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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 05/12/2024, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2706/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._1
ZECCHIN ANNA e dell'avv.to NADALI FRANCESCA, presso i quali ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2
dell'avv.to TURELLO PAOLA, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente con i seguenti figli: , nato a [...] al Tagliamento Persona_1
(PN) il 19/10/2013 e nato a [...] il Persona_2
16/11/2014;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) affidamento dei figli minori
1 e ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 Persona_2
disposizioni sull'affidamento condiviso della legge n. 54/2006. I figli minori e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna Per_1 Per_2
sita in 30026 - Portogruaro, (VE) Piazza della Repubblica, n. 6, ma i genitori potranno tenerli con sé ogni qualvolta lo desiderino compatibilmente con i loro impegni lavorativi, gli impegni scolastici ed extra – scolastici dei minori,
in particolare:
- a fine settimana alterni dal venerdì sera e/o dal sabato mattina, dopo la scuola, fino alle ore 21.00 – 21.30 della domenica;
durante la settimana il padre potrà vedere i figli due sere a settimana, compatibilmente con i propri orari di lavoro e gli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori. In ogni caso è
garantito al padre, previo accordo, il diritto di vedere i figli, ogni qualvolta lo desideri e compatibilmente con gli impegni scolastici e di altra natura dei minori.
- durante il periodo di permanenza dei figli con un genitore, questi ultimi potranno interloquire con l'altro genitore in qualunque momento lo desiderino e per qualunque motivo attraverso il proprio telefono tablet e/o cellulare o tramite quello messo a disposizione dal genitore collocatario;
- in caso di malattia dei bambini, ove il periodo di malattia coincidesse con il periodo di visita del padre, lo stesso potrà recuperare la giornata e/o il fine settimana, concordando con la madre la giornata e/o il fine settimana,
diversamente potrà portarli presso la sua abitazione per provvedere personalmente alle loro cure;
- frequenta la Scuola Primaria IV Novembre di Portogruaro Persona_2
- classe 4*, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 e la scuola calcio il lunedì e mercoledì dalle 18:00 alle 19:30 presso l'impianto sportivo Asd Sa
Nicolò di Portogruaro - Via Giai. Nella giornata del venerdì si svolge la partita del campionato di calcio, solitamente dalle 18:00 alle 19:30 con ritrovo al campo della squadra con orario che varia a seconda che la partita si svolga “in
2 casa” o in trasferta;
- frequenta la Scuola Primaria IV Novembre di Persona_1
Portogruaro, classe 5* dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00; da mese di settembre 2024 frequenterà la Scuola Secondaria d Persona_1
primo grado (Scuola media di Portogruaro, classe 1*), con Persona_3
orario ordinario dalle ore 8:00 alle ore 13:00, compreso il sabato mattina.
Anche frequenta la scuola calcio il mercoledì e il giovedì dalle 17:45 Per_1
alle 19:30 presso l'impianto sportivo Asd San Nicolò di Portogruaro - Via Giai.
Nella giornata di lunedì si svolge la partita del campionato di calcio,
solitamente dalle 18:00 alle 19:30 con ritrovo al campo della squadra con orari che varia a seconda che la partita si giochi “in casa” o in trasferta. Nel periodo primaverile, al termine del campionato (aprile/maggio), si tengono dei tornei che solitamente si giocano di domenica, le cui giornate vengono stabilite periodicamente dalle associazioni sportive che le organizzano.
2) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse de figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che saranno le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative all'interesse dei figli anche mediante i canali internet e/o whatsapp messi a disposizione dalla scuola e dalla scuola calcio.
Entrambi i genitori avranno il diritto di esercitare la responsabilità genitoriale sui figli per le questioni relative all'ordinaria amministrazione. I genitori si impegnano a consegnarsi vicendevolmente o comunque a mettere nella disponibilità dell'altro, appena sorga la necessità, la tessera sanitaria, il libretto delle vaccinazioni e le carte d'identità dei minori. In caso di pernottamento dei minori fuori casa, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo in cui si trova.
3) Durante le ferie estive ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé i figli
3 per venti (20) giorni anche non consecutivi. Quanto alle ferie estive i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente e con congruo preavviso i relativi periodi e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno,
compatibilmente con le eIGenze di studio, attività extra – scolastiche dei minori. I genitori si impegnano, compatibilmente con le proprie attività
lavorative, a far coincidere le proprie ferie con i propri fine settimana di
“spettanza” e ciò per evitare problemi organizzativi reciproci tra i genitori.
4) Le vacanze di Natale e Pasqua saranno usufruite a periodi alterni, iniziando dal Natale 2024 con il padre solo il 25 dicembre e poi dal 31 dicembre al 6
gennaio; con la madre dall'inizio delle vacanze al 31 dicembre, escluso il 25
dicembre come detto per il 2024.
5) In eguale misura, sempre in modalità alterna, anche le vacanze pasquali,
verranno usufruite dai genitori salvo diverso accordo tra le parti, pertanto a partire dall' anno 2025 i bambini trascorreranno le festività pasquali con la madre;
Sempre in modalità alterna, durante gli altri periodi di vacanza (c.d. “ponti”,
carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre ed eventuali altre festività), i genitori manterranno l'applicazione del calendario ordinario e del calendario scolastico.
Nel caso in cui in uno di questi periodi uno dei due genitori desideri portare con sé i figli per qualche giorno di vacanza, dovrà darne comunicazione all'altro genitore almeno dieci (10) giorni prima.
Durante il periodo estivo i figli frequenteranno i centri estivi in base alle iscrizioni, il resto del tempo lo trascorreranno presso i parenti materni e/o paterni, in base alla loro disponibilità.
6) Il IG. verserà alla IG.ra la somma di € Controparte_2 CP_1
200,00 per ciascun figlio, quale contributo al mantenimento ordinario, entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal corrente mese di maggio 2024, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
mentre verranno suddivise al 50% le
4 spese straordinarie che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, sempreché non siano urgenti od improrogabili e per la cui individuazione ci si rimette al protocollo in essere tra il Tribunale e l' Ordine
degli Avvocati di Pordenone.
7) L' assegno unico verrà percepito dalla IG.ra , mentre le CP_1
detrazioni fiscali per i figli saranno suddivise al 50 %.
8) I genitori si danno il reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche dei figli minori, e si obbligano ad avvisarsi reciprocamente con congruo preavviso nel caso di viaggi all'estero.
Spese ed onorari di lite compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/06/2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati dalla loro relazione, alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 11/11/2024, le parti hanno confermato la domanda e le condizioni di cui al ricorso e il Giudice relatore, avendo già le parti provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.,
ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
5 La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 05/12/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2706/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._1
ZECCHIN ANNA e dell'avv.to NADALI FRANCESCA, presso i quali ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2
dell'avv.to TURELLO PAOLA, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente con i seguenti figli: , nato a [...] al Tagliamento Persona_1
(PN) il 19/10/2013 e nato a [...] il Persona_2
16/11/2014;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) affidamento dei figli minori
1 e ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 Persona_2
disposizioni sull'affidamento condiviso della legge n. 54/2006. I figli minori e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna Per_1 Per_2
sita in 30026 - Portogruaro, (VE) Piazza della Repubblica, n. 6, ma i genitori potranno tenerli con sé ogni qualvolta lo desiderino compatibilmente con i loro impegni lavorativi, gli impegni scolastici ed extra – scolastici dei minori,
in particolare:
- a fine settimana alterni dal venerdì sera e/o dal sabato mattina, dopo la scuola, fino alle ore 21.00 – 21.30 della domenica;
durante la settimana il padre potrà vedere i figli due sere a settimana, compatibilmente con i propri orari di lavoro e gli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori. In ogni caso è
garantito al padre, previo accordo, il diritto di vedere i figli, ogni qualvolta lo desideri e compatibilmente con gli impegni scolastici e di altra natura dei minori.
- durante il periodo di permanenza dei figli con un genitore, questi ultimi potranno interloquire con l'altro genitore in qualunque momento lo desiderino e per qualunque motivo attraverso il proprio telefono tablet e/o cellulare o tramite quello messo a disposizione dal genitore collocatario;
- in caso di malattia dei bambini, ove il periodo di malattia coincidesse con il periodo di visita del padre, lo stesso potrà recuperare la giornata e/o il fine settimana, concordando con la madre la giornata e/o il fine settimana,
diversamente potrà portarli presso la sua abitazione per provvedere personalmente alle loro cure;
- frequenta la Scuola Primaria IV Novembre di Portogruaro Persona_2
- classe 4*, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 e la scuola calcio il lunedì e mercoledì dalle 18:00 alle 19:30 presso l'impianto sportivo Asd Sa
Nicolò di Portogruaro - Via Giai. Nella giornata del venerdì si svolge la partita del campionato di calcio, solitamente dalle 18:00 alle 19:30 con ritrovo al campo della squadra con orario che varia a seconda che la partita si svolga “in
2 casa” o in trasferta;
- frequenta la Scuola Primaria IV Novembre di Persona_1
Portogruaro, classe 5* dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00; da mese di settembre 2024 frequenterà la Scuola Secondaria d Persona_1
primo grado (Scuola media di Portogruaro, classe 1*), con Persona_3
orario ordinario dalle ore 8:00 alle ore 13:00, compreso il sabato mattina.
Anche frequenta la scuola calcio il mercoledì e il giovedì dalle 17:45 Per_1
alle 19:30 presso l'impianto sportivo Asd San Nicolò di Portogruaro - Via Giai.
Nella giornata di lunedì si svolge la partita del campionato di calcio,
solitamente dalle 18:00 alle 19:30 con ritrovo al campo della squadra con orari che varia a seconda che la partita si giochi “in casa” o in trasferta. Nel periodo primaverile, al termine del campionato (aprile/maggio), si tengono dei tornei che solitamente si giocano di domenica, le cui giornate vengono stabilite periodicamente dalle associazioni sportive che le organizzano.
2) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse de figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che saranno le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative all'interesse dei figli anche mediante i canali internet e/o whatsapp messi a disposizione dalla scuola e dalla scuola calcio.
Entrambi i genitori avranno il diritto di esercitare la responsabilità genitoriale sui figli per le questioni relative all'ordinaria amministrazione. I genitori si impegnano a consegnarsi vicendevolmente o comunque a mettere nella disponibilità dell'altro, appena sorga la necessità, la tessera sanitaria, il libretto delle vaccinazioni e le carte d'identità dei minori. In caso di pernottamento dei minori fuori casa, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo in cui si trova.
3) Durante le ferie estive ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé i figli
3 per venti (20) giorni anche non consecutivi. Quanto alle ferie estive i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente e con congruo preavviso i relativi periodi e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno,
compatibilmente con le eIGenze di studio, attività extra – scolastiche dei minori. I genitori si impegnano, compatibilmente con le proprie attività
lavorative, a far coincidere le proprie ferie con i propri fine settimana di
“spettanza” e ciò per evitare problemi organizzativi reciproci tra i genitori.
4) Le vacanze di Natale e Pasqua saranno usufruite a periodi alterni, iniziando dal Natale 2024 con il padre solo il 25 dicembre e poi dal 31 dicembre al 6
gennaio; con la madre dall'inizio delle vacanze al 31 dicembre, escluso il 25
dicembre come detto per il 2024.
5) In eguale misura, sempre in modalità alterna, anche le vacanze pasquali,
verranno usufruite dai genitori salvo diverso accordo tra le parti, pertanto a partire dall' anno 2025 i bambini trascorreranno le festività pasquali con la madre;
Sempre in modalità alterna, durante gli altri periodi di vacanza (c.d. “ponti”,
carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre ed eventuali altre festività), i genitori manterranno l'applicazione del calendario ordinario e del calendario scolastico.
Nel caso in cui in uno di questi periodi uno dei due genitori desideri portare con sé i figli per qualche giorno di vacanza, dovrà darne comunicazione all'altro genitore almeno dieci (10) giorni prima.
Durante il periodo estivo i figli frequenteranno i centri estivi in base alle iscrizioni, il resto del tempo lo trascorreranno presso i parenti materni e/o paterni, in base alla loro disponibilità.
6) Il IG. verserà alla IG.ra la somma di € Controparte_2 CP_1
200,00 per ciascun figlio, quale contributo al mantenimento ordinario, entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal corrente mese di maggio 2024, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
mentre verranno suddivise al 50% le
4 spese straordinarie che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, sempreché non siano urgenti od improrogabili e per la cui individuazione ci si rimette al protocollo in essere tra il Tribunale e l' Ordine
degli Avvocati di Pordenone.
7) L' assegno unico verrà percepito dalla IG.ra , mentre le CP_1
detrazioni fiscali per i figli saranno suddivise al 50 %.
8) I genitori si danno il reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche dei figli minori, e si obbligano ad avvisarsi reciprocamente con congruo preavviso nel caso di viaggi all'estero.
Spese ed onorari di lite compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/06/2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati dalla loro relazione, alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 11/11/2024, le parti hanno confermato la domanda e le condizioni di cui al ricorso e il Giudice relatore, avendo già le parti provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.,
ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
5 La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 05/12/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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