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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/04/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 10/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 4191/2024 cui è stata riunita la causa iscritta al n. RG 4193/2024 promossa da
Pt_1
rappr. e dif. dall' avv. CAVALIERE MARIA FRANCESCA contro
CP_1
Fatto e diritto
Con separati ed identici ricorsi ricorso depositati il 30.4.24 la società opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione innanzi al Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del lavoro, avverso il decreto ingiuntivo n. 135/2024 emesso in favore del
CP_1
I procedimenti sono stati iscritti ai numeri rg 4191/2024 e 4193/2024.
Alla prima udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuno ha depositato le note per la trattazione scritta nel procedimento iscritto al n, rg 4191/2024, sicchè è stato disposto il rinvio all'odierna udienza ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
Nel procedimento 4193/2024, invece, acquisite nel note per la trattazione scritta depositate dalla parte opponente e preso atto della mancata costituzione dell'opposto nonché della circostanza che parte opponente non aveva dato prova dell'avvenuta notifica del ricorso in opposizione alla controparte, è stato disposto il rinvio all'odierna udienza con onere a carico della società di fornire la prova CP_2
dell'avvenuta notifica alla controparte. Orbene, all'odierna udienza, celebrata con le modalità indicate in epigrafe, previa acquisizione delle note per la trattazione scritta depositate da parte opponente in entrambi i procedimenti, le cause, previa riunione sono state decise.
Innanzitutto, in considerazione della litispendenza, è stata disposta la riunione delle cause ai sensi dell'art. 273 c.p.c..
In via assolutamente preliminare, poi deve darsi atto della mancanza, in entrambi i procedimenti, della “vocatio in ius”, con la conseguenza che l'opposizione va dichiarata improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101
c.p.c).
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “Nel rito del lavoro, il principio secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma
2) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c, è applicabile anche al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di "ratio" di regolamentazione ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione - sicché, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa
l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto” (Cass. S.U. 30.07.08 n. 20604).
Nel caso di specie non vi è prova della tempestiva notifica del ricorso in opposizione alla controparte.
Prive di pregio di rilevano le asserzioni di parte opponente di cui alle note depositate nel procedimento n,. rg 4193/2024, laddove ha asserito “che pur avendo provveduto
a notificare alla controparte tempestivamente, ovvero nei dieci giorni ritualmente previsti dalla comunicazione dal provvedimento da parte della cancelleria, il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, tuttavia non ha potuto versare in atti la prova della notifica per un problema informatico che non ne consente più il recupero”.
La totale assenza di indizi circa l'avvenuta notifica impedisce di dar credito alla suddetta asserzione. Ricorrendo quindi l'ipotesi della notifica inesistente ovvero omessa, non può essere disposta, per quanto detto innanzi, nemmeno la sua rinnovazione.
In tal senso, quindi, deve ritenersi che la notifica effettuata in data 8.3.2025, dalla società opponente, in assenza di un espresso provvedimento di rimessione in termini, non vale a sanare il vizio di cui innanzi.
Irrilevanti poi si palesano i richiami giurisprudenziali di cui alle ridette note, in quanto afferenti ad ipotesi diverse da quella in esame.
Trattandosi di questione pregiudiziale attinente al processo e che definisce il giudizio deve essere pronunciata con sentenza (art. 279 co. 2 n. 2 c.p.c.).
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4191 /2024 R.G.L. cui è stata riunita quella iscritta al n. 4193/2024 e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'opposizione;
2) dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 135/2024;
2) nulla per le spese.
Foggia, 10.4.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 10/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 4191/2024 cui è stata riunita la causa iscritta al n. RG 4193/2024 promossa da
Pt_1
rappr. e dif. dall' avv. CAVALIERE MARIA FRANCESCA contro
CP_1
Fatto e diritto
Con separati ed identici ricorsi ricorso depositati il 30.4.24 la società opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione innanzi al Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del lavoro, avverso il decreto ingiuntivo n. 135/2024 emesso in favore del
CP_1
I procedimenti sono stati iscritti ai numeri rg 4191/2024 e 4193/2024.
Alla prima udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuno ha depositato le note per la trattazione scritta nel procedimento iscritto al n, rg 4191/2024, sicchè è stato disposto il rinvio all'odierna udienza ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
Nel procedimento 4193/2024, invece, acquisite nel note per la trattazione scritta depositate dalla parte opponente e preso atto della mancata costituzione dell'opposto nonché della circostanza che parte opponente non aveva dato prova dell'avvenuta notifica del ricorso in opposizione alla controparte, è stato disposto il rinvio all'odierna udienza con onere a carico della società di fornire la prova CP_2
dell'avvenuta notifica alla controparte. Orbene, all'odierna udienza, celebrata con le modalità indicate in epigrafe, previa acquisizione delle note per la trattazione scritta depositate da parte opponente in entrambi i procedimenti, le cause, previa riunione sono state decise.
Innanzitutto, in considerazione della litispendenza, è stata disposta la riunione delle cause ai sensi dell'art. 273 c.p.c..
In via assolutamente preliminare, poi deve darsi atto della mancanza, in entrambi i procedimenti, della “vocatio in ius”, con la conseguenza che l'opposizione va dichiarata improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101
c.p.c).
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “Nel rito del lavoro, il principio secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma
2) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c, è applicabile anche al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di "ratio" di regolamentazione ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione - sicché, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa
l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto” (Cass. S.U. 30.07.08 n. 20604).
Nel caso di specie non vi è prova della tempestiva notifica del ricorso in opposizione alla controparte.
Prive di pregio di rilevano le asserzioni di parte opponente di cui alle note depositate nel procedimento n,. rg 4193/2024, laddove ha asserito “che pur avendo provveduto
a notificare alla controparte tempestivamente, ovvero nei dieci giorni ritualmente previsti dalla comunicazione dal provvedimento da parte della cancelleria, il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, tuttavia non ha potuto versare in atti la prova della notifica per un problema informatico che non ne consente più il recupero”.
La totale assenza di indizi circa l'avvenuta notifica impedisce di dar credito alla suddetta asserzione. Ricorrendo quindi l'ipotesi della notifica inesistente ovvero omessa, non può essere disposta, per quanto detto innanzi, nemmeno la sua rinnovazione.
In tal senso, quindi, deve ritenersi che la notifica effettuata in data 8.3.2025, dalla società opponente, in assenza di un espresso provvedimento di rimessione in termini, non vale a sanare il vizio di cui innanzi.
Irrilevanti poi si palesano i richiami giurisprudenziali di cui alle ridette note, in quanto afferenti ad ipotesi diverse da quella in esame.
Trattandosi di questione pregiudiziale attinente al processo e che definisce il giudizio deve essere pronunciata con sentenza (art. 279 co. 2 n. 2 c.p.c.).
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4191 /2024 R.G.L. cui è stata riunita quella iscritta al n. 4193/2024 e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'opposizione;
2) dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 135/2024;
2) nulla per le spese.
Foggia, 10.4.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti