Cass. civ., sez. III, sentenza 15/10/1968, n. 3304
CASS
Sentenza 15 ottobre 1968

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L'acquiescenza, quale atto di disposizione del diritto controverso, deve essere posta in essere direttamente dalla parte o a mezzo di procuratore munito di procura speciale. Il dare esecuzione ad una sentenza d'appello esecutiva di diritto, non costituisce di per se acquiescenza. ( V. N. 1277-67, mass. N. 327813).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/10/1968, n. 3304
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3304
    Data del deposito : 15 ottobre 1968

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