Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 31/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 394/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famigli a e Person e
Il Tribunal e di Pis toia, riunito i n C amera di C onsi glio e compost o dai seguenti m agist rati: dott. Stefano Bill et Presi dente dott.ssa Gi uli a GA ulo Giudi ce dott. Ni col a Latour Gi udice rel . ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A nell a caus a ci vil e i scritt a a ruolo n. R.G. 394/2025 avent e ad oggetto la r egolamentazi one dell e condizi oni di affidamento e manteniment o dell e figl ie nate f uori dal matrimoni o, su ricorso deposit ato in dat a
26.02.2025, congiunt am ent e dai coniugi:
C. F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
24.08.1978 e residente in [...], rappresentato e di feso , giusta procura in atti, dall'Avv. GiIA Santiloni, presso lo studio della quale el egge domi cil io in Prato, Via Torelli n. 57,
e
C. F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._2
20.06.1984 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Dolfi e dall'avv. Elena Mariotti, presso lo studio delle quali elegge domicilio in Pistoia, Via Buozzi n. 21,
1
PM in s ed e
Interven tore n ecessari o
RAGI ONI di FATT O e di DIRITTO d el la DE CISIONE
1. Con ri corso congiunt o depositato i n dat a 26.02.2025 i sig.ri e h anno chiesto l'adozione di Parte_1 Parte_2
provvedim ent i concernenti l'affi damento ed il m antenim ento del le figli e minorenni Gi IA (nata il [...]) e (nat a il Per_1
25.10.2018) nat e dal la loro rel azi one more uxorio, orm ai cessat a, in conformit à all e condizioni dagli st essi concordem ent e pattuit e.
In parti col are, l 'accordo raggiunto dal le part i prevede quanto segue:
1.- Le Parti vivranno separate portandosi reciproco rispetto.
2.- La casa familiare, situata in Agliana (PT), Via Montesabotino n. 52, di proprietà della SI.ra , rimane assegnata a quest'ultima che Parte_2
continuerà ad abitarvi con le figlie che ivi avranno, con la madre, domicilio, residenza e collocazione prevalente. Tutti i mobili di arredo della casa di Pistoia,
Via Montesabotino n. 52, nessuno escluso, rimarranno a corredo di tale immobile.
3.- Il sig. che ha già di fatto da tempo lasciato la casa ove si Parte_1
era svolta la convivenza, nel mese di giugno 2024 ha trasferito la propria residenza presso la casa dei propri genitori, sita in Agliana (PT), Via Po n. 11
4.- Le figlie della coppia, e rimangono Persona_2 Persona_3
affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con prevalenza abitativa presso la madre e, a questo proposito, le parti hanno concordemente disciplinato il diritto di custodia secondo le seguenti modalità:
4 a.- Le decisioni relative alla cura quotidiana verranno prese autonomamente dal genitore con il quale le figlie si troveranno sul momento;
le decisioni di
“urgenza”, quando è compromessa la salute o la sicurezza delle minori, verranno prese autonomamente dal genitore con cui le figlie si trovano, che informerà al più presto l'altro genitore.
2 4 b.- Le bambine rimarranno collocate di regola presso la madre salvo quanto più dettagliatamente previsto ai punti che seguono. Ad ogni modo le minori rimarranno in custodia ad entrambi i genitori compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e di salute, secondo le seguenti modalità e tempistiche:
4 b.
1. Infrasettimanalmente, a settimane alterne: una settimana le figlie staranno presso la madre il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì, e con il padre il Martedì e il
Giovedì; la settimana successiva le figlie staranno con il padre il Lunedì,
Mercoledì e Venerdì e con la madre il Martedì e il Giovedì compresi i pernottamenti.
I pernottamenti durante la settimana saranno presso la madre.
Il padre potrà decidere di tenere le figlie con sé a dormire avendo cura la mattina successiva di accompagnare / fare accompagnare dai nonni GiIA presso l'abitazione della madre entro le ore 07:30, mentre verrà accompagnata Per_1
dai nonni a scuola.
Qualora la madre, infrasettimanalmente non possa essere presente allorquando le bambine si recheranno a dormire, il pernottamento avverrà presso la casa dei nonni paterni ed in quel caso la madre si recherà la mattina a prendere GiIA per portarla a scuola, mentre sarà accompagnata a scuola dalla nonna. Per_1
Resta fermo il diritto del genitore presso cui il figlio si trova a dormire, di decidere, nel caso non possa essere presente per esigenze di lavoro o personali, che il pernottamento possa avvenire presso i nonni (genitori rispettivi).
Durante i fine settimana le bambine saranno collocate presso la madre nei giorni in cui le stesse trascorrono con il padre il lunedi, mercoledì e venerdi e presso il padre nei giorni in cui le bambine trascorreranno con la madre il lunedi, mercoledì e venerdi, e dunque a fine settimana alterni compatibilmente con le necessità di salute, le esigenze sportive, scolastiche e ludiche delle figlie.
Durante i fine settimana la madre è disponibile ad occuparsi del trasporto delle figlie.
4 b.2 I giorni di Natale, Capodanno e Pasqua, il 25 aprile, il 1 maggio ed il 2 giugno verranno trascorsi dalle bambine con il padre o con la madre in maniera alterna.
4 b.3 Durante il periodo estivo da Giugno a Settembre ciascuno dei genitori potrà tenere con sé le bambine per 15 giorni, anche consecutivi, in ogni caso compatibilmente con i desideri e le esigenze delle figlie, in periodi da concordare
3 entro il 30 maggio di ciascun anno. Entrambi i genitori potranno viaggiare, anche all'estero, durante il periodo in cui hanno con sé i figli. Si precisa che ogni genitore si accollerà le spese delle rispettive vacanze con le figlie.
Fermo restando quanto previsto al comma superiore, nel periodo estivo verrà mantenuto il piano di frequentazione descritto al punto b.1.
Per quanto compatibile con la circostanza che tendenzialmente le bambine permarranno, come già accaduto negli anni passati, presso le residenze dei nonni al mare, stabilendosi in via di massima – compatibilmente con i desideri, gli impegni, le necessità e le esigenze delle figlie, dei genitori e dei nonni - che nel mese di Luglio esse permarranno presso la residenza marina dei nonni paterni sita in Marina di Massa, e in tal caso la madre durante tale mese potrà prenderle e portarle a Viareggio almeno per due fine settimana, e nel mese di Agosto le bambine permarranno presso la residenza marina dei nonni materni a Viareggio,
e in tal caso il padre durante tale mese potrà prenderle e tenerle con sè dalla mattina alla sera almeno due Domeniche.
Per il resto delle vacanze verranno tendenzialmente mantenuti gli stessi giorni di affidamento e custodia di cui al punto b.1) che precede.
Durante il periodo di permanenza presso ciascun genitore (o presso i correlativi nonni), il genitore in questione si premurerà che le figlie abbiano parlato a telefono con l'altro genitore. In particolare nel caso la figlia quattordicenne non abbia risposto a telefono, l'altro genitore telefonerà per mettere in contatto le figlie.
Le Parti dichiarano che le indicazioni sopra descritte, in riferimento alla disciplina al diritto/dovere di ciascun genitore di intrattenersi con le figlie, per garantire il rispetto della bi-genitorialità, sono indicazioni di massima, che potranno, in seguito, essere modificate, previo accordo fra le Parti, proprio al fine di meglio adattarsi alle necessità e ai bisogni delle figlie.
Entrambi i genitori si impegnano affinché le minori mantengano rapporti con i familiari sia materni che paterni.
5.- Il SI. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Pt_2
mantenimento delle figlie GiIA e un assegno di mantenimento Per_1 dell'importo di Euro 500,00 mensili (Euro 250,00 per ciascuna delle due bambine) da corrispondersi mediante accredito mensile permanente sul c/c intestato alla sig.ra il giorno 20 di ogni mese, somma rivalutata Pt_2
4 annualmente secondo gli indici Istat. Tale assegno deve intendersi comprensivo delle spese di mantenimento ordinario e delle spese straordinarie.
6.- Le deduzioni fiscali per le minori saranno a favore della madre, la quale continuerà anche a beneficiare di tutte le somme (sia di quelle di propria pertinenza che quelle di pertinenza del SI. corrisposte dagli enti Parte_1
previdenziali a titolo di assegni familiari/assegno unico e universale per i figli a carico. A tale scopo il SI. si obbliga ad espletare, o a delegare la Parte_1
sig.ra ad espletare, ogni anno le indispensabili pratiche amministrative Pt_2
(domanda, presentazione Isee ecc.) dovute onde poter beneficiare della prestazione nonché a confermare il proprio consenso – allorquando richiesto- affinchè l'intero importo degli assegni sia corrisposto alla sig.ra Pt_2
7.- Le parti prestano il loro consenso per il rilascio reciproco di ogni e qualsiasi autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso dell'altra parte ivi compreso il rilascio o l'eventuale rinnovo dei rispettivi passaporti, anche delle minori, per motivi di studio e/o di vacanza.
8.- Le spese legali sono integralmente compensate.”
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12/13.03.2025 con le quale ess e hanno conferm at o le conclusi oni rassegnat e nel ricorso congiunto ed acquisi to il par ere del Pubblico Mini st ero rilasciato i n dat a 04.03.2025, la causa è st ata riservat a al C oll egi o per l a decisi one.
2. Le condi zioni concordat e dall e parti sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse preminente della prole.
Il Collegio ritiene conforme rispetto all'interesse delle minori il loro affidam ento condiviso ad ent rambi i genitori, considerando che l'art. 337 ter c.c. prevede tale modalità di affidamento come quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psicofisico dei figli .
Con l'affidamento condiviso spetta ai genitori l'esercizio congiunto dell a res ponsabilit à genitoriale per le questi oni di m aggior i nteresse per i minori – riguardanti la relat iva ist ruzi one, educazi one e salut e
– da assumere di comune accordo, tenendo contro della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, e l'esercizio
5 disgi unto dell a respons abilit à genit orial e per le sol e questi oni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò attiene all'organizzazione dell a vit a quoti diana nei periodi di tempo coinci denti con l a perm anenza presso di sé de ll e st esse.
Altresì conforme all'interesse de lle minori appare il regime di frequent azi oni dell e stes se con i genit ori concordat o dall e part i.
In relazi one alle domande di cont enut o economi co, il C ollegi o ritiene congruo l'assegno di mantenimento pari a € 500,00 mensili
(€ 250,00 per ciascuna figlia), salvo adeguamento annuale ISTAT.
L'assegno unico familiare sarà percepito interamente dalla sig.ra
Pt_2
3. Null a deve dis porsi in punto di spese avendo le parti propost o dom anda congiunt a.
P.Q.M.
Il Tribunal e di Pist oia, settore Famigli a e P ersone, pronunci ando definit ivament e, ogni contrari a ist anza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. affi da le figli e m i norenni IU a e ad entram bi i genitori, Per_1
con collocam ento preval ent e presso l 'abi tazione mat erna;
2. dis pone che, s alvo diver so accordo tra le parti , le frequentazioni dell e m inori con i genit ori si svol gono secondo l e m odalit à e nei tempi previ sti al punto n. 4 dell 'accordo raggi unto dalle parti , trascritt o nell a part e motiva del presente provvedim ent o;
3. dis pone che corrispond a ad Parte_1 Parte_2
l'assegno mensile di mantenimento delle figlie GiIA e pari Per_1
a € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna) , oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 20 di ogni m ese;
4. dispone che l'Assegno unico familiare per le figlie venga percepito int eram ent e dall a madre;
5. prende atto di ogni ulteriore condizione di cui all'accordo raggiunto dall e parti;
6. Null a s ull e s pese di lit e.
Così decis o in Pistoi a nell a C am era di Consigli o del 27 marzo 2025.
6 Il Giudice rel. Il Presi dent e
Ni col a Lat our St ef ano Bill et
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