Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/02/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 18 anno
2025 Oggetto: R E P U B B L I C A I T A L I A N A casse di previdenza In nome del popolo italiano professionisti- versamento L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A contribuzione - condizioni- giudizio di
- S E Z I O N E L A V O R O - rinvio a seguito dell'ordinanza composta dai magistrati: di annullamento n. 6916/2024 Dr. Vincenzo Pio Baldi Presidente della Corte di Dr. ssa Simonetta Liscio Consigliera rel. Cassazione- Dr. ssa Paola De Lisio Consigliera
All'udienza del giorno 12 febbraio 2025 pubblicando il dispositivo all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 142 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass. cui è riunita la causa iscritta al n. 145 / 2024 p r o m o s s a d a
(C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Perugia (PG), Via Settevalli 133/c, presso e nello studio dell'avv. Claudio Arcaleni ( ; pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende Email_1 unitamente ed anche disgiuntamente all'Avvocato Emilio Bagianti, ( ; pec: ) C.F._3 Email_2 entrambi del Foro di Perugia, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato scansionato ed allegato al fascicolo telematico, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 83, 3° comma, c.p.c.
-ricorrente in riassunzione- già appellato-
c o n t r o
Controparte_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante
[...] protempore, geom. , con sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da CP_2
Brescia, 4, c.f. iva , rappresentata e difesa, come P.IVA_1 P.IVA_2 da procura rilasciata su foglio separato, allegata al fascicolo telematico in copia
1
(pec , con domicilio eletto Email_3 presso lo studio dell'avv. Francesca Bagianti, in Perugia, piazza B. Michelotti, 1;
- convenuto in riassunzione - già appellante -
AVENTE AD OGGETTO: riassunzione a seguito dell'ordinanza di rinvio n. 6916/2024 della Corte di Cassazione- sezione lavoro pubblicata in data 19 giugno 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con distinti ricorsi depositati dinanzi al giudice del lavoro di Perugia il geometra propose opposizione avverso la cartella esattoriale Parte_1
n. 08020150006336441 000 ed avverso la n. 080 2016 00020940 08 con cui gli era stato intimato di pagare alla
[...]
l'importo della Parte_2 contribuzione asseritamente dovuta per gli anni 2011, 2012 e 2013. sostenne l'illegittimità del presupposto su cui si fondavano le Parte_3 pretese contributive azionate mediante i titoli impugnati e cioè l'iscrizione disposta d'ufficio alla ,atteso che la sua attività lavorativa era stata CP_1 quella svolta come dipendente,per la quale era iscritto alla relativa gestione previdenziale presso l'INPS. In particolare, precisò, di non possedere partita e di aver svolto tra il 2011 e 2012, in esecuzione di disposizioni impartitegli dal datore di lavoro solo quattro atti di aggiornamento al catasto fabbricati nell'interesse della società datrice di lavoro per i quali non aveva percepito alcun compenso aggiuntivo. Costituitasi in giudizio, la ripercorse l'evoluzione del quadro normativo CP_1
e regolamentare disciplinante l'ordinamento della , rilevando che a far Pt_2 data dal 1° gennaio 2003 l'art. 5 dello Statuto aveva previsto l'obbligatorietà dell'iscrizione per tutti i geometri iscritti all'Albo che esercitavano, anche in assenza di continuità ed esclusività, la professione, fatta salva la prova contraria da fornire secondo le modalità espressamente stabilite dalla delibera n. 123/2009, adottata dal Consiglio di Amministrazione e approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30/6/1994 n. 509, con decreto ministeriale del 14 luglio 2009. Rilevò, piuttosto, che tra il 2011 e il 2012 aveva effettuato atti Pt_1 professionali di aggiornamento catastale, esclusivamente riservati ai professionisti abilitati e autorizzati.
2 Pertanto, secondo la , dovevano essere ritenute sussistenti le condizioni CP_1 per l'iscrizione d'ufficio e di conseguenza legittima la richiesta di pagamento dei contributi minimi per gli anni compresi tra il 2011 e il 2013. 1.1. Riuniti i procedimenti originati dalle due opposizioni, il Tribunale, con la sentenza n. 141/2017, in accoglimento delle spiegate opposizioni, annullò entrambe le cartelle esattoriali, ritenendo che le modifiche apportate all'art. 5 dello Statuto avessero introdotto una presunzione di esercizio della professione, basata sulla mera iscrizione all'Albo professionale, da ritenersi illegittima in quanto l'autonomia conferita alla dalla disposizioni di CP_1 legge non poteva estendersi alla possibilità di disciplinare i requisiti d'iscrizione. Quanto alle spese, tenuto conto della novità e della complessità delle questioni oggetto di causa, ne dispose l'integrale compensazione.
2. La Corte d'Appello di Perugia con la sentenza n. 87 del 2018, condividendo l'esegesi del quadro normativo svolta dal Tribunale e le conclusioni cui era giunto, confermò la decisione di primo grado, respingendo il gravame proposto dalla . Pt_2
Ad avviso della Corte, infatti, il principio dell'iscrizione automatica alla Pt_2 di tutti i geometri iscritti all'Albo professionale ricavabile dalla nuova formulazione dell'art. 5 della Statuto doveva ritenersi in contrasto con l'art. 22 della legge n. 773/1982 che condizionava l'iscrizione alla CP_1 all'esercizio della libera professione “con carattere di continuità”. L'ambito dei provvedimenti adottabili dall'Ente non poteva, quindi, estendersi alla disciplina dei requisiti d'iscrizione che continuava a essere regolata dalla legge. La Corte, preso atto che dalle risultanze processuali era emerso che negli anni in contestazione il avesse effettuato soltanto quattro atti di Pt_1 aggiornamento catastale nell'esclusivo interesse del datore di lavoro senza percepire compensi aggiuntivi, escluse la ricorrenza del carattere della continuità nell'esercizio della professione. Conseguentemente ritenne che l'iscrizione disposta d'ufficio fosse illegittima al pari delle pretese contributive avanzate con le cartelle esattoriali oggetto d'opposizione.
3. La Cassa geometri ricorse allora in Cassazione argomentando l'erroneità della pronuncia della Corte territoriale. Nel giudizio di legittimità i costituì resistendo con controricorso. Pt_1
3.1. La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6916/2024, pubblicata in data 19 giugno 2024, accolse il ricorso proposto dalla dando continuità ad CP_1 un principio già affermato in altre pronunce, secondo cui “In tema di
[...]
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del Parte_2 pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'Albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale
3 dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le condizioni per CP_1 le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'Albo” (Cass. n. 28188/2022, 7820/2022, 4568/2021). Osservò poi il collegio di legittimità come le norme regolamentari dettate dalla attraverso la delibera riguardante i requisiti d'iscrizione dei geometri CP_1 dipendenti di aziende, enti pubblici e società prevedano l'iscrizione obbligatoria eccetto che per i professionisti assunti come dipendenti ed inquadrati nel ruolo professionale di geometra che svolgano l'attività inerente professione nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, oppure laddove il datore di lavoro attestasse il mancato svolgimento da parte del dipendente di attività libero-professionale riconducibile a quella di geometra. Il Collegio di legittimità ha così rinviato la causa a questa stessa Corte, in diversa composizione, affinché riesamini il merito della controversia alla luce del riaffermato principio di diritto.
4. Sia che la con ricorsi depositati rispettivamente Pt_1 CP_1 in data 13 settembre 2024 e 18 settembre 2024, hanno riassunto il giudizio innanzi a questa Corte.
in questa sede, sostiene che la conclusione cui è pervenuta la Pt_1 giurisprudenza di legittimità con l'orientamento da ultimo avallato non possa essere condivisa. Essa, infatti, secondo la difesa del professionista di fatto si tradurrebbe nell'imposizione di un obbligo contributivo per attività richieste dal datore di lavoro nell'ambito del rapporto di impiego privato e in relazione alle quali il lavoratore già versa la contribuzione alla gestione obbligatoria. Secondo la parte, poi, l'autonomia della non può viceversa spingersi CP_1 ad introdurre una deroga alla disposizione legislativa di cui all'art. 22 della L. 773/1982, ridefinendo le regole relative all'iscrizione alla . CP_1
Rileva come le condizioni di esenzione dall'iscrizione stabilite a livello regolamentare per i geometri siano sostanzialmente irrealizzabili attesa l'inesistenza di un “ruolo professionale di geometra previsto dai CCNL” e l'impossibilità di ottenere la dichiarazione del datore di lavoro qualora l'attività richiesta sia assimilabile a quella del geometra. Secondo il professionista l'automatismo di iscrizione introdotto dalla CP_1 determinerebbe conseguenze pregiudizievoli e irragionevoli per tutti i geometri dipendenti che, per non incorrere nelle richieste contributive della
, si troverebbero costretti a cancellarsi dall'Albo, privandosi della CP_1
4 possibilità di usare competenze legittimamente acquisite attraverso il percorso professionale. Conclude, pertanto, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. In punto di spese, in via subordinata, chiede che sia tenuto conto del recente mutamento dell'orientamento giurisprudenziale in materia.
4.1. A sua volta con il ricorso in riassunzione tempestivamente Pt_2 depositato chiede, in applicazione del principio di diritto enunciato nell'ordinanza di rinvio, che venga accertata e dichiarata la sussistenza dell'obbligo del geometra di versare la contribuzione minima alla Pt_1
per le annualità 2011, 2012 e 2013, con conseguente condanna dello CP_1 stesso al pagamento delle somme oggetto delle cartelle esattoriali. Nel giudizio riassunto da iscritto al rg. n. 142/2024, si è costituita Pt_1 la chiedendo, previa riunione dei procedimenti, il rigetto CP_1 delle domande spiegate nel ricorso.
costituitosi nel giudizio di riassunzione successivamente introdotto Pt_1 dalla ed iscritto al rg. n. 145/2024, ha contestato, con le medesime CP_1 argomentazioni difensive svolte nel ricorso, la fondatezza della pretesa riforma avversaria della sentenza.
4.2. All'udienza di discussione, fissata per entrambe le cause in data 12 febbraio 2025, questa Corte, dopo avere preliminarmente disposto la necessaria riunione dei procedimenti, all'esito della discussione orale, in cui i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti e alle richieste ivi formulate, ha definito il giudizio pronunciando il dispositivo che ora è riprodotto in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Merita in primo luogo rilevare, tenuto conto del tenore del ricorso in riassunzione spiegato dal geometra che questa Corte ai sensi dell'art. 384 c.p.c., quale giudice del rinvio, non può discostarsi dal principio di diritto affermato nell'ordinanza dal Collegio remittente che riveste valore vincolante per il giudice di merito. Resta pertanto preclusa in questa sede una rivisitazione critica della ricostruzione ed interpretazione del quadro normativo fatta dal collegio remittente.
2. Del resto, l'infondatezza delle rinnovate doglianze mosse dal professionista - che secondo la sua tesi giustificherebbero il Collegio a non uniformarsi alla regola di diritto espressa nell'ordinanza di rinvio, è sufficiente richiamare le argomentazioni svolte dalla Corte di Cassazione nelle precedenti pronunce, espressamente richiamate dal giudice rimettente, in specie in
5 Cass. sez. lav. n. 4568/2021, della quale è opportuno riportare alcuni passi essenziali:
“
8. Ai sensi della disciplina dettata dalla legge 4 febbraio 1967, n. 37, Riordinamento della nazionale di previdenza ed assistenza a favore del CP_1 geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali, sono obbligatoriamente iscritti alla " nazionale di previdenza ed a CP_1 CP_1 favore dei geometri" istituita con legge 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri.
9. La Legge 20 ottobre 1982, n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all'art. 22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla . Nel CP_1 sistema di tale ultima legge, l'occasionalità dell'attività svolta dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della provvedere CP_1 periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del co. 7 del citato articolo 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10).
10. In tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica CP_1 natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.
11. Nell'esercizio del potere regolamentare la a decorrere al 2003 ha CP_1 ribadito l'automatismo di iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla
, dunque, non rileva la mancata produzione effettiva di reddito CP_1 professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negative. 12. Il sistema regolamentare della , dunque, non ha esteso l'obbligo di CP_1 iscrizione a nuove categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.”. Dunque, osserva questo Collegio, non risponde al vero che un atto di normazione secondaria, come lo Statuto ed il Regolamento della , abbia CP_1
6 disciplinato autonomamente l'obbligo di iscrizione e contribuzione, derogando a quanto previsto dalla Legge. Come afferma la Cassazione nell'appena citato precedente l'ambito dei soggetti obbligati alla contribuzione non è mutato per effetto del nuovo regolamento introdotto nel 2003 dalla , dato che l'iscrizione alla CP_1 CP_1 riguarda pur sempre i geometri iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione, mentre è solo mutato l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività. Stabilita la legittimità della disposizione statutaria che prevede l'obbligo di iscrizione alla , ne deriva, secondo la Cassazione, l'applicazione delle CP_1 norme regolamentari con cui l'Ente ha stabilito le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo. 3. Tanto chiarito, l'ordinanza di rinvio evidenzia come le ragioni della cassazione siano da individuare proprio nella mancata verifica da parte della Corte territoriale della sussistenza o meno delle condizioni che secondo le norme regolamentari della avrebbero consentito al geometra CP_1 Pt_1 di superare la presunzione dello svolgimento dell'attività professionale connessa all'iscrizione all'Albo. 3.1. A questo collegio spetta dunque il compito di procedere all'indagine richiesta. Al riguardo si rileva come, in punto di fatto, risulti pacifico che il geometra er gli anni in contestazione fosse iscritto all'Albo professionale e che Pt_1 dall'agosto dell'anno 2006 lavorasse alle dipendenze della società Umbra Control S.r.l., rivestendo la qualifica di impiegato tecnico. Altrettanto pacifica la circostanza che nel periodo controverso Pt_1 avesse compiuto nell'interesse della società datrice di lavoro in regime di subordinazione quattro atti di aggiornamento del catasto fabbricati, atti professionali attinenti alla professione di geometra. La sporadicità di tali incarichi offre dimostrazione del fatto che non Pt_1 lavorasse alle dipendenze del datore di lavoro l'attività di geometra e tanto trova conferma nell'assenza dell'attestazione datoriale richiesta dal regolamento della ai fini dell'esonero dall'obbligo contributivo. CP_1
Ed, infatti, secondo quanto previsto dal regolamento il datore di Pt_2 lavoro ai fini dell'esonero dall'obbligo contributivo in favore della cassa professionale a carico del proprio dipendente dovrebbe attestare che il proprio dipendente non svolge attività professionale come geometra ( evenienza nel caso di specie contraddetta dall'effettivo assolvimento di quattro incarichi in favore del datore di lavoro, pacificamente richiedenti la
7 spendita del titolo professionale), oppure che il dipendente è assunto proprio con le funzioni di geometra ( e non corrisponde al vero che non esista alcun CCNL che tale figura professionale preveda) e quindi per assolvere a tali mansioni, inerenti il possesso del titolo, esclusivamente in favore del datore di lavoro (evenienza nel caso di specie contraddetta non soltanto dalla mancata attestazione in tal senso da parte del datore di lavoro, ma dalla stessa, già rilevata, saltuarietà dell'attività professionale affidata al dipendente nel periodo controverso). In entrambi i casi, infatti, sussisterebbe esclusivamente l'obbligo contributivo datoriale nei confronti della gestione dei lavoratori dipendenti. Tanto esclude i dubbi di irragionevolezza del sistema che pure paventa la difesa di Pt_1
Tali circostanze, alla luce del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, attesa l'irrilevanza dell'esercizio occasionale della professione inducono ad escludere che nel caso di specie sussistessero le condizioni di esenzione dall'iscrizione alla stabilite dalle delibere n.ri. 123 e 124 del CP_1
2009. Sulla base di quanto sopra deve allora rilevarsi la fondatezza della pretesa contributiva azionata dalla sussistendo tutti i presupposti per CP_1
l'imposizione della contribuzione minima obbligatoria, vale a dire: 1) l'iscrizione all'albo professionale dei geometri;
2) l'esercizio, seppur occasionale, dell'attività professionale;
3) l'assenza delle condizioni di esenzione. 3.2. In definitiva la domanda agita da per ottenere l'accertamento Pt_1 negativo dell'obbligo di iscrizione alla cassa di previdenza per i geometri e del conseguente obbligo di versamento della relativa contribuzione per gli anni 2011, 2012 e 2013 va respinta. 4. Quanto alle spese, considerata la presenza, all'epoca dell'introduzione del giudizio - e fino agli arresti della giurisprudenza di legittimità più recenti, del cui solo recente consolidamento dà atto la stessa pronuncia rescindente - di indirizzi contrapposti nella giurisprudenza sul tema, le spese dell'intero giudizio vanno compensate integralmente tra le parti costituite.
P.Q.M.
Quale giudice del rinvio ai sensi dell'art. 392 C.p.C., nel contraddittorio tra le parti così provvede:
1- Respinge le opposizioni proposte da avverso le cartelle Parte_1 esattoriali di pagamento n. 080 2015 00063364 41 000, notificata in data 31 maggio 2015 e n. 080 2016 00020940 08 000, notificata in data 07 aprile
8 2016 e, per l'effetto, dichiara tenuto al pagamento delle Parte_1 somme portate nei detti titoli.
2- Dichiara compensate per intero tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio. Così deciso a Perugia il giorno 12 febbraio 2025
Il Presidente Dr. Vincenzo Pio Baldi La consigliera est. Dr.sa Simonetta Liscio
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