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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/06/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 99/2024R.G. Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Francesco Sicignano e dall'Avv. Parte_1 Del Sorbo Vincenzo, unitamente al quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Direttore Generale e Legale Rapp.te pro tempore dom.to per la carica presso la Sede CP_1 Legale in Torre del Greco (NA) alla Via Marconi nr. 66, rapp.to e difeso dall'Avv. Biagio Cozzolino e dall'Avv.
Antonella Ferraro
RESISTENTE
Oggetto: lavoro in festività infrasettimanali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo giudice, esponendo di essere dipendente dell' , di aver lavorato per quest'ultima nel periodo e nelle giornate festive CP_1 infrasettimanali indicati specificamente nel ricorso, senza aver goduto mai del riposo compensativo ovvero della retribuzione per lavoro straordinario in dette occasioni.
Tanto premesso, esposte le ragioni di diritto a sostegno delle proprie pretese, ha chiesto accertarsi il suo diritto a percepire il relativo compenso per aver prestato lavoro straordinario nei giorni infrasettimanali indicati nel predetto ricorso nel periodo 2018-2021, e, per le ulteriori causali di cui all'atto introduttivo ex art. 9 dell'Accordo Integrativo del CCNL
Comparto Sanità del 07.04.1999 e del successivo art. 29, comma 6, del CCNL Sanità triennio 2016- 2018; per l'effetto, condannare l' al pagamento complessivo di € 2.120,60, per i suddetti titoli, ovvero a quella somma Parte_2 maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo.
La si è costituita, chiedendo in primis la declaratoria di cessazione della materia del contendere in CP_1 riferimento alla somma pretesa dalla ricorrente, atteso che in attuazione della Determina Dirigenziale n. 243 del
16.02.2024, con la busta paga di febbraio 2024 alla ricorrente veniva corrisposto l'importo di € 3.221,66 per gli anni 2018-2021; in via riconvenzionale, instava per la restituzione della somma di € 577,38, versata in esubero per l'anno
2018 non essendo stata richiesta dalla ricorrente. Con vittoria di spese.
Parte ricorrente prendeva atto dell'avvenuto pagamento, ma chiedeva condannarsi la al pagamento delle Parte_3 spese legali e, sulla base di diverse argomentazioni, concludeva per il rigetto della riconvenzionale.
In relazione alle somme pagate e incassate dalla ricorrente per le causali di cui in premessa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. In merito, va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa.
Deve tuttavia essere esaminata la domanda, formulata in via riconvenzionale, dalla resistente in riferimento alla pretesa ripetizione di somme erogate indebitamente.
La domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. riferita alle somme erogate per -asserito- errore in eccesso al dipendente non può essere accolta.
Con La somma è stata erogata sulla base del numero di ore lavorate risultante alla e la circostanza che la ricorrente nel ricorso abbia chiesto un numero di ore inferiore non esclude che le restanti ore pagate fossero state lavorate ed il pagamento dovuto;
rientra nella facoltà o nella possibilità della parte di richiedere al Tribunale ciò che è in grado di provare.
La resistente invoca l'errore senza tuttavia allegare e provare il tipo di errore in cui sarebbe incorsa: tale allegazione, notoriamente, risulta indispensabile per lo scrutinio positivo della domanda riconvenzionale. Il datore, infatti, non può limitarsi a richiedere sic et simpliciter la restituzione degli importi corrisposti in misura superiore, deducendo un mero errore e gravando il lavoratore dell'onere di provare il titolo giustificativo della maggiorazione.
Sul punto, la Cassazione è pacifica. “Il datore di lavoro che pretenda di ripetere una somma erogata al lavoratore in misura superiore rispetto alle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo deve dimostrare che la corresponsione della maggiore retribuzione è frutto di un errore essenziale e riconoscibile dal dipendente stesso ex artt. 1429 e 1431 c.c.
(Cfr. Cass. 17 aprile 2000 n. 4942; Cass 16088/2021; Cass. 13 maggio 1987, n. 4409). Ed ancora. “Il pagamento legittimo al lavoratore di una retribuzione superiore ai minimi previsti dal contratto collettivo indica la volontà di derogare in meglio (ai sensi dell'art. 2077, comma 2, c.c.), tacitamente manifestata dal datore ed accettata dal lavoratore, al trattamento economico di quest'ultimo e, al riguardo, spetta al primo dedurre e provare l'invalidità di questa volontà contrattuale e non al secondo provare il titolo giustificativo della maggiorazione, il quale è insito nella causa stessa del contratto individuale di lavoro subordinato, autonomamente convenuto … (Cfr. Cass. sez. lav., 16/01/2007, n.818).
Nel caso di specie, la resistente, oltre a non aver allegato il tipo di errore posto a fondamento della domanda riconvenzionale, non ha nemmeno fornito alcuna prova in tal senso.
Di conseguenza, in mancanza di tale prova ben può ipotizzarsi che gli eventuali versamenti effettuati in favore della ricorrente in misura superiore siano stati liberamente deliberati da una parte ed accettati dall'altra.
Deve, provvedersi in ordine alle spese, in relazione alle quali permane la controversia tra le parti, come si rileva dal verbale di udienza. Sotto tale profilo si deve rilevare che il pagamento è avvenuto con la busta paga di febbraio 2024 quindi effettivamente dopo la presentazione del ricorso. In ragione di tanto e considerato il rigetto della domanda riconvenzionale, le spese devono seguire il principio della soccombenza che si liquidano come da dispositivo, in misura ridotta, tendendo conto della serialità della domanda e della assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nei confronti dell' così CP_1 provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna la al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.314,00 dovuti per CP_1 compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione per distrazione, compensando la restante metà delle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, data del deposito
Il giudice Cristina Giusti
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 99/2024R.G. Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Francesco Sicignano e dall'Avv. Parte_1 Del Sorbo Vincenzo, unitamente al quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Direttore Generale e Legale Rapp.te pro tempore dom.to per la carica presso la Sede CP_1 Legale in Torre del Greco (NA) alla Via Marconi nr. 66, rapp.to e difeso dall'Avv. Biagio Cozzolino e dall'Avv.
Antonella Ferraro
RESISTENTE
Oggetto: lavoro in festività infrasettimanali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo giudice, esponendo di essere dipendente dell' , di aver lavorato per quest'ultima nel periodo e nelle giornate festive CP_1 infrasettimanali indicati specificamente nel ricorso, senza aver goduto mai del riposo compensativo ovvero della retribuzione per lavoro straordinario in dette occasioni.
Tanto premesso, esposte le ragioni di diritto a sostegno delle proprie pretese, ha chiesto accertarsi il suo diritto a percepire il relativo compenso per aver prestato lavoro straordinario nei giorni infrasettimanali indicati nel predetto ricorso nel periodo 2018-2021, e, per le ulteriori causali di cui all'atto introduttivo ex art. 9 dell'Accordo Integrativo del CCNL
Comparto Sanità del 07.04.1999 e del successivo art. 29, comma 6, del CCNL Sanità triennio 2016- 2018; per l'effetto, condannare l' al pagamento complessivo di € 2.120,60, per i suddetti titoli, ovvero a quella somma Parte_2 maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo.
La si è costituita, chiedendo in primis la declaratoria di cessazione della materia del contendere in CP_1 riferimento alla somma pretesa dalla ricorrente, atteso che in attuazione della Determina Dirigenziale n. 243 del
16.02.2024, con la busta paga di febbraio 2024 alla ricorrente veniva corrisposto l'importo di € 3.221,66 per gli anni 2018-2021; in via riconvenzionale, instava per la restituzione della somma di € 577,38, versata in esubero per l'anno
2018 non essendo stata richiesta dalla ricorrente. Con vittoria di spese.
Parte ricorrente prendeva atto dell'avvenuto pagamento, ma chiedeva condannarsi la al pagamento delle Parte_3 spese legali e, sulla base di diverse argomentazioni, concludeva per il rigetto della riconvenzionale.
In relazione alle somme pagate e incassate dalla ricorrente per le causali di cui in premessa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. In merito, va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa.
Deve tuttavia essere esaminata la domanda, formulata in via riconvenzionale, dalla resistente in riferimento alla pretesa ripetizione di somme erogate indebitamente.
La domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. riferita alle somme erogate per -asserito- errore in eccesso al dipendente non può essere accolta.
Con La somma è stata erogata sulla base del numero di ore lavorate risultante alla e la circostanza che la ricorrente nel ricorso abbia chiesto un numero di ore inferiore non esclude che le restanti ore pagate fossero state lavorate ed il pagamento dovuto;
rientra nella facoltà o nella possibilità della parte di richiedere al Tribunale ciò che è in grado di provare.
La resistente invoca l'errore senza tuttavia allegare e provare il tipo di errore in cui sarebbe incorsa: tale allegazione, notoriamente, risulta indispensabile per lo scrutinio positivo della domanda riconvenzionale. Il datore, infatti, non può limitarsi a richiedere sic et simpliciter la restituzione degli importi corrisposti in misura superiore, deducendo un mero errore e gravando il lavoratore dell'onere di provare il titolo giustificativo della maggiorazione.
Sul punto, la Cassazione è pacifica. “Il datore di lavoro che pretenda di ripetere una somma erogata al lavoratore in misura superiore rispetto alle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo deve dimostrare che la corresponsione della maggiore retribuzione è frutto di un errore essenziale e riconoscibile dal dipendente stesso ex artt. 1429 e 1431 c.c.
(Cfr. Cass. 17 aprile 2000 n. 4942; Cass 16088/2021; Cass. 13 maggio 1987, n. 4409). Ed ancora. “Il pagamento legittimo al lavoratore di una retribuzione superiore ai minimi previsti dal contratto collettivo indica la volontà di derogare in meglio (ai sensi dell'art. 2077, comma 2, c.c.), tacitamente manifestata dal datore ed accettata dal lavoratore, al trattamento economico di quest'ultimo e, al riguardo, spetta al primo dedurre e provare l'invalidità di questa volontà contrattuale e non al secondo provare il titolo giustificativo della maggiorazione, il quale è insito nella causa stessa del contratto individuale di lavoro subordinato, autonomamente convenuto … (Cfr. Cass. sez. lav., 16/01/2007, n.818).
Nel caso di specie, la resistente, oltre a non aver allegato il tipo di errore posto a fondamento della domanda riconvenzionale, non ha nemmeno fornito alcuna prova in tal senso.
Di conseguenza, in mancanza di tale prova ben può ipotizzarsi che gli eventuali versamenti effettuati in favore della ricorrente in misura superiore siano stati liberamente deliberati da una parte ed accettati dall'altra.
Deve, provvedersi in ordine alle spese, in relazione alle quali permane la controversia tra le parti, come si rileva dal verbale di udienza. Sotto tale profilo si deve rilevare che il pagamento è avvenuto con la busta paga di febbraio 2024 quindi effettivamente dopo la presentazione del ricorso. In ragione di tanto e considerato il rigetto della domanda riconvenzionale, le spese devono seguire il principio della soccombenza che si liquidano come da dispositivo, in misura ridotta, tendendo conto della serialità della domanda e della assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nei confronti dell' così CP_1 provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna la al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.314,00 dovuti per CP_1 compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione per distrazione, compensando la restante metà delle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, data del deposito
Il giudice Cristina Giusti