TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 2753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2753 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5030/2022 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1 co;
- ricorrente -
E
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Maiella;
Controparte_2 rapp.ta e difesa dagli avv.ti Roberto Pessi e
[...]
NC MA;
- resistenti - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.07.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 02820210011305640, notificata in data 16.06.2022, con il quale gli veniva intimato il pagamento dell'importo di euro 7.929,04, a titolo di contributi previdenziali integrativi della Controparte_2 maturati e non riscossi dall'anno 2012 fino all'anno 2018, oltre
[...] sanzioni ed interessi. A sostegno del proprio ricorso, premetteva:
- di aver ricevuto, in data 22.08.2017, la cartella esattoriale n. 02820170010602350 dell'importo di euro 8.690,68 avente ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali integrativi della dall'anno 2011 all'anno 2015 nonché, in Pt_2 data 26.08.2019, la cartella di pagamento n. 02820190025949033000 dell'importo di euro 29.939,08, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali soggettivi, integrativi e di maternità della dall'anno 2012 all'anno 2018; Pt_2
- che, in data 31.07.19, a seguito di istanza, la emetteva provvedimento di CP_2 discarico del ruolo emesso nel 2019 per la somma pari ad euro 28.899,38, riconoscendogli lo status di esonerato dall'iscrizione e quindi dal versamento della contribuzione soggettiva e di maternità;
- che tale provvedimento, in data 4.09.2019, veniva ratificato dall' Controparte_3
;
[...]
- di aver ricevuto, in data 11.11.2019, la notifica di un atto di pignoramento presso terzi in forza del quale gli veniva richiesto il pagamento della cartella n. 028201700106022350, ridotto da euro 8.690,98 ad euro 4.792,66 a seguito di accoglimento dell'istanza di sgravio;
- che l'Agente della Riscossione aveva già recuperato la somma di euro 7.101,56 imputando euro 4.792,66 al pagamento della cartella 2017;
- di aver ricevuto, tuttavia, in data 16.06.2022, la cartella di pagamento oggetto di opposizione con la quale, l'Agente di Riscossione, gli richiedeva nuovamente il pagamento della somma di euro 7.929,04, relativa a contributi integrativi maturati e non riscossi dall'anno 2012 fino all'anno 2018, oltre sanzioni ed interessi. Tanto premesso, a sostegno del proprio ricorso, eccepiva l'insussistenza della pretesa creditoria rilevando come l'accoglimento dell'istanza di sgravio precludesse ogni richiesta di pagamento di somme già oggetto di discarico;
eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale del credito in ordine ai contributi dal 2012 al 2016 sul presupposto che il primo atto interruttivo era rappresentato dalla cartella notificata in data 16.06.22, oggetto di opposizione;
deduceva, da ultimo, la nullità della cartella per violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 3 L. 241/1990 ed art. 7 L. n. 212/2000 mancata indicazione del tasso interesse applicato e della decorrenza dello stesso. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'Agente della Riscossione deducendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente;
rilevava, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure afferenti alla legittimità del procedimento di formazione del ruolo. Si costituiva, altresì, in giudizio la Controparte_4 deducendo come la cartella opposta non riguardasse le
[...] somme richieste nella cartella 2017 (per la quale, a seguito dei discarichi effettuati, risultavano dovuti per gli anni dal 2011 al 2015 complessivi euro 4.288,23 poi saldati direttamente all'Agente della Riscossione) né tantomeno nella cartella 2019 (per la quale, a seguito dei discarichi effettuati, risultavano ancora dovuti gli importi residui di euro 244,00 per l'anno 2016 ed euro 43,00 per l'anno 2017); evidenziava, pertanto, che il ruolo 2021, di importo pari ad euro 7.844,52, non avesse determinato alcuna duplicazione di importi già richiesti e/o sgravati/discaricati, attenendo a somme dovute dal dott. per gli anni Parte_1 dal 2012 al 2018 relative all'istanza di regolarizzazione prot. n. 117796 del 08.08.2019. Assumeva, pertanto, che relativamente alla cartella opposta, la risultava CP_2 ancora creditrice nei confronti di della somma di euro Parte_1
7.844,52 dovuta alla data di notifica della stessa a titolo di contributi previdenziali, interessi e sanzioni relativi agli anni 2012-2018. Ciò premesso, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto attiene alle eccezioni sollevate in ordine ai vizi della cartella nonché la legittimità della propria richiesta evidenziando, sul punto, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione relativa ai contributi dovuti dal 2012 al 2016, i cui crediti sottesi alla cartella erano stati tutti tempestivamente con la comunicazione prot. n. 117796 dell'08.08.2019, versata in atti;
rilevava, inoltre, che detta missiva, oltre ad avere un chiaro valore interruttivo della prescrizione faceva seguito al provvedimento del Direttore Generale della del 31.05.2019, con il quale veniva disposto CP_2
l'annullamento dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla a far data dal CP_2
01/01/2012 con riconoscimento dell'esonero dall'iscrizione alla per “art. 22 CP_2 lavoratore dipendente” a decorrere dal 01.01.2014; precisava, dunque, che solo da tale data di modifica dello status del dott. che doveva considerarsi ex art. Parte_1
2935 c.c. il decorso del termine di prescrizione. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ITER PROCESSUALE Il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 21.07.2022, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa, per l'udienza del 06.05.24, di cui veniva disposta, in seguito, la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e, all'esito, rinviata in prosieguo e d'ufficio varie volte. Il procedimento, infine, veniva riassegnato sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25. MERITO Passando ad esaminare il merito del ricorso, esso non può trovare accoglimento. Il ricorrente, invero, solleva tre distinte doglianze: vizio di motivazione, duplicazione del credito, prescrizione. MERITO – VIZIO DI MOTIVAZIONE È infondata la censura tesa ad accertare il vizio di motivazione. La cartella di pagamento, invero, reca la motivazione in conformità con il modello ministeriale sulla base del quale risulta redatta. MERITO – DUPLICAZIONE DEGLI IMPORTI La doglianza tesa ad inferire l'avvenuta duplicazione degli importi è infondata. Invero, occorre evidenziare che gli atti notificati nel tempo al ricorrente, per come evidenziato anche dalla nella propria memoria di costituzione, attengono a CP_2 differenti causali. Con il ruolo 2017, al ricorrente è stato chiesto il contributo integrativo per gli anni 2011 – 2015; con il ruolo 2019 è stato chiesto il contributo soggettivo, quello integrativo e di maternità per gli anni 2012 – 2018; con il ruolo 2021 viene richiesto, invece, il solo contributo integrativo relativo agli anni 2012 – 2018, ricalcolato all'esito dell'esonero, nonché interessi e sanzioni per tardiva/omessa/infedele comunicazione dei dati reddituali e per tardivi/omessi versamenti. Va, allora, chiarito che la come emergente dalla documentazione in atti (cfr. CP_2 documento n. 11 allegato alla produzione di ha tenuto conto, per un verso CP_2 del parziale sgravio disposto (per euro 4.310,27 del ruolo 2017 e per euro 28.899,00 del ruolo 2019) a seguito dell'esonero contributivo, nonché del pagamento del residuo del ruolo 2017. Nondimeno, pur tenendo in considerazione l'avvenuto pagamento delle somme residue relative al contributo integrativo (rideterminato a seguito dello sgravio parziale) di cui al ruolo 2017 (nel quale era stato iscritto il contributo integrativo per gli anni 2011 – 2015), e dello sgravio parziale, risultano ancora dovute, e correttamente inserite nella cartella impugnata, le somme relative al contributo integrativo per gli anni 2016 – 2018. Tali somme, in parte erano già oggetto del ruolo 2019, parzialmente sgravato, ed in parte sono state ricalcolate a seguito dell'avvenuta tardiva presentazione della dichiarazione reddituale. A tali somme, dovute a titolo di contributo integrativo ed analiticamente indicate sia nel documento 11 della produzione dell'ente creditore, sia a pagg. 7 – 9 della relativa memoria di costituzione, devono essere aggiunte quelle dovute per tardiva, omessa o infedele dichiarazione e tardivo/omesso versamento. In proposito, invero, parte ricorrente non ha offerto prova, nemmeno all'esito della costituzione della , di aver presentato puntualmente le prescritte dichiarazioni reddituali. CP_2
La doglianza, allora, è infondata. MERITO – PRESCRIZIONE Del pari è infondata l'eccezione di prescrizione. Le somme oggetto della cartella opposta, invero, risultano dovute per contributo integrativo, interessi e sanzioni, relativi agli anni dal 2011 al 2018. In relazione a tali importi, sono stati notificati al ricorrente i seguenti atti interruttivi: cartella di pagamento n. 02820170010602350 del 22.08.2017, cartella di pagamento oggetto di causa, notificata il 16.06.2022, cartella di pagamento n. 02820190025949033000 del 28.06.2019. risultano, inoltre, notificati dalla i CP_2 seguenti atti interruttivi (cfr. ricevute di ritorno allegate produzione e non CP_2 contestate): comunicazione del 8.08.2019, inviata a seguito della cancellazione per lavoratore esonerato e successivo ricalcolo del dovuto;
comunicazione del 01.09.2016; comunicazione del 27.10.2016, del 05.09.2017. Gli atti in questione non sono stati impugnati né contestati dall'istante. Essi recano l'esatta indicazione dell'efficacia interruttiva della prescrizione nonché del credito dovuto. L'eccezione di prescrizione, pertanto, è infondata, atteso che il relativo termine non è mai utilmente ed interamente decorso. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il calcolo finale delle somme dovuto è stato effettuato in via definitiva in seguito all'istanza di cancellazione per esonero avanzata dal ricorrente, sicchè il diritto della poteva essere esercitato, nel CP_2 suo esatto ammontare, solo a partire dalla presentazione di tale domanda (avvenuta nel 2019). Rispetto alla stessa, pertanto, già solo la notifica della cartella opposta risulta idonea ad interrompere il decorso del termine. L'eccezione, pertanto, va rigettata. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per 1/2 tra le parti, tenuto conto della difficoltà contabile della complessiva vicenda. Esse per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) compensa per ½ le spese di lite e condanna il ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 1.300,00 nei confronti di ciascuna parte resistente costituita, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5030/2022 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1 co;
- ricorrente -
E
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Maiella;
Controparte_2 rapp.ta e difesa dagli avv.ti Roberto Pessi e
[...]
NC MA;
- resistenti - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.07.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 02820210011305640, notificata in data 16.06.2022, con il quale gli veniva intimato il pagamento dell'importo di euro 7.929,04, a titolo di contributi previdenziali integrativi della Controparte_2 maturati e non riscossi dall'anno 2012 fino all'anno 2018, oltre
[...] sanzioni ed interessi. A sostegno del proprio ricorso, premetteva:
- di aver ricevuto, in data 22.08.2017, la cartella esattoriale n. 02820170010602350 dell'importo di euro 8.690,68 avente ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali integrativi della dall'anno 2011 all'anno 2015 nonché, in Pt_2 data 26.08.2019, la cartella di pagamento n. 02820190025949033000 dell'importo di euro 29.939,08, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali soggettivi, integrativi e di maternità della dall'anno 2012 all'anno 2018; Pt_2
- che, in data 31.07.19, a seguito di istanza, la emetteva provvedimento di CP_2 discarico del ruolo emesso nel 2019 per la somma pari ad euro 28.899,38, riconoscendogli lo status di esonerato dall'iscrizione e quindi dal versamento della contribuzione soggettiva e di maternità;
- che tale provvedimento, in data 4.09.2019, veniva ratificato dall' Controparte_3
;
[...]
- di aver ricevuto, in data 11.11.2019, la notifica di un atto di pignoramento presso terzi in forza del quale gli veniva richiesto il pagamento della cartella n. 028201700106022350, ridotto da euro 8.690,98 ad euro 4.792,66 a seguito di accoglimento dell'istanza di sgravio;
- che l'Agente della Riscossione aveva già recuperato la somma di euro 7.101,56 imputando euro 4.792,66 al pagamento della cartella 2017;
- di aver ricevuto, tuttavia, in data 16.06.2022, la cartella di pagamento oggetto di opposizione con la quale, l'Agente di Riscossione, gli richiedeva nuovamente il pagamento della somma di euro 7.929,04, relativa a contributi integrativi maturati e non riscossi dall'anno 2012 fino all'anno 2018, oltre sanzioni ed interessi. Tanto premesso, a sostegno del proprio ricorso, eccepiva l'insussistenza della pretesa creditoria rilevando come l'accoglimento dell'istanza di sgravio precludesse ogni richiesta di pagamento di somme già oggetto di discarico;
eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale del credito in ordine ai contributi dal 2012 al 2016 sul presupposto che il primo atto interruttivo era rappresentato dalla cartella notificata in data 16.06.22, oggetto di opposizione;
deduceva, da ultimo, la nullità della cartella per violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 3 L. 241/1990 ed art. 7 L. n. 212/2000 mancata indicazione del tasso interesse applicato e della decorrenza dello stesso. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'Agente della Riscossione deducendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente;
rilevava, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure afferenti alla legittimità del procedimento di formazione del ruolo. Si costituiva, altresì, in giudizio la Controparte_4 deducendo come la cartella opposta non riguardasse le
[...] somme richieste nella cartella 2017 (per la quale, a seguito dei discarichi effettuati, risultavano dovuti per gli anni dal 2011 al 2015 complessivi euro 4.288,23 poi saldati direttamente all'Agente della Riscossione) né tantomeno nella cartella 2019 (per la quale, a seguito dei discarichi effettuati, risultavano ancora dovuti gli importi residui di euro 244,00 per l'anno 2016 ed euro 43,00 per l'anno 2017); evidenziava, pertanto, che il ruolo 2021, di importo pari ad euro 7.844,52, non avesse determinato alcuna duplicazione di importi già richiesti e/o sgravati/discaricati, attenendo a somme dovute dal dott. per gli anni Parte_1 dal 2012 al 2018 relative all'istanza di regolarizzazione prot. n. 117796 del 08.08.2019. Assumeva, pertanto, che relativamente alla cartella opposta, la risultava CP_2 ancora creditrice nei confronti di della somma di euro Parte_1
7.844,52 dovuta alla data di notifica della stessa a titolo di contributi previdenziali, interessi e sanzioni relativi agli anni 2012-2018. Ciò premesso, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto attiene alle eccezioni sollevate in ordine ai vizi della cartella nonché la legittimità della propria richiesta evidenziando, sul punto, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione relativa ai contributi dovuti dal 2012 al 2016, i cui crediti sottesi alla cartella erano stati tutti tempestivamente con la comunicazione prot. n. 117796 dell'08.08.2019, versata in atti;
rilevava, inoltre, che detta missiva, oltre ad avere un chiaro valore interruttivo della prescrizione faceva seguito al provvedimento del Direttore Generale della del 31.05.2019, con il quale veniva disposto CP_2
l'annullamento dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla a far data dal CP_2
01/01/2012 con riconoscimento dell'esonero dall'iscrizione alla per “art. 22 CP_2 lavoratore dipendente” a decorrere dal 01.01.2014; precisava, dunque, che solo da tale data di modifica dello status del dott. che doveva considerarsi ex art. Parte_1
2935 c.c. il decorso del termine di prescrizione. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ITER PROCESSUALE Il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 21.07.2022, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa, per l'udienza del 06.05.24, di cui veniva disposta, in seguito, la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e, all'esito, rinviata in prosieguo e d'ufficio varie volte. Il procedimento, infine, veniva riassegnato sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25. MERITO Passando ad esaminare il merito del ricorso, esso non può trovare accoglimento. Il ricorrente, invero, solleva tre distinte doglianze: vizio di motivazione, duplicazione del credito, prescrizione. MERITO – VIZIO DI MOTIVAZIONE È infondata la censura tesa ad accertare il vizio di motivazione. La cartella di pagamento, invero, reca la motivazione in conformità con il modello ministeriale sulla base del quale risulta redatta. MERITO – DUPLICAZIONE DEGLI IMPORTI La doglianza tesa ad inferire l'avvenuta duplicazione degli importi è infondata. Invero, occorre evidenziare che gli atti notificati nel tempo al ricorrente, per come evidenziato anche dalla nella propria memoria di costituzione, attengono a CP_2 differenti causali. Con il ruolo 2017, al ricorrente è stato chiesto il contributo integrativo per gli anni 2011 – 2015; con il ruolo 2019 è stato chiesto il contributo soggettivo, quello integrativo e di maternità per gli anni 2012 – 2018; con il ruolo 2021 viene richiesto, invece, il solo contributo integrativo relativo agli anni 2012 – 2018, ricalcolato all'esito dell'esonero, nonché interessi e sanzioni per tardiva/omessa/infedele comunicazione dei dati reddituali e per tardivi/omessi versamenti. Va, allora, chiarito che la come emergente dalla documentazione in atti (cfr. CP_2 documento n. 11 allegato alla produzione di ha tenuto conto, per un verso CP_2 del parziale sgravio disposto (per euro 4.310,27 del ruolo 2017 e per euro 28.899,00 del ruolo 2019) a seguito dell'esonero contributivo, nonché del pagamento del residuo del ruolo 2017. Nondimeno, pur tenendo in considerazione l'avvenuto pagamento delle somme residue relative al contributo integrativo (rideterminato a seguito dello sgravio parziale) di cui al ruolo 2017 (nel quale era stato iscritto il contributo integrativo per gli anni 2011 – 2015), e dello sgravio parziale, risultano ancora dovute, e correttamente inserite nella cartella impugnata, le somme relative al contributo integrativo per gli anni 2016 – 2018. Tali somme, in parte erano già oggetto del ruolo 2019, parzialmente sgravato, ed in parte sono state ricalcolate a seguito dell'avvenuta tardiva presentazione della dichiarazione reddituale. A tali somme, dovute a titolo di contributo integrativo ed analiticamente indicate sia nel documento 11 della produzione dell'ente creditore, sia a pagg. 7 – 9 della relativa memoria di costituzione, devono essere aggiunte quelle dovute per tardiva, omessa o infedele dichiarazione e tardivo/omesso versamento. In proposito, invero, parte ricorrente non ha offerto prova, nemmeno all'esito della costituzione della , di aver presentato puntualmente le prescritte dichiarazioni reddituali. CP_2
La doglianza, allora, è infondata. MERITO – PRESCRIZIONE Del pari è infondata l'eccezione di prescrizione. Le somme oggetto della cartella opposta, invero, risultano dovute per contributo integrativo, interessi e sanzioni, relativi agli anni dal 2011 al 2018. In relazione a tali importi, sono stati notificati al ricorrente i seguenti atti interruttivi: cartella di pagamento n. 02820170010602350 del 22.08.2017, cartella di pagamento oggetto di causa, notificata il 16.06.2022, cartella di pagamento n. 02820190025949033000 del 28.06.2019. risultano, inoltre, notificati dalla i CP_2 seguenti atti interruttivi (cfr. ricevute di ritorno allegate produzione e non CP_2 contestate): comunicazione del 8.08.2019, inviata a seguito della cancellazione per lavoratore esonerato e successivo ricalcolo del dovuto;
comunicazione del 01.09.2016; comunicazione del 27.10.2016, del 05.09.2017. Gli atti in questione non sono stati impugnati né contestati dall'istante. Essi recano l'esatta indicazione dell'efficacia interruttiva della prescrizione nonché del credito dovuto. L'eccezione di prescrizione, pertanto, è infondata, atteso che il relativo termine non è mai utilmente ed interamente decorso. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il calcolo finale delle somme dovuto è stato effettuato in via definitiva in seguito all'istanza di cancellazione per esonero avanzata dal ricorrente, sicchè il diritto della poteva essere esercitato, nel CP_2 suo esatto ammontare, solo a partire dalla presentazione di tale domanda (avvenuta nel 2019). Rispetto alla stessa, pertanto, già solo la notifica della cartella opposta risulta idonea ad interrompere il decorso del termine. L'eccezione, pertanto, va rigettata. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per 1/2 tra le parti, tenuto conto della difficoltà contabile della complessiva vicenda. Esse per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) compensa per ½ le spese di lite e condanna il ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 1.300,00 nei confronti di ciascuna parte resistente costituita, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli