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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/10/2025, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2793/2023 RG avente ad
OGGETTO: retribuzione vertente TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. ZINNA FEDERICO, elett.te dom.to c/o il Parte_1 difensore, in NAPOLI al C.SO UMBERTO I, n. 228
RICORRENTE E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 19/05/2023, il ricorrente, premesso di avere lavorato dal 26.01.2021 al 29.12.2022 per la con la mansione di conducente di auto-cisterna Controparte_1 trasporto carburanti da 35.000 litri corrispondente al livello 3 super del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, che le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa erano quelle dettagliatamente descritte in ricorso (id est “partiva dalla sede operativa di Per_1
alle 20.00della domenica con un Furgone assieme a sette colleghi per arrivare la
[...] mattina del lunedì tra le ore 04.00 e 05.00 a Marghera (Ve), luogo dove ritirava l'autocisterna e provvedeva a caricare il carburante presso il distributore MGP srl di Marghera (Ve). Espletata tale attività si metteva alla guida dell'autocisterna per consegnare il carburante ai clienti (in depositi ad hoc) nel raggio di 200 km. Tale attività si protraeva per tutta la giornata fino alle 19.30/20.00. Alla fine del servizio giornaliero dormiva nel camion in aree di sosta per poi riprendere la mattina successiva tra le 04:00/09:00 a secondo dell'orario preciso indicato quotidianamente dal datore di lavoro e fino alle 19.30/20.00. Questo ciclo si concludeva il venerdì sera, alla fine della giornata di consegne (19.30/20.00) riportando l'autocisterna al parcheggio, ripartendo con furgone sempre assieme ai colleghi per la sede di Persona_1 dove arrivava nelle prime ore del mattino del sabato. L'orario di lavoro svolto era pari ad una media settimanale di 77/78 ore, e precisamente, dalla domenica sera al sabato mattina, delle quali 59/60 alla guida dell'autocisterna per la consegna del gasolio dal lunedì al venerdì, e 17/18 ore per il viaggio di andata e ritorno , Persona_2
Tale orario superava di gran lunga le 47 ore settimanali così come previsto dall'art. 11 bis del CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE”), di avere fruito di soli 15 giorni di ferie, che in data 31 luglio del 2022, a seguito dello stress accumulato per il superlavoro, si era visto costretto a rassegnare le proprie dimissioni, che poi, su insistenza del datore di lavoro, aveva ripreso con decorrenza 03.08.2022, che infine aveva rassegnato di nuovo le proprie dimissioni con decorrenza 29.12.2022 in via definitiva, che infine in data 2-1-2023 gli perveniva lettera di contestazione disciplinare con la quale gli veniva richiesto il pagamento di
€ 6.000,00 per danni oltre al mancato preavviso di dimissioni, tutto ciò premesso il Pt_1 agiva nei confronti del datore di lavoro chiedendo “accertarsi e dichiararsi che tra il signor e la ditta è intercorso un rapporto di lavoro Parte_1 Controparte_1 subordinato dal 26.01.2021 al 31.07.2022 e dal 03.08.2022 al 29.12.2022 - condannare la
accertata la recezione implicita del CCNL di categoria, al pagamento Controparte_1 della somma di € € 13.442,92 a titolo di mensilità di dicembre 2022, Trattamento di Fine Rapporto, ratei 13° e 14°, festività e permessi nonchè indennità sostitutiva del preavviso con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
- condannare la al Controparte_1 risarcimento del danno biologico per superlavoro, trattandosi di prestazioni lavorative oltre la tollerabilità; - Condannare, infine, il resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”: Nonostante la regolare notifica del ricorso, restava contumace la parte convenuta. Ritenuta inammissibile la prova testimoniale articolata, rinviata la causa per discussione onerando parte ricorrente di rielaborare i conteggi, la stessa, all'odierna udienza, veniva decisa come dalla presente sentenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc. La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti tracciati dalla presente motivazione. Va in limine rilevato che, essendosi in presenza di un rapporto formalizzato (cfr. estratto conto previdenziale e buste paga in atti di parte ricorrente), il presente accertamento ha ad oggetto solo il diritto del ricorrente a percepire una serie di emolumenti dallo stesso rivendicati a titolo di retribuzione ordinaria (mensilità di dicembre 2022, che si assume non corrisposta), mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva di festività soppresse, ferie e permessi, nonché di TFR ed indennità di mancato preavviso di dimissioni per giusta causa. Tanto premesso, si rileva come per le voci il cui riconoscimento avrebbe richiesto la prova di fatti costitutivi ulteriori rispetto a quelli già emergenti documentalmente -segnatamente l'indennità sostitutiva di festività soppresse, ferie e permessi, nonché l'indennità di mancato preavviso di dimissioni per giusta causa- la domanda deve essere rigettata in ragione dell'assoluta genericità delle allegazioni contenute in ricorso, che si è riverberata sulla prova in termini di inammissibilità della stessa. Transitando all'esame delle altre pretese avanzate -segnatamente la retribuzione dell'ultimo mese di lavoro, le mensilità aggiuntive ed il TFR-, la domanda merita accoglimento atteso che il diritto a tali voci trova riscontro documentale in atti, essendosi in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, regolamentato dal CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE, cessato alla data del 29-12-2022. Si osserva, invero, come incombeva su parte datoriale l'onere probatorio in merito all'intervenuto pagamento di tali emolumenti senz'altro dovuti alla parte, prova che la stessa, con la propria scelta difensiva contumaciale, ha di fatto rinunciato a fornire per cui la domanda va senz'altro accolta. Nel quantum, all'udienza scorsa, il GL onerava parte ricorrente di rielaborare i conteggi attenendosi ai seguenti parametri “- durata del rapporto di lavoro: 26-1-21 al 29-12-22; - orario di lavoro: pari a quello normale previsto dal CCNL di 47 ore settimanali;
- livello: come da buste paga” e da ultimo parte ricorrente ha depositato un ricalcolo delle voci indicate dal Giudice (differenze retributive ordinarie, retribuzione di dicembre 2022, 13^, 14^ e TFR), da cui emerge un credito di € 8.466,87 di cui € 3989,54 per TFR. Tali conteggi appaiono elaborati correttamente in aderenza ai criteri indicati nell'ordinanza del 15-10-2024 per cui possono essere senz'altro posti a base della decisione e in tali limiti deve essere emessa condanna. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- Condanna la in persona del legale rapp.te p.t., a Controparte_1 corrispondere a l'importo di € 8.466,87 di cui € 3.989,54 per Parte_1 TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
- Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite che liquida in € 2.100,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione. Si comunichi. Così deciso in Nola, 27/10/2025
IL GIUDICE Dott. ssa Francesca Fucci
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2793/2023 RG avente ad
OGGETTO: retribuzione vertente TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. ZINNA FEDERICO, elett.te dom.to c/o il Parte_1 difensore, in NAPOLI al C.SO UMBERTO I, n. 228
RICORRENTE E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 19/05/2023, il ricorrente, premesso di avere lavorato dal 26.01.2021 al 29.12.2022 per la con la mansione di conducente di auto-cisterna Controparte_1 trasporto carburanti da 35.000 litri corrispondente al livello 3 super del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, che le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa erano quelle dettagliatamente descritte in ricorso (id est “partiva dalla sede operativa di Per_1
alle 20.00della domenica con un Furgone assieme a sette colleghi per arrivare la
[...] mattina del lunedì tra le ore 04.00 e 05.00 a Marghera (Ve), luogo dove ritirava l'autocisterna e provvedeva a caricare il carburante presso il distributore MGP srl di Marghera (Ve). Espletata tale attività si metteva alla guida dell'autocisterna per consegnare il carburante ai clienti (in depositi ad hoc) nel raggio di 200 km. Tale attività si protraeva per tutta la giornata fino alle 19.30/20.00. Alla fine del servizio giornaliero dormiva nel camion in aree di sosta per poi riprendere la mattina successiva tra le 04:00/09:00 a secondo dell'orario preciso indicato quotidianamente dal datore di lavoro e fino alle 19.30/20.00. Questo ciclo si concludeva il venerdì sera, alla fine della giornata di consegne (19.30/20.00) riportando l'autocisterna al parcheggio, ripartendo con furgone sempre assieme ai colleghi per la sede di Persona_1 dove arrivava nelle prime ore del mattino del sabato. L'orario di lavoro svolto era pari ad una media settimanale di 77/78 ore, e precisamente, dalla domenica sera al sabato mattina, delle quali 59/60 alla guida dell'autocisterna per la consegna del gasolio dal lunedì al venerdì, e 17/18 ore per il viaggio di andata e ritorno , Persona_2
Tale orario superava di gran lunga le 47 ore settimanali così come previsto dall'art. 11 bis del CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE”), di avere fruito di soli 15 giorni di ferie, che in data 31 luglio del 2022, a seguito dello stress accumulato per il superlavoro, si era visto costretto a rassegnare le proprie dimissioni, che poi, su insistenza del datore di lavoro, aveva ripreso con decorrenza 03.08.2022, che infine aveva rassegnato di nuovo le proprie dimissioni con decorrenza 29.12.2022 in via definitiva, che infine in data 2-1-2023 gli perveniva lettera di contestazione disciplinare con la quale gli veniva richiesto il pagamento di
€ 6.000,00 per danni oltre al mancato preavviso di dimissioni, tutto ciò premesso il Pt_1 agiva nei confronti del datore di lavoro chiedendo “accertarsi e dichiararsi che tra il signor e la ditta è intercorso un rapporto di lavoro Parte_1 Controparte_1 subordinato dal 26.01.2021 al 31.07.2022 e dal 03.08.2022 al 29.12.2022 - condannare la
accertata la recezione implicita del CCNL di categoria, al pagamento Controparte_1 della somma di € € 13.442,92 a titolo di mensilità di dicembre 2022, Trattamento di Fine Rapporto, ratei 13° e 14°, festività e permessi nonchè indennità sostitutiva del preavviso con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
- condannare la al Controparte_1 risarcimento del danno biologico per superlavoro, trattandosi di prestazioni lavorative oltre la tollerabilità; - Condannare, infine, il resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”: Nonostante la regolare notifica del ricorso, restava contumace la parte convenuta. Ritenuta inammissibile la prova testimoniale articolata, rinviata la causa per discussione onerando parte ricorrente di rielaborare i conteggi, la stessa, all'odierna udienza, veniva decisa come dalla presente sentenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc. La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti tracciati dalla presente motivazione. Va in limine rilevato che, essendosi in presenza di un rapporto formalizzato (cfr. estratto conto previdenziale e buste paga in atti di parte ricorrente), il presente accertamento ha ad oggetto solo il diritto del ricorrente a percepire una serie di emolumenti dallo stesso rivendicati a titolo di retribuzione ordinaria (mensilità di dicembre 2022, che si assume non corrisposta), mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva di festività soppresse, ferie e permessi, nonché di TFR ed indennità di mancato preavviso di dimissioni per giusta causa. Tanto premesso, si rileva come per le voci il cui riconoscimento avrebbe richiesto la prova di fatti costitutivi ulteriori rispetto a quelli già emergenti documentalmente -segnatamente l'indennità sostitutiva di festività soppresse, ferie e permessi, nonché l'indennità di mancato preavviso di dimissioni per giusta causa- la domanda deve essere rigettata in ragione dell'assoluta genericità delle allegazioni contenute in ricorso, che si è riverberata sulla prova in termini di inammissibilità della stessa. Transitando all'esame delle altre pretese avanzate -segnatamente la retribuzione dell'ultimo mese di lavoro, le mensilità aggiuntive ed il TFR-, la domanda merita accoglimento atteso che il diritto a tali voci trova riscontro documentale in atti, essendosi in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, regolamentato dal CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE, cessato alla data del 29-12-2022. Si osserva, invero, come incombeva su parte datoriale l'onere probatorio in merito all'intervenuto pagamento di tali emolumenti senz'altro dovuti alla parte, prova che la stessa, con la propria scelta difensiva contumaciale, ha di fatto rinunciato a fornire per cui la domanda va senz'altro accolta. Nel quantum, all'udienza scorsa, il GL onerava parte ricorrente di rielaborare i conteggi attenendosi ai seguenti parametri “- durata del rapporto di lavoro: 26-1-21 al 29-12-22; - orario di lavoro: pari a quello normale previsto dal CCNL di 47 ore settimanali;
- livello: come da buste paga” e da ultimo parte ricorrente ha depositato un ricalcolo delle voci indicate dal Giudice (differenze retributive ordinarie, retribuzione di dicembre 2022, 13^, 14^ e TFR), da cui emerge un credito di € 8.466,87 di cui € 3989,54 per TFR. Tali conteggi appaiono elaborati correttamente in aderenza ai criteri indicati nell'ordinanza del 15-10-2024 per cui possono essere senz'altro posti a base della decisione e in tali limiti deve essere emessa condanna. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- Condanna la in persona del legale rapp.te p.t., a Controparte_1 corrispondere a l'importo di € 8.466,87 di cui € 3.989,54 per Parte_1 TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
- Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite che liquida in € 2.100,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione. Si comunichi. Così deciso in Nola, 27/10/2025
IL GIUDICE Dott. ssa Francesca Fucci