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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/03/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2623/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI - Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna FERRERO - Consigliere
Dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2623/2024 R.G. e promossa con atto di appello notificato il 24 settembre 2024 a mezzo PEC nei confronti di
[...]
, nonché a mezzo raccomandata del 27 settembre 2024 nei NT
confronti di
[...]
[...]
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma al Controparte_2 C.F._1
Viale XXIV Aprile n. 21 presso lo studio degli Avv.ti Pierpaolo Galasso e Simona Maturo che lo rappresentano e difendono giusta procura
APPELLANTE contro
pagina 1 di 11 (P.IVA , in persona del legale NT P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano alla Via Curtatone n. 16 presso lo studio dell'avv. Marcella Schiavi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA nonché contro
CP_2
APPELLATO (CONTUMACE)
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 6963/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata l'11 luglio 2024 e notificata a mezzo PEC in data 16 luglio 2024
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva dinanzi al Controparte_2
Tribunale di Milano e al fine di sentirli condannare al CP_2 NT
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in euro 227.000,00 asseritamente patiti a seguito del sinistro avvenuto il 15 ottobre 2017 alle ore 10.05 circa in Via della Marina, a Genova.
- Nello specifico, l'attore riferiva di essere stato investito dal motoveicolo Aprilia Pegaso tg CV43805 di proprietà e condotto da mentre attraversava la carreggiata CP_2
stradale di via della Marina, riportando gravi lesioni personali. Precisava che al sinistro assistevano molti testimoni le cui spontanee dichiarazioni in merito alla dinamica pagina 2 di 11 dell'incidente erano state raccolte dagli agenti della Polizia locale del CP_3
sopraggiunti sul luogo del sinistro.
[...]
- Si costituiva deducendo di aver già corrisposto al danneggiato NT
l'importo di euro 43.500,00; chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto, eccependo il concorso di colpa del pedone ai sensi dell'art. 1227 c.c. Secondo la ricostruzione della società, il avrebbe attraversato CP_2
imprudentemente la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali, indossando le cuffie auricolari.
- Sebbene ritualmente citato, non si costituiva e all'udienza del 9 novembre CP_2
2021 veniva dichiarato contumace.
- Il Tribunale di Milano istruiva la causa documentalmente e, ritenutane l'opportunità, disponeva CTU medico-legale sulla persona di depositata il 15 marzo CP_2
2023. Con sentenza n. 6963/2024, il giudice di primo grado dichiarava la responsabilità concorrente di e nella causazione del sinistro occorso in Controparte_2 CP_2
Genova il 15 ottobre 2017, nella misura rispettivamente del 30% e del 70% e per l'effetto condannava il e in solido fra loro al CP_2 NT
pagamento in favore di della somma di euro 30.763,28, oltre interessi e Controparte_2
rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'importo già versato da NT
.. In punto di spese, poi, così disponeva: “COMPENSA le spese di lite tra le parti
[...]
per la metà; CONDANNA e , in solido tra loro, a CP_2 NT
rimborsare a la residua metà, che si liquida in euro 3.800 per compensi Controparte_2
(euro 850 per fase di studio;
euro 600 per fase introduttiva;
euro 900 per fase istruttoria ed euro 1450 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – euro 500 per le spese CTP ed euro 393 per esborsi
(1/2 C.U. e marca), con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.”
- Avverso la suddetta sentenza proponeva appello lamentando in Controparte_2
particolare:
1. La violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2054, comma i°, c.c., 1227, comma i°, c.c. e artt. 41 e 42 c.p.; erroneità della motivazione
pagina 3 di 11 della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure attribuiva al signor CP_2
un concorso colposo omettendo di valutare se la violazione dell'art. 190 cod.
[...]
Strada abbia costituito un antecedente logico-giuridico necessario nella verificazione dell'evento dannoso;
2. La violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2056 c.c.: erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha liquidato il danno alla c.d. cenestesi lavorativa in misura modesta (10% del danno biologico puro);
3. La violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.; erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure compensava le spese processuali.
- In data 23 dicembre 2024 si costituiva chiedendo il rigetto NT
dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 28 gennaio 2025, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 18 febbraio 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
− preliminarmente, stante la regolarità della notifica, deve dichiararsi la contumacia di
[...]
(cfr. doc. depositato il 23 gennaio 2025). CP_2
− Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. formulata dall'appellata, la
Corte rileva che la stessa debba ritenersi superata dalla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 350bis c.p.c., non ricorrendo le condizioni per affermare la palese infondatezza dell'appello, atteso che l'appellante ha compiutamente indicato le ragioni del gravame e le parti della sentenza impugnata ritenute erronee, rappresentando elementi inconciliabili con un giudizio prognostico sfavorevole all'ammissibilità dell'impugnazione. pagina 4 di 11
− Nel merito, poi, l'appello non è fondato.
− Con il primo motivo di gravame, lamenta l'erroneità della decisione del Controparte_2
Tribunale nella parte in cui ha accertato una co-responsabilità del pedone nella causazione del sinistro di cui si discute. Più precisamente, secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe malgovernato i principi di cui all'art. 2054 c.c. e 1227 c.c., ponendo a fondamento della sua decisione la circostanza secondo cui il non avrebbe attraversato la strada CP_2
utilizzando le strisce pedonali ma a pochi metri di distanza dalle stesse. A detta dell'appellante, infatti, la condotta del pedone non avrebbe incidenza sulla responsabilità di nella determinazione dell'evento dannoso, da ritenersi esclusiva, avendo il CP_2
conducente omesso di impiegare la massima prudenza alla guida in prossimità di un incrocio con attraversamento pedonale.
− Ebbene, la doglianza non ha pregio.
− Come è noto, ai sensi dell'art. 2054, co.1, c.c. “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
− Secondo la giurisprudenza di Legittimità, la norma, pur introducendo una presunzione di colpa in capo al conducente del veicolo investitore, non contrasta con il principio di responsabilità per fatto illecito, fondato sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana e pertanto, non preclude - anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere detta presunzione – l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, valutabile ai fini del concorso di colpa ai sensi dell' art. 1227, comma 1, c.c. (Cfr. ex multis Cass. n. 17985/2020).
− L'indagine sulla responsabilità delle parti, dunque, muove da una presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, con la conseguenza che, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso di colpa del pedone investito, occorre accertare in concreto la sua percentuale di colpa, riducendo progressivamente quella presunta a carico del pagina 5 di 11 conducente man mano che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (cfr. Cass. n. 2241/2020 e Cass. n. 17410/2019).
− Nel caso di specie, la dinamica dell'incidente è pacifica in quanto ripresa da una telecamera installata sul palo di supporto semaforico ivi presente e puntualmente descritta nella relazione di sinistro della Polizia Municipale di Genova (cfr. doc. 2 fascicolo primo grado). Dalla lettura del documento emerge che in data 15 ottobre 2017, alla CP_2
guida del proprio motociclo percorreva corso Quadrio (Genova) e, giunto in prossimità di via Marina, effettuava una svolta a sinistra al fine di immettersi in quest'ultima strada. Nel concludere la manovra, però, avvedendosi tardivamente del che attraversava la CP_2
strada correndo, frenava istintivamente e sbilanciandosi perdeva il controllo del veicolo, travolgendo comunque il pedone e rovinando a sua volta al suolo. Ed infatti, Controparte_2 veniva investito mentre “attraversava la carreggiata (presumibilmente in maniera obliqua all'asse di via della Marina) dal marciapiede a mare verso quello a monte e cioè da destra verso sinistra rispetto alla direzione di marcia del veicolo “A” omettendo di utilizzare
l'apposito attraversamento pedonale semaforizzato che comunque era tracciato nelle immediate vicinanze (pochi metri verso a levante), opportunamente segnalato da segnaletica orizzontale e semaforica e ben visibile” (cfr. pag. 7 doc. 2 fascicolo di primo grado). I numerosi testi oculari, riferendo del sinistro alla Polizia Municipale, aggiungevano che il pedone al momento dell'investimento stesse correndo “con gli auricolari nelle orecchie”
(cfr. sul punto doc. 2, pagg. 11-13 e 16)
− Di talché, se da un lato è pacifica la responsabilità ex art. 2054 c.c. di CP_2
essendo emerso pacificamente che lo stesso abbia agito in violazione delle regole del codice della strada (iniziava la svolta su via Marina circa 10 metri prima della linea di arresto, oltrepassando quindi la doppia linea longitudinale continua che separa i sensi di marcia;
guidava a velocità non adeguata, tenuto conto della presenza di incrocio con attraversamenti pedonali nonché delle condizioni ambientali sfavorevoli quale la luminosità non ottimale
(sole di fronte)); dall'altro è altresì chiaro in atti che – come rilevato nella relazione di sinistro – anche il comportamento dell'odierno appellante integri condotta rilevante ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c.. Ed infatti, se è pur vero che il sinistro è accaduto in pagina 6 di 11 corrispondenza di una intersezione urbana con plurimi attraversamenti pedonali – circostanza che avrebbe dovuto imporre grande prudenza al conducente del motoveicolo – dalle dichiarazioni dei testi emerge che anche il abbia agito in spregio delle regole CP_2
del codice della Strada perché, pur trovandosi a una distanza inferiore a 100 metri dalle strisce pedonali, ha omesso di servirsene al fine di raggiungere il lato opposto della carreggiata, peraltro correndo e indossando gli auricolari (cfr. art. 190 C.d.S., commi 1 e 2).
− Tale accertata condotta colposa del pedone, sebbene non possa qualificarsi come del tutto imprevedibile e inevitabile – e dunque sufficiente a superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma 1 c.c. - assume indubbio valore ai fini di un concorso di colpa dello stesso ex art. 1227 c.c., in quanto prestando maggiore attenzione al Controparte_2
punto e alle modalità di attraversamento della careggiata avrebbe potuto avvedersi del motociclo, scongiurando il sinistro.
− Alla luce di quanto sin qui considerato, alcuna censura può essere validamente mossa nei confronti della decisione di primo grado. Ed infatti, il Tribunale di Milano ha quantificato la quota di responsabilità a carico dell'odierno appellante nella misura del 30%, con attribuzione della residua quota del 70% in capo al conducente Tale CP_2
ripartizione appare logica, in linea con la dinamica del sinistro e le condotte delle parti, e pertanto deve essere in tal sede confermata.
− Con il secondo motivo di appello, censura la quantificazione del primo Controparte_2
giudice in riferimento alla personalizzazione del danno prevista dalle tabelle milanesi. A detta dell'appellante, infatti, il Tribunale avrebbe errato nel quantificare tale incremento nel solo 10%, in quanto i postumi permanenti riportati dal pedone a seguito del sinistro (e in particolare la maggiore usura in ambito lavorativo) giustificherebbero un aumento del valore dei danni almeno del 20%.
− La doglianza non ha pregio, in quanto ogni ulteriore incremento a titolo di personalizzazione del danno rispetto a quanto già riconosciuto dal Tribunale risulta ingiustificato e sfornito di qualsivoglia riscontro probatorio.
pagina 7 di 11 − Dalla espletata consulenza tecnica medico-legale emerge solamente che l'esistenza di disturbi fisici e psichici correlati al danno permanente avrebbe potuto rendere l'attività lavorativa del più gravosa e usurante (sul punto il CTU rilevava “sussistono inoltre CP_2
postumi permanenti che configurano una menomazione dell'integrità psico-fisica della persona (danno biologico) pari al 20% (venti per cento), con attendibile maggior usura in ambito lavorativo”). Sul punto, l'appellante è limitato a riferire che i danni riportati a seguito del sinistro dell'ottobre 2017 abbiano determinato “invalidanti reazioni psicopatologiche che condizionano negativamente ogni aspetto della vita di relazione ed in particolare la sua attività lavorativa a causa di carenza di concentrazione, stanchezza e mal di testa cronico nei periodi di maggiore stress” (cfr. pag. 17 atto di appello), null'altro deducendo in riferimento a conseguenze del tutto anomale scaturite dal suddetto infortunio, tali da giustificare una personalizzazione del danno ulteriore a quanto già previsto a titolo di danno biologico.
− In riferimento alla personalizzazione del danno, la giurisprudenza di Legittimità è ormai granitica nel ritenere che “in tema di risarcimento di danno non patrimoniale da lesione alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottate negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le Tabelle di Milano) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (cfr. Cass. 29899/2019).
− Nel caso in esame, alla luce delle risultanze istruttorie, non essendo state né allegate né provate circostanze specifiche ed eccezionali capaci di rendere il danno concreto patito dall'appellante più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, la richiesta di una personalizzazione del danno liquidato in favore del di un ulteriore 20% deve essere disattesa. CP_2
− Invero, sulla base di quanto emerso in sede di relazione peritale, essendo Controparte_2
un ingegnere informatico impiegato in azienda operativa nel campo dell'elettronica, è pagina 8 di 11 ragionevole riconoscere al più una personalizzazione (rectius incremento) del danno biologico per l'esistenza di una lesione da c.d. “cenestesi lavorativa”, da intendersi quale
“maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo” (cfr. Cass. ord. n.
16628/2023). Tale plus del danno biologico permanente può essere quantificato in un incremento nella misura del 10% del danno conseguenza attribuibile al sinistro per cui è causa, confermando quanto statuito anche dal Tribunale di Milano.
− Per quanto sin qui valutato, anche la seconda doglianza deve essere rigettata.
− Infine, con l'ultimo motivo di appello, contesta la parziale compensazione Controparte_2
delle spese di lite di primo grado. Ed infatti, il Tribunale di Milano così ha concluso
“considerato il concorso di colpa e l'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore al petitum, le spese di lite sono compensate della metà e sono poste a carico delle convenute, per la residua metà, liquidata, in applicazione dei parametri e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro (in considerazione del decisum), nella misura di cui al dispositivo”. A detta dell'appellante, invece, l'accoglimento in misura ridotta della richiesta risarcitoria da lui avanzata non giustificherebbe la compensazione delle spese di lite.
− Ebbene, il motivo non è fondato.
− Il giudice di prime cure ha motivato la compensazione delle spese nella misura della metà sul presupposto del concorso di colpa del danneggiato e della notevole diminuzione della pretesa risarcitoria avanzata. Tale assunto è condivisibile e deve essere in questa sede confermato.
− Come di recente statuito dalla Suprema Corte a S.U. (cfr. Cass. S.U. n. 32061/2022) “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte pagina 9 di 11 formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma cod. proc. civ.”
− Alla luce di detto principio, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.: la compensazione delle spese di lite fra l'attore e i convenuti è stata fatta nella misura della metà, motivata in ragione del parziale accoglimento della domanda formulata dal di accertamento della responsabilità, CP_2
stante il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30%. Nel rispetto del principio di soccombenza, poi, correttamente il Tribunale ha condannato i convenuti al pagamento della residua metà delle spese tenuto conto del decisum, ossia della minor somma riconosciuta a titolo di danno (l'appellante, infatti, aveva agito domandando euro
227.000,00 a titolo di ristoro, ottenendone euro 30.763,28).
− Ne consegue che, anche sotto tale aspetto, le doglianze dell'appellante non sono idonee a contestare le statuizioni del primo giudice e non meritano accoglimento.
− Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza del Tribunale di Milano n.
6963/2024 integralmente confermata.
− L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene quindi Controparte_2
condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate come in dispositivo sulla base del vigente NT
D.M. n. 55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
− Stante la mancata costituzione in giudizio dell'appellato nessuna CP_2
statuizione sulle spese viene adottata nei suoi confronti. pagina 10 di 11 − Atteso il rigetto dell'appello proposto, sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 6963/2024 del Tribunale di Milano e pubblicata in data 11 luglio 2024;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di NT
, liquidate in euro 4.997,00 oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA, CPA, come
[...]
per legge;
- nulla sulle spese di lite nei riguardi della parte rimasta contumace;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 5 marzo 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Maria Caterina Chiulli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI - Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna FERRERO - Consigliere
Dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2623/2024 R.G. e promossa con atto di appello notificato il 24 settembre 2024 a mezzo PEC nei confronti di
[...]
, nonché a mezzo raccomandata del 27 settembre 2024 nei NT
confronti di
[...]
[...]
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma al Controparte_2 C.F._1
Viale XXIV Aprile n. 21 presso lo studio degli Avv.ti Pierpaolo Galasso e Simona Maturo che lo rappresentano e difendono giusta procura
APPELLANTE contro
pagina 1 di 11 (P.IVA , in persona del legale NT P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano alla Via Curtatone n. 16 presso lo studio dell'avv. Marcella Schiavi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA nonché contro
CP_2
APPELLATO (CONTUMACE)
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 6963/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata l'11 luglio 2024 e notificata a mezzo PEC in data 16 luglio 2024
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva dinanzi al Controparte_2
Tribunale di Milano e al fine di sentirli condannare al CP_2 NT
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in euro 227.000,00 asseritamente patiti a seguito del sinistro avvenuto il 15 ottobre 2017 alle ore 10.05 circa in Via della Marina, a Genova.
- Nello specifico, l'attore riferiva di essere stato investito dal motoveicolo Aprilia Pegaso tg CV43805 di proprietà e condotto da mentre attraversava la carreggiata CP_2
stradale di via della Marina, riportando gravi lesioni personali. Precisava che al sinistro assistevano molti testimoni le cui spontanee dichiarazioni in merito alla dinamica pagina 2 di 11 dell'incidente erano state raccolte dagli agenti della Polizia locale del CP_3
sopraggiunti sul luogo del sinistro.
[...]
- Si costituiva deducendo di aver già corrisposto al danneggiato NT
l'importo di euro 43.500,00; chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto, eccependo il concorso di colpa del pedone ai sensi dell'art. 1227 c.c. Secondo la ricostruzione della società, il avrebbe attraversato CP_2
imprudentemente la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali, indossando le cuffie auricolari.
- Sebbene ritualmente citato, non si costituiva e all'udienza del 9 novembre CP_2
2021 veniva dichiarato contumace.
- Il Tribunale di Milano istruiva la causa documentalmente e, ritenutane l'opportunità, disponeva CTU medico-legale sulla persona di depositata il 15 marzo CP_2
2023. Con sentenza n. 6963/2024, il giudice di primo grado dichiarava la responsabilità concorrente di e nella causazione del sinistro occorso in Controparte_2 CP_2
Genova il 15 ottobre 2017, nella misura rispettivamente del 30% e del 70% e per l'effetto condannava il e in solido fra loro al CP_2 NT
pagamento in favore di della somma di euro 30.763,28, oltre interessi e Controparte_2
rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'importo già versato da NT
.. In punto di spese, poi, così disponeva: “COMPENSA le spese di lite tra le parti
[...]
per la metà; CONDANNA e , in solido tra loro, a CP_2 NT
rimborsare a la residua metà, che si liquida in euro 3.800 per compensi Controparte_2
(euro 850 per fase di studio;
euro 600 per fase introduttiva;
euro 900 per fase istruttoria ed euro 1450 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – euro 500 per le spese CTP ed euro 393 per esborsi
(1/2 C.U. e marca), con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.”
- Avverso la suddetta sentenza proponeva appello lamentando in Controparte_2
particolare:
1. La violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2054, comma i°, c.c., 1227, comma i°, c.c. e artt. 41 e 42 c.p.; erroneità della motivazione
pagina 3 di 11 della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure attribuiva al signor CP_2
un concorso colposo omettendo di valutare se la violazione dell'art. 190 cod.
[...]
Strada abbia costituito un antecedente logico-giuridico necessario nella verificazione dell'evento dannoso;
2. La violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2056 c.c.: erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha liquidato il danno alla c.d. cenestesi lavorativa in misura modesta (10% del danno biologico puro);
3. La violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.; erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure compensava le spese processuali.
- In data 23 dicembre 2024 si costituiva chiedendo il rigetto NT
dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 28 gennaio 2025, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 18 febbraio 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
− preliminarmente, stante la regolarità della notifica, deve dichiararsi la contumacia di
[...]
(cfr. doc. depositato il 23 gennaio 2025). CP_2
− Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. formulata dall'appellata, la
Corte rileva che la stessa debba ritenersi superata dalla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 350bis c.p.c., non ricorrendo le condizioni per affermare la palese infondatezza dell'appello, atteso che l'appellante ha compiutamente indicato le ragioni del gravame e le parti della sentenza impugnata ritenute erronee, rappresentando elementi inconciliabili con un giudizio prognostico sfavorevole all'ammissibilità dell'impugnazione. pagina 4 di 11
− Nel merito, poi, l'appello non è fondato.
− Con il primo motivo di gravame, lamenta l'erroneità della decisione del Controparte_2
Tribunale nella parte in cui ha accertato una co-responsabilità del pedone nella causazione del sinistro di cui si discute. Più precisamente, secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe malgovernato i principi di cui all'art. 2054 c.c. e 1227 c.c., ponendo a fondamento della sua decisione la circostanza secondo cui il non avrebbe attraversato la strada CP_2
utilizzando le strisce pedonali ma a pochi metri di distanza dalle stesse. A detta dell'appellante, infatti, la condotta del pedone non avrebbe incidenza sulla responsabilità di nella determinazione dell'evento dannoso, da ritenersi esclusiva, avendo il CP_2
conducente omesso di impiegare la massima prudenza alla guida in prossimità di un incrocio con attraversamento pedonale.
− Ebbene, la doglianza non ha pregio.
− Come è noto, ai sensi dell'art. 2054, co.1, c.c. “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
− Secondo la giurisprudenza di Legittimità, la norma, pur introducendo una presunzione di colpa in capo al conducente del veicolo investitore, non contrasta con il principio di responsabilità per fatto illecito, fondato sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana e pertanto, non preclude - anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere detta presunzione – l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, valutabile ai fini del concorso di colpa ai sensi dell' art. 1227, comma 1, c.c. (Cfr. ex multis Cass. n. 17985/2020).
− L'indagine sulla responsabilità delle parti, dunque, muove da una presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, con la conseguenza che, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso di colpa del pedone investito, occorre accertare in concreto la sua percentuale di colpa, riducendo progressivamente quella presunta a carico del pagina 5 di 11 conducente man mano che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (cfr. Cass. n. 2241/2020 e Cass. n. 17410/2019).
− Nel caso di specie, la dinamica dell'incidente è pacifica in quanto ripresa da una telecamera installata sul palo di supporto semaforico ivi presente e puntualmente descritta nella relazione di sinistro della Polizia Municipale di Genova (cfr. doc. 2 fascicolo primo grado). Dalla lettura del documento emerge che in data 15 ottobre 2017, alla CP_2
guida del proprio motociclo percorreva corso Quadrio (Genova) e, giunto in prossimità di via Marina, effettuava una svolta a sinistra al fine di immettersi in quest'ultima strada. Nel concludere la manovra, però, avvedendosi tardivamente del che attraversava la CP_2
strada correndo, frenava istintivamente e sbilanciandosi perdeva il controllo del veicolo, travolgendo comunque il pedone e rovinando a sua volta al suolo. Ed infatti, Controparte_2 veniva investito mentre “attraversava la carreggiata (presumibilmente in maniera obliqua all'asse di via della Marina) dal marciapiede a mare verso quello a monte e cioè da destra verso sinistra rispetto alla direzione di marcia del veicolo “A” omettendo di utilizzare
l'apposito attraversamento pedonale semaforizzato che comunque era tracciato nelle immediate vicinanze (pochi metri verso a levante), opportunamente segnalato da segnaletica orizzontale e semaforica e ben visibile” (cfr. pag. 7 doc. 2 fascicolo di primo grado). I numerosi testi oculari, riferendo del sinistro alla Polizia Municipale, aggiungevano che il pedone al momento dell'investimento stesse correndo “con gli auricolari nelle orecchie”
(cfr. sul punto doc. 2, pagg. 11-13 e 16)
− Di talché, se da un lato è pacifica la responsabilità ex art. 2054 c.c. di CP_2
essendo emerso pacificamente che lo stesso abbia agito in violazione delle regole del codice della strada (iniziava la svolta su via Marina circa 10 metri prima della linea di arresto, oltrepassando quindi la doppia linea longitudinale continua che separa i sensi di marcia;
guidava a velocità non adeguata, tenuto conto della presenza di incrocio con attraversamenti pedonali nonché delle condizioni ambientali sfavorevoli quale la luminosità non ottimale
(sole di fronte)); dall'altro è altresì chiaro in atti che – come rilevato nella relazione di sinistro – anche il comportamento dell'odierno appellante integri condotta rilevante ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c.. Ed infatti, se è pur vero che il sinistro è accaduto in pagina 6 di 11 corrispondenza di una intersezione urbana con plurimi attraversamenti pedonali – circostanza che avrebbe dovuto imporre grande prudenza al conducente del motoveicolo – dalle dichiarazioni dei testi emerge che anche il abbia agito in spregio delle regole CP_2
del codice della Strada perché, pur trovandosi a una distanza inferiore a 100 metri dalle strisce pedonali, ha omesso di servirsene al fine di raggiungere il lato opposto della carreggiata, peraltro correndo e indossando gli auricolari (cfr. art. 190 C.d.S., commi 1 e 2).
− Tale accertata condotta colposa del pedone, sebbene non possa qualificarsi come del tutto imprevedibile e inevitabile – e dunque sufficiente a superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma 1 c.c. - assume indubbio valore ai fini di un concorso di colpa dello stesso ex art. 1227 c.c., in quanto prestando maggiore attenzione al Controparte_2
punto e alle modalità di attraversamento della careggiata avrebbe potuto avvedersi del motociclo, scongiurando il sinistro.
− Alla luce di quanto sin qui considerato, alcuna censura può essere validamente mossa nei confronti della decisione di primo grado. Ed infatti, il Tribunale di Milano ha quantificato la quota di responsabilità a carico dell'odierno appellante nella misura del 30%, con attribuzione della residua quota del 70% in capo al conducente Tale CP_2
ripartizione appare logica, in linea con la dinamica del sinistro e le condotte delle parti, e pertanto deve essere in tal sede confermata.
− Con il secondo motivo di appello, censura la quantificazione del primo Controparte_2
giudice in riferimento alla personalizzazione del danno prevista dalle tabelle milanesi. A detta dell'appellante, infatti, il Tribunale avrebbe errato nel quantificare tale incremento nel solo 10%, in quanto i postumi permanenti riportati dal pedone a seguito del sinistro (e in particolare la maggiore usura in ambito lavorativo) giustificherebbero un aumento del valore dei danni almeno del 20%.
− La doglianza non ha pregio, in quanto ogni ulteriore incremento a titolo di personalizzazione del danno rispetto a quanto già riconosciuto dal Tribunale risulta ingiustificato e sfornito di qualsivoglia riscontro probatorio.
pagina 7 di 11 − Dalla espletata consulenza tecnica medico-legale emerge solamente che l'esistenza di disturbi fisici e psichici correlati al danno permanente avrebbe potuto rendere l'attività lavorativa del più gravosa e usurante (sul punto il CTU rilevava “sussistono inoltre CP_2
postumi permanenti che configurano una menomazione dell'integrità psico-fisica della persona (danno biologico) pari al 20% (venti per cento), con attendibile maggior usura in ambito lavorativo”). Sul punto, l'appellante è limitato a riferire che i danni riportati a seguito del sinistro dell'ottobre 2017 abbiano determinato “invalidanti reazioni psicopatologiche che condizionano negativamente ogni aspetto della vita di relazione ed in particolare la sua attività lavorativa a causa di carenza di concentrazione, stanchezza e mal di testa cronico nei periodi di maggiore stress” (cfr. pag. 17 atto di appello), null'altro deducendo in riferimento a conseguenze del tutto anomale scaturite dal suddetto infortunio, tali da giustificare una personalizzazione del danno ulteriore a quanto già previsto a titolo di danno biologico.
− In riferimento alla personalizzazione del danno, la giurisprudenza di Legittimità è ormai granitica nel ritenere che “in tema di risarcimento di danno non patrimoniale da lesione alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottate negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le Tabelle di Milano) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (cfr. Cass. 29899/2019).
− Nel caso in esame, alla luce delle risultanze istruttorie, non essendo state né allegate né provate circostanze specifiche ed eccezionali capaci di rendere il danno concreto patito dall'appellante più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, la richiesta di una personalizzazione del danno liquidato in favore del di un ulteriore 20% deve essere disattesa. CP_2
− Invero, sulla base di quanto emerso in sede di relazione peritale, essendo Controparte_2
un ingegnere informatico impiegato in azienda operativa nel campo dell'elettronica, è pagina 8 di 11 ragionevole riconoscere al più una personalizzazione (rectius incremento) del danno biologico per l'esistenza di una lesione da c.d. “cenestesi lavorativa”, da intendersi quale
“maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo” (cfr. Cass. ord. n.
16628/2023). Tale plus del danno biologico permanente può essere quantificato in un incremento nella misura del 10% del danno conseguenza attribuibile al sinistro per cui è causa, confermando quanto statuito anche dal Tribunale di Milano.
− Per quanto sin qui valutato, anche la seconda doglianza deve essere rigettata.
− Infine, con l'ultimo motivo di appello, contesta la parziale compensazione Controparte_2
delle spese di lite di primo grado. Ed infatti, il Tribunale di Milano così ha concluso
“considerato il concorso di colpa e l'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore al petitum, le spese di lite sono compensate della metà e sono poste a carico delle convenute, per la residua metà, liquidata, in applicazione dei parametri e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro (in considerazione del decisum), nella misura di cui al dispositivo”. A detta dell'appellante, invece, l'accoglimento in misura ridotta della richiesta risarcitoria da lui avanzata non giustificherebbe la compensazione delle spese di lite.
− Ebbene, il motivo non è fondato.
− Il giudice di prime cure ha motivato la compensazione delle spese nella misura della metà sul presupposto del concorso di colpa del danneggiato e della notevole diminuzione della pretesa risarcitoria avanzata. Tale assunto è condivisibile e deve essere in questa sede confermato.
− Come di recente statuito dalla Suprema Corte a S.U. (cfr. Cass. S.U. n. 32061/2022) “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte pagina 9 di 11 formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma cod. proc. civ.”
− Alla luce di detto principio, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.: la compensazione delle spese di lite fra l'attore e i convenuti è stata fatta nella misura della metà, motivata in ragione del parziale accoglimento della domanda formulata dal di accertamento della responsabilità, CP_2
stante il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30%. Nel rispetto del principio di soccombenza, poi, correttamente il Tribunale ha condannato i convenuti al pagamento della residua metà delle spese tenuto conto del decisum, ossia della minor somma riconosciuta a titolo di danno (l'appellante, infatti, aveva agito domandando euro
227.000,00 a titolo di ristoro, ottenendone euro 30.763,28).
− Ne consegue che, anche sotto tale aspetto, le doglianze dell'appellante non sono idonee a contestare le statuizioni del primo giudice e non meritano accoglimento.
− Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza del Tribunale di Milano n.
6963/2024 integralmente confermata.
− L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene quindi Controparte_2
condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate come in dispositivo sulla base del vigente NT
D.M. n. 55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
− Stante la mancata costituzione in giudizio dell'appellato nessuna CP_2
statuizione sulle spese viene adottata nei suoi confronti. pagina 10 di 11 − Atteso il rigetto dell'appello proposto, sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 6963/2024 del Tribunale di Milano e pubblicata in data 11 luglio 2024;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di NT
, liquidate in euro 4.997,00 oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA, CPA, come
[...]
per legge;
- nulla sulle spese di lite nei riguardi della parte rimasta contumace;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 5 marzo 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Maria Caterina Chiulli
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