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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2024, n. 10673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10673 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 22090/2024 Reg. Gen.
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
-SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
PresidenteDott. Anna Cattaneo
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 18/06/2024 e vertente
TRA
) Parte 1 C.F. 1
Luogo e data di nascita ZA in data 02/04/1957
Residenza P.ZA SELINUNTE 6 20100 MILANO ITALIA rappresentato e difeso dall'Avv. COPPO CHANTAL MARIA ENRICA presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
Parte attrice
E
Controparte_1 C.F. 2
Luogo e data di nascita CO in data 01/01/1972
Residenza P.ZA SELINUNTE 6 20100 MI ITALIA;
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 26 giugno 2024
OGGETTO:
SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
Conclusioni di parte attrice precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il 3 dicembre 2024
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi Pt 1 e CP 1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito a MILANO il 22/01/2007 con rito civile (anno 2007, atto n0127, parte I R 01).
Dall'unione non sono nati figli.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati il 28 febbraio 2023 ed il procedimento di separazione
è stato definito con sentenza 6710/23 dell'8 agosto 2023 del Tribunale di Milano.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18/06/2024 Parte 1 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio senza avanzare ulteriori domande
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 3 dicembre 2024 verificata la regolarità della notifica ex art
143 c.p.c., il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di Controparte 1
La parte attrice in udienza ha dichiarato:
Mi voglio divorziare.
Non vedo mia moglie da un po' di anni.
Non so neppure dove sia
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice delegato non ha adottato provvedimenti provvisori in assenza di domanda ed ha, quindi, ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
*******
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati il 28 febbraio 2023, il procedimento di separazione è stato definito con sentenza 6710/23 dell'8 agosto 2023 del Tribunale di Milano ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 14/06/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato (per il lungo tempo trascorso dalla separazione) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle spese di lite.
La natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, portano a non disporre nulla in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
22090 del 2024, nella contumacia di parte convenuta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra Parte 1
a MILANO il22/01/2007, atto iscritto negli atti di matrimonio e Controparte_1 presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO, (anno 2007, atto n0127, parte I R
01);
2. Nulla sulle spese;
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2024 Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
-SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
PresidenteDott. Anna Cattaneo
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 18/06/2024 e vertente
TRA
) Parte 1 C.F. 1
Luogo e data di nascita ZA in data 02/04/1957
Residenza P.ZA SELINUNTE 6 20100 MILANO ITALIA rappresentato e difeso dall'Avv. COPPO CHANTAL MARIA ENRICA presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
Parte attrice
E
Controparte_1 C.F. 2
Luogo e data di nascita CO in data 01/01/1972
Residenza P.ZA SELINUNTE 6 20100 MI ITALIA;
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 26 giugno 2024
OGGETTO:
SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
Conclusioni di parte attrice precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il 3 dicembre 2024
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi Pt 1 e CP 1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito a MILANO il 22/01/2007 con rito civile (anno 2007, atto n0127, parte I R 01).
Dall'unione non sono nati figli.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati il 28 febbraio 2023 ed il procedimento di separazione
è stato definito con sentenza 6710/23 dell'8 agosto 2023 del Tribunale di Milano.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18/06/2024 Parte 1 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio senza avanzare ulteriori domande
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 3 dicembre 2024 verificata la regolarità della notifica ex art
143 c.p.c., il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di Controparte 1
La parte attrice in udienza ha dichiarato:
Mi voglio divorziare.
Non vedo mia moglie da un po' di anni.
Non so neppure dove sia
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice delegato non ha adottato provvedimenti provvisori in assenza di domanda ed ha, quindi, ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
*******
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati il 28 febbraio 2023, il procedimento di separazione è stato definito con sentenza 6710/23 dell'8 agosto 2023 del Tribunale di Milano ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 14/06/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato (per il lungo tempo trascorso dalla separazione) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle spese di lite.
La natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, portano a non disporre nulla in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
22090 del 2024, nella contumacia di parte convenuta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra Parte 1
a MILANO il22/01/2007, atto iscritto negli atti di matrimonio e Controparte_1 presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO, (anno 2007, atto n0127, parte I R
01);
2. Nulla sulle spese;
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2024 Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo