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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/03/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 4762/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso per la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositato il 16/10/2024 da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura alla lite rilasciata su foglio separato e allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Vento Mario (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio in Formia (LT);
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa, giusta mandato allegato alla memoria di costituzione, dall'avv. Diego
Casonato (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso;
C.F._4
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte delle parti:
Le parti concludono come da note congiunte depositate nel fascicolo telematico in data 20/03/2025.
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4762/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato, rappresentava che dalla relazione more Parte_1
uxorio con la resistente nasceva in data 26/07/2005 la LI che a far data Controparte_1 Per_1
dalla cessazione della convivenza dei propri genitori in Formia, aveva sempre convissuto con Per_1
la madre;
che nel corso degli anni il ricorrente aveva cercato di onorare puntualmente i propri obblighi e doveri nei confronti della LI che nel mese di settembre 2021, era costretto a Per_1 presentare ricorso, presso l'intestato Tribunale, ex artt. 337 bis e ss. cod. civ. e art. 737 ss. cod. proc. civ.; che pertanto con tale procedimento veniva regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale;
che tuttavia risultavano mutate le proprie condizioni reddituali.
Esposte quindi le rispettive situazioni personali e patrimoniali delle parti, concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
Con memoria di costituzione depositata il 21/02/2025 contestava la ricostruzione Controparte_1
dei fatti così come riportata dal ricorrente ed esponeva le proprie ragioni.
Concludeva chiedendo di rigettare la domanda di riduzione dell'assegno a titolo di contributo di mantenimento della LI con conferma dell'obbligo in capo al ricorrente di versare Per_1
l'importo mensile di €500,00.
All'udienza di comparizione delle parti del 25/03/2025 era presente il procuratore della resistente, il quale, dando atto del raggiungimento di un accordo tra le parti, così come depositato nel fascicolo telematico, insisteva per la relativa omologazione.
Il Giudice si riservava quindi di riferire al Collegio.
La domanda è fondata e deve essere accolta. Infatti, le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della LI maggiorenne e non presentano profili di Per_1
illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda, a modifica del decreto del 14/12/2021 emesso dal Tribunale di Treviso all'esito del procedimento R.G. n.
6000/2021 V.G., provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti che di seguito si riportano integralmente:
a) il IG. , a partire dall'01.04.2025, verserà alla IG.ra mensilmente la somma Parte_1 CP_1 di € 500,00, di cui € 300,00 per il mantenimento della LI ed € 200,00 per il Persona_2 sanare il pregresso debito pari ad € 13.238,65;
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4762/2024 b) dal momento in cui la LI sarà economicamente autosufficiente il IG. Persona_2
continuerà a versare alla IG.ra la somma mensile di € 500,00, sino Parte_1 CP_1 all'estinzione del debito;
c) il IG. , a partire dall'01.04.2025, verserà alla IG.ra il 50% delle spese Parte_1 CP_1
straordinarie relative alla LI , spese che la IG.ra trasmetterà di volta in Persona_2 CP_1
volta allo stesso;
d) dal momento in cui la LI sarà economicamente autosufficiente il IG. Persona_2
non sarà più tenuto al versamento del 50% delle spese straordinarie;
Parte_1
e) alla firma dell'accordo, le parti dichiarano di aver definito i loro rapporti e di non aver nulla più a pretendere l'una dall'altra per i fatti ivi descritti;
f) l'accordo è stato sottoscritto anche dai difensori e procuratori delle Parti per autentica della firma dei propri assistiti e per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, della Legge
Professionale (Legge 31 dicembre 2012 n. 247).
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, 25/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4762/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 4762/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso per la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositato il 16/10/2024 da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura alla lite rilasciata su foglio separato e allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Vento Mario (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio in Formia (LT);
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa, giusta mandato allegato alla memoria di costituzione, dall'avv. Diego
Casonato (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso;
C.F._4
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte delle parti:
Le parti concludono come da note congiunte depositate nel fascicolo telematico in data 20/03/2025.
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4762/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato, rappresentava che dalla relazione more Parte_1
uxorio con la resistente nasceva in data 26/07/2005 la LI che a far data Controparte_1 Per_1
dalla cessazione della convivenza dei propri genitori in Formia, aveva sempre convissuto con Per_1
la madre;
che nel corso degli anni il ricorrente aveva cercato di onorare puntualmente i propri obblighi e doveri nei confronti della LI che nel mese di settembre 2021, era costretto a Per_1 presentare ricorso, presso l'intestato Tribunale, ex artt. 337 bis e ss. cod. civ. e art. 737 ss. cod. proc. civ.; che pertanto con tale procedimento veniva regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale;
che tuttavia risultavano mutate le proprie condizioni reddituali.
Esposte quindi le rispettive situazioni personali e patrimoniali delle parti, concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
Con memoria di costituzione depositata il 21/02/2025 contestava la ricostruzione Controparte_1
dei fatti così come riportata dal ricorrente ed esponeva le proprie ragioni.
Concludeva chiedendo di rigettare la domanda di riduzione dell'assegno a titolo di contributo di mantenimento della LI con conferma dell'obbligo in capo al ricorrente di versare Per_1
l'importo mensile di €500,00.
All'udienza di comparizione delle parti del 25/03/2025 era presente il procuratore della resistente, il quale, dando atto del raggiungimento di un accordo tra le parti, così come depositato nel fascicolo telematico, insisteva per la relativa omologazione.
Il Giudice si riservava quindi di riferire al Collegio.
La domanda è fondata e deve essere accolta. Infatti, le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della LI maggiorenne e non presentano profili di Per_1
illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda, a modifica del decreto del 14/12/2021 emesso dal Tribunale di Treviso all'esito del procedimento R.G. n.
6000/2021 V.G., provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti che di seguito si riportano integralmente:
a) il IG. , a partire dall'01.04.2025, verserà alla IG.ra mensilmente la somma Parte_1 CP_1 di € 500,00, di cui € 300,00 per il mantenimento della LI ed € 200,00 per il Persona_2 sanare il pregresso debito pari ad € 13.238,65;
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4762/2024 b) dal momento in cui la LI sarà economicamente autosufficiente il IG. Persona_2
continuerà a versare alla IG.ra la somma mensile di € 500,00, sino Parte_1 CP_1 all'estinzione del debito;
c) il IG. , a partire dall'01.04.2025, verserà alla IG.ra il 50% delle spese Parte_1 CP_1
straordinarie relative alla LI , spese che la IG.ra trasmetterà di volta in Persona_2 CP_1
volta allo stesso;
d) dal momento in cui la LI sarà economicamente autosufficiente il IG. Persona_2
non sarà più tenuto al versamento del 50% delle spese straordinarie;
Parte_1
e) alla firma dell'accordo, le parti dichiarano di aver definito i loro rapporti e di non aver nulla più a pretendere l'una dall'altra per i fatti ivi descritti;
f) l'accordo è stato sottoscritto anche dai difensori e procuratori delle Parti per autentica della firma dei propri assistiti e per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, della Legge
Professionale (Legge 31 dicembre 2012 n. 247).
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, 25/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4762/2024