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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
CE Caputodott.ssa
- Presidente est.
dott. LE Carra Giudice
dott. Michele Grande
- Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4554/2025 VG, avente ad oggetto divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA e Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Castellano, come da Parte_1
mandato in atti;
-RICORRENTI-
Con l'intervento del PM
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.11.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.10.2025 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 11.8.2010;
-
di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 12.9.2012 e in data 9.5.2018;
-
di essere stati destinatari del decreto della separazione n. 502/2023 reso dal Tribunale di Lecce in data 13.1.2023 R.G. n. 6965/2022; di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.11.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B 1. 898/70, come modificato dalla 1. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione consensuale delle parti era stata omologata ed erano già decorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1) I figli minori LE e ON, affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il domicilio materno sito in Zollino
alla via Caterina Orsini, n. 19, dovranno avere una relazione solida e costante con entrambi i genitori e per tale ragione il Sig. IO OS eserciterà come segue il diritto/dovere di visita:
il mercoledì e il venerdì dalle 17:30 alle 21:00 egli potrà tenere con sé i due figli e, con riferimento ad LE, potrà prelevarlo, se del caso, presso la sede dell'associazione 021 di Calimera al termine della lezione di basket.
Con i figli il Sig. IO trascorrerà un fine settimana su due dal venerdì dalle ore 17:30 alla domenica sino alle 21:00. Egli, inoltre, trascorrerà con i figli il 24, il 25 e il 26 dicembre o, alternandosi con la Sig.ra CH, il 31 dicembre, il primo gennaio e l'Epifania.
Con essi trascorrerà infine, alternandosi con la Sig.ra CH, le festività
pasquali ed ancora la Festa del Papà, il giorno del suo onomastico e quello del suo compleanno.
Le parti, previo accordo tra loro, si riservano la possibilità di integrare il diritto/dovere di visita del sig. IO e/o di rimodulare i giorni e gli orari di visita, in considerazione delle esigenze che saranno manifestate dai figli e tenendo conto dei loro impegni sia scolastici che extrascolastici.
2) Quale contributo per il mantenimento ordinario dei figli LE e ON il
Sig. IO verserà la somma di € 450,00 mensili (€ 225,00 per ciascun figlio),
rivalutabili secondo l'andamento degli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese.
3) Il Sig. IO esprime il suo consenso affinché la Sig.ra CH riscuota l'intero importo dell'assegno unico e universale corrisposto dall'Inps nella misura attuale di € 400,00. Qualora tale importo dovesse ridursi il Sig. IO
provvederà ad incrementare corrispondentemente l'assegno di mantenimento di cui al punto precedente.
4) Le spese straordinarie, intendendosi per tali quelle previste dal Protocollo
vigente presso il Tribunale di Lecce, saranno suddivise al 50% tra le parti.
5) L'abitazione sita in Carpignano S.no alla Strada Comunale Chiani, n. 7, dove i ricorrenti avevano fissato la residenza familiare, resterà definitivamente assegnata al Sig. IO OS. 6) Ciascuno dei coniugi è economicamente autosufficiente e dunque vi è rinun zia reciproca delle parti al versamento di un assegno per il proprio sostentamento.
7) Entrambi i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti di identità
validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minorenni.
8) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito in separata sede ogni residua questione patrimoniale.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 11.8.2010 in Martano
(Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 23 parte II Serie A anno 2010, alle condizioni indicate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 5.12.2025
La Presidente est.
dott.ssa CE Caputo
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
CE Caputodott.ssa
- Presidente est.
dott. LE Carra Giudice
dott. Michele Grande
- Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4554/2025 VG, avente ad oggetto divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA e Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Castellano, come da Parte_1
mandato in atti;
-RICORRENTI-
Con l'intervento del PM
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.11.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.10.2025 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 11.8.2010;
-
di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 12.9.2012 e in data 9.5.2018;
-
di essere stati destinatari del decreto della separazione n. 502/2023 reso dal Tribunale di Lecce in data 13.1.2023 R.G. n. 6965/2022; di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.11.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B 1. 898/70, come modificato dalla 1. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione consensuale delle parti era stata omologata ed erano già decorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1) I figli minori LE e ON, affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il domicilio materno sito in Zollino
alla via Caterina Orsini, n. 19, dovranno avere una relazione solida e costante con entrambi i genitori e per tale ragione il Sig. IO OS eserciterà come segue il diritto/dovere di visita:
il mercoledì e il venerdì dalle 17:30 alle 21:00 egli potrà tenere con sé i due figli e, con riferimento ad LE, potrà prelevarlo, se del caso, presso la sede dell'associazione 021 di Calimera al termine della lezione di basket.
Con i figli il Sig. IO trascorrerà un fine settimana su due dal venerdì dalle ore 17:30 alla domenica sino alle 21:00. Egli, inoltre, trascorrerà con i figli il 24, il 25 e il 26 dicembre o, alternandosi con la Sig.ra CH, il 31 dicembre, il primo gennaio e l'Epifania.
Con essi trascorrerà infine, alternandosi con la Sig.ra CH, le festività
pasquali ed ancora la Festa del Papà, il giorno del suo onomastico e quello del suo compleanno.
Le parti, previo accordo tra loro, si riservano la possibilità di integrare il diritto/dovere di visita del sig. IO e/o di rimodulare i giorni e gli orari di visita, in considerazione delle esigenze che saranno manifestate dai figli e tenendo conto dei loro impegni sia scolastici che extrascolastici.
2) Quale contributo per il mantenimento ordinario dei figli LE e ON il
Sig. IO verserà la somma di € 450,00 mensili (€ 225,00 per ciascun figlio),
rivalutabili secondo l'andamento degli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese.
3) Il Sig. IO esprime il suo consenso affinché la Sig.ra CH riscuota l'intero importo dell'assegno unico e universale corrisposto dall'Inps nella misura attuale di € 400,00. Qualora tale importo dovesse ridursi il Sig. IO
provvederà ad incrementare corrispondentemente l'assegno di mantenimento di cui al punto precedente.
4) Le spese straordinarie, intendendosi per tali quelle previste dal Protocollo
vigente presso il Tribunale di Lecce, saranno suddivise al 50% tra le parti.
5) L'abitazione sita in Carpignano S.no alla Strada Comunale Chiani, n. 7, dove i ricorrenti avevano fissato la residenza familiare, resterà definitivamente assegnata al Sig. IO OS. 6) Ciascuno dei coniugi è economicamente autosufficiente e dunque vi è rinun zia reciproca delle parti al versamento di un assegno per il proprio sostentamento.
7) Entrambi i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti di identità
validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minorenni.
8) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito in separata sede ogni residua questione patrimoniale.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 11.8.2010 in Martano
(Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 23 parte II Serie A anno 2010, alle condizioni indicate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 5.12.2025
La Presidente est.
dott.ssa CE Caputo