Cass. civ., sez. I, ordinanza 21/10/2024, n. 27260
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Ordinanza 21 ottobre 2024

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 9 ottobre 2024 e pubblicata il 21 ottobre 2024, con il numero di registro generale 16791/2021. Le parti coinvolte sono un consorzio industriale e una società privata, in contenzioso riguardante il riacquisto di terreni e stabilimenti industriali. Il consorzio ha richiesto la revisione della stima del valore degli stabilimenti, ritenendo che dovessero essere considerati anche i potenziali utilizzi futuri degli immobili, mentre la società ha sostenuto la validità della stima effettuata dal CTU, che aveva determinato un valore superiore a quello contestato dal consorzio.

Il giudice ha rigettato il ricorso del consorzio, affermando che la Corte d'appello aveva correttamente applicato l'art. 63 della legge n. 448 del 1998, evidenziando che la stima del valore degli stabilimenti doveva basarsi su criteri tecnici e oggettivi, senza considerare le finalità pubblicistiche del consorzio. La Corte ha sottolineato che la questione del riacquisto rientra in un procedimento espropriativo, ma con specificità proprie, e che il consorzio, avendo già esercitato il diritto di riacquisto, era tenuto a corrispondere il prezzo determinato. La decisione si fonda su una rigorosa interpretazione della normativa e sulla necessità di rispettare le valutazioni tecniche effettuate dai periti, confermando la legittimità dell'operato della Corte d'appello.

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Massime1

Nel procedimento di riacquisto, ex art. 63 della l. n. 448 del 1998, da parte dei consorzi di sviluppo industriale delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali e degli stabilimenti ivi realizzati, l'effetto traslativo si realizza con l'adozione del provvedimento di riacquisizione delle aree cedute, rappresentando la fase della determinazione del prezzo un mero post factum, inidoneo ad integrare il trasferimento della proprietà, ma funzionale alla determinazione del quantum spettante al proprietario che ha perso la titolarità del bene.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, ordinanza 21/10/2024, n. 27260
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27260
    Data del deposito : 21 ottobre 2024

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