Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/06/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Procedimento Unitario n. 15-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara
Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente rel.
Dott. Federica Colantonio Giudice
Dott. Daniela Angelozzi Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Torino Parte_1
Rodriguez e dall'Avv. Maura Morretti in virtù di procura allegata al ricorso nei confronti di rappresenta e difensa, giusto Controparte_1
mandato a allegato alla memoria di costituzione, dall'Avv. Marco di Donato e
Vanessa Mattiozzi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/03/2025 il in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore, chiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale della società
(di seguito, per brevità, di Controparte_1 Controparte_1
cui è creditore della somma di € 254.220,79 di cui: € 146.157,68 corrispondente alla porzione del credito rimasta insoddisfatta nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n.92/2021 RGE Trib. di Pescara (621.183,06 – 475.025,38= 146.157,68) ed il residuo per
IMU, TARI e spese legali relativi a giudizi nei quali la resistente era rimasta soccombente.
Il Tribunale, pertanto, con decreto del 27/03/2025 assegnava alla debitrice termine di gioni 60 per il deposito del piano e della domanda di concordato preventivo.
In data 24/05/2025 la società provvedeva tempestivamente al deposito CP_1
anzidetto accompagnato dall'attestazione del professionista indipendente redatta ai sensi del comma 3° dell'art. 87 del CCII.
Il Tribunale, pertanto, disponeva l'acquisizione del parere del Commissario
Giudiziale già nominato il quale a tanto provvedeva con atto depositato il 29/05/2025.
Considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario;
rilevato che il piano in cui si articola la proposta ha natura liquidatoria che, anche mediante utilizzo delle risorse provenienti dal finanziamento postergato del socio di € 150.000,00, prevede Controparte_2
a) il pagamento integrale dei crediti prededucibili;
b) il pagamento del 20% dei crediti privilegiati e chirografari anche per degrado indicati nelle classi 1, 2, 3, 4, e 5;
considerato che, ai sensi del comma 47 del CCII, l'apertura della procedura è
consentita solo qualora la proposta abbia superato il vaglio ritualità e le classi siano state formate in maniera corretta;
ritenuto che il vaglio di ritualità non sia limitato alla verifica formale della presenza della documentazione indicata agli artt. 39 e 84 del CCII dovendo esso ricomprendere anche un un controllo di legittimità sostanziale (conf. decreto Corte
appello Milano, 13/07/2023 decreto Corte appello di L'Aquila 19/09/2024 relativi a domande di concordato semplificato per le quali vige il medesimo vaglio di ritualità)
e ciò anche ragione del fatto che in presenza di una concorrente domanda di liquidazione giudiziale (come nella fattispecie) il Tribunale è chiamato a verificare, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. a) e b) del CCII, se la domanda di omologa non sia manifestamente inammissibile e se il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;
ritenuto che tale controllo debba essere effettuato prima dell'eventuale apertura della procedura sia in forza del dato letterale comma 2° dell'art. 47 del CCII che, infatti,
antepone alla comunicazione della proposta ai creditori la verifica della ritualità della proposta, sia per non dar luogo ad un inutile appesantimento del procedimento foriero anche di aumento di spese prededucibili spettanti al Commissario Giudiziale
e ai professionisti indicati alla lett. b) dell'art. 6 del CCII per il caso di ammissione della domanda;
considerato, sotto un profilo formale:
• che fra la documentazione che ex art. 39 comma 1° e 2° CCII la debitrice era tenuta a depositare manca:
❖ la certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
❖ l'indicazione degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo
94, comma 2, del CCII compiuti nel quinquennio anteriore tali dovendosi ritenere i pagamenti oggetto di segnalazione da parte del Commissario
Giudiziale in data 8/04/2025 per complessivi € 112.202,20 in quanto “in ambito concorsuale, l'eccedenza dalla ordinaria amministrazione viene a dipendere dall'oggettiva idoneità dell'atto a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o comunque compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori” (Cass. civ., sez. I, Ord.
1730/2025) e, nella fattispecie, tali pagamenti – effettuati in un contesto di rileventissimo indebitamento - hanno pressochè azzerato il patrimonio societario costituito all'epoca dalla somma di € 112.681,56 pervenutagli quale eccedenza del riparto della procedura esecutiva immobiliare 92/2021 Trib. Pescara;
• che, come contrariamente al disposto di cui all'art. 87 CCII, fra le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale (stante l'inoperatività del disposto di cui all'art. 115 CCII) non sono menzionate:
❖ quella contro il Liquidatore per i pagamenti sopra elencati siccome effettuati in violazione della par condicio creditorum (per tutte Cass. civ., ordinanza 15
gennaio 2020, n. 521) emergendo dalla proposta di concordato che i crediti dei sindaci muniti di privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. saranno pagati nella percentuale del 20% mentre la e l'Avv. Mastrodomenico - titolari CP_3
dello stesso grado di privilegio professionale – sono stati pagati per intero ed in assenza di un bilancio di liquidazione da cui emergesse una condizione economico-finanziaria che assicurasse il trattamento paritario dei creditori nel rispetto dell'ordine dei privilegi;
❖ quella nei confronti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale che –
come descritto nella segnalazione del Commissario Giudiziale del 22/04/2025 -
dopo aver rilevato nel bilancio 2018 una perdita d'esercizio pari ad €
422.090,00 con conseguente riduzione del capitale sociale di oltre un terzo,
avrebbero dovuto convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti;
❖ quella nei confronti dell'organo amministrativo che – come descritto nella segnalazione del Commissario Giudiziale del 22/04/2025 – pur in presenza della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale di € 50.000 a causa della perdita verificatasi nell'esercizio 2019 (pari ad € 557.333,00), non ha deliberato la ricapitalizzazione o la trasformazione della società ai sensi dell'art. 2447 c.c. dando luogo ad un costante incremento del patrimonio netto negativo giunto ad € 3.750.244,00 euro nel 2024;
tenuto conto, inoltre, del fatto che il comma 3° dell'art 87 del CCII prevede che un professionista indipendente attesti la fattibilità del piano che, nel concordato liquidatorio (come il presente), deve avere per oggetto anche la soddisfazione dei creditori in misura superiore a quella conseguibile nella liquidazione giudiziale (arg.
ex art. 84 commi 1 e 4 CCII), l'insussistenza di beni sui quali insiste la causa di prelazione che potrebbe legittimare l'integrale falcidia dei crediti di cui alle classi 1, 2,
3 e 4 (arg. ex art. 84 comma 5 CCII), la convenienza della proposta di transazione fiscale rispetto all'alternativa liquidatoria (arg. ex art. 88 CCII);
evidenziato che con riguardo al contenuto di tale attestazione, già prevista per il concordato preventivo disciplinato nelle Legge fallimentare, la Suprema Corte ha da sempre affermato che “il professionista attestatore, pur essendo nominato dal debitore, in ragione delle caratteristiche di indipendenza e professionalità che lo connotano svolge funzioni assimilabili a quelle di un ausiliario del giudice e, dunque,
sulla base dei riscontri effettuati sulla documentazione allegata alla domanda di concordato, ha il compito di fornire dati, informazioni e valutazioni ai creditori e al medesimo giudice, il quale può tuttavia eventualmente discostarsi dal relativo giudizio nel caso in cui rilevi lacune ovvero errori nell'attestazione” (Cass. civ. sez I,
sent. 7959/2019); che il Tribunale “nel valutare l'ammissibilità della domanda il tribunale, se non può controllare direttamente la regolarità e attendibilità delle scritture contabili del proponente, ben può, invece, svolgere un sindacato sulla corretta predisposizione dell'attestazione dell'aspetto designato ai sensi della L. Fall.,
art. 161, comma 2, in termini di completezza dei dati aziendali e comprensibilità dei criteri di giudizio adottati, rientrando tale attività nelle verifica della regolarità della procedura indispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori” (Cass. civ. sez. I sent. n. 21555/2021); che “Spetta al giudice il compito di controllare la corretta predisposizione dell'attestazione in termini di completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio, ciò rientrando nella verifica di regolarità
dell'andamento della procedura, che è presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del consenso" (Cass. n. 5825/2018) e che “il giudice del merito ben può effettuare una penetrante verifica dell'adeguatezza dell'informazione che viene fornita ai creditori: così perseguendo, in particolare, lo scopo di consentire a questi ultimi una decisione realmente consapevole sulla proposta formulata dal debitore (cfr., tra le altre, le pronunce di Cass., 26 febbraio
2019, n. 5653; Cass., 28 marzo 2017, n. 7579; Cass., 9 maggio 2013, n. 11014);
rilevato che il Professionista nell'ultima pagina della sua relazione ha attestato “La
veridicità dei dati aziendali alla base del Piano e della proposta di concordato e la fattibilità del Piano di concordato preventivo di cui all'art. 87, comma 3, del Codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza della;
” Controparte_1 Controparte_1
nonché “La convenienza del trattamento dei crediti tributari e contributivi come proposti dalla nel Piano di concordato Controparte_1
preventivo rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale”;
ritenuto che difetti totalmente l'attestazione di cui all'art. 84 comma 5 CCII -
concernente l'insussistenza di beni sui quali insiste la causa di prelazione - che legittima l'integrale falcidia dei crediti di cui alle classi 1, 2, 3 e 4 (arg. ex art. 84
comma 5 CCII) non potendo essa individuarsi nella generica frase contenuta nel corpo della relazione “In merito all'entità e alla composizione dell'attivo concordatario, ad oggi non emerge la sussistenza di eventuali ulteriori assets che, pur non trovando allocazione nella situazione patrimoniale redatta secondo criteri civilistici, possano rivelarsi suscettibili di autonomo realizzo e dunque utilizzabili ai fini dell'estinzione del debito” anche in ragione del fatto che l'attestazione in oggetto richiede l'indicazione degli accertamenti effettuati che hanno portato ad escludere anche la sussistenza di un attivo potenziale la cui realizzabilità discende, ad esempio,
dall'esito vittorioso di un giudizio in corso o da avviare nel corso della procedura di concordato. Nella fattispecie, al contrario, dalla relazione redatta dall'Avv.
Mastrodomenico ed allegata alla domanda di concordato, risulta che la ricorrente ha, fra l'altro, ancora in corso un un giudizio in Cassazione n. 2473/2025 avverso la sentenza n. 1334/2024 del Tribunale di Pescara che ha rigettato la fase di merito relativa all'opposizione agli atti esecutivi proposto dalla società Controparte_1
nella sua qualità di debitrice esecutata, nel corso della procedura esecutiva immobiliare n. 92/2021 di R.G. Es. Imm. del Tribunale di Pescara per conseguire l'annullamento della stessa e, conseguentemente, per ottenere la restituzione dei beni mobili presenti all'interno dell'hotel rispetto ai quali lo stesso Liquidatore della nell'atto di citazione del giudizio anzidetto allegato alla mail Controparte_1
dell'Avv. Matrodomenico del 14/4/2025 assumeva che “è documentalmente certo,
oltre che pacifico tra le parti, che tutti i beni mobili, di notevolissimo valore economico (circa € 6.000.000,00), sono di proprietà della società Controparte_1
e non sono mai stati oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 92/2022
[...]
di R.G., né tantomeno è mai stata promossa una diversa procedura esecutiva mobiliare sui predetti beni mobili, che sono sempre rimasti liberi da ogni vincolo espropriativo” e che “Né d'altro canto può ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina relativa alla res derelictae, come invece erroneamente affermato dal professionista delegato nell'avviso di vendita sopra-esposto, posto che la società
Lauretum Hotel S.p.A. non ha mai dichiarato né ha avuto mai l'intenzione di rinunciare al suo legittimo diritto di proprietà sui beni mobili presenti nel compendio pignorato (c.d. animus dereliquendi)”. In presenza di tali circostanze - come pure rilevato nel parere del Commissario giudiziale del 29/05/2025 - il professionista avrebbe dovuto illustrare le ragioni per le quali il giudizio pendente avrebbe avuto un sicuro esito negativo e, solo in tale ipotesi, attestare che all'attivo non risultano acquisibili tali beni mobili (o il controvalore in denaro) sui quali i creditori delle classi
1, 2, e 3 potrebbero far valere i rispettivi gradi di privilegio mobiliare nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. La Suprema Corte, anche di recente, ha ribadito che “L'attestazione di veridicità dei dati aziendali L.Fall., ex art. 161, comma 3, non è un'attività asettica ed astratta, ma è calata in un contesto concordatario al cui interno
è espressamente finalizzata a consentire ai creditori di avere una visione chiara,
esaustiva ed affidabile dell'azienda - in modo da comprendere anche l'iter che ha portato l'imprenditore ad interpellarli sulla possibilità di concordare una risoluzione della crisi alternativa al fallimento - oltre che a fornire all'autorità giudiziaria tutti gli elementi necessari per esprimersi adeguatamente dapprima sulla ammissibilità e poi sulla omologabilità della domanda di concordato” (Cass. civ. sez. I, ord. 29/12/2023,
n. 36401)
ritenuto, analogamente, che l'attestatore nell'affermare che “Dal contenuto del Piano
si apprende che non vi potrebbero essere margini di miglioramento del valore dell'attivo patrimoniale derivanti da possibili azioni risarcitorie e/o recuperatorie esperibili” non ha esaminato tutta la documentazione contabile della società
ricorrente ed in particolare i bilanci descritti dal Commissario nella segnalazione del
22/04/2025 – approvati con il parere contrario del Collegio sindacale - dai quali, come sopra evidenziato, sono emersi gravi inadempimenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale sui quali l'attestatore doveva esprimere un'autonoma valutazione in termini di possibile avvio di azioni giudiziarie ex art. 255 CCII e di prospettive di realizzo;
ritenuto, inoltre, che la non correttezza del giudizio formulato dal professionista circa l'assenza di beni acquisibili o di azioni di responsabilità inficia anche quello della convenienza transazione fiscale rispetto all'alternativa liquidatoria stante il privilegio che gli enti istituzionali possono esercitare sul ricavato dei beni mobili ventualmente acquisiti e sulle somme conseguite a titolo di risarcimento danno nell'ipotesi di esito vittorioso dei giudizi sopra indicati;
ritenuto, infine, come pure rilevato nel parere del Commissario giudiziale del
29/05/2025 che l'attestatore non ha illustrato gli accertamenti svolti per valutare la capacità finanziaria della signora a fornire la finanza esterna di € Controparte_4 150.000,00 benchè questa non abbia fornito alcuna garanzia di pagamento
(fideiussioni, depositi bancari, garanzie reali);
ritenuto, conclusivamente, che le suddette carenze documentali e le plurime lacune contenute nell'attestazione del professionista non consentono alla proposta di superare il vaglio di ritualità richiesto dall'art. 47 del CCII da cui consegue l'inammissibilità della domanda di omologa;
ritenuto, pertanto, che occorre delibare sulla richiesta del creditore ricorrente di apertura della liquidazione giudiziale sulla quale il contraddittorio si é già svolto all'udienza del 18/03/2025;
rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di ditta che esercita attività di costruzione, gestione di immobili destinati ad attività alberghiere;
ritenuto che sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale risultando dimostrata dai bilanci prodotti che la stessa non è in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 comma 1° lett. d) del CCI;
considerato che
la società resistente versa in stato di liquidazione volontaria onde, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (ex multis Cassazione Civile,
Sez. I, 17 ottobre 2022, n. 30435) la valutazione che il Tribunale deve compiere circa il suo stato di insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte;
considerato che
, nella fattispecie, l'attivo patrimoniale della società risultante dalla domanda di concordato, pari ad € 22.451,98, non risulta sufficiente al pagamento integrale dei debiti, pari ad € 2.777.402,15; ritenuto, pertanto, che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla;
considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCI.
Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.
p.q.m.
Il Tribunale, visto l'art. 47 CCII
DICHIARA
l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo presentata dalla società
in data 24/05/2025 e, in accoglimento della Controparte_1
domanda del creditore Parte_1
DICHIARA
L'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
(C.F. ) con sede in via di Sotto, 3 - Pescara
[...] P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il giudice dott. Elio Bongrazio e Curatore il Dott.
(C.F. ), con studio in Piazza Unione, 4 - Controparte_5 C.F._1
Pescara, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico
ORDINA Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.
DISPONE
che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa,
nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è
autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore,
depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA
il giorno 4/11/2025 ore 10:30 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 7 posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1;
avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI
e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore,
termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.
DISPONE
Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.
Così deciso in Pescara il 3/06/2025 Il Presidente est.
dott. Elio Bongrazio