Articolo 195 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 194Articolo 196
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19 aprile 1942
Art. 195.

Le disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo I del titolo II del libro V del codice e quelle contenute nelle sezioni II, III, IV e V del capo II dello stesso titolo si applicano anche ai rapporti in corso al momento dell'entrata in vigore del codice, salvo quanto e' stabilito negli articoli seguenti.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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