Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00396/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02448/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2448 del 2025, proposto da
ZI CI, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Giannattasio, Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
della sentenza di accoglimento n. 39/2025 pubblicata il 03.03.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Verbania - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 470/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Verbania.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa OS PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la documentazione depositata da parte dell’Amministrazione intimata in vista dell’odierna camera di consiglio, nella quale si da atto che l’amministrazione resistente ha adempiuto a quanto statuito dalla sentenza oggetto di ricorso in ottemperanza;
Ritenuto pertanto che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5 c.p.a.;
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte resistente in quanto la stessa ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso;
Ritenuto che le spese di lite debbano essere distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, determinate in euro 800,00 (=ottocento/--) per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS PE, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OS PE |
IL SEGRETARIO