Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 13707/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. PALMA PAOLO ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in PALERMO,
VIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 21
- ricorrente -
C O N T R O in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. GHERA FEDERICO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- resistente-
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/03/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Compensa fra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/11/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio educendo: CP_1
online, presso l' Controparte_2
intesa ad ottenere la pensione di vecchiaia anticipata (al 65° anno di età) sulla
[...]
gestione di “quota A” di cui all'art.18, comma 1bis, del Regolamento di detto Fondo (vds allegato n.1), dopo avere espresso la prevista opzione attraverso l'apposito modulo inviato in data
9.7.2022 (vds allegato n.2).
Con PEC del 20.2.2023 il Servizio Prestazioni del suddetto Ente ha comunicato alla Dr.ssa che <<in relazione alla sua domanda di pensione stata rilevata a suo carico una pt_1>inadempienza contributiva che non ne consente l'immediata liquidazione. L'ufficio preposto sta procedendo alla quantificazione del debito ascritto a Suo carico che potrà essere recuperato dagli arretrati a Lei spettanti o con un piano di rientro che Le verrà quanto prima comunicato>>.
(vds allegato n.3).
Il 4.10.2023 la ricorrente, non avendo, peraltro, ricevuto la comunicazione promessa, ha diffidato, tramite il sottoscritto legale, l'Ente convenuto a liquidare la pensione richiesta evidenziando che, invero, relativamente alla gestione di “Quota A” non esistevano a proprio carico inadempienze alcune, peraltro mai segnalate (vds allegato n.4).
A seguito di detta diffida l' con PEC del 10.10.2023 ha comunicato che: <
In riscontro alla succitata comunicazione del 10.10.2023 il sottoscritto legale ha evidenziato che l'inadempienza dei versamenti contributivi dovuti esclusivamente alla gestione “quota B” non può sospendere l'erogazione delle prestazioni pensionistiche inerenti alla gestione “quota A”, stante che le due gestioni sono autonome e distinte l'una dall'altra, così come previsto dall'art.2 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale;
e ha insistito, quindi, nella richiesta CP_1
di liquidazione della pensione in parola (vds allegato n.6)”
Concludeva, quindi, chiedendo:
“ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto a decorrere dall'1.2.2023 alla pensione di vecchiaia anticipata sulla gestione di “quota A” di cui all'art.18, comma 1bis, del Regolamento
Fondo di Previdenza Generale dell' , oltre gli accessori di legge;
CP_1
condannare, conseguentemente, l' Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere
[...]
in favore della ricorrente i conseguenti averi pensionistici maggiorati degli accessori di legge”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando.
Deduceva, tra l'altro, che “L'ente non ha potuto iniziare a corrispondere la prestazione previdenziale richiesta dalla ricorrente (pensione di vecchiaia a carico della gestione “Quota A” del Fondo di previdenza generale), in quanto la stessa, al momento della presentazione della domanda, presentava diverse morosità contributive presso il Fondo di previdenza generale (sia presso la gestione “Quota A” che presso la gestione “Quota B”)”.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Orbene, secondo il regolamento qualunque iscritto al Fondo di CP_1
Previdenza generale è tenuto a pagare un contributo minimo obbligatorio (cd.
Quota “A”) ed un contributo obbligatorio proporzionale ai redditi libero- professionali prodotti in corso d'anno (cd. Quota “B”).
Più specificamente, il contributo di “Quota A” è un contributo fisso, dovuto in ragione del solo fatto dell'iscrizione alla Cassa professionale e, a monte, all'albo professionale (cfr. art. 3, comma 3, Regolamento Fondo Previdenza Generale), il cui ammontare è direttamente stabilito nella norma regolamentare, secondo diversi scaglioni di età degli iscritti. Il contributo di “Quota B”, invece, è un contributo proporzionale al reddito professionale (cfr. art. 3, commi 1 e 2, Regolamento Fondo Previdenza Generale).
Entrambi i contributi obbligatori devono essere versati ogni anno, entro i termini stabiliti dal regolamento del Fondo di previdenza generale.
Il fondo, poi, eroga due distinte pensioni: “Quota A” e “Quota B”; entrambe sono determinate nel loro ammontare in proporzione ai contributi (“A” e “B”) versati dall'assicurato (cfr. art. 18 Reg. Fondo Prev. Gen.)
Ed ancora, l'art. 12, comma 2, del Regolamento del Regime sanzionatorio del
Fondo di Previdenza Generale, adottato con delibera del CdA n. 62 del CP_1
14.9.2001 stabilisce che: “Il mancato pagamento degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi, di cui ai precedenti articoli, sospende l'erogazione delle prestazioni dell'Ente”.
Ciò chiarito, la domanda della ricorrente appare infondata.
Ritiene, difatti, la giudicante, applicabile alla fattispecie in esame il principio più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, secondo cui: “il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, in forza del quale queste ultime spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, mentre costituisce regola generale di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti a prescindere da qualsiasi richiamo esplicito della relativa disciplina, essendo semmai necessaria, giusta l'insegnamento di Corte Cost. n. 374 del 1997, una disposizione esplicita per derogarvi, non trova invece applicazione, in difetto di specifiche disposizioni di legge o di una legittima fonte secondaria in senso contrario, nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale, in cui invece il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce di regola la stessa costituzione del rapporto previdenziale e comunque la maturazione del diritto alle prestazioni” (Cass. civ., sez. lav., Ordinanza 17 marzo 2022, n. 8789).
Per la Corte di cassazione, inoltre, “tale esclusione non può essere ritenuta irragionevole, dal momento che nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale l'obbligazione contributiva grava sullo stesso lavoratore al quale compete il diritto alle prestazioni, il quale, coerentemente, non può che subire le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento” (tra le tante anche: Cass. civ., sez. lav. 11430/2021). Alla luce del principio richiamato, l'accertamento della sussistenza di inadempienze della ricorrente relative alla “Quota B” del Fondo Generale per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 per un importo complessivo di €
32.157,89 - pretesa contributiva, peraltro, non contestata – rende legittima la sospensione dell'erogazione della pensione quota A richiesta dalla professionista, con conseguente rigetto del ricorso.
Infatti, sulla scorta dei principi generali sopra ricordati, del Regolamento dell'Ente resistente e del Regolamento del Regime Sanzionatorio del Fondo di
Previdenza Generale, in atti, la separazione delle gestioni cd. quota A e quota B non impedisce l'applicazione alla fattispecie della disposizione di cui all'art. 12, comma 2, del predetto Regolamento del Regime Sanzionatorio: “Il mancato pagamento degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi, di cui ai precedenti articoli, sospende l'erogazione delle prestazioni dell'Ente.”, atteso che essa fa riferimento a tutti i contributi obbligatori, quali sono anche quelli relativi alla quota B.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite, che possono essere compensate fra le parti, atteso il dubbio interpretativo scaturente dalla previsione regolamentare della separazione delle due gestioni quota A e quota B, che ha indotto la ricorrente a proporre il ricorso, non avendo inadempienze nella contribuzione della quota A.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 15/05/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/03/2025.
La Giudice
Paola Marino