioni inerenti e conseguenti, anche ex art. 96 c.p.c., e per l'effetto rigettarle integralmente;
- Il tutto secondo anche diversa e più opportuna pronuncia e/o qualificazione giuridica del caso;
In via meramente subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dai ricorrenti nei confronti dei sigg.ri e Pt_1 Pt_2 CP_1
- ferme le sollevate eccezioni non rinunziate -, previo accertamento degli effettivi CP_2 danni supposti patiti dai ricorrenti e che risultino essere in nesso di causa con una eventuale responsabilità denegatamente ritenuta imputabile ai Sigg.ri e , CP_1 CP_2 nonché previo accertamento delle concorrenti responsabilità dei Sigg.ri Pt_1
, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., per l'effetto limitare l'esposizione dei Sigg.ri Pt_2
e esclusivamente alle sole somme che dovessero denegatamente CP_1 CP_2 ritenersi direttamente e personalmente imputabili a questi ultimi, con esclusione di quanto derivante da condotte o lavori svolti o non svolti, o dalla mancata o carente manutenzione ascrivibile ai ricorrenti o ad altri, e per la sola quota di danni e voci Pt_1 Pt_2 che, all'esito del presente procedimento risultassero provati - con relativo onere in capo a parte ricorrente - e che risultassero essere in nesso di causa con una presunta responsabilità
pagina 8 di 20 dei sigg.ri e , previa riduzione di quanto ritenuto eventualmente CP_1 CP_2 imputabile ai ricorrenti, per quanto esposto in narrativa, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., oltre che con riferimento alle sole parti private, esclusa ogni debenza relativa a parti comuni dell'edifico, nonché previa riduzione delle somme ritenute denegatamente dovute, in conseguenza di tutto quanto meglio esposto in atti ed in sede di CTU, depositata dall'esito del precedente A.T.P. avente RG 1406/2023 Tribunale di Como, come meglio esposto in narrativa;
- con compensazione, in detto denegato caso, delle spese di lite;
In via istruttoria come da memoria ex art. 281duodecies n. 1
- Senza inversione dell'ogni onere e nei limiti di ritenuta necessità si chiede sin da ora l'ammissione di prova per interpello dei ricorrenti e prova per testi sui fatti di cui in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e capitolati e premessi dalla locuzione
“vero che”, e, specificatamente, sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che il compendio immobiliare di cui fanno parte gli immobili sia dei ricorrenti che dei resistenti è stato realizzato dal Sig. nato a [...] Persona_2 il 7/1/1935 e deceduto il 20/6/2007 come risulta dai docc. 3, 4, 5 e 6 che si rammostrano?”;
2. “Vero che il compendio immobiliare di cui fanno parte gli immobili sia dei ricorrenti che dei resistenti, realizzato dal Sig. nato a [...] il Persona_2 7/1/1935 e deceduto il 20/6/2007, è rimasto indiviso fino all'atto di divisione di immobili in autentica Notaio di Como in data 19/6/2019 n.14554/8906di Persona_3 rep., registrato a Como in data 25/6/2019 al n. 622 serie 1T e trascritto a Como in data 25/6/2019 ai nn. 17424/12000, come da doc sub 6 che si rammostra?”;
3. “Vero che l'autorimessa è stata acquistata dai ricorrenti con due atti separati, come da docc. sub 3 e 4 che si rammostrano?”;
4. “Vero che nell'atto di compravendita del 06/03/2020 il prezzo viene pattuito in
€.9.500,00= tenuto conto del pessimo stato di manutenzione in cui si trovava l'immobile, come da doc. 3 che si rammostra al teste?”; 5. “Vero che nell'atto di compravendita del 26/04/2021 il prezzo viene pattuito in
€.15.000,00= tenuto conto del pessimo stato di manutenzione in cui si trovava l'immobile, come da doc. 04 che si rammostra al teste?”; 6. “Vero che con preliminare di compravendita del 22/01/2022 i Sigg. ri e CP_2
assumevano le obbligazioni di cui all'art. 3 del contratto di compravendita CP_1 del 26/04/2021 intercorso tra gli attori e il Sig. , come da doc. 7 che si Controparte_6 rammostra?”; 7. “Vero che le obbligazioni di cui all'art. 3 del contratto di compravendita del 26/04/2021 assunte dai Sigg.ri e venivano adempiute nel marzo CP_2 CP_1
2022, come da doc. 8 che si rammostra?”; 8. “Vero che i Sigg.ri sceglievano quale esecutore delle opere la CP_7 ditta individuale come da doc. 15 che si rammostra al teste?” CP_8
9. “Vero che la ditta individuale prima del marzo 2022, ha eseguito CP_8 lavori di manutenzione presso il box sito in VE (CO) - 22069, alla via Carso, n. 26, di proprietà dei Sigg.ri ?”; Pt_1 Pt_2
10. “Vero che il costo degli interventi di cui al capitolo 7 sono stati corrisposti dai sigg.ri e , come da doc.8 che si rammostra?”; CP_1 CP_2
11. “Vero gli interventi di cui al capitolo che precede si rendevano necessari a causa dei fenomeni infiltrativi presenti in loco?”;
12. “Vero che in data 17/06/2022 i Sigg.ri e chiudevano CP_2 CP_1 l'impianto di irrigazione come da doc. 10 che si rammostra al teste?”;
pagina 9 di 20 13. “Vero che in data 05/12/2023 i Sigg.ri e hanno provveduto CP_2 CP_1
a chiudere i tubi di scarico presenti nella loro proprietà, come da doc. 16 che si rammostra al teste?”;
14. “Vero che in data 05/12/2023 i Sigg.ri e hanno provveduto CP_2 CP_1 a murare il pozzetto di cui è causa come da doc. 16 che si rammostra al teste?”;
15. “Vero che nel giugno 2021 venivano effettuati lavori di manutenzione presso la proprietà del Sig. , sita in VE (CO) - 22069, alla Via Carso, n. 26?”; Pt_8
16. “Vero che i lavori di cui al capitolo che precede si rendevano necessari a causa dei fenomeni infiltrativi presenti nell'autorimessa dei ricorrenti?”;
17. “Vero che in data 30/03/2022 i Sigg.ri si dichiaravano Pt_1 Pt_2 pienamente soddisfatti dei lavori eseguiti dai Sigg.ri e , come da CP_2 CP_1 doc. 9 che si rammostra al teste?”;
- Si indicano sin da ora i seguenti testi:
- Sig. , quale rappresentante legale dell'omonima ditta CP_8 individuale, domiciliato in VE (CO) - 22069, alla Via Piave, n. 39, sui capitoli 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17;
- Geom. , domiciliato in GN (CO) - 22070, alla Via Cav. Testimone_4
Vittorio Veneto, n. 8, sul capitolo 11;
- Sig. quale rappresentante legale della società LGP Testimone_5
IMPERMEABILIZZAZIONI S.A.S. domiciliato in Cogliate Controparte_9
(MB) - 20815, alla Via Adda, n. 8, sui capitoli 9 e 10;
- Sig. , residente in [...]
n. 12 sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- In caso di ammissione dei capitoli richiesti da controparte si chiede sin d'ora d'essere ammessi a prova contraria;
In ogni caso
- Con vittoria di spese di CTU e CTP, nonché spese e competenze legali, oltre a spese generali di studio ex art. 2 D.M. 55/2014 al 15%, C.P.A. ex art. 11 D.M. 576/1980 e I.V.A. come per legge.
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 27.12.2023, e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio e
[...] Controparte_1 CP_2 CP_2
deducendo che:
- gli attori sono proprietari di un'unità immobiliare, adibita ad uso garage, sita in
VE (CO), via Carso n.26, costituita da un fabbricato interrato composto da due unità ad uso autorimessa e da un corsello coperto con rampa scoperta esterna di accesso, la cui parte superficiale è di proprietà dei convenuti, che la utilizzano come locale deposito, con porzione destinata a posti auto, area di manovra e giardino, dotato di impianto di irrigazione automatizzato;
- nel mezzo dello scivolo carraio di proprietà degli attori si trova un pozzo perdente;
- a far data dal giugno 2022, a seguito di alcune piogge e dell'utilizzo dell'impianto di irrigazione da parte dei convenuti, si erano verificate nei garage degli attori pagina 10 di 20 abbondanti infiltrazioni di acqua che avevano causato macchie di umidità e la formazione di muffe ed efflorescenze;
- in particolare, sulla parete interna del garage, vi è tuttora un continuo sversamento di acqua dal davanzale della finestra “bocca di lupo”, causata dalla non corretta impermeabilizzazione e pendenza dell'area antistante il garage;
tale acqua, che viene scaricata nei garage degli attori, deve poi essere trasportata per lo smaltimento al pozzo perdente collocato a metà dello scivolo, mediante pompe elettriche, con ingenti costi sostenuti dai ricorrenti per evitare l'allagamento dell'interrato;
- inoltre, all'interno del pozzo perdente posizionato sulla rampa di accesso, era stato indebitamente collocato uno scarico di acque reflue “nere” di origine domestica proveniente dal fabbricato di proprietà dei convenuti, sicché era stato necessario procedere alla pulizia del pozzetto, eseguita dagli attori con esborso della somma di
€ 200,00, IVA esclusa, oltre comunque ad eliminare l'allacciamento;
- la presenza e le cause, riconducibili alla proprietà dei convenuti, delle problematiche evidenziate dagli attori erano state accertate nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo conclusosi con il deposito dell'elaborato peritale in data 15.11.2023, nel quale l'ausiliario dell'ufficio aveva altresì indicato le opere da eseguire per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e dei percolamenti e il relativo costo.
Hanno quindi chiesto, accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti ex artt. 2051 o, in subordine, 2043 c.c., di condannarli ad effettuare tutte le opere descritte nell'elaborato peritale del CTU necessarie per l'eliminazione delle problematiche descritte in ricorso, o, in subordine, al risarcimento del danno pari ai costi stimati dal CTU per l'eliminazione delle problematiche, consentendo l'esecuzione dei lavori nella proprietà dei resistenti, nonché, in ogni caso, al risarcimento dei danni subiti per il maggior consumo di energia elettrica per lo smaltimento delle acque che hanno invaso, invadono ed invaderanno il garage dei ricorrenti, le spese di pulizia e risanamento dei locali, del costo degli oggetti danneggiati da acqua ed umidità e dei danni ai locali, nonché la refusione delle spese di lite e di ATP.
Si sono costituiti in giudizio e , deducendo che: Controparte_1 Controparte_2
- i due garage degli attori erano stati acquistati da questi ultimi, nel 2020 e nel 2021, dai precedenti proprietari ( e ) con due separati atti, CP_10 Controparte_6
nei quali si dava atto del pessimo stato di manutenzione delle autorimesse e della presenza di fenomeni infiltrativi;
pagina 11 di 20 - nel contratto del 26.04.2021 si era impegnato a sostenere le spese per Controparte_6
sanare le infiltrazioni di acqua interessanti il box oggetto del contratto di vendita, obbligazione successivamente trasferita agli odierni convenuti con il contratto preliminare di vendita del compendio immobiliare per cui è causa, stipulato il
22.01.2022;
- i convenuti avevano regolarmente adempiuto all'obbligazione assunta, facendo eseguire a loro spese alcune opere (formazione di nuovo strato di impermeabilizzazione, modifica del punto di scarico del pluviale, sigillatura in corrispondenza della griglia di raccolta del piazzale), concluse e collaudate il
30.03.2022;
- i fenomeni infiltrativi del giugno 2022 non potrebbero essere ricondotti all'utilizzo dell'impianto di irrigazione del giardino dei convenuti, dismesso il 17.06.2022, né alla posa della guaina, come accertato anche nel corso dell'ATP;
- quanto ai percolamenti dalle bocche di lupo, le stesse costituirebbero una servitù
passiva subita dai convenuti, essendo le stesse poste ad esclusivo beneficio degli attori, in quanto atte a consentire l'areazione e la luce del loro garage e, quindi, solo gli attori sarebbero tenuti alla loro manutenzione, peraltro da essi già eseguita, senza esito risolutivo;
- quanto allo scarico di acque reflue nel pozzo perdente degli attori, il tubo di scarico sarebbe stato preesistente all'acquisto dell'immobile da parte dei convenuti e, comunque, dopo il deposito dell'elaborato peritale, gli stessi avevano provveduto a chiudere i tubi di scarico presenti nella loro proprietà e a murare il pozzetto;
- l'intero compendio immobiliare, oggi di proprietà in parte degli attori e in parte dei convenuti, era stato di proprietà esclusiva di un unico soggetto, , sino Persona_2
alla divisione per atto notarile del 19.06.2019; pertanto al momento della divisione si sarebbero costituite, per destinazione del padre di famiglia, le servitù di scarico e di stillicidio di cui si duole la ricorrente;
conseguentemente, la domanda attorea sarebbe improcedibile stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda in materia di diritti reali;
- la domanda risarcitoria attorea sarebbe infondata anche in quanto le infiltrazioni preesisterebbero all'acquisto da parte degli attori e, quindi, il diritto risarcitorio non potrebbe essere stato trasmesso dal precedente proprietario;
pagina 12 di 20 - le parti in causa sarebbero condomini di un condominio minimo, ove il lastrico di proprietà dei convenuti fungerebbe da copertura al piano seminterrato ove sono collocate le autorimesse degli attori, sicché dei danni causati dalle infiltrazioni dal lastrico dovrebbero rispondere tutti i condomini secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 c.c., come peraltro dichiarato dalle parti che, nel verbale di conclusione dei lavori del 30.03.2022, avevano riconosciuto che tutte le problematiche relative alle parti concernenti il solaio di copertura sovrastanti le autorimesse sarebbero state ripartite secondo le indicazioni di cui all'art. 1123 c.c.;
- l'ammontare del risarcimento del danno oggetto delle domande risarcitorie attoree non sarebbe provato.
Hanno quindi chiesto, in via pregiudiziale, di accertare l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, nel merito, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, di limitare la condanna dei convenuti anche in applicazione dell'artt. 1227 c.c..
Alla prima udienza del 05.03.2024 è stata rigettata l'eccezione pregiudiziale dei convenuti e sono stati assegnati i richiesti termini di cui all'art. 281duodecies, c. 4, c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 281duodecies, c. 4, c.p.c., con ordinanza del
23.04.2024 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP RG
1406/2023 e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 14.01.2025.
***
e hanno agito in giudizio nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e , invocandone la responsabilità ex art. 2051 c.c. e chiedendone la Controparte_2
condanna ad eliminare le problematiche infiltrative e di percolamento di acque nelle autorimesse di proprietà degli attori, collocate sotto l'area esterna di proprietà dei convenuti, nonché al risarcimento del danno patito in conseguenza delle medesime.
In via preliminare, va respinta l'eccezione dei convenuti, riproposta con la precisazione delle conclusioni, di improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, per tutti i motivi già illustrati nell'ordinanza a verbale d'udienza del 05.03.2024, da intendersi qui integralmente richiamata.
Deve rammentarsi che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e quindi, da una parte, si fonda esclusivamente sul nesso causale tra la cosa e il danno, indipendentemente dalla pagina 13 di 20 pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa, dall'altra, è esclusa solamente dal caso fortuito, idoneo ad interrompere il precitato rapporto causale.
Pertanto, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza della cosa, invocando la responsabilità del custode, è tenuto a dare prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale, o del danneggiato, o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale (cfr., Cass. S.S.U.U. n. 20943/2022).
Ciò premesso, l'accertamento della dedotta responsabilità dei convenuti ex art. 2051 c.c. deve essere operato sulla base dell'elaborato peritale conclusivo dell'accertamento tecnico preventivo svolto prima dell'instaurazione dell'odierno giudizio di merito e che si ritiene di condividere, in quanto immune da vizi logici o giuridici.
In particolare, l'ausiliario del giudice, descritto lo stato dei luoghi e, quindi, evidenziato che le autorimesse per cui è causa, di proprietà degli attori, si trovano al di sotto di un'area, adibita a giardino e box/depositi, di proprietà dei convenuti (cfr., p. 11 e ss. elaborato peritale), ha accertato, innanzitutto, che, a metà della rampa dello scivolo di accesso al piano in terrato, di proprietà degli attori, è presente un pozzo di raccolta delle acque ove, tra le altre, è collocata una tubazione di 40mm di diametro, dipartente dal fabbricato dei convenuti e posizionata al di sotto della pavimentazione della rampa. Ha poi osservato come tale tubazione sia utilizzata per lo scarico delle acque reflue domestiche, in violazione del D.lgs. n. 152/2006, che impone che lo scarico debba essere innestato nella rete esistente e non possa essere conferito nel sottosuolo, e ha quindi concluso che detto scarico dovesse essere eliminato (cfr., p. 15 e ss. elaborato peritale). In secondo luogo, il ctu ha appurato che, nelle autorimesse degli attori, sono presenti infiltrazioni, in parte localizzate, in parte dovute all'errata posa dell'impermeabilizzazione della soletta e, in particolare, che:
- l'infiltrazione nel punto indicato dal ctu come M2 (cfr., p. 27 e ss.) è dovuta alla presenza di un pozzetto non stagno di raccolta acque, posizionato nel piazzale dei resistenti e il cui scarico verticale è nell'interrato. Ha quindi concluso che, per eliminare la problematica, è necessario provvedere alla completa impermeabilizzazione del pozzetto;
- l'infiltrazione nel punto indicato come M3 (cfr., p. 29 e ss.) è dovuta alla non perfetta impermeabilizzazione di un pilastro della tettoia in cemento armato del deposito, collocato sul piano di proprietà dei convenuti, costruito in modo tale da essere unito al muro sottostante;
anche l'infiltrazione nel punto indicato come M4b deriva presumibilmente da pagina 14 di 20 una rottura della guaina impermeabilizzante, non perfettamente realizzata, sicché è possibile risolvere entrambe le problematiche mediante rimozione della pavimentazione, rifacimento della guaina e risistemazione della pavimentazione e terreno nell'area di circa
25mq indicata nell'elaborato (cfr., p. 34);
- l'infiltrazione nel punto indicato come M4a proviene dal terrapieno retrostante;
per eliminarla sarebbe possibile cambiare il percorso del fluido incanalandolo con idonee lamiere per convogliarlo nel pozzetto di raccolta a terra (cfr., p. 31);
- nel punto indicato come M1 è presente un infradiciamento dovuto al percolamento dell'acqua dal muro esterno del cavedio, costruito per distanziare il muro dell'autorimessa dal terreno circostante;
nello specifico, quando l'acqua del terreno sovrastante arriva alla guaina di protezione della soletta, cola lungo il muto esterno e in parte si infiltra nel punto
“M1”, causando l'infradiciamento. Il ctu ha ritenuto che ciò sia dovuto ad un errore di esecuzione nella posa della guaina, poiché la stessa avrebbe dovuto essere risvoltata in basso e sopra di essa avrebbero dovuto essere praticati dei fori o collocati altri elementi per permettere all'acqua di fuoriuscire e di essere raccolta. Ha quindi descritto i lavori da eseguirsi per l'eliminazione delle problematiche, consistenti nella demolizione di circa 16 metri della parte del muro esterno sopra la guaina, nella fornitura e posa di circa 16 metri di canalizzazione in pendenza, nella posa della membrana ancorata alla vecchia guaina da saldare sopra il nuovo canale, e nello scavo e posa di una tubazione di raccordo di circa 3 metri al pozzetto esistente (cfr., p. 35 e ss.).
Alla luce degli accertamenti eseguiti dal consulente dell'ufficio, ritiene pertanto il
Tribunale che parte attrice abbia assolto l'onere della prova sulla stessa gravante, avendo dimostrato il nesso di causalità tra le lamentate infiltrazioni e le cose in custodia dei convenuti. Difatti, all'esito dell'accertamento tecnico è emerso che tutte le infiltrazioni sono causate da cose di proprietà e, comunque, nella custodia dei convenuti e, cioè, da un pozzetto di raccolta delle acque collocato sul terreno dei convenuti (infiltrazione M2) e dall'area adibita a giardino/box/deposito sovrastante le autorimesse degli attori, non correttamente impermeabilizzata in diversi punti e, in particolare, in corrispondenza del pilastro della tettoia costruita sulla proprietà dei convenuti (infiltrazione M3); sopra l'infiltrazione M4b, ove la guaina è probabilmente danneggiata;
in corrispondenza del terrapieno (infiltrazione M4a) e in corrispondenza della parte sovrastante il muro del cavedio/autorimessa, ove la guaina è stata erroneamente posata (infiltrazione M1).
pagina 15 di 20 A fronte di quanto sopra e, quindi, del compiuto accertamento delle cause delle problematiche infiltrative lamentate dagli attori, non colgono nel segno le difese dei convenuti articolate nella comparsa di risposta.
In primo luogo, infatti, l'avvenuta esecuzione di lavori di impermeabilizzazione dell'area esterna di proprietà, eseguiti dai convenuti dopo l'acquisto dell'immobile e terminati nel marzo 2022 (cfr., doc. n. 9 convenuti), in adempimento degli impegni già assunti da
(cfr., doc. n. 4 convenuti), venditore di una delle due autorimesse agli attori, Controparte_6
e successivamente assunti dagli stessi convenuti con il contratto preliminare del 22.01.2022
(cfr., doc. n. 7 convenuti), appare irrilevante, a fronte della persistenza delle problematiche infiltrative anche a seguito degli interventi eseguiti. Difatti, per un verso, il danneggiato conserva il diritto all'integrale eliminazione delle cause del danno che continui a permanere anche a seguito dell'intervento non risolutivo del responsabile, avendo il risarcimento lo scopo di realizzare la completa restitutio in integrum del patrimonio del danneggiato, per altro verso, l'eventuale responsabilità dell'appaltatore, materiale esecutore dei lavori, per l'esecuzione dell'opera non a regola d'arte, attiene al rapporto tra il committente e l'appaltatore stesso e non influisce sul diritto del danneggiato al risarcimento integrale del danno.
In secondo luogo, i richiami dei convenuti all'istituto della servitù di stillicidio e di scarico, asseritamente costituite per destinazione del padre di famigli a seguito della divisione in due fondi del compendio immobiliare in origine appartenente all'unico proprietario _2
, non appaiono pertinenti alla fattispecie in esame. Quanto, infatti, ai percolamenti dal
[...] muro del cavedio/autorimessa degli attori, è stato accertato, all'esito dell'accertamento tecnico eseguito, che gli stessi derivano non già da una naturale caduta dell'acqua piovana dalle griglie sovrastanti, ma dall'errata posa della guaina impermeabilizzante che causa l'infiltrazione dell'acqua (al momento) nel solo punto indicato dal ctu come “M1” (v. supra). Pertanto, il percolamento dell'acqua lamentato dagli attori non è un “peso”, imposto al fondo servente inferiore da quello dominante sovrastante, che discende dalla reciproca disposizione dei due fondi, ma una conseguenza dell'errata realizzazione di un'opera eseguita dai convenuti (posa della guaina), successivamente all'acquisto dell'immobile. Per la stessa ragione, è da escludersi che l'onere di eliminare la problematica gravi sugli attori, non derivando da un difetto di manutenzione o realizzazione delle “bocche di lupo” (cfr., p.
10 comparsa di risposta), ma, appunto, della guaina posata dai convenuti. Allo stesso modo, non può essere giustificata con la presenza di un'asserita “servitù di stillicidio”
pagina 16 di 20 l'infiltrazione localizzata di acqua dovuta a rottura o errata realizzazione della guaina in altri punti, né alla mancata impermeabilizzazione del pozzetto di raccolta delle acque di proprietà dei convenuti.
Quanto, invece, all'allacciamento al pozzo perdente collocato sulla rampa carraia di uno scarico delle acque reflue dell'impianto dei convenuti, deve osservarsi che i resistenti si sono limitati ad affermare che detta opera fosse stata fatta prima del loro acquisto, senza tuttavia dedurre, né provare che la stessa fosse stata fatta dall'originario unico proprietario del fondo, prima della divisione del 2019, sicché, in ogni caso, non può dirsi provata l'avvenuta costituzione di una servitù di scarico ex art. 1062 c.c.. Inoltre, l'eventuale sussistenza di siffatta servitù non consentirebbe comunque la realizzazione o il mantenimento di allacciamenti in violazione di norme di legge, e, nella specie, del D.lgs. n.
152/2006, che vieta lo scarico di acque reflue nel sottosuolo, con la conseguenza che lo scarico andava comunque eliminato dai convenuti.
In terzo luogo, non pertinente è l'argomentazione difensiva per cui, essendo le infiltrazioni preesistenti all'acquisto dei beni da parte degli attori, questi ultimi non avrebbero diritto al risarcimento del danno subito, trattandosi di diritto di natura personale rimasto in capo all'originario proprietario. Difatti, gli attori non hanno richiesto il risarcimento del danno preesistente all'immobile, ma l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e il risarcimento dei danni subiti successivamente all'acquisto (v. infra), sicché, in considerazione della natura permanente dell'illecito e della posteriorità, rispetto all'acquisto, dei pregiudizi allegati, deve affermarsi la sussistenza, in capo agli attori, del diritto di agire per il risarcimento.
Nemmeno pertinente, infine, è il richiamo dei convenuti ai criteri di ripartizione delle spese per la ricostruzione o la manutenzione dei lastrici solari ad uso esclusivo di alcuni solo dei condomini, sancito dall'art. 1126 c.c.. Difatti, la norma si applica solo nell'ipotesi in cui sia ravvisabile un condominio ex artt. 1117 e ss. c.c., che ricorre quando in un immobile coesistono parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà comune. Nel caso in esame, gli attori e i convenuti sono proprietari di distinti immobili, senza alcuna parte in comune: semplicemente l'immobile degli attori è collocato al di sotto del terreno/aree scoperte di proprietà dei convenuti, il che non rende, di per sé, applicabili le norme in materia di condominio. A tal proposito, appare irrilevante la dichiarazione resa dalle parti nel verbale di collaudo dei lavori del 30.03.2022 (cfr., doc. n. 9 convenuti), nella parte in cui gli stessi:
“riconoscono che a partire dalla data odierna, tutte le problematiche relative alle parti
pagina 17 di 20 concernenti solaio di copertura (area di pertinenza adibita a giardino / area di manovra, proprietà ed uso esclusivo abitazione sub 1 – 712 – 713) sovrastanti le autorimesse interrate identificate ai sub 705 – 706 – 714 proprietà esclusiva ed uso – , Pt_1 Pt_2 saranno ripartite secondo le indicazioni contenute nell'art. n. 1123 del Codice Civile”, sia perché trattasi di dichiarazione meramente ricognitiva che, tuttavia, fa riferimento a una normativa non applicabile al caso di specie e, quindi, sostanzialmente si tratta di un'errata ricognizione, senza effetti obbligatori, sia in quanto, in ogni caso, il predetto atto non fa cenno ai criteri di riparto dell'art. 1126 c.c., qui invocato dai convenuti.
Alla luce di tutto quanto sopra, è pertanto fondata la domanda principale attorea di condanna dei convenuti ad eseguire, a titolo di risarcimento in forma specifica ex artt. 2051
c.c. e 2058 c.c., le opere necessarie per l'eliminazione delle cause dei danni alla proprietà degli attori, per come descritte nell'elaborato peritale depositato in data 15.11.2023 all'esito del procedimento di ATP RG n. 1406/2023, e, quindi, ad eseguire:
- la completa impermeabilizzazione del pozzetto di cui a p. 27 dell'elaborato peritale, previa asciugatura ed utilizzo di materiale specifico a base resinosa o altra tipologia e perfetta sigillatura dello scarico verticale;
- la rimozione della pavimentazione, il rifacimento della guaina, la prova di allagamento e la risistemazione della pavimentazione e terreno nell'area di circa 25mq indicata nell'elaborato peritale a p. 34;
- la realizzazione della ricanalizzazione delle acque con lamiere e scatolati, come meglio descritto alle pp. 31 e 33 dell'elaborato peritale;
- la demolizione di circa 16 metri della parte del muro esterno sopra la guaina, la fornitura e posa di circa 16 metri di canalizzazione in pendenza, la posa della membrana ancorata alla vecchia guaina da saldare sopra il nuovo canale, lo scavo e la posa di una tubazione di raccordo di circa 3 metri al pozzetto esistente, come meglio descritto alle pp. 41 e 42 dell'elaborato peritale.
Nessuna opera, al contrario, deve essere eseguita dai convenuti con riguardo all'allacciamento dello scarico al pozzo perdente degli attori, essendo incontestato che lo stesso sia stato chiuso dopo il deposito dell'elaborato peritale.
Al contrario, non può essere accolta la domanda attorea di risarcimento del danno per equivalente. Difatti, quanto alle spese asseritamente sostenute dagli attori per lo svuotamento e la pulizia del pozzo perdente collocato sullo scivolo di ingresso al loro garage, deve osservarsi che si tratta di costo per attività non contemplata dal ctu e,
pagina 18 di 20 comunque, che non vi è prova si fosse resa necessaria in conseguenza dell'allaccio dello scarico dei convenuti, considerando che il pozzo perdente è di proprietà degli attori e anche da questi utilizzato. In ogni caso, gli attori non hanno fornito prova dell'effettivo esborso, limitandosi a produrre in giudizio un preventivo dei lavori (cfr., doc. n. 15), privo anche di sottoscrizioni. Quanto ai danni da danneggiamento degli oggetti presenti all'interno delle autorimesse, gli attori non hanno provato (risultando generico e valutativo il capitolo di prova articolato sub n. 16 nella memoria del 25.03.2024) né che tali oggetti si trovassero nei garage prima delle infiltrazioni, né le caratteristiche e lo stato di conservazione preesistente dei medesimi, né, quindi, il loro valore, né, comunque, in che modo e misura gli stessi fossero stati in effetti danneggiati. Infine, gli attori non hanno in alcun modo provato gli asseriti danni subiti per il “maggior consumo di energia elettrica per lo smaltimento delle acque”.
Quanto invece alla richiesta di rimborso delle spese sostenute per l'instaurazione del giudizio di ATP, deve rammentarsi che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo
"ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente
e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (cfr., Cass. n. 14268/2017). Pertanto, le spese sostenute per l'instaurazione del giudizio di ATP vanno liquidate insieme alle spese legali del presente giudizio di merito e poste a carico dei soccombenti, nella misura che verrà di seguito indicata.
Le spese di lite seguono difatti la soccombenza, pertanto e Controparte_1 [...]
devono essere condannati a rifondere a e le spese CP_2 Parte_1 Parte_2
sostenute per il presente giudizio che si liquidano – a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 3.000,00 per compensi, € 264,00 per spese, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
I convenuti, inoltre, devono essere condannati, come detto, a rifondere agli attori le spese sostenute per il procedimento di istruzione preventiva, che si liquidano in complessivi €
2.337,00 per compensi, € 145,50 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a.
e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. Devono, inoltre, essere rimborsate dai convenuti agli attori le spese per il consulente tecnico di parte (cfr., Cass. n. 24188/2021) nella misura di € 832,65, trattandosi di spese documentate (cfr., doc. n. 17 attori), da ritenersi congrue.
pagina 19 di 20 Infine, devono essere posti a carico dei convenuti i compensi del CTU liquidati in sede di
ATP e, pertanto, questi ultimi devono essere condannati a pagare agli attori la somma di €
4.355,19 pari al compenso liquidato dal giudice dell'ATP al CTU (cfr., doc. n. 16 attori).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda principale svolta da e Parte_1 Pt_2
condanna e ad eseguire, a titolo
[...] Controparte_1 Controparte_2
di risarcimento del danno in forma specifica ex artt. 2051 c.c. e 2058 c.c., le opere necessarie per l'eliminazione delle cause dei danni da infiltrazioni alla proprietà degli attori, per come descritte nell'elaborato peritale depositato in data 15.11.2023 all'esito del procedimento di ATP RG n. 1406/2023 e meglio specificate in motivazione;
2) rigetta per il resto la domanda risarcitoria attorea;
3) condanna e a rifondere a e Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in Parte_2 complessivi € 3.000,00 per compensi, € 264,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, nonché le spese sostenute per il procedimento di istruzione preventiva che si liquidano in complessivi € 2.337,00 per compensi, € 145,50 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
4) condanna e a rifondere a e Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
le spese sostenute per il consulente tecnico di parte nella misura di € Parte_2
832,65;
5) pone a carico di e i compensi del CTU Controparte_1 Controparte_2
liquidati in sede di ATP e, pertanto, li condanna a pagare a e Parte_1 Pt_2 la somma di € 4.355,19.
[...]
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14 gennaio 2025
Il giudice
Arianna Toppan