Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1320/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale indicato in epigrafe,
promossa da:
cf rappresentato e difeso dall'avv. mauro Boni Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a La Spezia Viale AL n. 210,
-attore-
Contro
, p. iva , rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Controparte_1 P.IVA_1
Colomba e Valentina Zanni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori a
Modena, Direzionale Centro Ferriere, Torre G, Via Ferruccio Lamborghini n. 81,
-convenuto-
***
CONCLUSIONI
*Per l'attore ome in atto di citazione: Parte_1
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale della Spezia, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento
della presente opposizione, dichiarare nullo, invalido, inefficace ed annullare l'atto di precetto
1
condannare parte opposta al pagamento delle
spese processuali del presente giudizio di opposizione, disponendone la distrazione in favore
del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
*Per il convenuto come in comparsa di costituzione e risposta: Controparte_1
“Nel merito, respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per
tutte le ragioni sopra esposte, da intendersi qui integralmente richiamate. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari”.
***
Premesso
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di La Spezia Parte_1 [...]
. CP_1
L'attore esponeva in fatto di avere ricevuto in data 09.06.2022, ad istanza di
[...]
, la notifica di atto di precetto intimante il pagamento dell'importo di Euro CP_1
17.032,13 in forza del decreto ingiuntivo n. 731/2020 del Tribunale di La Spezia (pronunciato a seguito di ricorso monitorio promosso da nei confronti di Controparte_1 [...]
d munito di formula esecutiva in data 16.09.2021. Parte_1 Controparte_2
L'attore contestava la validità dell'atto di precetto, eccependo l'omessa notifica del decreto ingiuntivo, il difetto di titolarità del credito in capo ad , la compiuta Controparte_1
prescrizione del credito.
L'attore chiedeva pronunciarsi la declaratoria di invalidità dell'atto di precetto notificato in data
09.06.2022.
*Si costituiva in giudizio , contestando le difese attoree e chiedendo il Controparte_1
rigetto delle domande di parte attrice.
*In corso di causa non veniva svolta istruttoria.
2 In data 06.06.2024 si svolgeva l'udienza di precisazione delle conclusioni, ed il Giudice
tratteneva la causa in decisione.
Osservato
Le domande svolte da on sono fondate. Parte_1
*Il ricorso monitorio ed il decreto ingiuntivo n. 731/2020 del Tribunale di La Spezia risultano notificati a in data 18.01.2021 come emergente dalle relate di notifica Parte_1
sottoscritte dall'ufficiale giudiziario e costituenti atto pubblico agli effetti ex art. 2700 cc (vedasi i documenti nn. 1 ed 1bis di ). Controparte_1
Si aggiunga quanto segue.
In base all'art. 654 cpc, ai fini dell'esecuzione fondata su titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo, qualora il decreto ingiuntivo sia stato notificato all'ingiunto ex art. 644 cpc in data antecedente alla dichiarazione di esecutività dello stesso, non occorre che lo stesso venga notificato successivamente in forma esecutiva all'ingiunto ma nell'atto di precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva.
In relazione al caso di specie in sede di atto di precetto notificato in data 09.06.2022 nei confronti di ad istanza di , viene indicato che il Parte_1 Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 731/2020 del Tribunale di La Spezia, successivamente alla notifica in data 18.01.2021 nei confronti di non è stato opposto nelle forme ex Parte_1
art. 645 cpc dal medesimo e pertanto è stato dichiarato esecutivo ex Parte_1
art. 647 cpc in data 16.09.2021.
*La titolarità del credito in capo ad avrebbe dovuto essere contestata Controparte_1
da n sede di opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 645 cpc. Parte_1
ha comunque dimostrato la titolarità del credito considerato che, da Controparte_1
un lato, DI RI AL SP era originariamente titolare del credito quale parte mutuante
3 del finanziamento n. 20307900000 del 24.05.2012 concesso a (ed Parte_1
, dall'altro lato, DI RI AL SP ha ceduto il credito ad Controparte_2 [...]
tramite atto del 05.12.2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica CP_1
ALna in data 17.01.2019 (vedasi i documenti nn. 3, 3bis, 4 e 5 prodotti da CP_1
).
[...]
*La prescrizione del credito di avrebbe dovuto essere contestata da Controparte_1
n sede di opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 645 cpc. Parte_1
L'eccezione di prescrizione è comunque generica ed infondata nel merito.
Il termine di prescrizione è decennale ex art. 2946 cc trattandosi di credito contrattuale rectius
derivante da contratto di finanziamento.
Il contratto di finanziamento n. 20307900000 risulta sottoscritto da in Parte_1
data 24.05.2012 (vedasi il documento n. 5 di ). Controparte_1
La notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo avvenuta in data 18.01.2021 ha effetti interruttivi della prescrizione ex art. 2943 cc.
*Questo Giudice deve rigettare le domande avanzate da Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari della difesa di (a carico di vengono Controparte_1 Parte_1
liquidati in Euro 3.397,00 oltre accessori, in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014,
tenuto conto del valore della causa (Euro 17.032,13), del tipo di procedimento (contenzioso ordinario), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle fasi processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
***
P.Q.M.
A) Rigetta le domande avanzate da Parte_1
4 B) Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore di Parte_1
, liquidandole in Euro 3.397,00 oltre accessori. Controparte_1
La Spezia, 31.12.2024
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
5