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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/06/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11864/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente dott. Lorenza Calcagno Giudice dott. Francesca Lippi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 11864/2023 promossa da:
rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Maria Pia Amodeo Attore
CONTRO
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1
Elisabetta Borri e Ilaria Bondielli
Convenuto
CONCLUSIONI
Per il Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- accertare e dichiarare ex art. 146 II comma lett. a) la responsabilità (contrattuale nei confronti della fallita ed extracontrattuale nei confronti della massa dei Parte_1 creditori per i motivi svolti ed i titoli dedotti nel presente giudizio) di nata Controparte_2
a Celano (AQ) il 16/3/37 in ordine ai fatti per cui è causa;
- accertare e dichiarare, conseguentemente, l'obbligo di nata a [...] no Controparte_3
(AQ) il 16/3/37 a risarcire al Fallimento concludente ex art. 146 II comma lett. a) i danni (di qualsiasi natura e specie derivati a (fallita con sen tenza Parte_1
pagina 1 di 7 4/5/22 del Tribunale della Spezia) ed ai creditori sociali dalle violazioni, omissioni ed attività descritte ai punti d), e), f) dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e/o dall'inadempimento della stessa agli obblighi di diligenza esistenti ex lege;
- accertare tali danni in misura pari ad € 78.865,94 o, in subordine, in misura pari ad € 69.451,00 o comunque nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
- condannare nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), quale erede di , nata a [...] il [...] e deceduta C.F._1 Controparte_3
a Sarzana il 25/2/23, a risarcire tali danni, in ragione della quota ereditaria del 50% di competenza dello stesso e, così, a pagare il relativo importo al concludente con Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto a quello del saldo;
Con vittoria di spese, diritti, onorari, 15% rimborso spese forfettarie, Iva (se dovuta) e Cpa del presente giudizio e della procedura di sequestro ante causam che l'ha preceduto”
Per Controparte_1
“Voglia Ill.mo Tribunale di Genova adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione avversaria rigettare la domanda formulata dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in premessa.
In subordine qualora la domanda fosse accolta anche parzialmente si chiede che il danno venga valutato in via equitativa tenendo conto della buona fede dell'Amministratore”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in persona del Curatore dott. ha Parte_1 Controparte_4 convenuto in giudizio e eredi dell'amministratrice unica Controparte_1 Controparte_5
, deceduta in data 25/02/2023, proponendo congiuntamente l'azione di Controparte_3 risarcimento spettante alla società, prevista dall'art. 2476 co. 1 c.c., e l'azione di risarcimento spettante ai creditori sociali ai sensi dall'art. 2476 co. 6 c.c. In particolare, parte attrice ha evidenziato che, in seguito alla perdita del capitale sociale verificatasi nel 2018, con una riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale (fissato in € 10.000 come previsto dall'art. 2463 n. 4 c.c.), l'amministratrice della società ha omesso di adottare le misure previste dalla legge, causando così un pregiudizio al patrimonio sociale e ai creditori. Più precisamente, parte attrice ha evidenziato che l'amministratrice, pur in presenza di una riduzione del capitale sociale, ha omesso di convocare l'assemblea per l'adozione delle delibere previste dall'art. 2482 ter c.c.; di procedere agli adempimenti indicati dall'art. 2484 co. 3 c.c. e di convocare l'assemblea per l'adozione delle delibere previste dall'art. 2487 c.c. Al contempo – secondo la prospettazione di parte attrice – l'amministratrice ha proseguito l'attività commerciale, incrementando così l'esposizione debitoria della società.
Per quanto riguarda la quantificazione del risarcimento, parte attrice ha chiesto, in via principale, la somma di € 78.865,90, pari – secondo la relazione del Curatore (documento n. 27 di parte attrice) – all'ammontare dei debiti sorti dopo il 2018. In subordine, ha chiesto la condanna al risarcimento del danno quantificato secondo la presunzione legale ex art. 2486 ultimo comma c.c., corrispondente alla differenza tra il valore del patrimonio netto della società esposto nel bilancio al 31/12/21, pari ad € 150.654,00, e quello di € 81.203,00, rappresentativo del patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, per un ammontare totale di € 69.451,00.
pagina 2 di 7 Si è costituito , chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda e, in subordine, Controparte_1 la quantificazione del danno in via equitativa, sostenendo la buona fede dell'amministratrice. In merito alle condotte di quest'ultima, parte convenuta ha rilevato che le attività poste in essere successivamente al 2018 sono riconducibili a una gestione conservativa dell'attività di impresa e, dunque, non configurabili come fonti di danno. Sul punto, il convenuto ha affermato che “al di fuori delle ipotesi di condotte dolosamente poste in essere a danno della società”, le scelte dell'amministratrice non risultano sindacabili dal giudice, trattandosi di valutazioni discrezionali di opportunità e convenienza, non rilevanti dunque sul piano della responsabilità.
Relativamente alla sussistenza del pregiudizio, parte convenuta ha sostenuto che la controparte non ha fornito la prova né di un danno attuale e concreto, né del nesso causale tra il presunto pregiudizio e la condotta dell'amministratrice. In ordine alla quantificazione del danno, invece, il convenuto ha eccepito che – ai sensi dell'art. 752 c.c.
– i debiti ereditari devono essere suddivisi pro quota. Pertanto, esso convenuto è tenuto a rispondere esclusivamente nei limiti del 50% dell'eventuale pregiudizio accertato. In ogni caso la responsabilità dell'amministratrice andrebbe esclusa ai sensi dell'art. 6 del D.L n. 23/2020.
In data 8/01/2024 parte attrice dava atto della definizione in via transattiva della controversia con il convenuto per la quota pari al 50%, rinunciando pertanto agli atti nei confronti del Controparte_5 medesimo.
In data 14/03/2024 il Giudice istruttore dichiarava l'estinzione del giudizio nei confronti di CP_5
[...]
Precisate le conclusioni e concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c. la causa è stata rimessa al collegio per la decisione nei confronti di . Controparte_1
Tutto ciò premesso ritiene il Collegio che la domanda sia fondata.
Come noto, gli amministratori delle s.r.l. sono responsabili sia verso la società, ai sensi del comma 1 dell'art. 2476 c.c., sia verso i creditori, ai sensi del comma 6 della medesima norma. Con riguardo al primo profilo, gli amministratori rispondono dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo (2476 co. 1 c.c.). Tale responsabilità ha natura contrattuale, con il conseguente assoggettamento all'inversione dell'onere della prova, di cui all'art. 1218 c.c.: da un lato, la società attrice è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori, nonché a provare il danno e il relativo nesso causale;
dall'altro, spetta agli amministratori dimostrare, con riferimento agli addebiti contestati, l'osservanza dei doveri imposti (ex multis Cass. civ., 20.9.2024, n. 25260; Cassazione civile sez. I, 07.2.2020, n. 2975; Cass.
31.8.2016, n. 17441; Cass. 11.11.2010, n. 22911).
Ciò posto si ritiene che, nel caso in esame, risultino accertate le violazioni poste in essere dall'amministratrice nonché gli ulteriori presupposti per la declaratoria della sua Parte_2 responsabilità. Orbene, a fronte della perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'amministratrice ha omesso di convocare l'assemblea ex art. 2482 ter c.c. e ha altresì omesso di adempiere agli obblighi previsti dall'art. 2484 co. 3 c.c. (iscrizione della causa di scioglimento nel Registro delle Imprese), nonché di convocare l'assemblea per l'adozione delle delibere previste dall'art. 2487 c.c. (relative alla nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione).
pagina 3 di 7 Tali inosservanze, oltre ad essere provate documentalmente – non essendovi alcun atto societario che attesti il contrario – non sono state neppure contestate dalla parte convenuta, la quale non ha offerto alcun elemento idoneo a dimostrare l'adempimento da parte dell'amministratrice degli obblighi sopra indicati. Sempre con riferimento alle condotte dannose, risulta parimenti accertato come l'amministratrice non solo abbia omesso di adempiere agli obblighi di legge sopra richiamati, ma abbia altresì proseguito l'attività commerciale in violazione dell'art. 2486 c.c., adottando una pluralità di operazioni proprie di una gestione produttiva e non conservativa, nonostante la grave esposizione debitoria della società, già evidente dal bilancio dell'esercizio 2018. Sul punto, va rammentato che, al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori sono legittimati a compiere esclusivamente atti strumentali alla liquidazione dei beni, non potendo porre sociale (Trib. Firenze, Sentenza n. 1593/2023 pubbl. il 29/05/2023). Nel caso di specie, come ammesso dallo stesso convenuto, tra le attività svolte successivamente al 2018 figurano “acquisti di materie prime, registrazioni di fatture attive e passive”. Contrariamente a quanto sostenuto dal medesimo convenuto, tali attività risultano chiaramente riconducibili allo svolgimento dell'ordinaria attività di impresa e non possono in alcun modo qualificarsi come condotte conservative, idonee a evitare l'aggravarsi dell'indebitamento. Peraltro, in conformità al principio dell'onere della prova – trattandosi di questione afferente a fatti estintivi – il convenuto avrebbe dovuto dimostrare una diversa qualificazione delle attività poste in essere successivamente alla causa di scioglimento (si vedano in questo senso Cass., 25 luglio 2023, n.
22355; Cass., 27 aprile 2023, n. 11041). In altri termini, spettava a dimostrare che gli atti compiuti dall'amministratrice Controparte_1
nel periodo in cui è proseguita l'attività aziendale, erano giustificati da finalità Parte_2 liquidatorie od eventualmente indicare quali tra le perdite ulteriori non fossero riconducibili alle operazioni nuove illecitamente compiute dall'amministratrice. Tuttavia, anche sotto tale profilo, il convenuto non ha fornito alcuna prova. Il fallimento ha invece provato le condotte non conservative dell'amministratrice come si evince dalla documentazione allegata (in particolare, dai doc. n. 7, 8 per i bilanci, doc. n. 10, 11, 12, relativi alle fatture, attive e passive;
doc. n. 13, 13 bis, 13 ter, 14, 15 ,15 bis e 16 per gli estratti conto bancari e doc.
n. 18, 19, 20, 21 per le buste paga dei lavoratori).
Così accertate le condotte contestate all'amministratrice, occorre soffermarsi sugli ulteriori presupposti della responsabilità.
A tal proposito, il Collegio ritiene parimenti provati sia il danno sia il nesso causale tra quest'ultimo e le condotte omissive dell'amministratrice. In particolare, dalla stessa documentazione societaria prodotta in atti da parte attrice, emerge che le gravi inadempienze di e la prosecuzione dell'attività commerciale hanno determinato Parte_2 un progressivo incremento dell'esposizione debitoria della società, passata da un ammontare di € 81.203,00 (al 31/12/2018) a € 150.654,00 al 31/12/2021 (doc n. 6 e 9). Inoltre, la consequenzialità tra le violazioni di legge ascritte all'amministratrice e l'incremento dell'indebitamento appare ulteriormente confermata dalla natura dei debiti accumulati – sorti verso l'erario e verso i lavoratori a titolo di TFR– debiti che si sarebbero potuti evitare, o comunque ridurre, se fossero state adottate le condotte prescritte dalla legge. Non assume rilievo in tal senso, la circostanza che nell'esercizio 2019 sia stato registrato un utile di esercizio di € 11.766,00, posto che l'amministratrice avrebbe comunque dovuto conformarsi alle previsioni di legge già a decorrere dal 2018, anno in cui si è verificata la perdita del capitale sociale e che tale attivo non era di certo sufficiente a coprire le perdite.
pagina 4 di 7 Peraltro, anche volendo valorizzare l'attivo conseguito nel corso del 2019, esso non può certamente costituire prova della natura conservativa dell'attività svolta dall'amministratrice, considerati gli ingenti debiti accumulati nel 2018 e negli anni successivi, sino alla liquidazione. Come già indicato, anche sotto tale profilo, spettava eventualmente al convenuto l'onere di dimostrare che taluni debiti non fossero riconducibili alle condotte dell'amministratrice. Tuttavia, anche su questo punto, alcuna prova è stata fornita.
Per quanto concerne l'elemento soggettivo, si rileva che non è dirimente quanto allegato da CP_1
a proposito della buona fede dell'amministratrice. Giova, infatti, rammentare che gli
[...] amministratori devono svolgere la loro attività in modo corretto e diligente, in adempimento agli obblighi di legge. Al riguardo, sebbene il legislatore non preveda una norma specifica per le S.r.l. in merito al grado di diligenza richiesta agli amministratori, la tesi maggioritaria ritiene applicabile quanto disposto dall'art. 2392 co. 1 c.c. relativamente alle s.p.a., ove si specifica che gli amministratori devono adempiere ai propri obblighi con “la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze” (in tal senso Trib. Bologna, Sentenza n. 2372/2018 pubbl. il 01/09/2018 secondo cui
“nonostante il silenzio dell'art. 2476 c.c. circa il grado di diligenza richiesto, si ritiene ormai che, come per gli amministratori di s.p.a, debba farsi riferimento alla diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze possedute, la quale si specifica altresì nel dovere di agire informato e di curare e valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile”). Va precisato che i comportamenti contestati nel presente giudizio non riguardano le scelte imprenditoriali – esse sì risultato di valutazioni discrezionali degli amministratori, purché conformi alle previsioni normative e statuarie – bensì le omissioni delle condotte doverose previste dalla legge. Per tali ragioni non è pertinente, su un piano logico prima ancora che giuridico, il riferimento al principio del business judgment rule fatto dalla difesa del convenuto ove afferma che “ne consegue che i risultati negativi della gestione non determinano responsabilità in capo all'amministratore in quanto le scelte imprenditoriali presuppongono una valutazione di opportunità e di convenienza, magari a posteriori risultata poi fallace, ma non soggetta al giudizio del Giudice”. La giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata, afferma che il principio della insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule), “non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell'iniziativa economica” (Cassazione civile sez. I, 25/03/2024, n. 8069). Dunque, anche a voler assecondare la prospettazione del convenuto, la scelta di proseguire l'attività d'impresa nonostante gli ingenti debiti – oltre a porsi in chiara violazione delle previsioni normative – deve considerarsi manifestamente imprudente e, dunque, sindacabile dal giudice.
Per quanto concerne la responsabilità verso i creditori, come noto, gli amministratori rispondono per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, qualora questo risulti insufficiente al soddisfacimento dei crediti (Cass., sez. 1^, 22 ottobre 1998, n. 10488, m.
519978, Cass., sez. 1^, 20 settembre 2012, n. 15955). Al riguardo, ritiene il collegio che le inosservanze dell'amministratrice e la prosecuzione dell'attività d'impresa, priva di una logica conservativa, abbiano incrementato l'esposizione debitoria della società, giungendo a depauperare completamente l'intero patrimonio sociale. Risultano, dunque, pienamente provati i presupposti della responsabilità: l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale, la colpa grave dell'amministratrice e il nesso causale tra le sue condotte e l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i crediti.
In riferimento alla quantificazione del danno occorre rilevare quanto segue. Successivamente alla modifica del Dlgs 14/2019, l'art. 2486 co. 3 c.c. pone una presunzione, in base alla quale il danno risarcibile – salva la prova di un diverso ammontare – si presume in linea di pagina 5 di 7 principio pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale ovvero alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica ed il patrimonio netto determinato al momento in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c. Tale presunzione opera a condizione che vi siano scritture contabili regolarmente tenute, o dalle quale è comunque consentito ricostruire il patrimonio, e che sia stata “accertata la responsabilità degli amministratori a norma” dell'art. 2486 c.c. Nel caso di specie, parte attrice ha fornito la prova di tutti i requisiti previsti dalla legge, ossia dell'intervenuta diminuzione del capitale sociale sotto il minimo legale;
della colpa dell'amministratrice; degli inadempimenti della stessa agli obblighi di legge, inclusa la gestione non conservativa del patrimonio sociale.
Il danno – sulla base del criterio dei c.d. netti patrimoniali codificato all'art. 2486, comma 3, c.c. – deve riconoscersi nell'ammontare di € 69.451,00. Sebbene la norma preveda che a tale importo debbano essere sottratti “i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione”, alcun importo è stato indicato e/o provato dalle parti. Ritiene il collegio che affinché tali costi possano essere detratti dal differenziale dei netti patrimoniali
è necessario che siano concretamente determinati e indicati nel bilancio di liquidazione, cosa che non è stata fatta nel caso di specie.
Di conseguenza, si ritiene di riconoscere integralmente – senza alcuna riduzione – la somma di €
69.451,00. Per completezza si osserva che non può riconoscersi l'operatività dell'art. 6 del DL. 23/2020 introdotto al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in quanto la perdita del capitale sociale e il conseguente sorgere del dovere in capo all'amministratrice di adempiere agli obblighi di legge risale all'esercizio del 2018 (doc. n. 6). Peraltro, al riguardo, si deve rilevare che la crisi generale di mercato, cui si riferisce parte convenuta, avrebbe dovuto a maggior ragione indurre l'amministratrice ad usare la massima prudenza nella gestione del patrimonio sociale.
Il quadro sin qui illustrato consente di ritenere pienamente provata la responsabilità dell'amministratrice e conseguentemente dell'erede il quale deve essere condannato Controparte_1 al pagamento in favore del della somma di € 34.725,5 pari al 50% della somma di € Parte_1
69.451,00, come richiesto nelle conclusioni riportate in epigrafe. Su tale somma, trattandosi di debito di valore, sono dovuti la rivalutazione monetaria in base agli indici Istat F.O.I. dalla domanda giudiziale fino all'odierna liquidazione nonché gli interessi legali. Dalla data odierna decorrono sulla somma complessiva suindicata gli interessi legali di cui all'art. 1282 c.c. che maturano fino al saldo effettivo, per effetto della trasformazione del debito di valore nella sua corrispondente espressione monetaria “liquida” (cfr. Cassazione sezione III 10.10.2014 n.21396). Per il calcolo degli interessi occorre applicare il criterio della nota sentenza della Cassazione a Sezioni
Unite 17-02-1995 n.1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT (nazionali) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In applicazione di tale criterio al fine del calcolo degli interessi la somma come sopra determinata deve essere previamente devalutata in base ai detti indici e sulla stessa, progressivamente rivalutata, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale e, successivamente, sull'importo costituito dalla sommatoria di capitale e danno da mora, ormai trasformato in obbligazione di valuta, maturano interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282, primo comma, cod. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
pagina 6 di 7 Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. n.147 del 2022 con riferimento al valore effettivo della controversia (Cass. sentenza n.22462/2019), sia per la fase cautelare che per la presente fase.
Fase cautelare
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.175,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 851,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.202,00 Compenso tabellare € 3.228,00
Giudizio di merito Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.202,00
Fase di trattazione, valore medio: € 1806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00 Compenso tabellare € 7.616,00
P.Q.M.
Il Collegio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE la domanda di e, per Parte_1 l'effetto,
CONDANNA a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € Controparte_1
34.725,50 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda giudiziale al saldo, come indicato in parte motiva, in favore di Parte_1
dichiara tenuto e CONDANNA a corrispondere al Controparte_1 [...]
a titolo di compensi, la somma di € 3.228,00 per il giudizio Parte_1 cautelare e la somma di € 7.616,00 per il giudizio di merito, oltre accessori di legge ed esborsi.
Genova, così deciso nella camera di consiglio del 15.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Francesca Lippi Enrico Silvestro Ravera
Minuta redatta dalla Mot Lisa Martinelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente dott. Lorenza Calcagno Giudice dott. Francesca Lippi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 11864/2023 promossa da:
rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Maria Pia Amodeo Attore
CONTRO
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1
Elisabetta Borri e Ilaria Bondielli
Convenuto
CONCLUSIONI
Per il Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- accertare e dichiarare ex art. 146 II comma lett. a) la responsabilità (contrattuale nei confronti della fallita ed extracontrattuale nei confronti della massa dei Parte_1 creditori per i motivi svolti ed i titoli dedotti nel presente giudizio) di nata Controparte_2
a Celano (AQ) il 16/3/37 in ordine ai fatti per cui è causa;
- accertare e dichiarare, conseguentemente, l'obbligo di nata a [...] no Controparte_3
(AQ) il 16/3/37 a risarcire al Fallimento concludente ex art. 146 II comma lett. a) i danni (di qualsiasi natura e specie derivati a (fallita con sen tenza Parte_1
pagina 1 di 7 4/5/22 del Tribunale della Spezia) ed ai creditori sociali dalle violazioni, omissioni ed attività descritte ai punti d), e), f) dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e/o dall'inadempimento della stessa agli obblighi di diligenza esistenti ex lege;
- accertare tali danni in misura pari ad € 78.865,94 o, in subordine, in misura pari ad € 69.451,00 o comunque nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
- condannare nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), quale erede di , nata a [...] il [...] e deceduta C.F._1 Controparte_3
a Sarzana il 25/2/23, a risarcire tali danni, in ragione della quota ereditaria del 50% di competenza dello stesso e, così, a pagare il relativo importo al concludente con Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto a quello del saldo;
Con vittoria di spese, diritti, onorari, 15% rimborso spese forfettarie, Iva (se dovuta) e Cpa del presente giudizio e della procedura di sequestro ante causam che l'ha preceduto”
Per Controparte_1
“Voglia Ill.mo Tribunale di Genova adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione avversaria rigettare la domanda formulata dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in premessa.
In subordine qualora la domanda fosse accolta anche parzialmente si chiede che il danno venga valutato in via equitativa tenendo conto della buona fede dell'Amministratore”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in persona del Curatore dott. ha Parte_1 Controparte_4 convenuto in giudizio e eredi dell'amministratrice unica Controparte_1 Controparte_5
, deceduta in data 25/02/2023, proponendo congiuntamente l'azione di Controparte_3 risarcimento spettante alla società, prevista dall'art. 2476 co. 1 c.c., e l'azione di risarcimento spettante ai creditori sociali ai sensi dall'art. 2476 co. 6 c.c. In particolare, parte attrice ha evidenziato che, in seguito alla perdita del capitale sociale verificatasi nel 2018, con una riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale (fissato in € 10.000 come previsto dall'art. 2463 n. 4 c.c.), l'amministratrice della società ha omesso di adottare le misure previste dalla legge, causando così un pregiudizio al patrimonio sociale e ai creditori. Più precisamente, parte attrice ha evidenziato che l'amministratrice, pur in presenza di una riduzione del capitale sociale, ha omesso di convocare l'assemblea per l'adozione delle delibere previste dall'art. 2482 ter c.c.; di procedere agli adempimenti indicati dall'art. 2484 co. 3 c.c. e di convocare l'assemblea per l'adozione delle delibere previste dall'art. 2487 c.c. Al contempo – secondo la prospettazione di parte attrice – l'amministratrice ha proseguito l'attività commerciale, incrementando così l'esposizione debitoria della società.
Per quanto riguarda la quantificazione del risarcimento, parte attrice ha chiesto, in via principale, la somma di € 78.865,90, pari – secondo la relazione del Curatore (documento n. 27 di parte attrice) – all'ammontare dei debiti sorti dopo il 2018. In subordine, ha chiesto la condanna al risarcimento del danno quantificato secondo la presunzione legale ex art. 2486 ultimo comma c.c., corrispondente alla differenza tra il valore del patrimonio netto della società esposto nel bilancio al 31/12/21, pari ad € 150.654,00, e quello di € 81.203,00, rappresentativo del patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, per un ammontare totale di € 69.451,00.
pagina 2 di 7 Si è costituito , chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda e, in subordine, Controparte_1 la quantificazione del danno in via equitativa, sostenendo la buona fede dell'amministratrice. In merito alle condotte di quest'ultima, parte convenuta ha rilevato che le attività poste in essere successivamente al 2018 sono riconducibili a una gestione conservativa dell'attività di impresa e, dunque, non configurabili come fonti di danno. Sul punto, il convenuto ha affermato che “al di fuori delle ipotesi di condotte dolosamente poste in essere a danno della società”, le scelte dell'amministratrice non risultano sindacabili dal giudice, trattandosi di valutazioni discrezionali di opportunità e convenienza, non rilevanti dunque sul piano della responsabilità.
Relativamente alla sussistenza del pregiudizio, parte convenuta ha sostenuto che la controparte non ha fornito la prova né di un danno attuale e concreto, né del nesso causale tra il presunto pregiudizio e la condotta dell'amministratrice. In ordine alla quantificazione del danno, invece, il convenuto ha eccepito che – ai sensi dell'art. 752 c.c.
– i debiti ereditari devono essere suddivisi pro quota. Pertanto, esso convenuto è tenuto a rispondere esclusivamente nei limiti del 50% dell'eventuale pregiudizio accertato. In ogni caso la responsabilità dell'amministratrice andrebbe esclusa ai sensi dell'art. 6 del D.L n. 23/2020.
In data 8/01/2024 parte attrice dava atto della definizione in via transattiva della controversia con il convenuto per la quota pari al 50%, rinunciando pertanto agli atti nei confronti del Controparte_5 medesimo.
In data 14/03/2024 il Giudice istruttore dichiarava l'estinzione del giudizio nei confronti di CP_5
[...]
Precisate le conclusioni e concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c. la causa è stata rimessa al collegio per la decisione nei confronti di . Controparte_1
Tutto ciò premesso ritiene il Collegio che la domanda sia fondata.
Come noto, gli amministratori delle s.r.l. sono responsabili sia verso la società, ai sensi del comma 1 dell'art. 2476 c.c., sia verso i creditori, ai sensi del comma 6 della medesima norma. Con riguardo al primo profilo, gli amministratori rispondono dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo (2476 co. 1 c.c.). Tale responsabilità ha natura contrattuale, con il conseguente assoggettamento all'inversione dell'onere della prova, di cui all'art. 1218 c.c.: da un lato, la società attrice è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori, nonché a provare il danno e il relativo nesso causale;
dall'altro, spetta agli amministratori dimostrare, con riferimento agli addebiti contestati, l'osservanza dei doveri imposti (ex multis Cass. civ., 20.9.2024, n. 25260; Cassazione civile sez. I, 07.2.2020, n. 2975; Cass.
31.8.2016, n. 17441; Cass. 11.11.2010, n. 22911).
Ciò posto si ritiene che, nel caso in esame, risultino accertate le violazioni poste in essere dall'amministratrice nonché gli ulteriori presupposti per la declaratoria della sua Parte_2 responsabilità. Orbene, a fronte della perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'amministratrice ha omesso di convocare l'assemblea ex art. 2482 ter c.c. e ha altresì omesso di adempiere agli obblighi previsti dall'art. 2484 co. 3 c.c. (iscrizione della causa di scioglimento nel Registro delle Imprese), nonché di convocare l'assemblea per l'adozione delle delibere previste dall'art. 2487 c.c. (relative alla nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione).
pagina 3 di 7 Tali inosservanze, oltre ad essere provate documentalmente – non essendovi alcun atto societario che attesti il contrario – non sono state neppure contestate dalla parte convenuta, la quale non ha offerto alcun elemento idoneo a dimostrare l'adempimento da parte dell'amministratrice degli obblighi sopra indicati. Sempre con riferimento alle condotte dannose, risulta parimenti accertato come l'amministratrice non solo abbia omesso di adempiere agli obblighi di legge sopra richiamati, ma abbia altresì proseguito l'attività commerciale in violazione dell'art. 2486 c.c., adottando una pluralità di operazioni proprie di una gestione produttiva e non conservativa, nonostante la grave esposizione debitoria della società, già evidente dal bilancio dell'esercizio 2018. Sul punto, va rammentato che, al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori sono legittimati a compiere esclusivamente atti strumentali alla liquidazione dei beni, non potendo porre sociale (Trib. Firenze, Sentenza n. 1593/2023 pubbl. il 29/05/2023). Nel caso di specie, come ammesso dallo stesso convenuto, tra le attività svolte successivamente al 2018 figurano “acquisti di materie prime, registrazioni di fatture attive e passive”. Contrariamente a quanto sostenuto dal medesimo convenuto, tali attività risultano chiaramente riconducibili allo svolgimento dell'ordinaria attività di impresa e non possono in alcun modo qualificarsi come condotte conservative, idonee a evitare l'aggravarsi dell'indebitamento. Peraltro, in conformità al principio dell'onere della prova – trattandosi di questione afferente a fatti estintivi – il convenuto avrebbe dovuto dimostrare una diversa qualificazione delle attività poste in essere successivamente alla causa di scioglimento (si vedano in questo senso Cass., 25 luglio 2023, n.
22355; Cass., 27 aprile 2023, n. 11041). In altri termini, spettava a dimostrare che gli atti compiuti dall'amministratrice Controparte_1
nel periodo in cui è proseguita l'attività aziendale, erano giustificati da finalità Parte_2 liquidatorie od eventualmente indicare quali tra le perdite ulteriori non fossero riconducibili alle operazioni nuove illecitamente compiute dall'amministratrice. Tuttavia, anche sotto tale profilo, il convenuto non ha fornito alcuna prova. Il fallimento ha invece provato le condotte non conservative dell'amministratrice come si evince dalla documentazione allegata (in particolare, dai doc. n. 7, 8 per i bilanci, doc. n. 10, 11, 12, relativi alle fatture, attive e passive;
doc. n. 13, 13 bis, 13 ter, 14, 15 ,15 bis e 16 per gli estratti conto bancari e doc.
n. 18, 19, 20, 21 per le buste paga dei lavoratori).
Così accertate le condotte contestate all'amministratrice, occorre soffermarsi sugli ulteriori presupposti della responsabilità.
A tal proposito, il Collegio ritiene parimenti provati sia il danno sia il nesso causale tra quest'ultimo e le condotte omissive dell'amministratrice. In particolare, dalla stessa documentazione societaria prodotta in atti da parte attrice, emerge che le gravi inadempienze di e la prosecuzione dell'attività commerciale hanno determinato Parte_2 un progressivo incremento dell'esposizione debitoria della società, passata da un ammontare di € 81.203,00 (al 31/12/2018) a € 150.654,00 al 31/12/2021 (doc n. 6 e 9). Inoltre, la consequenzialità tra le violazioni di legge ascritte all'amministratrice e l'incremento dell'indebitamento appare ulteriormente confermata dalla natura dei debiti accumulati – sorti verso l'erario e verso i lavoratori a titolo di TFR– debiti che si sarebbero potuti evitare, o comunque ridurre, se fossero state adottate le condotte prescritte dalla legge. Non assume rilievo in tal senso, la circostanza che nell'esercizio 2019 sia stato registrato un utile di esercizio di € 11.766,00, posto che l'amministratrice avrebbe comunque dovuto conformarsi alle previsioni di legge già a decorrere dal 2018, anno in cui si è verificata la perdita del capitale sociale e che tale attivo non era di certo sufficiente a coprire le perdite.
pagina 4 di 7 Peraltro, anche volendo valorizzare l'attivo conseguito nel corso del 2019, esso non può certamente costituire prova della natura conservativa dell'attività svolta dall'amministratrice, considerati gli ingenti debiti accumulati nel 2018 e negli anni successivi, sino alla liquidazione. Come già indicato, anche sotto tale profilo, spettava eventualmente al convenuto l'onere di dimostrare che taluni debiti non fossero riconducibili alle condotte dell'amministratrice. Tuttavia, anche su questo punto, alcuna prova è stata fornita.
Per quanto concerne l'elemento soggettivo, si rileva che non è dirimente quanto allegato da CP_1
a proposito della buona fede dell'amministratrice. Giova, infatti, rammentare che gli
[...] amministratori devono svolgere la loro attività in modo corretto e diligente, in adempimento agli obblighi di legge. Al riguardo, sebbene il legislatore non preveda una norma specifica per le S.r.l. in merito al grado di diligenza richiesta agli amministratori, la tesi maggioritaria ritiene applicabile quanto disposto dall'art. 2392 co. 1 c.c. relativamente alle s.p.a., ove si specifica che gli amministratori devono adempiere ai propri obblighi con “la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze” (in tal senso Trib. Bologna, Sentenza n. 2372/2018 pubbl. il 01/09/2018 secondo cui
“nonostante il silenzio dell'art. 2476 c.c. circa il grado di diligenza richiesto, si ritiene ormai che, come per gli amministratori di s.p.a, debba farsi riferimento alla diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze possedute, la quale si specifica altresì nel dovere di agire informato e di curare e valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile”). Va precisato che i comportamenti contestati nel presente giudizio non riguardano le scelte imprenditoriali – esse sì risultato di valutazioni discrezionali degli amministratori, purché conformi alle previsioni normative e statuarie – bensì le omissioni delle condotte doverose previste dalla legge. Per tali ragioni non è pertinente, su un piano logico prima ancora che giuridico, il riferimento al principio del business judgment rule fatto dalla difesa del convenuto ove afferma che “ne consegue che i risultati negativi della gestione non determinano responsabilità in capo all'amministratore in quanto le scelte imprenditoriali presuppongono una valutazione di opportunità e di convenienza, magari a posteriori risultata poi fallace, ma non soggetta al giudizio del Giudice”. La giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata, afferma che il principio della insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule), “non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell'iniziativa economica” (Cassazione civile sez. I, 25/03/2024, n. 8069). Dunque, anche a voler assecondare la prospettazione del convenuto, la scelta di proseguire l'attività d'impresa nonostante gli ingenti debiti – oltre a porsi in chiara violazione delle previsioni normative – deve considerarsi manifestamente imprudente e, dunque, sindacabile dal giudice.
Per quanto concerne la responsabilità verso i creditori, come noto, gli amministratori rispondono per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, qualora questo risulti insufficiente al soddisfacimento dei crediti (Cass., sez. 1^, 22 ottobre 1998, n. 10488, m.
519978, Cass., sez. 1^, 20 settembre 2012, n. 15955). Al riguardo, ritiene il collegio che le inosservanze dell'amministratrice e la prosecuzione dell'attività d'impresa, priva di una logica conservativa, abbiano incrementato l'esposizione debitoria della società, giungendo a depauperare completamente l'intero patrimonio sociale. Risultano, dunque, pienamente provati i presupposti della responsabilità: l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale, la colpa grave dell'amministratrice e il nesso causale tra le sue condotte e l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i crediti.
In riferimento alla quantificazione del danno occorre rilevare quanto segue. Successivamente alla modifica del Dlgs 14/2019, l'art. 2486 co. 3 c.c. pone una presunzione, in base alla quale il danno risarcibile – salva la prova di un diverso ammontare – si presume in linea di pagina 5 di 7 principio pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale ovvero alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica ed il patrimonio netto determinato al momento in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c. Tale presunzione opera a condizione che vi siano scritture contabili regolarmente tenute, o dalle quale è comunque consentito ricostruire il patrimonio, e che sia stata “accertata la responsabilità degli amministratori a norma” dell'art. 2486 c.c. Nel caso di specie, parte attrice ha fornito la prova di tutti i requisiti previsti dalla legge, ossia dell'intervenuta diminuzione del capitale sociale sotto il minimo legale;
della colpa dell'amministratrice; degli inadempimenti della stessa agli obblighi di legge, inclusa la gestione non conservativa del patrimonio sociale.
Il danno – sulla base del criterio dei c.d. netti patrimoniali codificato all'art. 2486, comma 3, c.c. – deve riconoscersi nell'ammontare di € 69.451,00. Sebbene la norma preveda che a tale importo debbano essere sottratti “i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione”, alcun importo è stato indicato e/o provato dalle parti. Ritiene il collegio che affinché tali costi possano essere detratti dal differenziale dei netti patrimoniali
è necessario che siano concretamente determinati e indicati nel bilancio di liquidazione, cosa che non è stata fatta nel caso di specie.
Di conseguenza, si ritiene di riconoscere integralmente – senza alcuna riduzione – la somma di €
69.451,00. Per completezza si osserva che non può riconoscersi l'operatività dell'art. 6 del DL. 23/2020 introdotto al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in quanto la perdita del capitale sociale e il conseguente sorgere del dovere in capo all'amministratrice di adempiere agli obblighi di legge risale all'esercizio del 2018 (doc. n. 6). Peraltro, al riguardo, si deve rilevare che la crisi generale di mercato, cui si riferisce parte convenuta, avrebbe dovuto a maggior ragione indurre l'amministratrice ad usare la massima prudenza nella gestione del patrimonio sociale.
Il quadro sin qui illustrato consente di ritenere pienamente provata la responsabilità dell'amministratrice e conseguentemente dell'erede il quale deve essere condannato Controparte_1 al pagamento in favore del della somma di € 34.725,5 pari al 50% della somma di € Parte_1
69.451,00, come richiesto nelle conclusioni riportate in epigrafe. Su tale somma, trattandosi di debito di valore, sono dovuti la rivalutazione monetaria in base agli indici Istat F.O.I. dalla domanda giudiziale fino all'odierna liquidazione nonché gli interessi legali. Dalla data odierna decorrono sulla somma complessiva suindicata gli interessi legali di cui all'art. 1282 c.c. che maturano fino al saldo effettivo, per effetto della trasformazione del debito di valore nella sua corrispondente espressione monetaria “liquida” (cfr. Cassazione sezione III 10.10.2014 n.21396). Per il calcolo degli interessi occorre applicare il criterio della nota sentenza della Cassazione a Sezioni
Unite 17-02-1995 n.1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT (nazionali) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In applicazione di tale criterio al fine del calcolo degli interessi la somma come sopra determinata deve essere previamente devalutata in base ai detti indici e sulla stessa, progressivamente rivalutata, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale e, successivamente, sull'importo costituito dalla sommatoria di capitale e danno da mora, ormai trasformato in obbligazione di valuta, maturano interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282, primo comma, cod. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
pagina 6 di 7 Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. n.147 del 2022 con riferimento al valore effettivo della controversia (Cass. sentenza n.22462/2019), sia per la fase cautelare che per la presente fase.
Fase cautelare
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.175,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 851,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.202,00 Compenso tabellare € 3.228,00
Giudizio di merito Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.202,00
Fase di trattazione, valore medio: € 1806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00 Compenso tabellare € 7.616,00
P.Q.M.
Il Collegio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE la domanda di e, per Parte_1 l'effetto,
CONDANNA a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € Controparte_1
34.725,50 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda giudiziale al saldo, come indicato in parte motiva, in favore di Parte_1
dichiara tenuto e CONDANNA a corrispondere al Controparte_1 [...]
a titolo di compensi, la somma di € 3.228,00 per il giudizio Parte_1 cautelare e la somma di € 7.616,00 per il giudizio di merito, oltre accessori di legge ed esborsi.
Genova, così deciso nella camera di consiglio del 15.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Francesca Lippi Enrico Silvestro Ravera
Minuta redatta dalla Mot Lisa Martinelli
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