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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/05/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 239\2024 RG, vertente
TRA
, con sede legale in , in persona del Parte_1 Pt_1
Direttore Generale e l.r.p.t., dott. , rappresentato e difeso, giusta procura generale Parte_2
alle liti del 01/06/2023 per AR (rep. 27360 e racc. 4281), dagli avv.ti Emma Persona_1
Tortora e Claudia Vuolo, con questi elettivamente domiciliata in , alla via Nizza n. 146, Pt_1
presso l'U.O.C. Gestione degli Affari Legali e del contenzioso dell' ; CP_1
APPELLANTE
E
Controparte_2
1 APPELLATA- contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4846\2023 del 2\11\2023, pubblicata in data
22\11\2023 dal Tribunale di Salerno;
in materia di Contratti e obbligazioni varie (contratti
atipici);
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dall'appellante in sostituzione dell'udienza del 6/02/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 625\2016 (reso in data 12\03\2016 e notificato in data 23\03\2016) il
Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dalla Controparte_2
(di seguito, solo , ingiungeva
[...] Controparte_2
all' (di seguito, per brevità, solo ) di Controparte_3 CP_4
corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 80.246,92, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo, pari al 10% di un dodicesimo (1/12), per le prestazioni sanitarie per spedalità e ricoveri relative alle mensilità di ottobre 2015, erogate in quanto struttura convenzionata, in virtù di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.
Avverso il provvedimento monitorio l' , pur riconoscendo la debenza delle somme in CP_4
virtù del contratto stipulato con la società appellata, proponeva opposizione (cfr. atto notificato in data 29\4\2016), eccependo: l'inesigibilità del preteso credito alla data del deposito del ricorso e della relativa emissione del monitorio, posto che sulla scorta del contratto stipulato dalle parti il termine per il pagamento dell'intero saldo annuale delle prestazioni, rese nel corso dell'anno 2015 era stato fissato al 30 aprile 2016; l'illegittimità del frazionamento del credito,
in quanto la società opposta aveva chiesto ed ottenuto a titolo di saldo del corrispettivo per le prestazioni erogate nell'anno 2015 molteplici decreti ingiuntivi (N.RI. 1338/15, 2636/15,
2 2903/15, 3255/15, 451/15, 329/15, 525/15), in contrasto con quanto previsto nell'accordo vigente tra le parti, secondo cui era prevista la liquidazione del saldo in un'unica soluzione entro il mese di aprile 2016; la non debenza degli interessi moratori ex Dlgs 231\2002; in via subordinata, l'errata decorrenza degli interessi moratori.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva l'opposta CP_2
contestando gli assunti avversi e, in particolare, eccependo la nullità della
[...]
clausola contrattuale che fissava al 30\04\2016 la liquidazione dell'intero saldo, con immediata applicazione del termine di 60 gg dall'emissione delle fatture ex art. 4 D.Lgs. n. 231/2002.
Quindi, chiedeva il rigetto dell'opposizione e\o, comunque, la condanna dell' al CP_4
pagamento della somma portata dal monitorio, oltre accessori di legge e spese.
Di seguito, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (cfr. ordinanza del 28\10\2016), la causa, riservata in decisione all'udienza del
26\1\2023 con concessione dei termini ex art. 190 cpc, era decisa con la sentenza qui impugnata
(cfr. sentenza n. 4846/2023 emessa in data 4/11/2023 e pubblicata in data 8/11/2023, mai notificata), con la quale il Tribunale di Salerno così provvedeva:
1. Rigetta l'opposizione per
quanto di ragione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale
di Salerno il 12.03.2016 notificato il 23.03.2016; 2. compensa integralmente le spese di lite tra
le parti >.
In particolare, il giudice dell'opposizione riteneva non meritevole di accoglimento l'eccezione di frazionamento per aver la società opposta richiesto ed ottenuto distinti decreti ingiuntivi per ogni mensilità non pagata dall'opponente, in quanto, trattandosi di contratto ad esecuzione periodica, non si poteva configurare la violazione dei criteri di correttezza e buona fede per il caso in cui il creditore agisca distintamente per il recupero delle somme di ogni mensilità.
Inoltre, il Giudice di prime cure riteneva infondata l'eccezione di nullità del contratto intercorso tra le parti, come sollevata dall'opponente, “essendo stato prodotto in atti il relativo accordo
avente ad oggetto “i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera per l'anno
3 2016”, e, ex art.
8-quinquies d.lgs. n. 502/1992, nel rispetto della forma scritta ad
substantiam”, ossia il contratto del 17\5\2017. Per il primo giudice, poi, l' era tenuta CP_4
al pagamento delle prestazioni richieste, in quanto regolarmente effettuate e non contestate, a prescindere dall'emissione della nota di credito, atteso, per inciso, la nullità della clausola
Cont contrattuale (art. 5, comma 3) invocata dall' per sostenere l'eccepita inesigibilità del credito. Infine, il Tribunale concludeva per la debenza degli interessi moratori, decorrenti dal giorno successivo a quello della scadenza dei termini di pagamento, ex art. 4 D.Lgs. 231/2002,
senza la necessità di una preventiva costituzione in mora.
Con l'impugnazione in esame, l' censurava la sentenza di primo grado per i seguenti CP_4
motivi:
- il giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dell'eccepito frazionamento del credito, pur prevedendo il contratto il pagamento del saldo su base annuale,
previo controllo del rispetto dei tetti di spesa e della regolarità delle prestazioni (cfr. art. 6 del contratto). L'aver agito per il saldo di ogni mensilità, secondo parte appellante, avrebbe determinato un abuso del processo, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda perché in contrasto con i principi di buona fede e correttezza, nonché del giusto processo;
- inoltre, il Tribunale avrebbe infondatamente accolto l'eccezione di nullità della clausola contrattuale, assumendo la violazione delle disposizioni imperative di cui al D.Lgs. 231/2002,
che fissano a 60 gg il termine di pagamento delle transazioni commerciali, poiché in virtù degli art. 3 e 4 del medesimo Decreto Legislativo le parti possono pattuire espressamente e per iscritto un termine per il pagamento superiore a sessanta giorni, purché non sia gravemente iniquo per il creditore.
Quindi, l'odierna appellante così concludeva:
opportune declaratorie, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 4846/2023 del
Tribunale Ordinario di Salerno, dichiarata l'improcedibilità di ogni avversa domanda
4 giudiziale, revocare e/o annullare il D.I. n. 625/16-rg n 4627/16- emesso il 12/3/2016 dal
Tribunale Ordinario di Salerno, accertando e dichiarando altresì che nulla è dovuto, a
qualsivoglia titolo, dall' , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., per le prestazioni erogate dalla Controparte_2
in favore degli assistiti del nel mese di ottobre 2015, ovvero a saldo del credito
[...] CP_5
portato nelle fatture, con vittoria di spese e competenze di causa per il doppio grado di
giudizio>.
Instauratosi il contraddittorio, rimaneva contumace l'appellata Controparte_2
non costituitasi, benchè regolarmente citata.
[...]
Infine, acquisito il fascicolo di primo grado e concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, sulle conclusioni come precisate dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 06/02/2025 la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352
cpc.
A. Sulla validità del contratto e sulla eccepita nullità della clausola contrattuale impugnata.
Con l'atto di citazione in appello, l' lamentava l'erronea declaratoria di nullità della CP_4
clausola prevista dall'articolo 6 del contratto vigente tra le parti, che disciplinava il regime di pagamento delle prestazioni erogate dalla società e, in Controparte_2
particolare, di pagamento del saldo al 30\4\2016, previa verifica della regolarità delle prestazioni e della rispondenza ai tetti di spesa prefissati, con conseguente abusivo frazionamento del credito azionato, avendo la agito Controparte_2
separatamente per il saldo di ogni mensilità.
Orbene, ritiene la Corte che, premesso che in questa sede non può contestarsi la validità ed efficacia del contratto, benché stipulato in data 24\1\2017 e quindi molto tempo dopo l'esecuzione delle prestazioni erogate nel 2015, in quanto si è irrimediabilmente formato il
5 giudicato interno sia per espressa pronuncia del giudice di primo grado che ne ha sancito l'esistenza giuridica dello stesso – sia pure, con un evidente errore materiale, indicato dal primo giudice come stipulato il 17\5\2017 e per le prestazioni dell'anno 2016 - sia per mancata specifica censura da parte dell'appellante, la clausola in esame sia valida ed efficace, come emerge ictu oculi già dalla dizione delle norme richiamate.
Il legislatore del 2002, infatti, nell'intento di contrastare il ritardo dei pagamenti nei traffici commerciali, se da un lato impone l'adempimento della prestazione in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla consegna della fattura, dall'altro lato consente alle parti di convenire una rateizzazione dei pagamenti e di determinare le singole scadenze delle rate – art. 4, comma
7 D.lgs. n. 231\2002 -, con la precisazione che, laddove una delle rate non venga pagata alla scadenza, gli interessi verrebbero calcolati sulla base dei soli pagamenti scaduti.
Recita il citato articolo 4 del Dlgs 231\2002 (come modificato dalla legge 192\2012), sotto la rubrica “Decorrenza degli interessi moratori”:
«1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal
giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si
applicano i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta
di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le
richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di
pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi,
quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di
pagamento;
6 c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la
data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a
quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge
o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle
previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il
pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta
giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono
essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti
possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello
previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o
dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al
comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve
essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al
decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente
riconosciuti a tale fine.
6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi
al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna
della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente
7 concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente
iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi,
qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento
previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti».
La e l' , sulla scorta di detta ultima disposizione, Controparte_2 CP_4
convenivano all'art. 5, comma 3, del contratto stipulato in data 24\1\2017 che La liquidazione
del saldo di tutte le fatture mensili relative alle prestazioni rese nell'anno 2015 dovrà essere
Cont effettuata dall' entro il 30 aprile 2016 e comunque entro 60 sessanta) giorni dal
completamento della documentazione necessaria per le verifiche ed i controlli;
previa
comunicazione alla sottoscritta della determinazione del saldo liquidabile in CP_2
seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, nonché delle eventuali
regressioni tariffarie da applicare su base annuale. Entro quindici giorni dal ricevimento di
tale comunicazione, la sottoscritta la Casa di Cura si impegna ad emettere nota di credito a
storno dell'eventuale fatturato eccedente, fermo restando che, all'esito positivo di eventuali
contestazioni, potrà emettere nuovamente l'addebito (per la parte non più in contestazione) >.
Orbene, detta pattuizione, debitamente accettata e sottoscritta anche dalla società odierna appellata, ad opinione della Corte, non risulta affatto contrastante con il dettato della disciplina di cui al d.lgs. n. 231\2002 e non può, quindi, ritenersi nulla, come di contro sostenuto dal primo giudice.
A tal fine è necessaria una lettura completa e sistematica dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs 192/2012, che tenga conto di tutti i suoi commi. In particolare, se è vero che nelle transazioni in cui il debitore è la P.A. il comma 4 del citato articolo 4 prevede che le parti possano pattuire per iscritto un termine per il pagamento non superiore, in ogni caso, a 60
gg; è, altresì, vero che il medesimo articolo 4, comma 7 del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs 192/2012, prevede che resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di
8 pagamento a rate;
in tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi ed il risarcimento previsti dal decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
Dunque, in una interpretazione complessiva della volontà delle parti, l'art 5 del contratto, nella parte tacciata di nullità, costituisce la espressione di tale ultima facoltà derogatoria concessa alle stesse e alle loro libere determinazioni: la PA consegue, infatti, l'erogazione del servizio e lo retribuisce non nella immediatezza, ma, secondo gli accordi, a mezzo del pagamento di una rata differita.
D'altra parta, laddove il legislatore non avesse voluto consentire alle parti di stabilire un termine superiore a quello legislativamente previsto, tanto da ritenere - come sostenuto da parte appellata - nulla una siffatta previsione e da comportare l'applicazione del meccanismo di adeguamento automatico di cui all'art. 1339 c.c., con conseguente sostituzione del maggior termine previsto con quello di sessanta giorni, la disposizione di cui all'art. 4, comma 7 non avrebbe avuto alcuna ragione di essere prevista.
Infine, nel silenzio della norma, che non specifica i soggetti cui l'art. 4, comma 7 debba essere applicato, è ragionevole presumere l'applicabilità della stessa anche ai contratti stipulati tra il privato e la pubblica amministrazione. Ed invero, la previsione contrattuale di scadenze dei pagamenti in tempi più dilatati rispetto ai 60 giorni previsti dall'art. 4 comma 2 e 5 non comporta affatto una deroga ad una norma imperativa, quanto una specificazione del principio in tale norma contenuta.
Né può sostenersi la grave iniquità della clausola, tenuto conto della necessità di eseguire
Cont controlli e verifiche da parte di un organismo senza dubbio complesso come l'
E' evidente, allora, che le clausole di cui all'art. 5 del contratto concluso tra le parti prevedono proprio una pattuizione analoga a quella consentita dall'art. 4, comma 7, D. Lgs. 231/2002,
Cont come modificato 192/2012: a fronte delle prestazioni erogate, l' riconosce il diritto al pagamento entro 60 giorni dalla emissione della fattura del mese corrispondente, subordinando
9 il pagamento del saldo in seguito al completamento dei controlli di regolarità ed all'emissione
Cont delle note di credito richieste dall' con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese.
In definitiva, la clausola contrattuale che fissa al 30/04/2016 il termine per remunerare l'unico saldo annuale deve ritenersi legittima, con la duplice conseguenza che il saldo richiesto con il monitorio in esame non era esigibile al momento della richiesta e dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, ma anche che il credito come azionato costituisce un abusivo frazionamento del credito.
B. Sul frazionamento abusivo del credito.
Rispetto all'invocato riconoscimento di un evidente abuso dello strumento giuridico del frazionamento del credito in plurime domande giudiziali per un credito unitario, la Corte adita ritiene fondata quest'ulteriore doglianza.
In via preliminare, giova soffermarsi più diffusamente sul tema dell'abusivo frazionamento del credito in plurime domande giudiziali.
Sul punto, occorre muovere dalla constatazione che ormai più di un decennio fa le Sezioni Unite
hanno qualificato come comportamento contrario a buona fede e come abuso dello strumento processuale “la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della
pretesa creditoria” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 15\11\2007, n. 23726; in senso conforme anche Cass.
Sez. Un., n. 22\12\2009, n. 2696; nonché, da ultimo, Cass.. ord. 27\7\2018, n. 19898).
Successivamente, le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un., n. 16\2\2017, n. 4090; confermata dalle successive Sezioni Semplici Cass. n. 17893/2018, Cass. n. 207148/2018, Cass. n. 6591/2019),
nel ritornare ancora una volta sul tema del frazionamento della domanda volta a far valere il credito nascente da un unico rapporto hanno operato un'importante puntualizzazione,
temperando il rigore del divieto di frazionamento quando le pretese creditorie, oggetto delle domande giudiziali, non sono identiche tra loro, ma, ancorché distinte, si fondano su presupposti costitutivi comuni al punto da risultare unite nella medesima vicenda sostanziale e
10 consentire la loro trattazione congiunta in virtù dei meccanismi della connessione e riunione dei processi. Le Sezioni Unite con tale arresto interpretativo hanno affermato che le esigenze di giustizia sostanziale di una decisione unitaria sul rapporto complesso e di ragionevole durata del processo sottese al divieto esaminato possono essere sacrificate quando l'attore risulti assistito da un interesse oggettivo alla tutela processuale frammentata. D'altronde, “l'interesse
di cui all'art. 100 c.p.c., investe non solo la domanda ma anche, ove rilevante, la scelta delle
relative modalità di proposizione” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 4090 del 2017).
In seguito, la stessa Suprema Corte (cfr. n. 14143/2021, cui risultano conformi Cass. n.
17813/21, Cass. n. 24172/21, Cass. n. 24371/21 e Cass. n. 25480/2023) ha fornito una specifica interpretazione del detto principio di diritto, statuendo che esso (enunciato nella sentenza delle
Sezioni Unite n. 4090/2017) va inteso nel senso che: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" deve essere letta in senso storico/fenomenologico: alla parola "rapporto" va, cioè,
assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una della cause elencate nell'articolo 1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va letto con riferimento non all'identità ma alla qualità, e quindi non come sinonimo di "identico" ma come sinonimo di "analogo". È stato quindi affermato il seguente principio di diritto: "le domande relative a diritti di credito
analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi,
non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano
nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la
concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando
l'attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad
azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione
unitaria le parti. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con
l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la
11 domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande
relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti".
In altri termini, l'interpretazione estensiva operata dalla sentenza sopra citata n. 14143/21 si rinviene proprio nell'applicazione del divieto di frazionamento a quelle fattispecie in cui il rapporto di durata, dal quale hanno avuto origine i distinti diritti di credito, si sia sviluppato in via di mero fatto, non traendo la propria fonte da un contratto che ne disciplini gli effetti. Anche
in questo caso, infatti, i doveri inderogabili di correttezza e buona fede, che derivano dal più
ampio “contatto sociale” e che devono improntare, nel senso di salvaguardia e protezione dell'altrui interesse (art. 2 Cost.), i comportamenti delle parti, oltre che durante l'esecuzione dei singoli contratti, anche nella fase della tutela giudiziale dei relativi diritti di credito, impongono la trattazione unitaria degli stessi (purchè esigibili), che restituisca alla cognizione del giudice un quadro fattuale organico e completo, idoneo a scongiurare i rischi di giudicati contrastanti e ad evitare di aggravare (si pensi, ad es., alla moltiplicazione degli oneri conseguenti alle spese processuali), con plurime iniziative giudiziarie, la posizione della controparte. Così il rischio di giudicati contrastanti può configurarsi nel caso dell'eccezione del convenuto relativa all'imputazione ai diversi crediti dei pagamenti effettuati, la quale, evidentemente, può essere senz'altro meglio apprezzata dal giudice di merito proprio se tutte le domande relative ai crediti eventualmente residui siano state proposte nello stesso giudizio a prescindere dalla loro riconducibilità allo stesso o a distinti contratti, onde evitare il rischio (che in caso di proposizione separata delle relative domande può riverberarsi tanto ai danni del creditore che agisce per il loro pagamento, quanto ai danni del debitore che eccepisce di averne eseguito il pagamento) che i pagamenti eseguiti siano ritenuti, da alcuni giudici, estintivi del singolo credito azionato, pur essendo imputabili a crediti che hanno costituito l'oggetto di domande proposte in distinti processi, e, da altri giudici, invece, imputati ai crediti azionati con altre domande (o, addirittura, a crediti non azionati) pur avendo, in realtà, estinto proprio il credito vantato in quel giudizio.
12 Venendo al caso di specie, premesso che non è contestato che la società appellata ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Salerno, oltre al decreto ingiuntivo opposto (relativo alle prestazioni erogate nel mese di ottobre 2015 e notificato nel novembre del medesimo anno), gli ulteriori provvedimenti monitori relativi ai saldi di altre mensilità del 2015 (cfr. D.I. n. 1338\15,
2636\15, 2904\15, 3255\15, 451\15, 329\15, 625\15), alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali, appare del tutto ingiustificata la proposizione di diverse domande aventi ad oggetto diritti di credito analoghi per titolo, in quanto alla data di deposito del ricorso oggetto della presente controversia, i crediti reclamati (seppur scaduti) non potevano essere azionati separatamente, bensì unitariamente.
E' evidente, quindi, che la società appellata ha frazionato le pretese creditorie vantate nei confronti dell' per prestazioni erogate in diverse mensilità, attraverso distinte domande CP_4
giudiziarie, senza che fosse configurabile alcun interesse, meritevole di tutela, che giustificasse una siffatta parcellizzazione (non è stata, infatti, fornita alcuna prova, né ancor prima allegato dall'appellata, che l'interesse alla proposizione di separati giudizi sia dipeso dalle differenti eccezioni e contestazioni che l' avrebbe potuto sollevare in relazione alle pretese CP_4
creditorie vantate da parte opposta), la quale si traduce in un inutile aggravio di spese per la controparte ed in una non necessaria proliferazione di giudizi, con conseguente violazione dei principi di buona fede processuale e ragionevole durata del processo.
Una recentissima pronuncia della Suprema Corte avalla le coordinate ermeneutiche già tracciate in precedenza, pur differenziando le conseguenze in presenza di un accertato illegittimo frazionamento, in quanto stabilisce che “a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti
di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono
anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure
fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in
un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in
separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile
13 interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente
frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua
riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla
pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione
di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda
anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di
liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto
o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo
frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e
probità processuale” (cfr. Cass. Sez. Unite, n. 7299/2025 del 19/03/2025).
Nel caso che qui ci occupa, pur non avendo contezza del passaggio in giudicato dei richiamati decreti ingiuntivi per le mensilità frazionate relative al 2015, risulta palese l'impossibilità per la CASA DI CURA creditrice di azionare nuovamente ed unitariamente tutto il saldo 2015.
Pertanto, in omaggio ai principi delineati dalla Suprema Corte, pur rilevando l'abusivo frazionamento, la conseguenza non può essere la declaratoria di improponibilità, bensì la decisione nel merito con condanna alle spese dell'intero giudizio illegittimamente “duplicato”.
C- Credito azionato.
Passando, quindi, alla valutazione nel merito della domanda formulata dalla
[...]
ossia alla richiesta di pagamento della somma di € 80.246,92, oltre Controparte_2
interessi moratori, a titolo di saldo pari al 10% di un dodicesimo (1\12) per le prestazioni sanitarie relative alla mensilità di ottobre 2015, rileva la Corte che, l' non ha mai CP_4
contestato la effettiva esecuzione delle prestazioni richieste, né il loro controvalore, né ha dimostrato che dalle verifiche ed i controlli successivi il saldo non fosse dovuto.
Deve, dunque, ritenersi dimostrato il credito richiesto, pari al saldo delle prestazioni del mese di ottobre 2015 per la complessiva somma di € 80.246,92.
14 D. Interessi moratori ex Dlgs 231\2002 e decorrenza.
Dovuti sono, infine, gli interessi di mora richiesti.
E' noto che nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento, l'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, come modificato dal d.lgs. n. 192 del 2012,
prevede sì che gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora,
dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento;
tuttavia stabilisce non solo che il termine di trenta giorni può essere derogato per iscritto dalle parti, ma anche che il termine di trenta giorni di cui al secondo comma è raddoppiato
tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n.
333; b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente
riconosciuti a tale fine>.
Per quanto riguarda la decorrenza di detti interessi, poi, va rilevato che l' non ha né CP_4
allegato né dimostrato di aver mai emesso una nota di credito a seguito delle verifiche di regolarità formale e contabile, ragion per cui il termine per il pagamento del saldo relativo alle prestazioni del mese di ottobre 2015, e dei relativi interessi moratori, va computato solo dal
31\3\2016.
Ne consegue, pertanto, che, da un lato, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, atteso che all'epoca dell'emissione del decreto monitorio (10\3\2016) e della sua notifica (23\3\2016) il credito azionato non era esigibile, ma, dall'altro, l' deve essere condannata al CP_4
pagamento della somma ingiunta, oltre interessi moratori dal 31\3\2016.
In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, la sentenza di primo grado va per quanto di ragione riformata e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 625\2016 del 12\3\2016 e
15 condannata l' al pagamento della somma di € 80.246,92, oltre interessi di mora ex Dlgs CP_4
231\2002 dal 31\3\2016 in favore della Controparte_2
E. Spese processuali.
Le spese processuali di primo e secondo grado, liquidate come in dispositivo tra i minimi ed i medi dello scaglione relativo, vanno poste a carico della Controparte_2
[...
stante la violazione degli artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale (cfr. Cass. 7299\2025 del 19\3\2025).
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona del suo legale Parte_1
rappresentante, nei confronti della Controparte_2
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n.
4846\2023, emessa del Tribunale di Salerno in data 2\11\2023 (pubblicata il 22\11\2023),
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 625\2016 del 12\3\2016 e condannata l' al CP_4
pagamento della somma di € 80.246,92, oltre interessi di mora ex Dlgs 231\2002 dal 31\3\2016,
in favore della Controparte_2
2. CONDANNA la società appellata, Controparte_2
al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite Parte_1
del giudizio di primo grado, che liquida in € 10.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3. CONDANNA la società appellata, Controparte_2
al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite Parte_1
16 del giudizio di secondo grado, che liquida in € 10.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 24 aprile 2015
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi -
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 239\2024 RG, vertente
TRA
, con sede legale in , in persona del Parte_1 Pt_1
Direttore Generale e l.r.p.t., dott. , rappresentato e difeso, giusta procura generale Parte_2
alle liti del 01/06/2023 per AR (rep. 27360 e racc. 4281), dagli avv.ti Emma Persona_1
Tortora e Claudia Vuolo, con questi elettivamente domiciliata in , alla via Nizza n. 146, Pt_1
presso l'U.O.C. Gestione degli Affari Legali e del contenzioso dell' ; CP_1
APPELLANTE
E
Controparte_2
1 APPELLATA- contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4846\2023 del 2\11\2023, pubblicata in data
22\11\2023 dal Tribunale di Salerno;
in materia di Contratti e obbligazioni varie (contratti
atipici);
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dall'appellante in sostituzione dell'udienza del 6/02/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 625\2016 (reso in data 12\03\2016 e notificato in data 23\03\2016) il
Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dalla Controparte_2
(di seguito, solo , ingiungeva
[...] Controparte_2
all' (di seguito, per brevità, solo ) di Controparte_3 CP_4
corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 80.246,92, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo, pari al 10% di un dodicesimo (1/12), per le prestazioni sanitarie per spedalità e ricoveri relative alle mensilità di ottobre 2015, erogate in quanto struttura convenzionata, in virtù di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.
Avverso il provvedimento monitorio l' , pur riconoscendo la debenza delle somme in CP_4
virtù del contratto stipulato con la società appellata, proponeva opposizione (cfr. atto notificato in data 29\4\2016), eccependo: l'inesigibilità del preteso credito alla data del deposito del ricorso e della relativa emissione del monitorio, posto che sulla scorta del contratto stipulato dalle parti il termine per il pagamento dell'intero saldo annuale delle prestazioni, rese nel corso dell'anno 2015 era stato fissato al 30 aprile 2016; l'illegittimità del frazionamento del credito,
in quanto la società opposta aveva chiesto ed ottenuto a titolo di saldo del corrispettivo per le prestazioni erogate nell'anno 2015 molteplici decreti ingiuntivi (N.RI. 1338/15, 2636/15,
2 2903/15, 3255/15, 451/15, 329/15, 525/15), in contrasto con quanto previsto nell'accordo vigente tra le parti, secondo cui era prevista la liquidazione del saldo in un'unica soluzione entro il mese di aprile 2016; la non debenza degli interessi moratori ex Dlgs 231\2002; in via subordinata, l'errata decorrenza degli interessi moratori.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva l'opposta CP_2
contestando gli assunti avversi e, in particolare, eccependo la nullità della
[...]
clausola contrattuale che fissava al 30\04\2016 la liquidazione dell'intero saldo, con immediata applicazione del termine di 60 gg dall'emissione delle fatture ex art. 4 D.Lgs. n. 231/2002.
Quindi, chiedeva il rigetto dell'opposizione e\o, comunque, la condanna dell' al CP_4
pagamento della somma portata dal monitorio, oltre accessori di legge e spese.
Di seguito, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (cfr. ordinanza del 28\10\2016), la causa, riservata in decisione all'udienza del
26\1\2023 con concessione dei termini ex art. 190 cpc, era decisa con la sentenza qui impugnata
(cfr. sentenza n. 4846/2023 emessa in data 4/11/2023 e pubblicata in data 8/11/2023, mai notificata), con la quale il Tribunale di Salerno così provvedeva:
1. Rigetta l'opposizione per
quanto di ragione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale
di Salerno il 12.03.2016 notificato il 23.03.2016; 2. compensa integralmente le spese di lite tra
le parti >.
In particolare, il giudice dell'opposizione riteneva non meritevole di accoglimento l'eccezione di frazionamento per aver la società opposta richiesto ed ottenuto distinti decreti ingiuntivi per ogni mensilità non pagata dall'opponente, in quanto, trattandosi di contratto ad esecuzione periodica, non si poteva configurare la violazione dei criteri di correttezza e buona fede per il caso in cui il creditore agisca distintamente per il recupero delle somme di ogni mensilità.
Inoltre, il Giudice di prime cure riteneva infondata l'eccezione di nullità del contratto intercorso tra le parti, come sollevata dall'opponente, “essendo stato prodotto in atti il relativo accordo
avente ad oggetto “i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera per l'anno
3 2016”, e, ex art.
8-quinquies d.lgs. n. 502/1992, nel rispetto della forma scritta ad
substantiam”, ossia il contratto del 17\5\2017. Per il primo giudice, poi, l' era tenuta CP_4
al pagamento delle prestazioni richieste, in quanto regolarmente effettuate e non contestate, a prescindere dall'emissione della nota di credito, atteso, per inciso, la nullità della clausola
Cont contrattuale (art. 5, comma 3) invocata dall' per sostenere l'eccepita inesigibilità del credito. Infine, il Tribunale concludeva per la debenza degli interessi moratori, decorrenti dal giorno successivo a quello della scadenza dei termini di pagamento, ex art. 4 D.Lgs. 231/2002,
senza la necessità di una preventiva costituzione in mora.
Con l'impugnazione in esame, l' censurava la sentenza di primo grado per i seguenti CP_4
motivi:
- il giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dell'eccepito frazionamento del credito, pur prevedendo il contratto il pagamento del saldo su base annuale,
previo controllo del rispetto dei tetti di spesa e della regolarità delle prestazioni (cfr. art. 6 del contratto). L'aver agito per il saldo di ogni mensilità, secondo parte appellante, avrebbe determinato un abuso del processo, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda perché in contrasto con i principi di buona fede e correttezza, nonché del giusto processo;
- inoltre, il Tribunale avrebbe infondatamente accolto l'eccezione di nullità della clausola contrattuale, assumendo la violazione delle disposizioni imperative di cui al D.Lgs. 231/2002,
che fissano a 60 gg il termine di pagamento delle transazioni commerciali, poiché in virtù degli art. 3 e 4 del medesimo Decreto Legislativo le parti possono pattuire espressamente e per iscritto un termine per il pagamento superiore a sessanta giorni, purché non sia gravemente iniquo per il creditore.
Quindi, l'odierna appellante così concludeva:
opportune declaratorie, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 4846/2023 del
Tribunale Ordinario di Salerno, dichiarata l'improcedibilità di ogni avversa domanda
4 giudiziale, revocare e/o annullare il D.I. n. 625/16-rg n 4627/16- emesso il 12/3/2016 dal
Tribunale Ordinario di Salerno, accertando e dichiarando altresì che nulla è dovuto, a
qualsivoglia titolo, dall' , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., per le prestazioni erogate dalla Controparte_2
in favore degli assistiti del nel mese di ottobre 2015, ovvero a saldo del credito
[...] CP_5
portato nelle fatture, con vittoria di spese e competenze di causa per il doppio grado di
giudizio>.
Instauratosi il contraddittorio, rimaneva contumace l'appellata Controparte_2
non costituitasi, benchè regolarmente citata.
[...]
Infine, acquisito il fascicolo di primo grado e concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, sulle conclusioni come precisate dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 06/02/2025 la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352
cpc.
A. Sulla validità del contratto e sulla eccepita nullità della clausola contrattuale impugnata.
Con l'atto di citazione in appello, l' lamentava l'erronea declaratoria di nullità della CP_4
clausola prevista dall'articolo 6 del contratto vigente tra le parti, che disciplinava il regime di pagamento delle prestazioni erogate dalla società e, in Controparte_2
particolare, di pagamento del saldo al 30\4\2016, previa verifica della regolarità delle prestazioni e della rispondenza ai tetti di spesa prefissati, con conseguente abusivo frazionamento del credito azionato, avendo la agito Controparte_2
separatamente per il saldo di ogni mensilità.
Orbene, ritiene la Corte che, premesso che in questa sede non può contestarsi la validità ed efficacia del contratto, benché stipulato in data 24\1\2017 e quindi molto tempo dopo l'esecuzione delle prestazioni erogate nel 2015, in quanto si è irrimediabilmente formato il
5 giudicato interno sia per espressa pronuncia del giudice di primo grado che ne ha sancito l'esistenza giuridica dello stesso – sia pure, con un evidente errore materiale, indicato dal primo giudice come stipulato il 17\5\2017 e per le prestazioni dell'anno 2016 - sia per mancata specifica censura da parte dell'appellante, la clausola in esame sia valida ed efficace, come emerge ictu oculi già dalla dizione delle norme richiamate.
Il legislatore del 2002, infatti, nell'intento di contrastare il ritardo dei pagamenti nei traffici commerciali, se da un lato impone l'adempimento della prestazione in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla consegna della fattura, dall'altro lato consente alle parti di convenire una rateizzazione dei pagamenti e di determinare le singole scadenze delle rate – art. 4, comma
7 D.lgs. n. 231\2002 -, con la precisazione che, laddove una delle rate non venga pagata alla scadenza, gli interessi verrebbero calcolati sulla base dei soli pagamenti scaduti.
Recita il citato articolo 4 del Dlgs 231\2002 (come modificato dalla legge 192\2012), sotto la rubrica “Decorrenza degli interessi moratori”:
«1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal
giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si
applicano i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta
di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le
richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di
pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi,
quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di
pagamento;
6 c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la
data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a
quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge
o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle
previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il
pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta
giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono
essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti
possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello
previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o
dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al
comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve
essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al
decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente
riconosciuti a tale fine.
6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi
al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna
della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente
7 concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente
iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi,
qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento
previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti».
La e l' , sulla scorta di detta ultima disposizione, Controparte_2 CP_4
convenivano all'art. 5, comma 3, del contratto stipulato in data 24\1\2017 che La liquidazione
del saldo di tutte le fatture mensili relative alle prestazioni rese nell'anno 2015 dovrà essere
Cont effettuata dall' entro il 30 aprile 2016 e comunque entro 60 sessanta) giorni dal
completamento della documentazione necessaria per le verifiche ed i controlli;
previa
comunicazione alla sottoscritta della determinazione del saldo liquidabile in CP_2
seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, nonché delle eventuali
regressioni tariffarie da applicare su base annuale. Entro quindici giorni dal ricevimento di
tale comunicazione, la sottoscritta la Casa di Cura si impegna ad emettere nota di credito a
storno dell'eventuale fatturato eccedente, fermo restando che, all'esito positivo di eventuali
contestazioni, potrà emettere nuovamente l'addebito (per la parte non più in contestazione) >.
Orbene, detta pattuizione, debitamente accettata e sottoscritta anche dalla società odierna appellata, ad opinione della Corte, non risulta affatto contrastante con il dettato della disciplina di cui al d.lgs. n. 231\2002 e non può, quindi, ritenersi nulla, come di contro sostenuto dal primo giudice.
A tal fine è necessaria una lettura completa e sistematica dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs 192/2012, che tenga conto di tutti i suoi commi. In particolare, se è vero che nelle transazioni in cui il debitore è la P.A. il comma 4 del citato articolo 4 prevede che le parti possano pattuire per iscritto un termine per il pagamento non superiore, in ogni caso, a 60
gg; è, altresì, vero che il medesimo articolo 4, comma 7 del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs 192/2012, prevede che resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di
8 pagamento a rate;
in tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi ed il risarcimento previsti dal decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
Dunque, in una interpretazione complessiva della volontà delle parti, l'art 5 del contratto, nella parte tacciata di nullità, costituisce la espressione di tale ultima facoltà derogatoria concessa alle stesse e alle loro libere determinazioni: la PA consegue, infatti, l'erogazione del servizio e lo retribuisce non nella immediatezza, ma, secondo gli accordi, a mezzo del pagamento di una rata differita.
D'altra parta, laddove il legislatore non avesse voluto consentire alle parti di stabilire un termine superiore a quello legislativamente previsto, tanto da ritenere - come sostenuto da parte appellata - nulla una siffatta previsione e da comportare l'applicazione del meccanismo di adeguamento automatico di cui all'art. 1339 c.c., con conseguente sostituzione del maggior termine previsto con quello di sessanta giorni, la disposizione di cui all'art. 4, comma 7 non avrebbe avuto alcuna ragione di essere prevista.
Infine, nel silenzio della norma, che non specifica i soggetti cui l'art. 4, comma 7 debba essere applicato, è ragionevole presumere l'applicabilità della stessa anche ai contratti stipulati tra il privato e la pubblica amministrazione. Ed invero, la previsione contrattuale di scadenze dei pagamenti in tempi più dilatati rispetto ai 60 giorni previsti dall'art. 4 comma 2 e 5 non comporta affatto una deroga ad una norma imperativa, quanto una specificazione del principio in tale norma contenuta.
Né può sostenersi la grave iniquità della clausola, tenuto conto della necessità di eseguire
Cont controlli e verifiche da parte di un organismo senza dubbio complesso come l'
E' evidente, allora, che le clausole di cui all'art. 5 del contratto concluso tra le parti prevedono proprio una pattuizione analoga a quella consentita dall'art. 4, comma 7, D. Lgs. 231/2002,
Cont come modificato 192/2012: a fronte delle prestazioni erogate, l' riconosce il diritto al pagamento entro 60 giorni dalla emissione della fattura del mese corrispondente, subordinando
9 il pagamento del saldo in seguito al completamento dei controlli di regolarità ed all'emissione
Cont delle note di credito richieste dall' con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese.
In definitiva, la clausola contrattuale che fissa al 30/04/2016 il termine per remunerare l'unico saldo annuale deve ritenersi legittima, con la duplice conseguenza che il saldo richiesto con il monitorio in esame non era esigibile al momento della richiesta e dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, ma anche che il credito come azionato costituisce un abusivo frazionamento del credito.
B. Sul frazionamento abusivo del credito.
Rispetto all'invocato riconoscimento di un evidente abuso dello strumento giuridico del frazionamento del credito in plurime domande giudiziali per un credito unitario, la Corte adita ritiene fondata quest'ulteriore doglianza.
In via preliminare, giova soffermarsi più diffusamente sul tema dell'abusivo frazionamento del credito in plurime domande giudiziali.
Sul punto, occorre muovere dalla constatazione che ormai più di un decennio fa le Sezioni Unite
hanno qualificato come comportamento contrario a buona fede e come abuso dello strumento processuale “la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della
pretesa creditoria” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 15\11\2007, n. 23726; in senso conforme anche Cass.
Sez. Un., n. 22\12\2009, n. 2696; nonché, da ultimo, Cass.. ord. 27\7\2018, n. 19898).
Successivamente, le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un., n. 16\2\2017, n. 4090; confermata dalle successive Sezioni Semplici Cass. n. 17893/2018, Cass. n. 207148/2018, Cass. n. 6591/2019),
nel ritornare ancora una volta sul tema del frazionamento della domanda volta a far valere il credito nascente da un unico rapporto hanno operato un'importante puntualizzazione,
temperando il rigore del divieto di frazionamento quando le pretese creditorie, oggetto delle domande giudiziali, non sono identiche tra loro, ma, ancorché distinte, si fondano su presupposti costitutivi comuni al punto da risultare unite nella medesima vicenda sostanziale e
10 consentire la loro trattazione congiunta in virtù dei meccanismi della connessione e riunione dei processi. Le Sezioni Unite con tale arresto interpretativo hanno affermato che le esigenze di giustizia sostanziale di una decisione unitaria sul rapporto complesso e di ragionevole durata del processo sottese al divieto esaminato possono essere sacrificate quando l'attore risulti assistito da un interesse oggettivo alla tutela processuale frammentata. D'altronde, “l'interesse
di cui all'art. 100 c.p.c., investe non solo la domanda ma anche, ove rilevante, la scelta delle
relative modalità di proposizione” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 4090 del 2017).
In seguito, la stessa Suprema Corte (cfr. n. 14143/2021, cui risultano conformi Cass. n.
17813/21, Cass. n. 24172/21, Cass. n. 24371/21 e Cass. n. 25480/2023) ha fornito una specifica interpretazione del detto principio di diritto, statuendo che esso (enunciato nella sentenza delle
Sezioni Unite n. 4090/2017) va inteso nel senso che: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" deve essere letta in senso storico/fenomenologico: alla parola "rapporto" va, cioè,
assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una della cause elencate nell'articolo 1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va letto con riferimento non all'identità ma alla qualità, e quindi non come sinonimo di "identico" ma come sinonimo di "analogo". È stato quindi affermato il seguente principio di diritto: "le domande relative a diritti di credito
analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi,
non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano
nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la
concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando
l'attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad
azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione
unitaria le parti. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con
l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la
11 domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande
relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti".
In altri termini, l'interpretazione estensiva operata dalla sentenza sopra citata n. 14143/21 si rinviene proprio nell'applicazione del divieto di frazionamento a quelle fattispecie in cui il rapporto di durata, dal quale hanno avuto origine i distinti diritti di credito, si sia sviluppato in via di mero fatto, non traendo la propria fonte da un contratto che ne disciplini gli effetti. Anche
in questo caso, infatti, i doveri inderogabili di correttezza e buona fede, che derivano dal più
ampio “contatto sociale” e che devono improntare, nel senso di salvaguardia e protezione dell'altrui interesse (art. 2 Cost.), i comportamenti delle parti, oltre che durante l'esecuzione dei singoli contratti, anche nella fase della tutela giudiziale dei relativi diritti di credito, impongono la trattazione unitaria degli stessi (purchè esigibili), che restituisca alla cognizione del giudice un quadro fattuale organico e completo, idoneo a scongiurare i rischi di giudicati contrastanti e ad evitare di aggravare (si pensi, ad es., alla moltiplicazione degli oneri conseguenti alle spese processuali), con plurime iniziative giudiziarie, la posizione della controparte. Così il rischio di giudicati contrastanti può configurarsi nel caso dell'eccezione del convenuto relativa all'imputazione ai diversi crediti dei pagamenti effettuati, la quale, evidentemente, può essere senz'altro meglio apprezzata dal giudice di merito proprio se tutte le domande relative ai crediti eventualmente residui siano state proposte nello stesso giudizio a prescindere dalla loro riconducibilità allo stesso o a distinti contratti, onde evitare il rischio (che in caso di proposizione separata delle relative domande può riverberarsi tanto ai danni del creditore che agisce per il loro pagamento, quanto ai danni del debitore che eccepisce di averne eseguito il pagamento) che i pagamenti eseguiti siano ritenuti, da alcuni giudici, estintivi del singolo credito azionato, pur essendo imputabili a crediti che hanno costituito l'oggetto di domande proposte in distinti processi, e, da altri giudici, invece, imputati ai crediti azionati con altre domande (o, addirittura, a crediti non azionati) pur avendo, in realtà, estinto proprio il credito vantato in quel giudizio.
12 Venendo al caso di specie, premesso che non è contestato che la società appellata ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Salerno, oltre al decreto ingiuntivo opposto (relativo alle prestazioni erogate nel mese di ottobre 2015 e notificato nel novembre del medesimo anno), gli ulteriori provvedimenti monitori relativi ai saldi di altre mensilità del 2015 (cfr. D.I. n. 1338\15,
2636\15, 2904\15, 3255\15, 451\15, 329\15, 625\15), alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali, appare del tutto ingiustificata la proposizione di diverse domande aventi ad oggetto diritti di credito analoghi per titolo, in quanto alla data di deposito del ricorso oggetto della presente controversia, i crediti reclamati (seppur scaduti) non potevano essere azionati separatamente, bensì unitariamente.
E' evidente, quindi, che la società appellata ha frazionato le pretese creditorie vantate nei confronti dell' per prestazioni erogate in diverse mensilità, attraverso distinte domande CP_4
giudiziarie, senza che fosse configurabile alcun interesse, meritevole di tutela, che giustificasse una siffatta parcellizzazione (non è stata, infatti, fornita alcuna prova, né ancor prima allegato dall'appellata, che l'interesse alla proposizione di separati giudizi sia dipeso dalle differenti eccezioni e contestazioni che l' avrebbe potuto sollevare in relazione alle pretese CP_4
creditorie vantate da parte opposta), la quale si traduce in un inutile aggravio di spese per la controparte ed in una non necessaria proliferazione di giudizi, con conseguente violazione dei principi di buona fede processuale e ragionevole durata del processo.
Una recentissima pronuncia della Suprema Corte avalla le coordinate ermeneutiche già tracciate in precedenza, pur differenziando le conseguenze in presenza di un accertato illegittimo frazionamento, in quanto stabilisce che “a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti
di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono
anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure
fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in
un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in
separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile
13 interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente
frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua
riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla
pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione
di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda
anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di
liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto
o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo
frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e
probità processuale” (cfr. Cass. Sez. Unite, n. 7299/2025 del 19/03/2025).
Nel caso che qui ci occupa, pur non avendo contezza del passaggio in giudicato dei richiamati decreti ingiuntivi per le mensilità frazionate relative al 2015, risulta palese l'impossibilità per la CASA DI CURA creditrice di azionare nuovamente ed unitariamente tutto il saldo 2015.
Pertanto, in omaggio ai principi delineati dalla Suprema Corte, pur rilevando l'abusivo frazionamento, la conseguenza non può essere la declaratoria di improponibilità, bensì la decisione nel merito con condanna alle spese dell'intero giudizio illegittimamente “duplicato”.
C- Credito azionato.
Passando, quindi, alla valutazione nel merito della domanda formulata dalla
[...]
ossia alla richiesta di pagamento della somma di € 80.246,92, oltre Controparte_2
interessi moratori, a titolo di saldo pari al 10% di un dodicesimo (1\12) per le prestazioni sanitarie relative alla mensilità di ottobre 2015, rileva la Corte che, l' non ha mai CP_4
contestato la effettiva esecuzione delle prestazioni richieste, né il loro controvalore, né ha dimostrato che dalle verifiche ed i controlli successivi il saldo non fosse dovuto.
Deve, dunque, ritenersi dimostrato il credito richiesto, pari al saldo delle prestazioni del mese di ottobre 2015 per la complessiva somma di € 80.246,92.
14 D. Interessi moratori ex Dlgs 231\2002 e decorrenza.
Dovuti sono, infine, gli interessi di mora richiesti.
E' noto che nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento, l'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, come modificato dal d.lgs. n. 192 del 2012,
prevede sì che gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora,
dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento;
tuttavia stabilisce non solo che il termine di trenta giorni può essere derogato per iscritto dalle parti, ma anche che il termine di trenta giorni di cui al secondo comma è raddoppiato
tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n.
333; b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente
riconosciuti a tale fine>.
Per quanto riguarda la decorrenza di detti interessi, poi, va rilevato che l' non ha né CP_4
allegato né dimostrato di aver mai emesso una nota di credito a seguito delle verifiche di regolarità formale e contabile, ragion per cui il termine per il pagamento del saldo relativo alle prestazioni del mese di ottobre 2015, e dei relativi interessi moratori, va computato solo dal
31\3\2016.
Ne consegue, pertanto, che, da un lato, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, atteso che all'epoca dell'emissione del decreto monitorio (10\3\2016) e della sua notifica (23\3\2016) il credito azionato non era esigibile, ma, dall'altro, l' deve essere condannata al CP_4
pagamento della somma ingiunta, oltre interessi moratori dal 31\3\2016.
In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, la sentenza di primo grado va per quanto di ragione riformata e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 625\2016 del 12\3\2016 e
15 condannata l' al pagamento della somma di € 80.246,92, oltre interessi di mora ex Dlgs CP_4
231\2002 dal 31\3\2016 in favore della Controparte_2
E. Spese processuali.
Le spese processuali di primo e secondo grado, liquidate come in dispositivo tra i minimi ed i medi dello scaglione relativo, vanno poste a carico della Controparte_2
[...
stante la violazione degli artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale (cfr. Cass. 7299\2025 del 19\3\2025).
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona del suo legale Parte_1
rappresentante, nei confronti della Controparte_2
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n.
4846\2023, emessa del Tribunale di Salerno in data 2\11\2023 (pubblicata il 22\11\2023),
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 625\2016 del 12\3\2016 e condannata l' al CP_4
pagamento della somma di € 80.246,92, oltre interessi di mora ex Dlgs 231\2002 dal 31\3\2016,
in favore della Controparte_2
2. CONDANNA la società appellata, Controparte_2
al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite Parte_1
del giudizio di primo grado, che liquida in € 10.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3. CONDANNA la società appellata, Controparte_2
al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite Parte_1
16 del giudizio di secondo grado, che liquida in € 10.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 24 aprile 2015
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi -
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