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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/03/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 869/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 869/2023 CC da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Natale Callipari (C.F. CP_1 C.F._1
) del Foro di Verona, giusta procura in atti;
C.F._2
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandro Controparte_2 C.F._3
Cavallini (C.F. ) del Foro di Verona, giusta procura in atti. C.F._4
Oggetto: impugnazione dell'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. (n. r.g. 6195/2021), resa dal Tribunale di
Verona in data 28.03.2023, pubblicata in data 29.03.2023 e notificata in pari data.
CONCLUSIONI
Per CP_1
1 “IN VIA PRELIMINARE:
1) per tutti i motivi di cui all'atto di gravame, ai sensi e per gli effetti degli artt. 283 e 351 c.p.c., sussistendo i requisiti del fumus boni juris nonché del periculum in mora, sospendere gli effetti e
l'efficacia della ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. gravata;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
2) per tutti i motivi di cui all'atto di gravame, accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.;
3) per tutti i motivi di cui all'atto di gravame, per l'effetto di cui al punto che precede, accogliere le conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta, con domanda riconvenzionale, dimessa nel giudizio di prime cure, che, di seguito, si riportano:
i) Accertarsi l'importo effettivamente dovuto dal sig. alla sig.ra a CP_1 Controparte_2 titolo di rimborso, parziale o totale, degli importi dalla stessa versati per l'estinzione del mutuo
CL del 23/04/2008 e del prestito OS Ducato spa del 21/06/2018 ex art. 1950 c.c., e l'ulteriore somma di pari importo dovuto dal sig. alla sig.ra a titolo di penale ex art. 1382 in CP_1 CP_2 forza dell'accordo di negoziazione assistita firmata dalle parti il 21/06/2018;
ii) In via riconvenzionale
Revocarsi ex art. 801 c.c., per i motivi esposti in atto, la donazione indiretta dell'immobile di Verona, via Prove, 10, eseguita dal sig. alla sig.ra in data 22/02/2006 a CP_1 Controparte_2
rogito del Notaio Rep. n. 61777, Racc. n. 15079. Persona_1
IN OGNI CASO:
3) con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede alla Ecc.ma Corte di Appello adita l'acquisizione, presso la Cancelleria Civile del Tribunale di Verona, del fascicolo d'ufficio del giudizio di prime cure, rubricato con R.G. n. 6195/2021.
Si chiede alla Ecc.ma Corte di Appello adita l'acquisizione, presso la Cancelleria Civile del Tribunale di Verona, del fascicolo d'ufficio del procedimento cautelare ante causam, rubricato con R.G.
4311/2021.
Si insiste, nel rispetto dell'art. 356 c.p.c., per l'audizione dei sommari informatori, sulla parte in fatto esposta nella comparsa di risposta, con domanda riconvenzionale, prodotta nel giudizio di prime cure, di cui, di seguito, si riportano, nuovamente, i nominativi:
1) Sig.ra di Verona;
Parte_1
2) Geom. di Verona;
Persona_2
2 3) Dott. di Verona;
Per_3
4) Sig. di Verona;
Persona_4
5) Dott. c/o di Milano;
Persona_5 Controparte_3
6) Arch. di Verona”. Persona_6
Per CP_2
“IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
Accertata l'infondatezza di tutti i motivi d'impugnazione proposti dal sig. rigettarsi l'appello CP_1
e, per l'effetto, confermarsi l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Verona del 28.03.2023, rep. 1268/2023 resa all'esito del giudizio rubricato al nr. 6195/2021 R.G., salvo per quanto attiene al capo dell'ordinanza oggetto del seguente motivo di appello incidentale.
A TITOLO DI APPELLO INCIDENTALE, NEL MERITO:
Riformarsi la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla condanna alle spese del convenuto, disponendosi, previa conferma della condanna alle spese per la fase di merito successiva alla fase cautelare, la condanna del sig. alla rifusione in favore della sig.ra delle spese CP_1 CP_2
e competenze relative alla fase cautelare ante causam, conclusasi con decreto del Tribunale di Verona di accoglimento del sequestro conservativo del 11.06.2021 nr. 7282/2021 all'esito del giudizio cautelare nr. 4311/2021 R.g., che si quantificano, a norma del DM 55/2014 aggiornato al DM
147/2022, in euro 8.059,00 oltre accessori di legge (15% rimborso forfettario spese, 4% CPA ed IVA
22%).
IN ORGNI CASO: condannarsi l'appellante all'integrale rifusione delle spese e competenze del presente giudizio d'appello oltre accessori di legge.
In via istruttoria:
Ci si oppone all'ammissione delle circostanze di prova dedotte da parte appellante in quanto formulate in violazione dei dettami di cui all'art. 244 c.p.c., in ogni caso generiche, prive di specifico riferimento
a fatti storici, prive di specifica collocazione temporale, tardivamente dedotte, prive di utilità ai fini decisori e comunque relative a fatti e circostanze da provarsi a mezzo di documenti. Si chiede, nella denegata ipotesi di loro individuazione ed ammissione, di essere ammessi alla prova contraria e si indicano in qualità di testimoni: l'avv. Elisabetta Guglielmone del Foro di Milano, il legale rappresentante della società di Milano, il legale rappresentante di Controparte_4 di Milano”. Controparte_5
RAGIONI DELLA DECISIONE
3
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c (successivo a sequestro conservativo ante causam autorizzato con
Decreto del 11.06.2021) iscritto a ruolo il 27.07.2021, conveniva davanti al Controparte_2
Tribunale di Verona esponendo che: CP_1
- avevano contratto matrimonio in data 29.10.1988 (in regime di comunione dei beni) e si erano separati consensualmente in forza di Decreto di omologa del medesimo Tribunale di Verona di data
19.05.2014;
- tramite procedimento di negoziazione assistita, sottoscritta il 21.06.2018, avevano disciplinato le condizioni di divorzio, comprensive della clausola n. 3 in forza della quale:
“Il sig. per l'occupazione sine titulo dell'immobile di Verona, via Prove 10 di cui al CP_1
precedente punto 2, si impegna a provvedere in via esclusiva al pagamento dei finanziamenti – mutui OTri accesi presso gli istituti CL e OS, provvedendo ad onorare tutte le pregresse e future scadenze e rinunciando, ora per allora, alla rivalsa nei riguardi della sig.ra per le somme CP_2 pagate pregresse e future. Nell'ipotesi in cui il signor dovesse rendersi inadempiente CP_1 all'impegno di cui alla presente clausola, sarà obbligato a versare alla signora , a titolo di CP_2
penale, un importo pari al doppio di ogni singola rata di finanziamento OS o mutuo CL di cui la signora sarà chiamata a rispondere personalmente in qualità di codebitrice e/o fideiussore”. CP_2
Spiegava che l'ex coniuge non aveva adempiuto le sue obbligazioni e che lei - in qualità di fideiussore e terza datrice di OT (in quanto proprietaria al 50% della causa coniugale sita in via Prove n. 10,
Verona, individuato come immobile a garanzia del prestito) - aveva ricevuto una diffida di pagamento da CL nonché - nelle vesti di coobbligata solidale - la notifica di decreto ingiuntivo da
[...]
(cessionaria del credito di OS) per il mancato pagamento delle rate del finanziamento CP_5
sottoscritto assieme a CP_1
Precisava che, nei confronti di CL (creditrice verso i coniugi per la somma di € 108.029,68 a seguito di un mutuo sottoscritto in data 23.04.2008 per € 165.000,00) era riuscita a concludere una soluzione transattiva, mediante versamento in un'unica soluzione di € 95.000,00 a saldo e stralcio.
Aggiungeva che, in relazione al finanziamento di OS del 09.08.2010 (rimasto insoluto da parte di ed oggetto di ingiunzione di pagamento per € 29.926,04, oltre interessi spese e compensi), CP_1 aveva raggiunto ugualmente una soluzione transattiva, pagando a saldo e stralcio la somma di €
22.000,00.
Dichiarava - quindi - di vantare nei confronti dell'ex coniuge un credito complessivo pari ad €
117.000,00 per cui agiva in regresso
4 Affermava che, laddove il Tribunale non avesse reputato configurabile il c.d. accollo interno ricavabile dall'accordo divorzile, bensì applicabili gli artt. 1950 e 1299 c.c., le sarebbe comunque spettata la cifra di € 106.000,00.
Esponeva - inoltre - che, fra ex coniugi, doveva trovare spazio in suo favore la penale di cui al punto 3 dell'accordo divorzile, pari al doppio di ogni singola rata da lei pagata ai due soggetti creditori, ossia pari ad € 234.000,00 [v. € 190.000,00 (95.000,00 x 2) + € 44.000,00 (€ 22.000,00 x 2)].
Domandava - pertanto - che, accertati l'inadempimento di il suo diritto al regresso per le CP_1
somme erogate e la valenza della clausola penale, controparte venisse condannata a corrisponderle complessive € 351.000,00, oltre interessi.
2. Con comparsa depositata il 18.11.2021, contestava la ricostruzione fattuale CP_1
avversaria, sostenendo che:
- per pagare le rate del mutuo acceso per la ristrutturazione della casa coniugale e per mantenere i due figli secondo le condizioni di separazione, aveva dovuto sottoscrivere plurimi contratti di finanziamento e a vendere progressivamente il suo patrimonio immobiliare ereditato per ottenere la liquidità necessaria;
- aveva accettato tutti i desiderata della moglie in sede di negoziazione assistita pur di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- fin dalla separazione aveva iniziato a soffrire di depressione, patologia che l'aveva costretto a mutare le mansioni lavorative all'interno della medesima azienda, con ingente riduzione dello stipendio percepito;
- la società , incaricata da CL della riscossione del mutuo, aveva quantificato, a Controparte_3 seguito di sua domanda di rinegoziazione del luglio 2019, un importo residuo pari a € 100.000,00, subito contestato mediante richiesta di analitica indicazione dei conteggi del credito che - però - non aveva sortito effetti;
- il tentativo di negoziazione non era andato a buon fine anche a causa dell'atteggiamento oppositivo dell'ex moglie, che (nella sua posizione di garante del credito) si era rifiutata di consegnare alcuni documenti utili per la valutazione dell'operazione di rimodulazione delle condizioni contrattuali;
- non aveva mai ricevuto le comunicazioni di risoluzione del contratto e di decadenza dal beneficio del termine dimesse da controparte e che - solo tramite la notifica del sequestro conservativo ante causam - aveva avuto contezza della definizione della posizione debitoria operata dalla;
CP_2
- era altresì ignaro dell'accordo a saldo e stralcio intervenuto fra e la in ordine al CP_2 Controparte_5
finanziamento erogato da OS.
5 Formulava - quindi -, ai sensi dell'art. 1952 c. 2 c.c., le eccezioni che aveva già sollevato al soggetto mutuante in sede di rinegoziazione del mutuo, evidenziando l'antieconomicità della pattuizione transattiva operata dalla a tacitazione delle pretese della banca. CP_2
Contestava - inoltre - la quantificazione della clausola penale, rilevando che anche in sede di procedimento cautelare era stata respinta l'interpretazione sostenuta dall'ex moglie.
Domandava il mutamento del rito, affermando che la natura della causa richiedesse un'accurata istruzione probatoria.
Esigeva l'accertamento degli importi da lui dovuti a controparte per il rimborso dei pagamenti verso
CL e OS, oltre che all'accertamento della somma legata alla clausola penale.
Chiedeva - in linea riconvenzionale - la revoca della donazione indiretta della metà dell'ex casa coniugale, poiché l'immobile era stato acquisito nel 2006 utilizzando somme interamente provenienti dalle eredità del marito e l'intestazione del 50% alla moglie doveva configurarsi come atto di liberalità; tuttavia, le condotte di quest'ultima nel corso degli anni (noncuranti del suo stato di salute, prive della volontà di addivenire a soluzioni bonarie e confluite nell'esperimento di plurimi procedimenti giudiziali) erano sussumibili nei presupposti qualificati di cui all'art. 801 c.c. per la revoca per ingratitudine della donazione.
3. A seguito di rinvii in pendenza di trattive, il Giudice - preso atto dell'impossibilità di giungere ad una composizione bonaria della vertenza e della sopraggiunta rinuncia al mandato del difensore di parte convenuta - rinviava al 05.07.2022.
4. Veniva respinta l'istanza di mutamento del rito e veniva concesso alle parti il termine per il deposito di memorie, con differimento per la decisione all'udienza del 21.02.2023, nel corso della quale la ricorrente non si opponeva alla produzione avversaria dell'atto di citazione notificatole da per CP_1
l'accertamento dei presupposti degli artt. 2041 e 2042 c.c..
5. Con Ordinanza pubblicata in data 29.03.2023, il Tribunale di Verona motivava il rigetto dell'istanza di mutamento del rito (considerata necessaria da per l'audizione dei “sommari CP_1 informatori” indicati nella comparsa di risposta) adducendo che non vi era stata indicazione alcuna delle circostanze di fatto su cui gli informatori di parte resistente avrebbero dovuto essere sentiti, così da rendere tale offerta di prova irricevibile poiché “lesiva del principio della parità delle armi e del diritto di difesa di controparte”.
Respingeva le eccezioni del convenuto ai sensi dell'art. 1952 c.c. per la loro formulazione generica, stante la mancanza di qualsiasi prova (anche a livello indiziario) a sostegno della veridicità e fondatezza delle stesse, nonché per la mancata contestazione delle controargomentazioni sul punto di
. Controparte_2
6 Statuiva - pertanto - che il credito verso CL dovesse essere quantificato in € 95.000,00 e quello verso OS in € 11.000,00.
In aderenza a quanto già espresso dal Giudicante in sede di sequestro cautelare, riteneva che il valore della clausola penale inserita al punto 3 della negoziazione assistita del 21.6.2018 ammontasse ad €
106.000,000, pari alla somma dei due importi sopra indentificati.
Dichiarava l'infondatezza della domanda di revoca della donazione, poiché nessuno dei comportamenti/fatti elencati (e non adeguatamente provati) rientrava fra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 801 c.c..
Le spese di lite seguivano la soccombenza e venivano liquidate per un importo pari a € 14.103,00, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, a carico di parte resistente.
6. Avverso tale pronuncia, ha proposto impugnazione , formulando le seguenti CP_1
doglianze.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato l'erroneità della decisione di I Grado laddove ha respinto l'istanza di mutamento del rito da cognizione sommaria a piena, qualificando tale diniego - alternativamente - come omessa pronuncia (in violazione principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.) oppure come rigetto tout cour (in violazione della disciplina prevista dagli artt. 183-702 ter c.p.c., da leggersi in combinato disposto con l'art. 132 c.p.c.).
Con il secondo motivo, l'appellante ha evidenziato come il Tribunale di Verona non abbia accolto le eccezioni di cui all'art. 1952 c. 2 c.c..
Circa le contestazioni mosse all'ex consorte per l'erroneità del debito indicato da CL (€
108.029,68) - già da lui sollevate alla Banca per il tramite della società -, ha sostenuto Controparte_3
(contrariamente a quanto statuito nell'Ordinanza) di aver sufficientemente argomentato sul punto nella comparsa di risposta in I Grado.
In ordine al fatto che - secondo il Tribunale - l'inferiorità del credito, l'assenza di un estratto conto analitico, l'omessa notizia della risoluzione del contratto di mutuo sarebbero tutte eccezioni accomunate dalla mancanza di prova o di richiesta di provare, si è difeso affermando che è stato lo stesso Giudice di prime cure a non ammettere le prove orali che gli avrebbero permesso di chiarire le sue allegazioni.
Ha evidenziato - inoltre - che sarebbe spettato a controparte offrire la dimostrazione concreta che egli aveva ricevuto le missive degli enti creditori attestanti la risoluzione del contratto.
Ha ribadito la sconvenienza dell'accordo transattivo della con CL, rimarcando che CP_2
controparte non ha prodotto alcun documento che indicasse in maniera precisa ed esaustiva
7 l'ammontare delle rate versate e l'applicazione degli interessi moratori maturati sino al pagamento eseguito, in modo tale da comprovare la correttezza della quantificazione del saldo della Banca.
Ha svolto le medesime contestazioni per il quantum pagato dalla ad in CP_2 Controparte_5 forza del decreto ingiuntivo n. 250/2021 del Tribunale di Verona, ribandendo anche in sede d'appello che solo per mezzo della notifica del sequestro ante causam era venuto a conoscenza dell'adempimento del debito posto in essere dalla ex moglie.
Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato il rigetto della sua domanda riconvenzionale di revoca per ingratitudine della donazione indiretta all'ex moglie, attesa la violazione del combinato disposto degli artt. 800-801-2697 c.c. nonché degli artt. 115-116-132 c.p.c..
Ha insistito che i comportamenti di sono stati forieri di un grave pregiudizio - Controparte_2
dolosamente arrecato - al patrimonio del donante, oltre ad essere riconducibili alla fattispecie dell'ingiuria grave in danno dell'ex marito.
Con il quarto motivo, in aderenza a quanto già illustrato nel secondo motivo, l'appellante ha insistito per l'ammissione delle richieste istruttorie formulate in I Grado, osservando che - nonostante la mancata redazione di specifici capitoli di prova su cui escutere i testi indicati nella comparsa di costituzione - gli “informatori” avrebbero potuto riferire sulle circostanze in punto di fatto esposte nella parte narrativa del suo atto costitutivo.
Con il quinto motivo, l'appellante ha evidenziato che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto compiere una valutazione maggiormente ponderata a proposito dell'atto di citazione prodotto in I
Grado, avente ad oggetto la domanda di accertamento della sussistenza dei presupposti dell'ingiustificato arricchimento conseguito da . Controparte_2
La sua esclusiva erogazione delle somme confluite per i lavori di ristrutturazione della ex casa coniugale, di cui la moglie avrebbe beneficiato senza l'apporto di alcun contributo concreto, sarebbe stata un elemento utile ai fini della revoca della donazione.
Le circostanze riportante nella citazione avrebbero potuto smentire le affermazioni denigratorie di controparte, relative alla noncuranza e mancata affidabilità nella gestione del patrimonio, e sarebbero state di supporto in ordine alle condotte della alla base dell'invocata revoca della donazione CP_2
indiretta.
Con il sesto motivo, in punto di spese di lite, l'appellante ha lamentato che l'importo liquidato sarebbe eccessivo, data la mancanza della fase istruttoria e delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c., ritenendo che sarebbe stato più congruo “il riconoscimento di una frazione / porzione degli importi previsti per la fase decisionale e nulla (o al più una minima parte) per la fase istruttoria”.
8 Evidenziando la complessità delle questioni trattate, ha affermato che l'ordinanza sarebbe viziata per la mancata compensazione delle spese di lite, in violazione dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c..
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 283 e 351 c.p.c., motivando la sussistenza dei requisiti del fumus boni juris nonché del periculum in mora, l'appellante ha domandato la sospensione degli effetti e dell'efficacia della pronuncia gravata.
In via istruttoria, l'appellante ha insistito - nel rispetto dell'art. 356 c.p.c. - per l'audizione di sei
“sommari informatori”, come individuati nella comparsa di risposta di , sulla parte in fatto. CP_6
7. si è costituita in II Grado il 24.07.2023, contestando gli assunti avversari, Controparte_2
chiedendo il rigetto delle pretese di controparte ed invocando la conferma di quanto statuito in I Grado.
Inoltre, ha impugnato in via incidentale l'Ordinanza oggetto di gravame nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulle spese del procedimento di sequestro conservativo antecedente alla fase di merito.
Con Decreto dell'11.06.2021, il Giudice della fase cautelare aveva espressamente delegato al Giudice della fase di merito la quantificazione della condanna alle spese del sequestro ante causam, ma poi non
è stato provveduto in tal senso.
8. Con Ordinanza del 19.09.2023, questa Corte ha respinto l'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 283 c.p.c. ed ha concesso i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.2024.
10. L'impugnazione di è priva di fondatezza. CP_1
A. La disamina del primo e del quarto motivo d'impugnazione può essere svolta congiuntamente per l'affinità di contenuto;
sottesa alla richiesta di mutamento del rito formulata in I Grado vi era l'asserita esigenza di escutere i testi ivi indicati.
Il Rito a sommaria cognizione (ad oggi sostituito dalla c.d. Riforma Cartabia con il procedimento semplificato di cognizione) prevedeva che il Giudice valutasse l'eventuale necessità di una “istruzione non sommaria” ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.
In altre parole, spettava al Giudice adito valutare discrezionalmente se la causa incardinata richiedesse un'istruttoria articolata e complessa oppure - all'opposto - un'istruzione di celere e pronta definizione, oppure - addirittura - non necessitasse affatto di tale attività, ciò in relazione al thema probandum offerto dalle parti.
Siffatta decisione veniva assunta - quindi - sulla base del convincimento del Giudicante fondato anche sulle difese articolate dal convenuto nonché sugli elementi di prova e le richieste istruttorie dallo stesso formulate.
9 Nel caso de quo, non ha svolto le sue argomentazioni in modo da fornire al Tribunale CP_1 elementi tali da giustificare l'avvio di un'istruttoria ordinaria, non avendo prodotto alcun materiale probatorio rilevante (nemmeno di natura indiziaria) ed avendo chiesto l'audizione di meri
“informatori” senza indicare le specifiche circostanze fattuali e senza capitolare una puntuale prova orale.
Sotto quest'ultimo profilo - invero - si ritiene che dalla parte narrativa della comparsa, come sviluppata, non fosse comprensibile né l'individuazione dei fatti oggetto di audizione, né la loro collocazione temporale, né la correlazione tra i nominativi delle persone indicate e le tesi difensive espresse.
Peraltro, le circostanze di causa sarebbero state agevolmente dimostrabili tramite supporto documentale.
Ad ogni modo, va precisato che l'omesso mutamento di rito non spieghi effetti invalidanti sulla sentenza, che non è né inesistente né nulla, e “la relativa doglianza, che può essere dedotta come motivo di impugnazione, è inammissibile per difetto di interesse qualora non si indichi uno specifico pregiudizio processuale che dalla mancata adozione del diverso rito sia concretamente derivato, in quanto l'esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale (arg. Cass. n. 19942 del 18/07/2008 e successive conformi, da ultimo” Cass. n. 14374 del 24/05/2023).
B. Le eccezioni formulate dall'odierno appellante ai sensi dell'art. 1952 c. 2 c.c. non possono trovare accoglimento, in quanto la posizione assunta da sia in I sia nella presente fase di CP_1 CP_6
gravame - da un lato - è caratterizzata da gravi lacune in punto di allegazione e prova e - dall'altro - si pone in contrasto con i dati documentali provenienti da e con le contestazioni mosse Controparte_2
dalla stessa in entrambe i gradi di giudizio, essendo stata adottata dal medesimo CP_1 un'esposizione generica ed inefficace ai fini dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c. 2 c.c..
Va aggiunto che, nell'atto d'appello, omette di confrontarsi con la motivazione CP_1 dell'Ordinanza impugnata poiché, nonostante l'analitica valutazione del compendio probatorio in atti operata dal Giudice di prime cure, egli ha lamentato in via del tutto sommaria l'erroneità della pronuncia, trascurando - come se non esistessero - le evidenze documentali che il Tribunale aveva esaminato e sulla cui rilevanza aveva argomentato.
C. Il terzo e il quinto motivo d'appello consentono un'analisi unitaria, inerendo entrambi al comune istituto giuridico della revoca degli atti di liberalità.
Parte appellante ha sostenuto che dalle condotte poste in essere da - come riportate Controparte_2
nella sua comparsa di costituzione in I Grado - sarebbe emersa la sussistenza dei presupposti per la
10 revoca della donazione di metà della casa coniugale in costanza di matrimonio [e regime di comunione legale dei beni].
Correttamente, il Tribunale di Verona ha reputato che le condotte ed i fatti elencati da non CP_1 potessero/possano rappresentare elementi significativi per l'invocata revoca, in quanto trattasi di azioni giudiziali esperite da controparte a tutela dei suoi crediti.
La ha dimostrato come l'ex marito - per un ampio lasso temporale - è stato inadempiente rispetto CP_2 all'obbligo di mantenimento della prole, in relazione ai contratti di finanziamento sottoscritti ed alle obbligazioni patrimoniali pattuite in sede di divorzio.
Nessuna condotta ingiuriosa o lesiva del patrimonio è ascrivibile all'odierna appellata, che ha agito nella difesa dei propri interessi e di quelli della prole;
anzi, costei ha dimostrato in più di una circostanza la volontà di addivenire ad una posizione conciliativa con l'odierno appellante.
Anche dall'atto in citazione depositato da in data 14.02.2023 - avente ad oggetto l'asserita CP_1 locupletazione della con depauperamento del patrimonio dell'ex marito per le somme da lui CP_2 erogate in via esclusiva per il restauro dell'immobile in comproprietà - non si possono trarre elementi idonei a giustificare la revoca della prospettata liberalità.
Difatti, sono stati solo “menzionati” da gli “esborsi” seguiti alla vendita di cespiti ereditari CP_1
personali ed afferenti alla ristrutturazione della casa familiare (dove - peraltro - ha continuato a vivere lui e non la moglie); tale vicenda è stata esposta con una certa approssimazione e - comunque - prima dell'instaurazione del contraddittorio in sede giudiziale, rispetto ad un quadro fattuale del menage familiare evidentemente complesso e meritevole di adeguato approfondimento.
Per contro, sono state senz'altro provate le plurime insolvenze di nei confronti dei familiari e CP_1
di soggetti terzi.
Dunque - a fortiori - il contenuto dell'atto processuale in parola non è certo sufficiente a confermare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c.
D. Privo di pregio è anche il sesto motivo d'appello, concernente la liquidazione delle spese del I
Grado, poiché - non vertendo la causa sull'applicazione di istituti che abbiano comportato il verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 92 c. 2 c.p.c. - non poteva trovare conseguente applicazione la compensazione delle spese.
L'oggetto principale della controversia è stato l'accertamento del credito azionato da Controparte_2
(risultante da mera verifica documentale) ed il conseguente regresso azionato verso , CP_1 oltre alla condanna di quest'ultimo per violazione di clausola penale pattuita in ambito divorzile;
si è trattato di questioni prive di particolare complessità giustificativa di una compensazione in punto spese.
11 Il Tribunale - pertanto - ha correttamente applicato il principio della soccombenza, condannando al pagamento di un importo corrispondente a quello previsto dal tariffario forense, nella CP_1 tabella n. 2 “giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale”, secondo lo scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, così come disciplinato dal D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022.
L'istruttoria del rito sommario si è basata su un'articolata produzione documentale;
poi vi è stato il deposito di memorie illustrative per la fase decisionale e lo svolgimento di cinque udienze durante l'iter processuale (avvenute nelle date del 30.11.2021, 27.01.2021, 21.06.2022, 05.07.2022,
21.02.2023), il che giustifica l'inclusione delle quattro fasi del giudizio su cui sono state parametrate le spese di lite.
11. Non resta dunque che confermare la decisione di I Grado.
12. Riguardo all'appello incidentale formulato da , l'importo liquidato nell'Ordinanza Controparte_2
corrisponde esattamente ai parametri del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. previsti per le quattro fasi nello scaglione di valore “€ 52.000,00 - € 260.000,00”.
Da tale quantificazione e dalle espressioni utilizzate (v. “le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo”), si evince che è stata omessa la pronuncia sulla fase cautelare, disattendendo quanto disposto nel Decreto del 11.06.2021 emesso in sede di definizione della stessa, il quale rinviava la liquidazione al merito.
La decisione di I Grado deve - quindi - essere riformata, disponendo la condanna di alla CP_1
rifusione anche delle spese relative alla fase cautelare [v. procedimento n. r.g. 4311/2021 antecedente e distinto dal procedimento n. r.g. 6195/2021 tempestivamente promosso].
12. Le spese del gravame seguono la soccombenza di e si liquidano in dispositivo CP_1
secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, nello scaglione “da € 52.001,00 ad € 260.000,00”, in relazione alle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1- rigetta l'Appello principale ed accoglie l'Appello Incidentale, riformando l'Ordinanza impugnata solo in ordine alla condanna di a rifondere a le spese per la fase CP_1 Controparte_2 cautelare di I Grado per l'importo di € 7.797,00, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge.
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2- condanna a rifondere a le spese del gravame che liquida nella CP_1 Controparte_2 misura di € 9.991,00, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge.
3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 17.03.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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