TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona della Giudice dott.ssa Giovanna Mullig ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3977/2021 di Ruolo Generale il 30.11.2021 vertente t r a
) - rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DIANA LUCA ( ) e con domicilio eletto presso VIA NAZARIO C.F._2
SAURO, 1 33100 UDINE;
- parte attrice -
e
) – rappresentata e difesa dall'avv. GIUNCHI CP_1 C.F._3
FRANCO ) e con domicilio eletto presso VICOLO PORTA, 5 C.F._4
33100 UDINE;
- parte convenuta -
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
Causa assunta in decisione all'udienza del 24/09/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“NEL MERITO contrariis reiectis, respinta quindi ogni domanda, eccezione e/o richiesta e/o istanza di parte convenuta, così decidersi: 1) accertata e dichiarata preliminarmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 782 c.c., la nullità della donazione indiretta di complessivi euro 110.000,00 tempo per tempo consegnati dal de cuius alla convenuta, come riportato ai punti 8) e 9) di narrativa di citazione, dichiararsi detta corrispondente somma soggetta a collazione ai sensi dell'art. 724 c.c. e considerarla ai fini della ricostruzione fittizia del patrimonio;
2) tenuto conto delle valutazioni espresse dal CTU circa i beni residui, determinarsi la consistenza dell'asse ereditario in morte di (escluse le che restano in Persona_1 comunione) nella somma di euro 142.000,00 [euro 110.000,00 di cui al superiore punto
1) + euro 30.000,00 (valore beni censiti dal CTU) + euro 2.000,00 (valore condiviso n.
77 azioni Marina San Giusto indicate sub c) di narrativa di citazione] o in quella diversa somma che risulterà di giustizia;
3) procedere allo scioglimento della comunione ereditaria (in ciò escludendo le azioni della Marina San Giusto indicate sub c) di narrativa di citazione, che resteranno in comunione), disponendo la reintegrazione della quota di legittima spettante all'attrice lesa dalla donazione;
4) predisporsi pertanto gli assegni divisionali, indicando quello per in Parte_1
euro 44.393,34 (di cui euro 36.300,00 per quota risultante dalla riduzione della donazione di euro 110.000,00,00, euro 7.433,34 per quota dei beni residui così come indicata dal CTU ed euro 660,00 per quota valore n. 77 azioni Marina San Giusto) o in quella diversa somma che risulterà di giustizia e dichiarare tenuta a CP_1 corrispondere a l'eventuale conguaglio economico che risulterà dovuto Parte_1
a pareggio;
5) condannare altresì la convenuta al pagamento nei confronti di CP_1 [...]
della somma di euro 9.133,80 quale rimborso delle somme indicate ai punti Parte_1
11) e 12) di narrativa di citazione con interessi dalla domanda al saldo;
6) compensi e spese rifusi oltre a spese forfetarie, CPA ed IVA di legge”
Per parte convenuta:
“1) suddividersi i beni intestati al de cuius oggetto della CTU dd. 5.12.23, attribuendosi gli stessi alla convenuta , disponendosi che la medesima versi all'attrice il CP_1
controvalore della sua quota – come quantificato dal CTU (pagg. 3-5) – pari oggi a €
6.186,66 (Punto 1: 5.400,00 – 1/5 : 6 = 720,00; Punto 2 : 10.000,00 – 1/5 : 6 = 1.333,33;
11.000,00 – 1/5 : 3 = 2.933,33; 3.600,00 : 3 = 1.200,00) oltre interessi legali e rivalutazione dalla pronuncia al saldo;
2) ricostruirsi l'asse ereditario imputandosi/collazionandosi allo stesso l'ammontare di €
17.043,07, quale quota dell'eredità di figlia del de cuius, di Persona_2 spettanza del medesimo e incamerata dall'attrice, conseguentemente, in suddivisione dello stesso asse, condannarsi l'attrice a versare alla convenuta l'importo di € 11.362,04
(€ 17.043,07:3 x 2) oltre interessi e rivalutazione dalla pronuncia al saldo;
2 3) riconoscersi il credito della convenuta nei confronti dell'asse ereditario per utili di sua spettanza, non percepiti e incamerati dal de cuius, per la partecipazione alla
Autoscuola AG di AG D. e US P. Snc, per l'importo di €
145.963,00, conseguentemente, in suddivisione dell'asse ereditario, condannarsi l'attrice a versare alla convenuta la quota “passiva” a suo carico dell'importo di €
48.564,37 (145.693,00 :3) oltre interessi legali e rivalutazione dalla pronuncia al saldo;
4) dichiararsi inammissibile e respingersi ogni diversa domanda avversaria, si dichiara di non accettare il contraddittorio sulla domanda di ”inclusione” del controvalore dell'imbarcazione “Illusion”, tardivamente avanzata, e su qualsiasi altra domanda diversa da quelle esposte in citazione e precisate nella I memoria ex art. 183 V comma c.p.c., in subordine disporsi la compensazione tra quanto sarà riconosciuto all'attrice e quanto sarà riconosciuto alla convenuta;
5) spese di lite rifuse.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 14.4.2017 decedeva in Codroipo AG NI lasciando come unica erede, giusta testamento olografo pubblicato il 15.5.2017, la moglie, odierna convenuta,
. CP_1
Quest'ultima ha riconosciuto il diritto alla quota di riserva, pari ad 1/3 dell'asse ereditario, in capo all'unica figlia in vita del defunto . Parte_1
, odierna attrice, chiede: Parte_1
1. La dichiarazione di nullità della donazione di euro 110.000,00 alla convenuta con conseguente collazione della stessa;
2. Stimarsi in complessivi euro 142.000,00 l'asse ereditario del defunto;
3. Lo scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione dei beni alle parti con reintegrazione della quota di legittima dell'attrice mediante assegnazione della somma di euro 44.393.34;
4. La condanna della convenuta al pagamento di euro 9.133,80 per affitti posto barca arretrati (euro 5.400,00), ripianamento B.P. IC (euro 700,00) e documentazione austriaca (euro 3.033.80).
La convenuta chiede: CP_1
1. L'attribuzione di tutti i beni componenti l'asse ereditario con conguaglio alla
3 attrice di euro 6.186,66;
2. La collazione di euro 17.043,07 quale quota dell'eredità di Persona_2
figlia premorta del defunto;
3. La condanna dell'attrice al versamento alla convenuta di 1/3 della somma di euro 145.963,00 quale partecipazione della convenuta agli utili, mai percepiti, della “Autoscuola AG di AG D. e US P. s.n.c.”;
4. Il rigetto di qualsiasi altra domanda attorea.
La causa è stata istruita con escussione di due testi e con c.t.u. estimativa dell'asse ereditario a firma del geom. . Persona_3
Sull'asse ereditario.
L'attrice afferma il computo, nell'asse ereditario del defunto, della donazione di euro 30.000,00 quale somma complessiva versata dal defunto sul conto della moglie, senza causale, mediante n. 3 assegni bancari di euro 10.000,00 ciascuno nel maggio
2012 (doc. 27 attrice), e della donazione della somma di euro 80.000,00 quale corrispettivo della vendita di un immobile del defunto alla moglie versato su conto corrente austriaco intestato al defunto e già estinto al momento della successione.
Quanto all'importo di euro 30.000,00 va rilevato che, in mancanza di prova di altra causa del versamento dei tre assegni alla moglie, l'importo va imputato all'asse ereditario quale atto di liberalità del defunto in favore della moglie.
La convenuta eccepisce di avere ricevuto detta somma e di averla spesa per il mantenimento della famiglia, aggravato dalle condizioni di salute del defunto, e per il pagamento a se stessa degli utili della Autoscuola di cui era socia al 25% ma non offre alcuna prova dell'assunto.
I capitoli 1 e 2 di seconda memoria della convenuta sono infatti del tutto irrilevanti.
È acclarato, infatti, con il teste US, che gli utili della sono sempre stati CP_1
pagati al defunto.
Tuttavia, la convenuta non offre alcuna documentazione o conteggio dal quale evincere che i tre assegni erano destinati a pagare tali utili. Il conteggio fornito a posteriori (doc. 12 convenuta) non costituisce prova della eccepita causale ma solo quantificazione della somma pretesa.
Non è provata nemmeno la concorrente causale delle spese di famiglia, non avendo dimostrato la convenuta che solo grazie ai tre bonifici, e nell'immediatezza degli stessi,
4 la medesima abbia potuto effettuare le spese “di famiglia” allegate.
Per ciò che riguarda l'importo di euro 80.000,00 – che la convenuta afferma di avere speso, parimenti, nelle spese di famiglia e quale pagamento a se stessa degli utili – valgono le stesse osservazioni poc'anzi espresse.
È pacifico che in data 3.3.2016 è stato aperto un conto austriaco a nome di
(doc. 15 attrice). Persona_1
Dall'estratto conto doc. 16 attrice si evince che in data 14.3.2016 veniva versata da la somma di euro 80.000,00 e che al 31.3.2016 – quindi solo 17 giorni dopo CP_1
– tale conto aveva un saldo di euro 10.000,00 e che al 29.7.2016 – quindi dopo solo 4 mesi e mezzo – il conto era stato azzerato.
La convenuta assume di avere utilizzato l'intera somma da lei stessa versata per le spese di famiglia e per il pagamento dei suoi utili ma ancora una volta non allega alcuna prova a supporto: né un conteggio, né una causale relativa ai proventi, né una fattura o scontrino relativo alle “spese di famiglia”.
Ne consegue che l'importo complessivo di euro 110.000,00 deve essere considerato donazione e come tale computato nel compendio ereditario.
L'asse ereditario quindi è composto dai beni indicati dal c.t.u. nella sua relazione dd. 5.12.2023, per un valore complessivo di euro 30.000,00.
Il valore complessivo delle quote che spettano all'attrice relative ai beni stimati dal c.t.u. è pari a complessivi euro 7.433,34.
Tale importo va confermato essendo estraneo al giudizio l'accordo delle parti di spartizione dell'affitto scaduto nel 2024.
A tale cifra non si aggiunge il valore della quota di 1/3 delle azioni della Marina San
Giusto di Trieste, peraltro evincibile dal doc. 6 attoreo, avendo l'attrice precisato, in sede di conclusioni, che le quote della “resteranno in comunione” Controparte_2
(punto 3 precisazione delle conclusioni).
A ciò si deve aggiungere, invece, per quanto sopra detto, l'importo di euro
36.300,00 – cosi precisato dall'attrice in sede di conclusioni – quale quota di 1/3 delle donazioni per complessivi euro 110.000,00.
La convenuta in comparsa di risposta ha eccepito il controcredito di euro 35.693,00,
- poi rettificato in euro 145.963,00 solo nella memoria di replica alla conclusionale avversa - “pari alla residua quota di spettanza dell'attrice” per la partecipazione sociale
5 nella Autoscuola dell'AG.
Ebbene, tale credito residuo, quantificato nell'uno o nell'altro importo, non è comunque dimostrato in quanto non pare plausibile che per ben 14 anni (dal 2003 al
2016), la socia non abbia mai provveduto a richiedere, se non altro per regolarizzare la sua posizione contabile, i proventi che per lei aveva intascato l'altro socio.
I rapporti personali intercorsi tra i due (compagni di vita e poi coniugi) da un lato e la regolare indicazione degli utili nelle dichiarazioni dei redditi fanno invece supporre che questi utili siano stati di fatto consegnati alla convenuta in contanti o sottoforma di altre dazioni.
Non pare quindi plausibile che questi proventi vengano eccepiti solo oggi e senza un minimo conteggio delle somme già ricevute rispetto alla somma asseritamente ancora
“residua”.
La domanda va quindi respinta in quanto sfornita di prova adeguata.
La convenuta deve quindi essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, di complessivi euro 43.733,34 a titolo di reintegrazione della sua quota di riserva sulla eredità del padre.
Sui crediti della attrice per euro 9.133,33
La domanda è infondata.
L'attrice chiede il pagamento degli affitti dei posti barca e del garage ma non prova né l'esistenza dei contratti di affitto né l'effettivo pagamento dei medesimi né infine il canone di affitto per ciascuno dei contratti.
L'attrice chiede il pagamento di euro 700,00 per il ripianamento delle passività della
Banca Popolare di IC ma non indica alcun documento a sostegno del pagamento.
L'attrice chiede il rimborso di euro 3.033,80 quale spesa necessaria per la documentazione “austriaca”.
In realtà le spese di cui ai doc. 18 e 19 attengono ad atti idonei a dimostrare la propria qualifica di erede legittimaria pretermessa, (atto di notorietà e certificato successorio europeo) e il doc. 20 attiene al compenso per la legale austriaca, spesa la cui imputazione alla non risulta dimostrata atteso che non è stata documentata la CP_1
risposta negativa della rispetto ad una richiesta di documentazione. CP_1
Sulla quota ereditaria di Persona_2
La domanda della convenuta è infondata.
6 L'accrescimento della quota di sulla eredità della sorella a seguito Parte_1
della rinuncia del padre non costituisce atto di donazione a quest'ultima, e pertanto non
è oggetto di collazione. Invero, “La rinunzia all'eredità è un negozio unilaterale non recettizio, sicché non può configurarsene la simulazione, essendo impossibile l'accordo tra dichiarante e destinatario, richiesto dall'art. 1414, terzo comma, cod. civ.” (così
Cass. civ., 2.3.2015 n. 4162).
Né risulta evidenza del nesso di causalità diretta tra donazione e arricchimento (cfr.
Cass. civ., 28.7.2023 n. 23036), come ad esempio sarebbe stato se il rinunciante avesse espressamente dichiarato il suo intento liberale.
La domanda va quindi respinta.
Sul credito della convenuta relativo agli utili societari
L'attrice eccepisce la novità della domanda.
L'eccezione è fondata.
In comparsa di risposta il credito era stato indicato, in via di eccezione, come controcredito da detrarre rispetto alla pretesa attorea e non come domanda riconvenzionale autonoma.
La domanda riconvenzionale posta solo in sede di precisazione delle conclusioni è quindi inammissibile.
La soccombenza di parte convenuta sulla quantificazione dell'asse ereditario legittima la sua condanna al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite liquidate come in dispositivo in relazione all'accolto.
Gli oneri della c.t.u., necessaria alla causa, vanno posti definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuna salva la solidarietà verso il c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 3977/2021 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, a reintegrazione dell'attrice nella sua quota di riserva, condanna la convenuta al pagamento, in favore della attrice, dell'importo di euro 43.733,34 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre spese
7 forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. pone gli oneri di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice e parte convenuta, per il 50% ciascuna, salva la solidarietà verso il c.t.u.
Così deciso in Udine, il 20/03/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giovanna Mullig)
8