CA
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 43 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
T R A
di (c.f. ), in persona del suo Arcivescovo Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
Metropolita e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Tuccari, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_1
Vincenzo Licci, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 17 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 15/04/2005, l' conveniva in giudizio Parte_3
Proc. n. 43/2023 RG - 1 - dott.ssa Controparte_2 al fine di rivendicare la proprietà sulla Chiesa dedicata a S. Antonio CP_1
Abate sita in Chiedeva l'accertamento della proprietà in suo favore e il Pt_2
risarcimento dei danni per la indisponibilità dell'immobile oltre i danni subiti dall'immobile stesso.
Si costituiva contestando la domanda, proponendo domanda CP_1
riconvenzionale di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione ed eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice.
Con sentenza parziale n. 1778/2013 il Tribunale di Lecce rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva rinviando, alla decisione finale la liquidazione delle spese.
La causa istruita documentalmente e a mezzo prova testi veniva decisa con sentenza definitiva n. 845/2015 con la quale il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda di accertamento della proprietà formulata dall'attrice, rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta e la domanda di danni dell'attrice e condannava al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite CP_1
pari a € 400,00 per spese vive ed € 3.900,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Avverso la sentenza proponeva appello e appello incidentale CP_1
l' in ordine al rigetto della domanda di danni e alla decisione sulle Parte_1
spese di lite.
Più nel dettaglio, per quel che interessa, con il secondo motivo di appello incidentale l' lamentava che la sentenza non avrebbe tenuto conto Parte_1
delle spese vive nel loro complesso pari a € 673,00, come documentate. Inoltre la sentenza non avrebbe tenuto conto del principio della soccombenza visto il
Proc. n. 43/2023 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. decisum della sentenza parziale e di quella definitiva. Inoltre, sarebbe stato violato il DM 55/2014 che inquadra le cause di valore indeterminabile negli scaglioni non inferiori ad € 26.000,00 e non superiore a € 260.000,00 e non avrebbe considerato tutte le fasi del giudizio con particolare riferimento a ben due fasi decisorie. Con riguardo alla fase decisoria della prima sentenza l'appellante incidentale poneva l'accento sulla complessità della materia trattata attinente il diritto canonico ex art. 831 cod. civ..
La Corte d'Appello di Lecce con sentenza n. 645/2018, pubblicata in data
19/06/2018, così decideva:
1) Rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata
sentenza;
2) Condanna l'appellante principale alla rifusione, in favore di controparte, dei due terzi
delle spese e competenze del presente grado di giudizio, liquidate nell'intero in complessivi
euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cap a termini di legge, e
dichiara compensato tra le parti il residuo terzo;
3) Dà atto che gli appelli sono stati integralmente respinti e che sussistono, pertanto, i
presupposti di cui all'art. 143, co.
1-quater, T.U. n. 115/202.
In particolare, con riguardo al secondo motivo di appello incidentale la Corte
rilevava “Quanto alla liquidazione delle spese del primo grado, la doglianza sviluppata
dall'appellante incidentale è alquanto generica e va, perciò, disattesa”.
Avverso la sentenza della Corte di Appello proponeva ricorso in Cassazione
e ricorso incidentale l' con riguardo alla sola decisione CP_1 Parte_1
sull'appello incidentale riguardante la liquidazione delle spese del primo giudice.
Con ordinanza n. 33614/2022, depositata il 15/11/2022, la Suprema Corte di
Proc. n. 43/2023 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Cassazione:
a) rigettava il ricorso principale proposto dalla sig.ra CP_1
b) accoglieva il primo motivo di ricorso incidentale proposto dall Parte_3
avverso il capo della predetta sentenza con il quale la Corte aveva
[...]
rigettato l'appello incidentale della avverso la statuizione con Parte_1
cui il Tribunale di Lecce aveva liquidato le spese e competenze di lite in €
400,00 per spese vive ed € 3.900,00 per compensi, oltre accessori come per legge, osservando, che: “La Corte d'Appello non ha in alcun modo motivato le
ragioni del rigetto del motivo di appello incidentale proposto dall Parte_3
circa la quantificazione delle spese del giudizio di primo grado. Deve ribadirsi che la
motivazione meramente apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle
conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante - sussiste
allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso
non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che
le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla
base del decisum. Si è precisato, in particolare, che la motivazione è solo apparente, e la
sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente
esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante
argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal
giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete
il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un.
03/11/2016 n. 22232), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare
gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza
un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni
Proc. n. 43/2023 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 07/04/2017 n.
9105). Nel caso di specie, la sentenza infatti si limita alla seguente motivazione che
testualmente si riporta: quanto alla liquidazione delle spese del primo grado, la
doglianza sviluppata dall'appellante incidentale è alquanto generica e va, perciò,
disattesa. Risulta evidente, pertanto, che sussiste di violazione dell'art. 132, comma 2, n.
4, c.p.c. per motivazione apparente nel senso sopra indicato, non risultando percepibili
quale siano le ragioni del rigetto dell'appello incidentale sulla liquidazione delle spese del
giudizio di primo grado. Le argomentazioni offerte, infatti, sono obiettivamente inidonee
a far comprendere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto,
non consentono alcun controllo sull'esattezza, logicità e congruenza del ragionamento
inferenziale del giudice (in tal senso tra molte: Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n.
24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; n. 4488
del 2014; sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del 2014).
Indi cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
Cassazione.
L ha riassunto il giudizio di appello con citazione del Parte_3
09/01/2023.
Si è costituita resistendo al gravame. CP_1
All'udienza Collegiale del 17 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il secondo motivo di appello incidentale proposto dalla av- Parte_3
Proc. n. 43/2023 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. verso la sentenza di primo grado è fondato.
Come correttamente argomentato dall'appellante incidentale, le somme liquidate dal Tribunale a titolo di spese vive e compenso sono al di sotto di quanto effetti-
vamente spettante in applicazione del DM 55/2014 e alla luce della attività svolta dall'attrice nel processo.
Esaminati gli atti si evidenzia per l'attrice una attività specifica di studio con par-
ticolare riferimento alla questione del difetto di legittimazione attiva che ha com-
portato un approfondimento del diritto canonico, e comunque in generale una attività di studio di media natura, trattandosi di accertamento della proprietà lad-
dove la domanda veniva contrastata dalla documentazione e dalla eccezione di usucapione proposta dalla Pt_4
Risulta espletata una discreta attività istruttoria con allegazione di corposa docu-
mentazione da parte attrice (n. 38 doc.) e ascolto di 12 testi, oltre all'espletamento dell'interrogatorio formale della convenuta. Risulta anche una doppia attività decisoria della quale bisognerà tener conto.
Premesso che il valore dichiarato è quello indeterminato, alla luce di quanto in-
nanzi precisato, per la liquidazione delle spese deve essere preso in considerazio-
ne il valore indeterminato di media complessità i cui al DM 55/2014 ratione tempo-
ris applicabile.
Ne deriva che il compenso per il giudizio di primo grado, avuto riguardo alla mi-
sura media prevista in tabella, deve essere liquidato come segue:
1. € 2.000,00 per la fase di studio;
2. € 1.400,00 per la fase introduttiva;
3. € 3.600,00 per la fase di trattazione-istruttoria;
Proc. n. 43/2023 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 4. € 3.500,00 per la fase decisionale della sentenza parziale;
5. € 3.500,00 per la fase decisionale della sentenza definitiva.
Per un totale di € 14.000,00 oltre accessori di legge e di tariffa come da dispositivo.
Fermo restando il passaggio in giudicato della statuizione della sentenza di appel-
lo impugnata n 645/2018 in ordine al rigetto dell'appello principale e del primo motivo di appello incidentale e ritenuto l'accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, in esito alla nuova attuale valutazione, conseguita all' ordi-
nanza di rinvio della Cassazione n. 33614/2022, l'appello incidentale della
[...]
merita parziale accoglimento. CP_3
Le spese del primo giudizio di appello, di quello innanzi alla corte di Cassazione
e di questo giudizio di rinvio, liquidate come da dispositivo avuto riguardo al va-
lore della controversia per ciascuna fase, vanno poste, secondo soccombenza, a carico della CP_1
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di appello incidentale della Parte_3
e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina le
[...]
spese di lite cui è condannata in complessivi € 14.673,35, di cui € CP_1
673,35 per spese borsuali, oltre IVA, CAP e RF al 15%;
condanna al pagamento in favore dell' delle spese del CP_1 Parte_1
primo giudizio di appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio, che liquida rispettivamente in complessivi € 5.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%, in complessivi € 3.500,00 e in complessivi € 4.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 43/2023 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 43 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
T R A
di (c.f. ), in persona del suo Arcivescovo Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
Metropolita e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Tuccari, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_1
Vincenzo Licci, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 17 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 15/04/2005, l' conveniva in giudizio Parte_3
Proc. n. 43/2023 RG - 1 - dott.ssa Controparte_2 al fine di rivendicare la proprietà sulla Chiesa dedicata a S. Antonio CP_1
Abate sita in Chiedeva l'accertamento della proprietà in suo favore e il Pt_2
risarcimento dei danni per la indisponibilità dell'immobile oltre i danni subiti dall'immobile stesso.
Si costituiva contestando la domanda, proponendo domanda CP_1
riconvenzionale di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione ed eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice.
Con sentenza parziale n. 1778/2013 il Tribunale di Lecce rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva rinviando, alla decisione finale la liquidazione delle spese.
La causa istruita documentalmente e a mezzo prova testi veniva decisa con sentenza definitiva n. 845/2015 con la quale il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda di accertamento della proprietà formulata dall'attrice, rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta e la domanda di danni dell'attrice e condannava al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite CP_1
pari a € 400,00 per spese vive ed € 3.900,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Avverso la sentenza proponeva appello e appello incidentale CP_1
l' in ordine al rigetto della domanda di danni e alla decisione sulle Parte_1
spese di lite.
Più nel dettaglio, per quel che interessa, con il secondo motivo di appello incidentale l' lamentava che la sentenza non avrebbe tenuto conto Parte_1
delle spese vive nel loro complesso pari a € 673,00, come documentate. Inoltre la sentenza non avrebbe tenuto conto del principio della soccombenza visto il
Proc. n. 43/2023 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. decisum della sentenza parziale e di quella definitiva. Inoltre, sarebbe stato violato il DM 55/2014 che inquadra le cause di valore indeterminabile negli scaglioni non inferiori ad € 26.000,00 e non superiore a € 260.000,00 e non avrebbe considerato tutte le fasi del giudizio con particolare riferimento a ben due fasi decisorie. Con riguardo alla fase decisoria della prima sentenza l'appellante incidentale poneva l'accento sulla complessità della materia trattata attinente il diritto canonico ex art. 831 cod. civ..
La Corte d'Appello di Lecce con sentenza n. 645/2018, pubblicata in data
19/06/2018, così decideva:
1) Rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata
sentenza;
2) Condanna l'appellante principale alla rifusione, in favore di controparte, dei due terzi
delle spese e competenze del presente grado di giudizio, liquidate nell'intero in complessivi
euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cap a termini di legge, e
dichiara compensato tra le parti il residuo terzo;
3) Dà atto che gli appelli sono stati integralmente respinti e che sussistono, pertanto, i
presupposti di cui all'art. 143, co.
1-quater, T.U. n. 115/202.
In particolare, con riguardo al secondo motivo di appello incidentale la Corte
rilevava “Quanto alla liquidazione delle spese del primo grado, la doglianza sviluppata
dall'appellante incidentale è alquanto generica e va, perciò, disattesa”.
Avverso la sentenza della Corte di Appello proponeva ricorso in Cassazione
e ricorso incidentale l' con riguardo alla sola decisione CP_1 Parte_1
sull'appello incidentale riguardante la liquidazione delle spese del primo giudice.
Con ordinanza n. 33614/2022, depositata il 15/11/2022, la Suprema Corte di
Proc. n. 43/2023 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Cassazione:
a) rigettava il ricorso principale proposto dalla sig.ra CP_1
b) accoglieva il primo motivo di ricorso incidentale proposto dall Parte_3
avverso il capo della predetta sentenza con il quale la Corte aveva
[...]
rigettato l'appello incidentale della avverso la statuizione con Parte_1
cui il Tribunale di Lecce aveva liquidato le spese e competenze di lite in €
400,00 per spese vive ed € 3.900,00 per compensi, oltre accessori come per legge, osservando, che: “La Corte d'Appello non ha in alcun modo motivato le
ragioni del rigetto del motivo di appello incidentale proposto dall Parte_3
circa la quantificazione delle spese del giudizio di primo grado. Deve ribadirsi che la
motivazione meramente apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle
conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante - sussiste
allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso
non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che
le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla
base del decisum. Si è precisato, in particolare, che la motivazione è solo apparente, e la
sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente
esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante
argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal
giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete
il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un.
03/11/2016 n. 22232), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare
gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza
un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni
Proc. n. 43/2023 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 07/04/2017 n.
9105). Nel caso di specie, la sentenza infatti si limita alla seguente motivazione che
testualmente si riporta: quanto alla liquidazione delle spese del primo grado, la
doglianza sviluppata dall'appellante incidentale è alquanto generica e va, perciò,
disattesa. Risulta evidente, pertanto, che sussiste di violazione dell'art. 132, comma 2, n.
4, c.p.c. per motivazione apparente nel senso sopra indicato, non risultando percepibili
quale siano le ragioni del rigetto dell'appello incidentale sulla liquidazione delle spese del
giudizio di primo grado. Le argomentazioni offerte, infatti, sono obiettivamente inidonee
a far comprendere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto,
non consentono alcun controllo sull'esattezza, logicità e congruenza del ragionamento
inferenziale del giudice (in tal senso tra molte: Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n.
24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; n. 4488
del 2014; sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del 2014).
Indi cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
Cassazione.
L ha riassunto il giudizio di appello con citazione del Parte_3
09/01/2023.
Si è costituita resistendo al gravame. CP_1
All'udienza Collegiale del 17 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il secondo motivo di appello incidentale proposto dalla av- Parte_3
Proc. n. 43/2023 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. verso la sentenza di primo grado è fondato.
Come correttamente argomentato dall'appellante incidentale, le somme liquidate dal Tribunale a titolo di spese vive e compenso sono al di sotto di quanto effetti-
vamente spettante in applicazione del DM 55/2014 e alla luce della attività svolta dall'attrice nel processo.
Esaminati gli atti si evidenzia per l'attrice una attività specifica di studio con par-
ticolare riferimento alla questione del difetto di legittimazione attiva che ha com-
portato un approfondimento del diritto canonico, e comunque in generale una attività di studio di media natura, trattandosi di accertamento della proprietà lad-
dove la domanda veniva contrastata dalla documentazione e dalla eccezione di usucapione proposta dalla Pt_4
Risulta espletata una discreta attività istruttoria con allegazione di corposa docu-
mentazione da parte attrice (n. 38 doc.) e ascolto di 12 testi, oltre all'espletamento dell'interrogatorio formale della convenuta. Risulta anche una doppia attività decisoria della quale bisognerà tener conto.
Premesso che il valore dichiarato è quello indeterminato, alla luce di quanto in-
nanzi precisato, per la liquidazione delle spese deve essere preso in considerazio-
ne il valore indeterminato di media complessità i cui al DM 55/2014 ratione tempo-
ris applicabile.
Ne deriva che il compenso per il giudizio di primo grado, avuto riguardo alla mi-
sura media prevista in tabella, deve essere liquidato come segue:
1. € 2.000,00 per la fase di studio;
2. € 1.400,00 per la fase introduttiva;
3. € 3.600,00 per la fase di trattazione-istruttoria;
Proc. n. 43/2023 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 4. € 3.500,00 per la fase decisionale della sentenza parziale;
5. € 3.500,00 per la fase decisionale della sentenza definitiva.
Per un totale di € 14.000,00 oltre accessori di legge e di tariffa come da dispositivo.
Fermo restando il passaggio in giudicato della statuizione della sentenza di appel-
lo impugnata n 645/2018 in ordine al rigetto dell'appello principale e del primo motivo di appello incidentale e ritenuto l'accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, in esito alla nuova attuale valutazione, conseguita all' ordi-
nanza di rinvio della Cassazione n. 33614/2022, l'appello incidentale della
[...]
merita parziale accoglimento. CP_3
Le spese del primo giudizio di appello, di quello innanzi alla corte di Cassazione
e di questo giudizio di rinvio, liquidate come da dispositivo avuto riguardo al va-
lore della controversia per ciascuna fase, vanno poste, secondo soccombenza, a carico della CP_1
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di appello incidentale della Parte_3
e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina le
[...]
spese di lite cui è condannata in complessivi € 14.673,35, di cui € CP_1
673,35 per spese borsuali, oltre IVA, CAP e RF al 15%;
condanna al pagamento in favore dell' delle spese del CP_1 Parte_1
primo giudizio di appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio, che liquida rispettivamente in complessivi € 5.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%, in complessivi € 3.500,00 e in complessivi € 4.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 43/2023 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.