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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2877 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott.ssa Maria Casaregola Presidente Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3990/2020 del R.G.A.C. pendente TRA
(c.f.: ), per il tramite della mandataria (c.f. Parte_1 P.IVA_1 CP_1
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luconi P.IVA_2
Massimo (c.f. ) dal quale è rappresentata e difesa come da procura su C.F._1 foglio separato;
APPELLANTE
(c.f.: ), per il tramite della mandataria Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
(già (c.f.: ) in persona della dr.ssa , in virtù dei
[...] CP_1 P.IVA_2 Parte_2 poteri conferitile con procura a rogito Notaio del 15.3.2023 Rep. 60767 e Persona_1
Racc. 21639, rappresentata e difesa dall'Avv. Luconi Massimo (c.f. ). C.F._1 come da procura su foglio separato;
INTERVENUTA E nato a [...] il [...] (c.f. ) e CP_4 C.F._2
nata a [...] il [...] (c.f. ), entrambi Controparte_5 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Petti Leonardo (c.f. ), in virtù di procura C.F._4 in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
APPELLATI
CONCLUSIONI All'udienza del 11/12/2024 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con decreto ingiuntivo n. 2673/2018 del 23.3.2018 il Tribunale di Napoli ordinava a CP_4
e di pagare, in solido tra loro, alla
[...] Controparte_5 Controparte_6 Contr (di seguito la somma di € 174.759,94 (fino al limite di € 120.000,00 per il
[...]
1 fideiussore ), quale saldo passivo, alla data del 17/12/2017 di chiusura per Controparte_5 passaggio a “sofferenza”, del rapporto del conto corrente n. 9560 intrattenuto dal con CP_4 la banca ricorrente in base al contratto stipulato in data 18/10/2004 e garantito dalla CP_5 con contratto di fidejussione omnibus stipulato in data 27/5/2005. Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponevano opposizione e CP_4 [...]
contestando l'applicazione al rapporto di conto corrente n. 9560/01: CP_5
- di interessi anatocistici dal 1/1/2014;
- di CMS e spese illegittime non pattuite;
- la violazione della Legge 108/1996 (chiedendo l'applicazione dell'art. 1815 c.c.);
- l'indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali (chiedendo l'applicazione dei tassi ex art. 117 T.U.B.). Con riferimento alla fideiussione omnibus, invece, la chiedeva di accertare e CP_5 dichiarare la nullità, o comunque l'inefficacia, del contratto di garanzia in quanto espressione di una intesa anticoncorrenziale vietata ex art. 2, comma II, lett. a, legge 287/1990. Tanto premesso, gli opponenti formulavano le seguenti conclusioni:
“In via principale, con riferimento al rapporto di c.c. 9560 (nonché evenetuali conti collegati di affidamento, sconto o apertura di credito): -Accertare e dichiarare la non debenza delle somme ingiunte per insussistenza del credito, per assoluta mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità; -Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità della pattuizione e/o applicazione di interessi ultralegali ed usurari nonché delle commissioni e spese di qualsiasi genere, dichiarando non dovuti gli interessi nei trimestri ove il Tasso Effettivo Globale oltrepassi la soglia usura ovvero, in subordine, dichiarando dovuto il solo tasso di interesse legale ovvero il tasso ritenuto di giustizia;
-Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità del computo e dell'addebito di commissioni di massimo scoperto, di corrispettivo su accordato e di ogni altra commissione e spesa comunque denominata, ove non pattuita per iscritto o comunque indeterminabile, con eliminazione delle relative partite annotate a debito della correntista;
in subordine, nella denegata ipotesi siano ritenute applicabili, accertarne e dichiararne la nullità in quanto prive di causa o comunque di applicazione indeterminabile, con conseguente indeterminatezza/indeterminabilità in toto del tasso effettivo globale applicato dall'istituto bancario al correntista;
-Accertare e dichiarare, in ogni caso, per le ragioni esposte in narrativa, l'inadempimento della alle condizioni previste nel contratto di conto corrente n. 9560, riconteggiandosi il rapporto secondo il CP_6 principio del favor debitoris applicando il tasso contrattuale ovvero il tasso calcolato dalla Banca ove più favorevole al correntista;
- Accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto ammontare dei rapporti dare avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo da effettuarsi con le modalità sopra descritte;
In via principale con riferimento alla fideiussione omnibus: - Accertare e dichiarare la nullità, o comunque l'inefficacia, della fideiussione omnibus sottoscritta dalla Sig.ra in quanto espressione di una intesa Controparte_5 anticoncorrenziale vietata ex art. 2, comma II, lett. a, legge 287/1990 per i motivi espressi in narrativa sub paragrafo n.
3. Con riserva di precisare la domanda in sede istruttoria, e con vittoria di spese competenze e onorari da liquidarsi al difensore antistatario.” Contr si costituiva in giudizio eccependo il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte degli opponenti e, comunque, l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione di cui chiedeva il rigetto.
1.2. Istruita la causa a mezzo di CTU contabile, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2651/2020, pubblicata l'8.4.2020, così decideva:
2 1) revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli opponenti in solido a pagare alla banca opposta la somma di € 89070,31, oltre ulteriori interessi calcolati con i criteri indicati dal CTU dal 6/12/2017 al soddisfo;
2) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle parti in solido, e per la metà nei rapporti interni, e condanna gli opponenti a rimborsare alla banca opposta la metà di quanto questa documenti di aver già versato al CTU
3) condanna gli opponenti a rimborsare alla banca opposta le spese del giudizio, che liquida in € 10000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. In sintesi, il Tribunale riteneva corretta l'applicazione di interessi anatocistici da parte dell'istituto di Credito, anche a partire dal 1.1.2014, affermando che il testo dell'art. 120 c. 2 TUB in vigore da tale data, diversamente da quanto opinato dagli opponenti, non vietava tout court alle banche di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi, poiché stabiliva che il CICR emanasse una delibera in tal senso e, in mancanza doveva continuare a trovare applicazione la precedente disciplina;
inoltre, la nuova formulazione dell'art. 120 c. 2 TUB era stata attuata dal Cicr con Delibera 343/2016. Inoltre, il primo Giudice riteneva infondate anche le questioni sollevate da e CP_4
in relazione alla CMS osservando che nel contratto del 18/10/2004 erano Controparte_5 sufficientemente indicate le modalità di applicazione della commissione, essendo prevista anche un aliquota aggiuntiva per sconfinamento se autorizzato, con limite massimo di somma delle commissioni applicate e che tali aliquote andavano applicate sulla massima esposizione raggiunta dal conto nel trimestre (ovvero il periodo tra due chiusure periodiche del conto), anche per un solo giorno;
inoltre, la CMS, per il Tribunale, riveste una precisa e lecita funzione di remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma e, il CTU, nel caso di specie, aveva verificato che la commissione era stata applicata dalla banca conformemente a quanto previsto dal contratto, e in parte, anche in misura inferiore. Inoltre, il Giudice di prime cure riteneva inammissibili le censure formulate dagli opponenti rispetto alle spese previste nel contratto perché generiche, ad eccezione di quelle relative alle commissioni di corrispettivo sull'accordato, evidenziando che le stesse non erano previste dal contratto con cui era stato acceso il conto corrente e che la non aveva proceduto ad CP_6 adeguare le relative pattuizioni conformemente alla normativa vigente;
analogamente, i tassi passivi concretamente applicati dalla banca, secondo quanto accertato dal CTU, risultavano difformi da quelli contrattualmente previsti, e ad essi superiori, senza essere stati variati legittimamente ai sensi dell'art. 118 Tub e, dunque, il saldo era stato ricalcolato dal CTU anche eliminando tutte tali illegittime variazioni dei tassi. Quanto, invece, alla lamentata usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla Banca, il Tribunale riteneva le eccezioni degli opponenti in parte inammissibili e, in parte, infondate, avendo il CTU accertato che – anche nei tre trimestri espressamente considerati nell'opposizione - non erano stati applicati tassi usurari, atteso che gli opponenti, per determinare il TEG, avevano adottato una metodologia errata, includendovi le commissioni di massimo scoperto. In relazione alla fidejussione omnibus prestata da , il Tribunale evidenziava che, Controparte_5 Contr anche volendo ritenere alcune pattuizioni imposte da sulla base di un'intesa di livello nazionale lesiva della concorrenza, nulle ex art.
2.2 lett. a) L. 287/1990, gli opponenti non
3 avevano nemmeno dedotto per quale ragione la nullità delle singole clausole considerate dall'Autorità Antitrust con la delib. 55/2014, avrebbe dovuto rendere nulla l'intera fidejussione per cui è causa, né avevano tempestivamente spiegato in che modo la nullità delle clausole della fidejussione poteva essere rilevante nel presente giudizio. Ancora, il primo Giudice, dopo aver chiarito che le c.d. staffe erano sufficienti per ricostruire il rapporto di conto corrente, evidenziava che il CTU aveva riscontrato che il rapporto era stato costantemente in passivo e, dalla disamina degli estratti conto scalari, risultava che il correntista aveva beneficiato di una linea di credito superiore al fido. In particolare, il Tribunale così motivava: “poiché il saldo passivo del conto corrente, in base agli estratti conto ed alle staffe della banca, è molto superiore al limite dell'apertura di credito sino ad € 15000 concessa dalla banca alla correntista in data 12/11/2004, e tale è stato sin dall'inizio del rapporto, si è chiesto al CTU di verificare se nel corso del rapporto la banca abbia concesso al un fido di fatto, e questa è stata la risposta del CTU: “Lo scrivente ha CP_4 riscontrato che il rapporto di conto corrente è stato costantemente in passivo e, dalla disamina degli estratti conto scalari, si è evinto che il correntista ha beneficiato di una linea di credito superiore al fido. Infatti la banca ha applicato un doppio tasso di interesse passivo entro e oltre fido e una doppia aliquota di CMS;
- applicazione ed addebito della CMS in quanto calcolata dalla in modo uniforme alla clausola contrattuale ovvero, per taluni trimestri, anche in CP_6 misura inferiore.”. E' stato chiesto al CTU, in caso di fido di fatto, non regolamentato da contratto, di applicare in luogo dei tassi applicati dalla banca, i tassi sostitutivi ex art. 117.7 Tub, e così ha operato il CTU. Il fido di fatto, concesso per facta concludentia e non pattuito per iscritto ai sensi dell'art. 117 Tub, può essere preso in considerazione, perché ai sensi dell'art. 127.2 Tub le nullità derivanti dalla violazione dell'art. 117 operano solo a vantaggio del cliente;
in questo caso, sarebbe a svantaggio del cliente rilevare la nullità dell'affidamento, mentre è a suo vantaggio rilevare che in tale affidamento non erano regolamentati per iscritto i tassi da applicare. Quindi, poiché tra le parti è intercorso un rapporto di affidamento, nel senso che ogni scoperto verificatosi sul conto in misura superiore all'apertura di credito concessa, doveva considerarsi concordato tra le parti, e poiché né il contratto di conto corrente né il contratto di affidamento specificava il tasso degli interessi sull'affidamento, vanno applicati i tassi sostitutivi ex art. 117.7 Tub”. Alla luce di quanto premesso, con la sentenza impugnata, il Giudice di prime cure, accertava, al 6/12/2017, un saldo passivo di € 89.070,31, in luogo di quello di € 174.759,94, risultante dagli estratti conto della banca e, quindi, revocava il decreto ingiuntivo accogliendo la domanda proposta col ricorso monitorio nel limite evidenziato, oltre interessi da calcolare come da relazione peritale.
2.1 Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 9.11.2020, tramite pec al difensore costituito per parte appellata nel giudizio di primo grado) ha proposto appello principale la Contr
prospettando che, in data 23/12/2019, aveva acquistato da un portafoglio di Parte_1 crediti vantati nei confronti dei debitori classificati come "in sofferenza" nel periodo tra il mese di ottobre 1983 e il mese di agosto 2019, tra i quali quello oggetto del presente giudizio, come da avviso ai sensi dell'art. 58 TUB pubblicato in Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 7, del 16/1/2020.
4 In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata in relazione a due punti: 1) la rideterminazione del saldo di conto corrente mediante l'applicazione dei tassi ex art. 117 TUB ritenendo esistente un “fido di fatto”, per avere la consentito al CP_6 correntista uno sconfinamento oltre i limiti dell'affidamento concesso;
2) l'espunzione della commissione a titolo di corrispettivo sull'accordato perchè non pattuita. Secondo la infatti, la “tolleranza” dello sconfinamento da parte della Banca non Parte_1 poteva configurarsi quale “fido di fatto” poiché, sia nel contratto di conto corrente che nella successiva lettera contratto di credito, erano stati pattuiti tassi per eventuali sconfinamenti (cd. tassi extra fido). Secondo l'appellante, invece, le commissioni a titolo di corrispettivo sull'accordato costituivano una variazione contrattuale migliorativa per il cliente, rispetto alla CMS precedentemente applicata, ed erano state comunicate mediante gli estratti conto periodicamente inviati al correntista, che mai aveva dichiarato di non averli ricevuti. Alla stregua di quanto premesso la formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“in via preliminare: insiste per la rimessione della causa sul ruolo alla luce di tutti i rilievi esposti affinchè il Giudice disponga un supplemento di perizia che tenga conto dei rilievi espressi e dei tassi pattuiti nella lettera contratto di credito del 12/11/2004 depositata in giudizio dalla Banca e quindi delle pattuizioni ivi stabilite fra le parti;
così applicando al rapporto di c/c n. 9560/10 in contestazione a decorrere dal 12/11/2004 le condizioni ai tassi pattuiti per iscritto nella lettera contratto di credito di cui al doc. 7 del fascicolo di costituzione della CP_6
- in subordine insiste per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta”. Con vittoria di spese e compensi.
2.2 e si costituivano in giudizio eccependo l'inammissibilità e CP_4 Controparte_5
l'infondatezza dei motivi di appello formulati dalla controparte ed evidenziando, quanto alla prima censura, che il saldo passivo del conto corrente era quasi sempre stato negativo per circa
€ 100.000,00 e, la aveva sempre applicato un tasso, inzialmente del 9,75% nel 2006, sino CP_6 ad arrivare al 4,251% nel 2015, con la conseguenza che la richiesta di applicazione del tasso del 13,45% concretizzava una domanda del tutto nuova, e come tale inammissibile in appello. Inoltre, gli appellati evidenziavano che, nella staffa di conto corrente depositata da controparte, risultano espressamente indicati, sia un affidamento di € 15.000,00, sia un altro di € 85.000,00 e lo stesso corrispettivo sull'accordato risultava calcolato su un importo di € 100.000,00 e ciò, peraltro, avrebbe spiegato la mancata applicazione del tasso del 13,45% invocata in questa sede. La controparte, tuttavia, non aveva mai prodotto tale contratto di apertura di credito e ciò giustificava l'applicazione dei tassi ex art. 117 TUB. In sintesi, secondo e , risultava provata l'esistenza di un rapporto CP_4 Controparte_5 di affidamento almeno sino a €100.000,00 (quale fido di fatto, ovvero affidamento regolato da un contratto non depositato); tuttavia non essendone pattuiti per iscritto gli interessi, essi dovevano essere calcolati ai sensi della normativa speciale in materia. In ogni caso, secondo gli appellati, la non aveva formulato nessuna censura rispetto Parte_1 al capo della sentenza impugnata nella quale il Tribunale aveva accertato che la aveva CP_6
5 fatto illegittimo uso dello ius variandi senza le formalità prescritte per legge (cfr. sentenza impugnata, pag. 5, 2° capoverso) e, sul punto, si era, quindi, formato il giudicato;
conseguentemente, anche nella ipotesi che non dovesse ritenersi sussistente il cd. fido di fatto e l'ulteriore contratto di apertura di credito per € 85.000,00, non potrebbero, comunque, ritenersi applicabile il tasso del 13,45% richiesto dall'appellante. La violazione dell'art. 118 TUB, infatti, comporta l'applicazione delle sole variazioni favorevoli al correntista, per cui, il rapporto tra le parti dovrebbe astrattamente essere rimodulato sulla base dei tassi effettivamente applicati (e più favorevoli per il correntista). Quanto, invece, al secondo motivo di gravame gli appellati contestano che il c.d. Corrispettivo sull'Accordato sia meramente una nuova denominazione della Commissione Parte_3
evidenziando che si tratta di una commissione che si applica in maniera del tutto
[...] diversa atteso che, la CMS si applica sull'utilizzato, il Corrispettivo sull'affidato. In ogni caso, secondo e , introdurre una commissione applicata sull'intero CP_4 Controparte_5 importo affidato, indipendentemente dall'utilizzo delle somme ed indipendentemente dai tassi, risultava una fattispecie grandemente peggiorativa rispetto all'applicazione di una commissione sull'utilizzato. In conclusione, gli appellati chiedevano di rigettare l'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, e con condanna alle maggiori spese per lite temeraria quantificate in misura pari al doppio dei massimi tariffari o, in subordine, in misura equitativa, da liquidarsi in favore del difensore antistatario.
2. In data 3.12.2024, infine, interveniva, ex art. 111 c.p.c., nel presente giudizio la società
[...] dichiarando di aver acquistato il credito oggetto di causa, “in virtù di un Controparte_2 contratto di cessione dei crediti pecuniari individuabili in blocco sottoscritto in data 26 febbraio 2024, tra la Società e e - con riferimento ai comparti di Controparte_8 Parte_1 cartolarizzazione “Aporti 1”, “Aporti 2”, “Aporti 3”, “Aporti 4” e “Aporti 6” - Controparte_9
e di un portafoglio di crediti pecuniari di natura performing, non performing o Controparte_10 unlikely to pay, ai sensi dell'articolo 7.1 comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione e che della cessione era stato fatto avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 25 del 29 febbraio 2024 e successiva integrazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 09 marzo 2024, Parte II n. 29. All'udienza dell'11.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello è infondato e va rigettato. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata. L'articolo 342 del Cpc, come pure il successivo articolo 434 dello stesso codice di rito, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, fermo restando, però, come a tal fine non occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris
6 instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Invero, il richiamo, contenuto nei citati articoli 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio, giacché quanto viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/04/2024, n.9378) Nel caso di specie, l'atto di appello soddisfa con sufficiente grado di specificità le prescrizioni contenutistiche della norma di cui all'art. 342 c.p.c., risultando adeguatamente formulata, accanto ai motivi di censura, una parte argomentativa teleologicamente orientata a confutare e contrastare le ragioni addotte dal giudice a quo. Passando alla trattazione del merito, quanto alla figura di conio giurisprudenziale del c.d. "fido di fatto" appare utile premettere che, secondo un primo indirizzo della giurisprudenza sia di legittimità che di merito l'esistenza del contratto di apertura di credito deve essere provata con la forma scritta e non può essere fondata su elementi diversi dal contratto sottoscritto, quali gli estratti conto, i riassunti scalari, i report della Centrale Rischi, la stabilità dell'esposizione, l'entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto, oppure voci di spesa quali "spese gestione fido" e "revisione fido". Tuttavia, la regola della forma scritta dei contratti bancari è chiaramente volta a tutelare il cliente, che deve essere messo nelle condizioni di conoscere e comprendere l'oggetto del vincolo contrattuale. Se questo è vero, negare la possibilità di riconoscere la presenza di un affidamento "di fatto" al cliente invocando proprio la norma posta a sua tutela determinerebbe un risultato assolutamente irragionevole e distorsivo. Appare, quindi preferibile la diversa impostazione giurisprudenziale che ammette che la prova del "fido di fatto" sia fornita anche mediante criteri indiretti, purché siano identificabili l'importo del fido e i tassi di interesse applicati entro e fuori fido (conformi, Cass. Civ. ord. n. 3858/21). Per ragioni di chiarezza espositiva, si premette che, secondo la migliore dottrina, oltre al fido contrattualmente pattuito, possono ravvisarsi altre due tipologie di affidamento, cioè il c.d. fido "da estratto conto" o “diversamente provato” ed il fido di fatto. Si considera fido “da estratto conto” quello desumibile in maniera certa e univoca dagli estratti conto. Trattasi di affidamento che, pur non risultando da contratto, emerge in maniera evidente dall'esistenza di fasce di conteggio di interessi a tassi diversi;
tipicamente tassi più bassi per saldi a debito rientranti in un determinato ed evidente limite costante e tassi (e magari anche CMS) maggiorati per saldi debordanti tali limiti. Utile ai fini di individuare un fido da “estratto conto” è anche la definizione e la onerosità dei tassi desumibile dai fogli liquidazione. Ad esempio
“tasso per apertura credito” rispetto a “tasso di mora” o “per sconfino” Ulteriore elemento
7 coerente potrebbe essere il conteggio della CMS per corrispondenti fasce. Da una serie di elementi univoci e concordanti è possibile identificare l'indizio di un affidamento ben definito (potrebbe anche essere sotteso a pattuizioni scritte non esibite) e che consente di individuare gli eventuali debordi rispetto a questo. Il fido di fatto, invece, è ravvisabile qualora, a fronte di un rapporto di conto corrente, la banca accetti costanti e duraturi saldi negativi senza che risulti l'applicazione di condizioni differenziate per fasce di interessi o CMS, né l'esposizione di specifici interessi definiti di sconfinamento o di mora, così da fare ritenere sussistente un fido “di fatto” pari al saldo negativo del c/c di tempo in tempo registrato. Si considera, allora, il fido come coincidente con il massimo scoperto consentito giorno per giorno dalla banca (conto costantemente ed integralmente affidato). In tale fattispecie qualunque rimessa avrà carattere pacificamente ripristinatorio della provvista e mai carattere solutorio, essendo per definizione qualunque saldo negativo sempre ricompreso nel fido “di fatto” concesso dalla banca che non pone in essere alcun comportamento contrario a tale acquiescenza. Nel caso di specie, si deve ritenere che, successivamente all'affidamento concesso dalla al CP_6
fino a concorrenza dell'importo di € 15.000,00, di cui alla lettera contratto del Pt_4 Contr 12.11.2004, avesse concluso con il correntista un ulteriore contratto di apertura di credito, questa volta fino alla concorrenza della somma di € 100.000,00, rispetto al quale, tuttavia, l'istituto di Credito non ha prodotto nessuna documentazione. Infatti, dalla lettura degli estratti conto prodotti dalla opposta nel giudizio di primo grado emerge chiaramente che: CP_6
- la ha consentito al correntista un passivo costantemente di importo di gran lunga CP_6 superiore al limite di € 15.000,00 (sempre prossimo a quello di € 100.000,00);
- nei periodi sopra indicati il tasso debitore non era sempre il medesimo (come in caso di conto non affidato o nel caso in cui il fido coincida con la massima esposizione), ma venivano applicati due tassi diversi, ovvero un tasso sensibilmente più alto per tutti i periodi in cui lo scoperto di conto corrente superava il suddetto importo di € 100.000,00;
- inoltre, fino a quando è stata effettivamente applicata, negli estratti di conto corrente la CMS risultava indicata con riferimento a due diverse aliquote: 0,500 fino al € 100.000,00 e 1,500 per importi superiori. Ebbene, l'art. 117 TUB stabilisce che i contratti bancari che non rivestono la forma scritta son nulli, ma l'art. 127 TUB al secondo comma stabilisce a sua volta che le nullità previste dal titolo in cui è incluso anche l'art. 117 “operano soltanto a vantaggio del cliente”; ora, non sarebbe vantaggioso per la correntista, in questo caso, rilevare che il contratto di apertura di credito Contr concesso da fino a concorrenza dell'importo di € 100.000,00 era nullo, perché ciò implicherebbe applicare il tasso (fissato al 13,45%) stabilito nella lettera contratto del 12.11.2004 per gli sconfinamenti dal più ridotto importo di € 15.000,00 (come, peraltro, richiesto dall'appellante, per la prima volta soltanto nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio). Invece, non dichiarando nullo l'affidamento di fatto, si può rilevare, a vantaggio del correntista, che per questo affidamento (come si è già visto) non venne pattuito per iscritto un tasso d'interesse passivo – per cui, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, devono
8 applicarsi i tassi d'interesse previsti dal settimo comma dell'art. 117 Tub, più favorevoli al correntista. Quanto, invece, alla commissione di “corrispettivo sull'accordato” appare sufficiente evidenziare che l'art. 2 bis del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio 2009, n. 2, stabiliva la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto stabilendo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme fosse predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente. Consegue a quanto premesso che, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, l'applicazione di tale commissione, che aveva sostituito la CMS nei rapporti di conto corrente, era espressamente subordinata alla sottoscrizione di un “patto scritto” che, nel caso di specie, non risulta mai prodotto in giudizio. In definitiva, i motivi di appello proposti da sono entrambi infondati e il gravame Parte_1 deve essere rigettato.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione in favore dell'Avv. Leonardo Petti, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 c.p.c. facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da € 52.200,01 ad € 260.000,00) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte appellata (e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria). Diversamente, possono essere compensate le spese tra la e le altre parti del Controparte_2 giudizio atteso che tale società è intervenuta nel presente giudizio a ridosso dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e riportandosi alle difese già spiegate dall'appellante e, dunque, non ha determinato nessun aggravio delle difese a sua volta spiegate dagli appellati. Infine, va disattesa la richiesta di condanna dell'appellante al risarcimento danni ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., non ravvisandosi la sussistenza dei presupposti della mala fede o colpa grave della parte soccombente. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che la responsabilità di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata. La figura dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è evidentemente, per così dire, eccezionale e/o residuale, come l'istituto - evidentemente correlato - dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi della Cost., art. 24, a prescindere poi da quelli sovranazionali (cfr. Cass. 19948/2023).
Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
9 La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da e nei confronti di Parte_1 Controparte_2 CP_4
e avverso la sentenza n. 2651/2020, pubblicata dal Tribunale di
[...] Controparte_5
Napoli l'8.4.2020, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. condanna al pagamento in favore di e delle spese Parte_1 CP_4 Controparte_5 di lite, che si liquidano in € 12.154,00 (dodicimilacentocinquantaquattro/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Leonardo Petti, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 c.p.c.
3. compensa le spese di lite tra e le altre parti;
Controparte_2
4. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 28/5/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott.ssa Maria Casaregola
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