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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 317/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10569/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250015819888000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il
07/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 5.6.2025 e costituzione in giudizio effettuata in pari data, impugna:
- la cartella di pagamento n. 07120250015819888000;
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Napoli;
- Ente creditore: Regione Campania;
- anno d'imposta: 2019;
- tributo: tassa auto;
- data di notifica atto: 22.4.2025;
- importo complessivo: € 204,07;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica avviso di accertamento;
-) prescrizione triennale;
-) illegittimità della procedura avviata dall'Agente della Riscossione.
Il 24.6.2025 si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle attività di competenza dell'Ente impositore;
nel merito contesta le avverse eccezioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Regione Campania non si costituisce nel giudizio.
Con memoria del 20.11.2025 la difesa attorea rimarca la contumacia della Regione Campania e la conseguente mancanza di prova della notifica dell'accertamento prodromico;
insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il 5.12.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il G.U. rileva d'ufficio che alla Regione Campania il ricorso è stato inviato ad un indirizzo pec diverso da quello indicato nella cartella;
segnatamente, la pec è stata spedita al seguente indirizzo “us01@pec.regione. campania.it” mentre a pagina 5 della cartella è indicato che quello per notificare eventuali ricorsi tributari è il seguente: "Email_4".
Non essendosi costituita la Regione Campania e rilevata la notifica del ricorso ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato in cartella si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese in favore dell'ADER per complessivi
€ 222,00.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10569/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250015819888000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il
07/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 5.6.2025 e costituzione in giudizio effettuata in pari data, impugna:
- la cartella di pagamento n. 07120250015819888000;
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Napoli;
- Ente creditore: Regione Campania;
- anno d'imposta: 2019;
- tributo: tassa auto;
- data di notifica atto: 22.4.2025;
- importo complessivo: € 204,07;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica avviso di accertamento;
-) prescrizione triennale;
-) illegittimità della procedura avviata dall'Agente della Riscossione.
Il 24.6.2025 si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle attività di competenza dell'Ente impositore;
nel merito contesta le avverse eccezioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Regione Campania non si costituisce nel giudizio.
Con memoria del 20.11.2025 la difesa attorea rimarca la contumacia della Regione Campania e la conseguente mancanza di prova della notifica dell'accertamento prodromico;
insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il 5.12.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il G.U. rileva d'ufficio che alla Regione Campania il ricorso è stato inviato ad un indirizzo pec diverso da quello indicato nella cartella;
segnatamente, la pec è stata spedita al seguente indirizzo “us01@pec.regione. campania.it” mentre a pagina 5 della cartella è indicato che quello per notificare eventuali ricorsi tributari è il seguente: "Email_4".
Non essendosi costituita la Regione Campania e rilevata la notifica del ricorso ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato in cartella si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese in favore dell'ADER per complessivi
€ 222,00.