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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/10/2025, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente all'udienza del 6.10.2025 nella causa civile, iscritta al n.264 R.G. anno 2025
Affari Civili Contenziosi promossa da :
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Walter Gravante , in virtù di procura alle liti in calce al ricorso introduttivo, procuratore domiciliatario
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
-resistente contumace –
Conclusioni : parte ricorrente ha rassegnato quelle nelle note conclusionali scritte e qui da intendersi riportate.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia l'atto introduttivo e di costituzione di parte ricorrente, sia i verbali di causa e le note conclusive.
1 Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
All'udienza di prima comparizione del 30.6.2025, la resistente non si costituiva Controparte_1 nonostante la regolarità della notifica, ed il giudice ne dichiarava la contumacia. Stante la natura documentale della causa, il procuratore della ricorrente chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies c.p.c.. Il giudice, accogliendo la richiesta, rinviava per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 6.10.2025 autorizzando parte resistente all'invio telematico di note conclusive.
All'odierna udienza la causa è stata discussa anche mediante il rinvio alle note conclusive inviate dalla sola parte ricorrente, e poi il giudice ha deciso con sentenza contestuale inviata telematicamente alla parte costituita.
DECISIONE
Ritiene il decidente che la domanda del ricorrente sia fondata e meriti Parte_1 accoglimento.
Ciò alla luce della documentazione in atti depositata da parte ricorrente.
Risulta documentalmente che tra le parti , quale locatore, e , quale Parte_1 Controparte_1 conduttrice, in data 1.7.2021 sia stato stipulato un contratto di locazione della durata di anni tre per un canone mensile di €. 520,00 e che la conduttrice si sia resa morosa del pagamento dei canoni relativi ai mesi di maggio, giugno e luglio 2021 per un importo di €.1.560,00.
Successivamente in data 1.8.2022 l'immobile locato veniva venduto e nell'atto di vendita si precisava che il contratto di locazione in corso veniva “in toto” rispettato e la parte acquirente subentrava, per espressa pattuizione delle parti, nel deposito cauzionale di €. 1.040,00 che veniva consegnato dalla parte venditrice a quella acquirente contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile.
Pertanto nulla cambiava per la conduttrice che continuava regolarmente a condurre CP_1
l'immobile locato.
2 Pertanto la stessa è tenuta a pagare i canoni dovuti al precedente proprietario dell'immobile e non versati per i mesi di maggio, giugno e luglio 2021 e pari ad €.1.560,00.
Rileva il giudice che costituisce giurisprudenza costante ed uniforme che il pagamento del canone rappresenta l'obbligazione principale del contratto di locazione e che il conduttore non può né autoridursi il canone, né sospenderne il pagamento.
Infatti :” In tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima soltanto se è conforme a lealtà e buona fede, con la conseguenza che il conduttore, qualora abbia continuato a godere dell'immobile, per quanto lo stesso presentasse vizi sopravvenuti non può sospendere l'intera sua prestazione consistente nel pagamento del canone di locazione, perché così mancherebbe la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, potendo giustificarsi soltanto una riduzione del canone proporzionata all'entità del mancato godimento, in applicazione analogica del disposto dell'art. 1584 c.c., ovvero la richiesta di risoluzione del contratto per sopravvenuta carenza di interesse ” (Tribunale Milano 11/02/2014 n.2005) (conformi, Cass. sent. 17/12/2014 n.26540,
Tribunale Roma sent. 15/11/2013 n.23090, Tribunale Milano sent. 7/6/2013 n.8104, Cass. civ. sez.
VI, 23/06/2011, n. 13887).
Pertanto, nel caso in esame, a fronte degli elementi dedotti e allegati da parte ricorrente, la resistente non si è costituita nel presente giudizio in riassunzione e, comunque, non ha svolto alcuna contestazione oggettiva sull'an e sul quantum neanche nel giudizio dinanzi al Giudice di
Pace.
In definitiva, alla luce di tali considerazioni, il giudice, ritenuto fondato il ricorso così decide:
1. Accerta e dichiara che la è debitrice nei confronti Controparte_1 Parte_1
della somma di €. 1.560,00 per i canoni scaduti e relativi ai mesi di maggio,
[...] giugno e luglio 2021.
2. Per l'effetto, condanna la stessa al pagamento, in favore di , Parte_1 della predetta somma a titolo di canoni di locazione maturati e non riscossi.
3 3. Condanna, infine, al pagamento delle spese e degli onorari Controparte_1 del giudizio, con distrazione a favore del procuratore del ricorrente avv. Walter
Gravante, e che si liquidano in €.2,200,00, oltre €.100,00 per spese, ed oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 6.10.2025 ore 16,00
Il giudice on.
dott.ssa Maria Paola Sanghez
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente all'udienza del 6.10.2025 nella causa civile, iscritta al n.264 R.G. anno 2025
Affari Civili Contenziosi promossa da :
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Walter Gravante , in virtù di procura alle liti in calce al ricorso introduttivo, procuratore domiciliatario
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
-resistente contumace –
Conclusioni : parte ricorrente ha rassegnato quelle nelle note conclusionali scritte e qui da intendersi riportate.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia l'atto introduttivo e di costituzione di parte ricorrente, sia i verbali di causa e le note conclusive.
1 Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
All'udienza di prima comparizione del 30.6.2025, la resistente non si costituiva Controparte_1 nonostante la regolarità della notifica, ed il giudice ne dichiarava la contumacia. Stante la natura documentale della causa, il procuratore della ricorrente chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies c.p.c.. Il giudice, accogliendo la richiesta, rinviava per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 6.10.2025 autorizzando parte resistente all'invio telematico di note conclusive.
All'odierna udienza la causa è stata discussa anche mediante il rinvio alle note conclusive inviate dalla sola parte ricorrente, e poi il giudice ha deciso con sentenza contestuale inviata telematicamente alla parte costituita.
DECISIONE
Ritiene il decidente che la domanda del ricorrente sia fondata e meriti Parte_1 accoglimento.
Ciò alla luce della documentazione in atti depositata da parte ricorrente.
Risulta documentalmente che tra le parti , quale locatore, e , quale Parte_1 Controparte_1 conduttrice, in data 1.7.2021 sia stato stipulato un contratto di locazione della durata di anni tre per un canone mensile di €. 520,00 e che la conduttrice si sia resa morosa del pagamento dei canoni relativi ai mesi di maggio, giugno e luglio 2021 per un importo di €.1.560,00.
Successivamente in data 1.8.2022 l'immobile locato veniva venduto e nell'atto di vendita si precisava che il contratto di locazione in corso veniva “in toto” rispettato e la parte acquirente subentrava, per espressa pattuizione delle parti, nel deposito cauzionale di €. 1.040,00 che veniva consegnato dalla parte venditrice a quella acquirente contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile.
Pertanto nulla cambiava per la conduttrice che continuava regolarmente a condurre CP_1
l'immobile locato.
2 Pertanto la stessa è tenuta a pagare i canoni dovuti al precedente proprietario dell'immobile e non versati per i mesi di maggio, giugno e luglio 2021 e pari ad €.1.560,00.
Rileva il giudice che costituisce giurisprudenza costante ed uniforme che il pagamento del canone rappresenta l'obbligazione principale del contratto di locazione e che il conduttore non può né autoridursi il canone, né sospenderne il pagamento.
Infatti :” In tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima soltanto se è conforme a lealtà e buona fede, con la conseguenza che il conduttore, qualora abbia continuato a godere dell'immobile, per quanto lo stesso presentasse vizi sopravvenuti non può sospendere l'intera sua prestazione consistente nel pagamento del canone di locazione, perché così mancherebbe la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, potendo giustificarsi soltanto una riduzione del canone proporzionata all'entità del mancato godimento, in applicazione analogica del disposto dell'art. 1584 c.c., ovvero la richiesta di risoluzione del contratto per sopravvenuta carenza di interesse ” (Tribunale Milano 11/02/2014 n.2005) (conformi, Cass. sent. 17/12/2014 n.26540,
Tribunale Roma sent. 15/11/2013 n.23090, Tribunale Milano sent. 7/6/2013 n.8104, Cass. civ. sez.
VI, 23/06/2011, n. 13887).
Pertanto, nel caso in esame, a fronte degli elementi dedotti e allegati da parte ricorrente, la resistente non si è costituita nel presente giudizio in riassunzione e, comunque, non ha svolto alcuna contestazione oggettiva sull'an e sul quantum neanche nel giudizio dinanzi al Giudice di
Pace.
In definitiva, alla luce di tali considerazioni, il giudice, ritenuto fondato il ricorso così decide:
1. Accerta e dichiara che la è debitrice nei confronti Controparte_1 Parte_1
della somma di €. 1.560,00 per i canoni scaduti e relativi ai mesi di maggio,
[...] giugno e luglio 2021.
2. Per l'effetto, condanna la stessa al pagamento, in favore di , Parte_1 della predetta somma a titolo di canoni di locazione maturati e non riscossi.
3 3. Condanna, infine, al pagamento delle spese e degli onorari Controparte_1 del giudizio, con distrazione a favore del procuratore del ricorrente avv. Walter
Gravante, e che si liquidano in €.2,200,00, oltre €.100,00 per spese, ed oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 6.10.2025 ore 16,00
Il giudice on.
dott.ssa Maria Paola Sanghez
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