Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
N. 80-1/2025 p.u.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione IV Civile, procedure concorsuali ed esecutive
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Simonetta Bruno Presidente
Dott. Gianluigi Canali Giudice
Dott. Angelina Augusta Baldissera Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata da
IO EN
NA BO PARTI RICORRENTI
Con l'avv. Sara Squassina
--=o0o=--
Il Tribunale, esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato in fatto che:
• hanno chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
• al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
• non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.; osserva quanto segue:
1
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II,
C.C.I.I. dato che il centro di interessi principali dei ricorrenti può dirsi situato in Padenghe del Garda (BS), via Manara n. 54, in quanto trattasi si coniugi ivi conviventi, non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
sussistono dunque i presupposti di cui all'art. 66 (procedure familiari) per la proposizione un'unica domanda;
• ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:
−
da un punto di vista soggettivo, i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
−
da un punto di vista oggettivo, i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione.
Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.
La procedura avrà durata minima di tre anni in conformità a quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024, salvo le eccezioni ivi contemplate.
Va peraltro precisato sin d'ora che, alla luce dell'art. 6 C.C.I.I., non può essere riconosciuto carattere prededucibile al credito avente ad oggetto il compenso spettante al legale che abbia assistito parte ricorrente per la presentazione della domanda di apertura della liquidazione controllata.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,
1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di IO EN e di NN
AM conviventi in Padenghe del Garda (BS), via Manara n. 54, per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Angelina Augusta Baldissera;
3) NOMINA liquidatore il dott. Eleonora Abrami con studio in Verolanuova (BS) Piazza
Libertà 13/b, già nominato O.C.C.;
4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
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6) AVVISA che, ai sensi dell'art. 275 comma terzo CCII, come modificato dal D. Lgs. n.
136/24, di immediata applicazione, laddove il compito di liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi. Detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che detto accordo sia vincolante per il giudice. Pertanto, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. In corso di procedura, su istanza dell'OCC, il giudice potrà liquidare acconti sul compenso - in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137 secondo comma CCII) - a seguito di un riparto parziale, ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto
7) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216, comma due,
CCII e AUTORIZZA GI TU a utilizzare l'autovettura Jeep Freelander, necessaria per la circolazione sino alla chiusura della liquidazione;
8) MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
9) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del
Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
10) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
11) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Così deciso in Brescia, il 06/03/2025
Il Giudice estensore
Angelina Augusta Baldissera
Il Presidente
Simonetta Bruno
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