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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 26/11/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GROSSETO Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO all'udienza del 25 novembre 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 688 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...], il [...], residente in [...]
Alta, 22, (C.F. ), rapp.ta e difesa, dagli Avv.ti OR TT e C.F._1
DR TT, entrambi del Foro di Torre Annunziata e con studio in Castellammare di
Stabia (NA), alla via S. Allende 36/a, presso i quali elegge domicilio, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dal dr.ssa Alessandra Liberatore, dalla dr.ssa Costanza CP_2
Caroti e dal dr. Dario Ciampaglia, funzionari delegati.
CONVENUTO
OGGETTO: R.P.D.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 414
c.p.c., in contraddittorio con l'Amministrazione scolastica, in persona del legale rapp.te p.t., disconosciuti gli avversi documenti che tutti sin d'ora si impugnano, disattesa ogni contraria azione, eccezione e conclusione, ritenuta, nel senso e nei limiti fissati dallo strumento processuale adottato, di voler, previa adozione del decreto di fissazione udienza e comparizione parti:
ACCERTARE E DICHIARARE L'ILLEGITTIMITÀ E/O NULLITÀ E/O INEFFICACIA CON
CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE
1) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della Retribuzione
Professionale Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei.
ACCERTARE E DICHIARARE
Il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € 1.657,75, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del
15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999.
CONDANNARE
La convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del
CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in €
1.657,75, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- per le ragioni sopra esposte voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere integralmente il ricorso, con istanza di condanna generica di controparte ex art 278 c.p.c., con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate;
- con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
- in subordine, ove fosse accolto il ricorso ex adverso proposto, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata”.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 5 agosto 2024 conveniva in giudizio il Parte_1
per sentire dichiarare e riconoscere il proprio diritto alla Controparte_1 corresponsione della retribuzione professionale docenti (RPD), avendo svolto periodi di supplenze brevi o saltuarie, come documentalmente risultanti in atti per gli a.s. 2019/2020 e
2020/2021.
2. Si costituiva il rilevando come, alla luce della ratio della Controparte_1 normativa vigente, la RPD non spettasse in favore di chi svolge supplenze brevi o saltuarie, ma solo in favore dei docenti a tempo indeterminato e con incarichi annuali. Infine, rivendicava, il compito di determinare il conteggio definitivo del beneficio in questione, alla luce dei certificati di servizio da verificare al netto di eventuali aspettative o altri istituti che abbiano effetto diretto sull'erogazione della retribuzione professionale docente. Chiedeva pertanto in caso di soccombenza la condanna generica ex art 278 cpc.
3. All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza di cui è stata data contestuale lettura.
***
4. La retribuzione professionale docenti (RPD) è un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente
(non è necessario effettuare ore aggiuntive, realizzare progetti o svolgere particolari funzioni), istituito dal CCNL “secondo biennio economico 2000/2001”. L'art. 7 del CCNL
15.3.2001 stabilisce, al comma 1, che “sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; al comma 3 stabilisce poi che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNL del 31.8.1999”.
5. Parte ricorrente invoca a sostegno dell'illegittimità della esclusione dei docenti che svolgono supplenze brevi o temporanee dalla corresponsione della RPD la violazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28.6.1999 (1999/70/CE).
L'assunto è fondato.
5.1 In ambito europeo trova infatti cittadinanza il principio in forza del quale è vietata la disparità di trattamento tra dipendenti a tempo indeterminato e no. Tale principio trova fondamento nella clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea (principio di non discriminazione), così come interpretata dalla Corte di Giustizia. Il suo rispetto, invocato da parte ricorrente, impone dunque la completa valorizzazione in termini di anzianità dell'attività lavorativa svolta in ragione di contratti a termine. La predetta clausola 4 stabilisce infatti che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” ; (…) “I criteri del periodo di anzianità̀ di sevizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità̀ siano giustificati da motivazioni oggettive”. La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha così chiarito la portata generale della direttiva 99/70/CE e del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che vi sono affermati: “la mera circostanza che un impiegato sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego di uno Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché́ la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità̀ di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari” (si veda: Corte di Giustizia 13 settembre 2007 C-307/5 punto 29; Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 C- Per_1
444/09 e C- 456/09 punto 43). Una disparità di trattamento che riguardi Per_2 Per_3 le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell'impiego. Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell'accordo quadro, scopi individuati dalla stessa corte nella “garanzia della parità̀ di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni (...) al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato”.
5.2 Rispetto alla norma che ha istituito la retribuzione in parola, gli interventi successivi hanno solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (cfr. art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007).
Da tale complesso normativo emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente e educativo. Il trattamento retributivo in esame rientra quindi, indiscutibilmente, nel concetto di “condizioni di impiego” di cui parla la direttiva (v. in tal senso anche C.
App. Milano, 20.4.2012). Del resto, tale interpretazione della Corte di Giustizia costituisce applicazione concreta del principio generale di non discriminazione sancito dall'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali UE.
5.3 In applicazione di siffatti principi, la Corte di Cassazione n. 20015/2018 ha ritenuta ingiustificatamente discriminatoria l'esclusione dei docenti impiegati per “supplenze brevi” dal compenso per l'RPD, proprio in ragione del principio di parità di trattamento sancito dall'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato. Secondo la S.C. infatti l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
6. Parte resistente, si è limitata a dedurre che l'emolumento spetterebbe solo al personale con contratto a tempo indeterminato, ai supplenti annuali e a quelli con contratto fino al termine delle attività didattiche, in quanto solo tali docenti parteciperebbero a tutte quelle attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa.
In realtà, il compenso in parola non assume la natura di corrispettivo per prestazioni aggiuntive svolte, ma costituisce un emolumento volto a valorizzare il ruolo del docente onde offrire un migliore servizio scolastico. Come tale, pertanto, esso deve valere anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale per i quale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti. Funzioni – si ripete - in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato appunto istituito.
Del resto – ha evidenziato la stessa S.C. nel citato arresto - una diversa interpretazione
“finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più̀ che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità̀ di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
7. La domanda sul punto deve essere quindi accolta.
Non essendovi contestazione sul presupposto relativo all'entità dell'impegno svolto dalla ricorrente con contratti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie svolte negli a.s. Cont 2019/2020 e 2020/2021 e il deve essere condannato a corrispondere le relative differenze retributive risultanti dall'applicazione del compenso nella misura normativamente predeterminata, oltre interessi dal dovuto al saldo come calcolata da parte ricorrente, dal momento che la resistente si è limitata a contestare genericamente il conteggio rivendicando in capo a sé (nella persona della dirigente dell'istituzione scolastica presso cui la ricorrente presta servizio) il diritto/dovere di predisporre il conteggio, ma non attivandosi in tal senso onde verificare se, al tempo della proposizione della domanda giudiziale, l'importo indicato da parte ricorrente fosse o no corretto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n.
77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
Il valore della causa, la sua natura seriale nonché il mancato svolgimento della fase istruttoria, alla luce dell'ordinanza della Cass. n. 8146 del 23 aprile 2020 – secondo cui “non sussistendo più il vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali (L. n. 794 del 1942, art. 24; cfr. anche Cass. n. 18167/2015, sebbene in riferimento al precedente D.M. n. 140 del 2012), i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal D.M. n. 55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale” - giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti e, per l'effetto,
- condanna altresì il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive a tal titolo risultanti in relazione alle supplenze brevi svolte negli a.s. 2019/2020 e 2020/2021 per l'importo di euro 1.657,75 oltre interessi legali e rivalutazione;
- condanna il resistente al pagamento, in favore degli Avvocati TT CP_1
OR e TT DR, dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che liquida in euro 700 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 25 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Grosso