Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dr. Francesco S. Filocamo – Presidente
Dr. Silvia Rita Fabrizio– Consigliere
Avv. Martini Maria Luisa - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 1265/2022 trattenuta in decisione all'udienza del 28.02.2024
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura allegata all'atto di citazione in appello dall'Avv. Sergio Della Rocca e dall'Avv. Stefania Contestabile ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pescara, Via Tirino n. 8; appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in calce al ricorso per consulenza tecnica preventiva ex artt. 696 bis c.p.c., dall'Avv. Stefano Maurizio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara,
Via Venezia n. 28;
appellata avverso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, accogliere il presente atto di appello e, in riforma dell'ordinanza impugnata, così disporre:
- In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, per le ragioni di cui al punto 4 del presente gravame;
- In via principale, rigettare la domanda risarcitoria proposta dalla GN , CP_1 poiché priva di fondamento, per le ragioni di cui al punto 1) del presente atto di appello;
- In subordine, rideterminare la quantificazione del danno lamentato da parte ricorrente, tenuto conto delle ragioni di cui al punto 2) del presente atto di appello. -
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, nonché di quelle relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., rubricato al n. 1773/2021 R.G. del Tribunale di
Pescara, come richiesto nel punto 3) del presente appello.
- In via istruttoria, parte appellante formula espressa istanza per la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, per le ragioni esposte dianzi.”
Per l'appellata:
“Per tutti i motivi e le ragioni indicate nella presente comparsa di costituzione si chiede il RIGETTO dell'atto di appello e la conferma dell'Ordinanza del Tribunale di Pescara.
Ci si oppone, inoltre, alla richiesta di rinnovo della CTU per tutte le ragioni spiegate in narrativa.
Si chiede:
1) l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado (Ruolo generale 804/2022
Dott.ssa Medica), contenente anche il fascicolo relativo al giudizio ex art. 696 bis c.p.c.
n. 1773/2021 r.g. Tribunale di Pescara, g.i. Dott.ssa Cordisco;
2) l'ammissione della seguente produzione documentale:
2a: fascicolo di parte del procedimento Ruolo generale 804/2022 contenente il fascicolo di parte del procedimento per a.t.p. n. 1773/2021 R.G. Il suddetto fascicolo contiene, oltre al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e ricorso ex artt. 696 bis c.p.c. con procura, la seguente documentazione:
A) fascicolo di parte del procedimento per a.t.p. n. 1773/2021 R.G. contenente, oltre al
pag. 2/15 ricorso ex artt. 696 bis c.p.c. con procura, la seguente documentazione…(omissis)
B) bozza di c.t.u. trasmessa in data 21.02.2022 a firma del dott. e Persona_1 del
dott. , resa nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. Persona_2
1773/2021 R.G. Tribunale di Pescara;
C) scambio di note a mezzo pec tra il sottoscritto difensore ed il Servizio clienti Wind
e 21 settembre 2021; CP_2
D) ricevute fiscali del dott. n. 311 del 30.05.2015, n. 614 del 7.11.2015, n. 132 Pt_1 del 10.03.2016, n. 322 del 29.06.2016, n. 530 del 14.11.2016, n. 246 del 8.05.2017, n.
47 del 18.01.2018;
E) tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, edizione 2021;
F) certificato di matrimonio della ricorrente tradotto dalla lingua ucraina.
2b) relazione medico-legale definitiva a firma del dott. e del dott. Persona_1
, resa nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. Persona_2
1773/2021 R.G. Tribunale di Pescara contenente le risposte alle osservazioni dei CTP dell'appellante;
2c) Copia Ordinanza Tribunale di Pescara, ruolo generale 804/2022.
Nel caso in cui l'Ecc. Corte voglia procedere ad una nuova quantificazione del danno si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori già richiesti, e non ammessi, nel processo di primo grado:
1) prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che, prima dell'intervento del 28.03.2018, l'appellata almeno due volte a
settimana usciva con le amiche;
2) Vero che, prima dell'intervento del 28.03.2018, l'appellata almeno una volta a settimana praticava running, almeno una volta a settimana andava in palestra e almeno una volta a settimana praticava pilates;
3) Vero che, dopo l'intervento del 28.03.2018, l'appellata ha smesso di uscire con le amiche e trascorre tutta la giornata in casa;
4) Vero che, dopo l'intervento del 28.03.2018, l'appellata ha quotidianamente crisi di pianto;
5) Vero che, dopo l'intervento del 28.03.2018, l'appellata evita di fare sforzi fisici;
pag. 3/15 6) Vero che, dopo l'intervento del 28.03.2018, l'appellata ha smesso di fare running, palestra e pilates;
7) Vero che, a partire dall'intervento del 28.03.2018, l'appellata assume integratori alimentari e farmaci per dormire;
8) Vero che, sino all'intervento del 28.03.2018, l'appellata e il marito progettavano di avere un figlio. Si indica quale teste il sig. nato in [...] il Testimone_1
25.02.1974 e residente in [...].
*******
Nel caso in cui l'Ecc. Corte volesse ritenere attendibile la scheda informatica prodotta da controparte e contenente il presunto rifiuto all'intervento della sig.ra si CP_1 chiede che sia disposto un: ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. a carico di dei tabulati di tutte le telefonate in entrata e in uscita, sul numero di Parte_2 telefono cellulare n. 329 0980412 in uso all'appellata, nel periodo compreso tra il
1.05.2017 ed il 30.01.2018 con indicazione del tempo di durata delle telefonate, nonché
i tabulati di tutti i tentativi di telefonate in entrata sullo stesso numero per il periodo compreso tra il 1.05.2017 ed il 30.01.2018.
Il tutto con vittoria di spese e competenze legali per tutti i gradi del presente e competenze legali per tutti i gradi del presente procedimento da distrarre in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 25.02.2022 e notificato il
20.04.2022, , in pendenza del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. Controparte_1 dalla stessa promosso (Rg. n.1773/2021 ), conveniva Parte_3 innanzi al Tribunale di Pescara il dott. , per ivi sentire accertare e Parte_1 dichiarare la responsabilità contrattuale (ex art. 1218 e ss. c.c.) e/o extracontrattuale (ex art. 2043 e ss. c.c) del medico ginecologo convenuto nella determinazione dei danni tutti alla stessa derivati per aver consentito - a causa di un ingiustificato atteggiamento attendista del sanitario - l'evoluzione della patologia pre-cancerosa (iperplasia endometriale atipica) verso un adenocarcinoma uterino che aveva richiesto un intervento chirurgico più demolitivo, determinato la menopausa anticipata nonché un consistente rischio di recidiva, così riducendo le chances di completa guarigione della paziente e per l'effetto chiedeva di sentir condannare il resistente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, quantificati nella complessiva somma di €. 95.295,00 (di cui € 94.075,00 per danni non patrimoniali ed € 1.220,00 per danni patrimoniali), ovvero al pagamento di quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
pag. 4/15 2. La ricorrente riepilogava la propria storia clinica ed esponeva in particolare che in data 22.01.2015 si sottoponeva ad intervento di “Isteroscopia, Polipectomia, DTC” presso l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Penne (PE), da cui veniva dimessa con diagnosi di “Polipo endometriale” e consiglio di visita di controllo entro il termine di 40 giorni e l'intervento veniva eseguito dal dott.
Il referto istologico del 10.02.2015 deponeva per: “Frammenti Parte_1 di endometrio di tipo secretivo con stroma pseudodecidualizzato e frammenti di endometrio con reperto di iperplasia secretiva con focali atipie citologiche e scarso numero di mitosi associati a metaplasia tubarica. È necessaria correlazione anatomo-clinica e stretto follow up”. Veniva altresì annotato
“Controlli eco T.V. ogni 4 mesi per un anno” La paziente, quindi, si sottoponeva dal 2015 al 2017 ad una serie di visite, con controlli ecografici T.V., presso lo studio medico del dottor che l'aveva operata. A causa di Parte_1 disturbo da sanguinamento si recava a visita dallo stesso anche in data
8.05.2017 e in tale occasione il ginecologo le riferiva che l'avrebbe inserita nella lista d'attesa, per eseguire una resettoscopia a settembre, ma non ricevendo alcuna convocazione, in data 18.01.2018, la ricorrente si recava nuovamente a visita presso il dott. In data 1.02.2018 la ricorrente si sottoponeva ad Pt_1 intervento chirurgico di polipectomia resettoscopica per neoformazione endocavitaria eseguito dallo stesso dott. presso la e dopo Pt_1 CP_3
l'esito istologico, in data 1.03.2018 si sottoponeva a visita ginecologica presso il dott. con evidenza di “Adenocarcinoma G1 dell'endometrio”. In data Pt_1
28.03.2018 la ricorrente veniva ricoverata presso la e Controparte_4
Ginecologia dell'O.C. di Pescara. In pari data veniva sottoposta ad intervento di
“Isterectomia radicale Classe A secondo Querleu-Morrow con ovarosalpingectomia bilaterale laparoscopica robot-assistita. Washing peritoneale, cistoscopia. Linfoadenectomia pelvica sistematica di I livello” per adenocarcinoma endometriale. Quindi si rivolgeva al dott. Persona_3
medico legale di fiducia ed il consulente riteneva che, nel caso di
[...] specie, si fosse verificata una cattiva gestione clinico strumentale della patologia da cui era affetta la paziente (iperplasia endometriale atipica) cui era seguito un ritardo diagnostico, che aveva purtroppo determinato lo sviluppo di un adenocarcinoma uterino con conseguente necessità di asportazione dell'utero e degli annessi uterini oltre che di due linfonodi. Il consulente rappresentava che sarebbe stato più razionale proporre un trattamento conservativo con progestinici associato a stretto follow-up, trattandosi di paziente in età fertile desiderosa di prole. Tale scelta terapeutica avrebbe potuto permettere di evitare l'isterectomia conservando l'utero, vista anche la giovane età della paziente qualora non fosse stato possibile o responsivo il trattamento medico, la paziente avrebbe potuto essere candidata ad un intervento precoce di isterectomia con salpingectomia
(che avrebbe evitato l'evoluzione della patologia endometriale verso l'adenocarcinoma) ovvero l'asportazione di una lesione di piccole dimensioni ed iniziale, riducendo anche notevolmente la demolizione chirurgica che invece è stata necessaria in seguito alla diagnosi di adenocarcinoma. Il CTP segnalava pag. 5/15 anche il rischio di recidiva, non potendo essere escluse in futuro ripetizioni a distanza della neoplasia uterina.
3. Successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, in data
13.04.2022, nel procedimento ex art. 696 bis cpc n. 1773/2021 R.G veniva depositata la C.T.U. definitiva redatta dal dott. e dal dott. Persona_1
con relativi allegati, che la ricorrente provvedeva a versare in Persona_2 atti. La causa veniva rinviata all'udienza del 9.11.2022 per la decisione ex art. 702 ter cpc.
4. Con comparsa depositata in data 4.11.2022 si costituiva il resistente dott. Pt_1 chiedendo il rigetto del ricorso, dichiarandosi comunque disponibile, a fini transattivi, a versare alla ricorrente la somma di € 40.000,00, oltre spese documentate.
5. La causa veniva quindi decisa con l'ordinanza ex art. 702 ter cpc del 24.11.2022 con la quale il Tribunale di Pescara, ritenuti condivisibili gli accertamenti e le conclusioni formulate dai periti d'ufficio, nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., concludeva nel senso dell'intervenuta acquisizione della prova della responsabilità del dott. che, dalla data del 10.2.2015, Parte_1 ovvero dall'esito istologico di iperplasia endometriale atipica, omettendo di procedere tempestivamente ad isterectomia, aveva consentito che la patologia pre-cancerosa da cui era affetta la ricorrente evolvesse “verso un adenocarcinoma uterino (accertato in data 1.3.2018) che ha necessitato di un intervento chirurgico più demolitivo e che ha determinato la menopausa anticipata con tutte le prevedibili conseguenze della innaturale ed anticipata modifica ormonale”. Quindi, per la liquidazione del danno, richiamate le Tabelle del Tribunale di Milano del 2021, considerato che la ricorrente, alla data di accertamento della patologia tumorale (1.3.2018) aveva circa 40 anni, considerata la percentuale di invalidità accertata nella misura del 20%, concludeva che il danno dalla medesima subito era pari ad €. 71.772,00 di cui € 52.774,00 per danno biologico ed € 18.98,00 per danno morale, che riconosceva attesi gli esiti del più grave intervento subito e la loro incidenza, in termini di sofferenza, per l'ingiusto danno patito. Inoltre, accertato che la condotta imperita del resistente aveva ridotto, nella misura del 30%, le possibilità di guarigione della paziente, liquidava in via equitativa tale danno, tenuto conto dell'età della ricorrente e della percentuale di riduzione delle sue possibilità di guarigione, quantificandolo nella somma di € 20.000,00. Quindi condannava il dott. al risarcimento in favore di della somma di €. Pt_1 Controparte_1
91.772,00 già rivalutata oltre, agli interessi legali sulle predette somme, come via via devalutate e rivalutate anno per anno, dal 1.3.2018 sino alla data di pubblicazione dell'ordinanza, oltre gli interessi corrispettivi al tasso legale dal giorno successivo alla pubblicazione dell'ordinanza al saldo. Condannava il resistente al pagamento delle spese di giudizio oltre a quelle relative al procedimento di A.T.P. e poneva a carico dello stesso le spese di CTU.
pag. 6/15 6. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Pescara indicata in epigrafe ha proposto appello il dott. chiedendone l'integrale riforma ed istando per il Parte_1 rigetto della domanda risarcitoria avanzata da o in subordine Controparte_5 per la riduzione del quantum risarcitorio riconosciuto in suo favore. Ha chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza, l'accoglimento delle conclusioni con in epigrafe riportate ed in via istruttoria il rinnovo della CTU.
7. Si è costituita in giudizio l'appellata per chiedere il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza, opponendosi al rinnovo della CTU.
8. All'udienza del 28.02.2024, trattata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. L'appellante ha impugnato l'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Pescara censurandola nella parte in cui, il Giudice di primo grado, sulla base della relazione peritale espletata nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c., ha ritenuto di poter riconoscere la responsabilità professionale dello stesso in relazione al fatto denunciato dalla ricorrente, senza tuttavia considerare le osservazioni critiche formulate dai CCTTPP del convenuto alla perizia d'ufficio e senza valutare la possibilità di un rinnovo della CTU, che l'appellante richiede in questa sede. In particolare, contesta l'erronea interpretazione da parte dei CCTTUU del referto dell'esame istologico del 10.2.2015 e la mancata disamina delle circostanze successive al citato referto, che, se prese in considerazione, avrebbero condotto il Giudicante ad una diversa conclusione. Invero, alla paziente veniva consigliato stretto follow up tanto che la stessa si recava presso lo studio del
Dott. numerose volte tra il 2015 e il 2016 e in data 8.5.2017, aveva Pt_1 lamentato un disturbo da sanguinamento, sicché il Dott. aveva redatto il Pt_1 certificato per la richiesta dell'esame diagnostico di resettoscopia e il giorno 15.5.2017 la sig.ra veniva inserita, come concordato, nella lista di CP_1 attesa, tuttavia, a differenza di quanto riferito dalla stessa e cioè che invano aveva atteso per il mese di settembre la convocazione per la resettoscopia, era stata invece convocata dalla ma aveva rifiutato il ricovero, CP_3 tornando a visita dal dott. solo 8 mesi dopo (da maggio 2017 a gennaio Pt_1
2018) nonostante il perdurare del disturbo da sanguinamento, e tale comportamento, a parere dell'appellante -diversamente da quanto reputato dai CCTTUU e recepito dal Giudice di primo grado - non può non aver avuto conseguenze nello sviluppo della patologia tumorale successivamente accertata.
Inoltre, nella ricostruzione dei fatti storici, l'appellante asserisce che il Giudice avrebbe omesso di considerare che la paziente aveva riferito di aver avuto quattro aborti, dei quali uno per motivi clinici e tre per motivi personali, nonché di avere già una figlia di 26 anni, per cui ritiene insussistente il lamentato pag. 7/15 danno relativo all'incremento di sofferenza o danno morale alla luce di pretese ripercussioni nella sfera morale ed esistenziale, in quanto il desiderio di maternità era stato appagato dalla ricorrente avendo già una figlia, e successivamente non più agognato, essendo stato frequente il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza. In ogni caso contesta anche l'entità della liquidazione dei danni operata nella gravata sentenza, che se confermata, dovrebbe essere comunque riformata, essendo del tutto erronea la decisione del
Giudice di prime cure di riconoscere la sussistenza del danno morale, peraltro secondo i parametri massimi, essendo questo tipo di danno necessariamente ricompreso nel danno biologico, già autonomamente liquidato, nondimeno la ricorrente non avrebbbe dato prova dell'esistenza di un'autonoma voce di danno qualificabile come danno morale. Inoltre, il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente un danno derivante dalla riduzione del 30% delle possibilità di guarigione, ovvero il c.d. rischio di recidiva, indicato dai CC.TT.UU. nella misura del 30% a cinque anni. Anche il tal caso lamenta l'appellante che il Giudice avrebbe aderito acriticamente alle risultanze della CTU, pur avendo i medesimi periti evidenziato che secondo l'AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica) il rischio di recidiva in riferimento al carcinoma endometriale è inferiore al 5% e detto rischio di recidiva può reputarsi superato e quindi insussistente, poiché l'intervento è stato eseguito in data 28.3.2018 per cui risultano decorsi i cinque anni nei quali il rischio di recidiva avrebbe potuto verificarsi, di conseguenza anche tale tipo di danno dovrebbe essere escluso. Rileva poi che, anche l'annullamento da parte della paziente dell'intervento di resettoscopia consigliato dal dott. deve considerarsi un'ipotesi di Pt_1 concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. con conseguente riduzione del risarcimento.
10. L'appellata contesta il gravame nella sua interezza, evidenzia come il Giudice abbia tenuto conto nella gravata ordinanza anche delle risposte fornite dai
CCTTUU alle osservazioni mosse dai CCTTPP del convenuto e dimostrato di aderire alle conclusioni raggiunte dagli ausiliari d'ufficio; sottolinea poi che il dott. non ha mai richiesto il rinnovo della CTU formulando detta istanza Pt_1 solo in appello e senza aggiungere nuove argomentazioni ma riproponendo le tesi che hanno già trovato risposta da parte dei CTU nella relazione definitiva, ragione per cui si oppone al rinnovo della consulenza. Ribadisce che, contrariamente a quanto prospettato dall'appellante e da quest'ultimo mai provato, ella non è mai stata chiamata dalla nel 2017 per essere CP_3 ricoverata per l'intervento di resettoscopia e comunque asserisce nuovamente di non aver mai rifiutato il ricovero. Ad ogni modo rileva che anche i CTU hanno ritenuto “ininfluente” il presunto ritardo di 4 mesi e quindi la questione relativa all'asserito rifiuto al ricovero dell'appellata non avrebbe alcun valore neppure se parte appellante avesse provato le circostanze sopra riferite. Sulle doglianze relative al quantum, reputa gravi ed inconsistenti le affermazioni dell'appellante circa la mancanza di un trauma per la donna e per il suo compagno dovuto all'impossibilità di procreare per l'anticipata menopausa in quanto l'appellata aveva già una figlia ed aveva avuto degli aborti, e sottolinea come il dott.
pag. 8/15 non solo avrebbe dovuto agire tempestivamente per evitare Pt_1 l'insorgenza del carcinoma ma avrebbe dovuto avvertire la paziente che stava correndo il rischio di una menopausa anticipata. Respinge anche la richiesta di riduzione del risarcimento avanzata dall'appellante sul rilievo della mancanza di prova del c.d. danno morale che invece il giudice ha reputato sussistente in via presuntiva essendo stato precluso alla ricorrente di preservare le future capacità procreative prima di procedere ad un'isterectomia totale.
11. L'appello è infondato e deve essere respinto, in quanto, sotto il profilo delle censure relative all' “an debeatur” l'impugnativa si risolve nella riproposizione delle medesime critiche esposte dai consulenti di parte del dott. (Prof. Pt_1
e Dott. nelle osservazioni avverso Persona_4 Persona_5 la bozza di CTU, che in quanto precedenti alla definitiva stesura della relazione tecnica d'ufficio, sono state dagli ausiliari designati dal giudice (Dott. Per_1
e dott. ) conosciute e superate, tanto che gli stessi
[...] Persona_2 nella parte finale dell'elaborato (pagg. 18-21) proprio in risposta alle osservazioni dei CCTTPP del convenuto hanno così testualmente argomentato:
“In primo luogo il referto completo dell'esame istologico sul prelievo di tessuti eseguito nell' isteroscopia del 01/2015 recita testualmente:
“…reperto di iperplasia secretiva con focali atipie citologiche e scarso numero di mitosi associati a metaplasia tubarica…”.Ne consegue che il report richiamato dagli illustri CCTTPP è manchevole nel segnale (rectius: segnalare) la presenza delle “focali atipie citologiche”. Tale dato è cruciale perché su di questo dipana l'intera argomentazione, come peraltro già descritto nelle precedenti osservazioni. Associare il reperto di atipia alla metaplasia tubarica è un sillogismo clinico e fisiopatologico non condivisibile e non confacente alla problematica della sig.ra che porta a spostare l'attenzione da una Parte_4 lesione chiaramente precancerosa verso una condizione clinica assolutamente ininfluente sotto il profilo della fisiopatologia oncologica. Ancora spostare
l'attenzione sul mioma sottomucoso- evidentemente monitorato nei controlli ecografici del dott. del tutto superfluo poiché di fatto non risulta un Per_6 follow- up adeguato per una condizione di “iperplasia endometriale con focali atipie”. Si ribadisce quindi che l'iperplasia endometriale atipica è una condizione pre-neoplastica necessaria di adeguato counseling (cosa che è completamente mancata) e terapia (asportazione dell'utero, salvo le rare circostanze di paziente desiderosa di prole che comunque dovrebbero essere oggetto di preciso counseling).” I periti d'ufficio hanno in proposito poi citato autorevoli riferimenti bibliografici e in merito al ritardo nell'esecuzione della resettoscopia per la rimozione del mioma (proposta a maggio 2017 ed eseguita a gennaio 2018) lo hanno considerato ininfluente ai fini dell'insorgenza della patologia maligna, “dovendosi ricondurre il vero ritardo diagnostico dal 2015 al 2018, epoca della diagnosi, con successivo ritardo terapeutico che ha necessitato di un intervento più demolitivo ed una prognosi di guarigione meno favorevole” ed hanno altresì aggiunto che: “Di fatto una migliore e precisa diagnosi con adeguato follow- up avrebbe consentito una isterectomia semplice
pag. 9/15 e non “allargata” con prevenzione dello sviluppo neoplastico preservazione delle gonadi e minor danno fisico”.
12. Questa Corte non intende dissentire dalle spiegazioni logiche e dalle coerenti conclusioni espresse dai CCTTUU nominati nel giudizio ex art. 696 bis cpc, iscritto al N. R.G. 1773/2021 che ha preceduto la causa di merito, ritenendo esaustiva ed apprezzabile la relazione degli stessi e condivisibili i risultati valutativi esplicitati, così come peraltro fatto anche dal Giudice di primo grado che nella gravata ordinanza ha riproposto un intero passaggio della risposta offerta dai CCTTUU alle osservazioni dei periti del dott. dando così Pt_1 conto di avere debitamente preso in considerazione i rilievi critici mossi dai medici di parte e di avere approvato appieno le conclusioni raggiunte dagli ausiliari d'ufficio anche all'esito delle avverse obiezioni mosse all'elaborato peritale. Le esposte considerazioni consentono di disattendere la richiesta di rinnovo dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio non essendo state offerte da parte dell'appellante argomentazioni ulteriori e diverse che giustifichino una rinnovazione della CTU avendo i rilievi critici trovato puntuale ed esauriente risposta nella relazione peritale già in atti. Non vi è nulla nelle argomentazioni difensive dell'appellante che giustifichi le censure mosse alla decisione impugnata, risolvendosi esse in una generica contestazione delle valutazioni espresse dai CCTTUU priva di rilievi circostanziati, supportati scientificamente e basata solo sulla reiterata insussistenza di responsabilità professionale in capo al convenuto, senza tuttavia che siano state svolte puntuali considerazioni in grado di smentire le argomentazioni e conclusioni dei CCTTUU richiamate e fatte proprie dal Tribunale di Pescara nella gravata ordinanza, che viene pertanto condivisa.
13. Quanto poi al presunto rifiuto di ricovero per l'intervento di resettoscopia che l'appellante attribuisce all'odierna appellata - ma da questa fermamente negato- deve rilevarsi che non vi è prova che la abbia convocato la CP_3 paziente né che la stessa abbia annullato la prenotazione, non potendo attribuirsi alcun valore probatorio in tal senso alle schermate di un computer prodotte dall'appellante (doc. n. 3) non contenendo le stesse alcun riferimento alla
[...]
non essendo indicata alcuna data di convocazione, né potendo CP_3 attribuirsi affidabilità assoluta (nel senso voluto dall'appellante) alla voce
“annullato su richiesta del paziente” inserita sul menù a tendina dello schermo riprodotto nella foto. In ogni caso, nella relazione peritale i CCTTUU, in risposta allo specifico quesito, hanno affermato che il presunto ritardo nell'esecuzione dell'intervento di resettoscopia dalla supposta data del 11.11.2017 all'effettiva esecuzione avvenuta il 1.2.2018, non avrebbe comunque influito in alcun modo sull'insorgenza e sullo sviluppo della patologia tumorale non incidendo, secondo gli ausiliari, i quattro mesi di latenza sulla genesi e sulla progressione della malattia neoplastica. Pertanto, l'asserito annullamento della prenotazione e rifiuto dell'intervento da parte della paziente seppure fosse stato dimostrato dall'appellante, non avrebbe in ogni caso inciso sulla patologia pag. 10/15 tumorale essendo invece stato considerato rilevante sull'insorgenza della stessa, secondo i periti d'ufficio, il ritardo diagnostico dal 2015 al 2018.
14. Anche sotto il profilo della determinazione del “quantum”, l'ordinanza impugnata non merita emenda.
15. L'appellante sostiene a tal proposito che il Giudice di primo grado non avrebbe dovuto riconoscere in favore di il danno morale dovendo lo Controparte_1 stesso essere ricompreso nella liquidazione del c.d. danno biologico evitando perciò un'ingiustificata duplicazione risarcitoria, inoltre reputa insussistente il rischio di recidiva e ritiene comunque che la paziente abbia concorso nella determinazione del danno avendo ella annullato e quindi procrastinato l'intervento di resettoscopia.
16. Escluso il concorso di colpa della danneggiata per il presunto rifiuto e/o annullamento dell'intervento di resettoscopia per tutte le argomentazioni già in precedenza esposte, deve osservarsi, quanto alla paventata duplicazione risarcitoria che, sul piano giuridico generale, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiarito che la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note sentenze di SA IN (Cass. S.U. nn. 26972, 26973, 26974 e
26975/2008) deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. Sicché in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute,
è stata considerata duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore (quale, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale); ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Cass. 901/2018; 7513/2018; 23469/2018). Inoltre, è stato altresì chiarito che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato
pag. 11/15 d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico”. (Cass. ord. 9006/2022). Per quanto attiene al profilo probatorio, attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. ord.
5484/2019; Cass. 9834/2002).
17. Deve poi evidenziarsi che, nell'ordinanza impugnata, la quantificazione del danno non patrimoniale è stata eseguita applicando le Tabelle milanesi del 2021 ed il Giudice di prime cure ha specificato che: “Dette Tabelle, nell'ultima edizione del 2021, prevedono da un lato una liquidazione del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi ovvero peculiari” dall'altro una liquidazione del
“danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termine di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione”, per cui applicando integralmente i valori tabellari che contemplano entrambi i profili di danno (tenuto conto dell'età della danneggiata di 40 anni e della percentuale d'invalidità permanente accertata nella misura del 20%) - senza accordare ulteriori importi, che avrebbero altrimenti determinato una ingiustificata duplicazione risarcitoria non sussistente nel caso in esame- ha quindi riconosciuto l'importo complessivo unitario indicato nella citata Tabella di €. 71.772,00 di cui €. 52.774,00 per danno biologico ed € 18.98,00 per danno morale “spettante nel caso di specie considerati gli esiti del più grave intervento subito e la loro incidenza, in termini di sofferenza, per l'ingiusto danno patito”.
18. Invero, nella relazione peritale d'ufficio gli ausiliari hanno esposto che l'evoluzione della patologia precancerosa verso un adenocarcinoma uterino ha comportato un intervento chirurgico più demolitivo che ha indotto la menopausa anticipata con tutte le prevedibili conseguenze dovute all'innaturale e accelerata modifica ormonale, inoltre, se si fosse intervenuti tempestivamente anche con un'operazione preventiva di isterectomia per scongiurare lo sviluppo probabile di una neoplasia maligna, quell'intervento poteva anche essere assoggettato ad una breve dilazione così da preservare le future capacità procreative della sig.ra eventualmente desiderosa di una nuova CP_1 gravidanza data la sua età, a nulla rilevando, in tal senso, che la stessa fosse già diventata madre o che avesse in precedenza fatto ricorso ad interruzioni volontarie di gravidanze, essendo la scelta di procreare (peraltro rispondente ad un interesse pubblico riconosciuto e tutelato dagli art. 2, 29 e 31 Cost)
pag. 12/15 espressione della generale libertà di autodeterminarsi e comunque rimessa a decisioni inerenti alla sfera più intima della persona che non possono essere ridotte in schemi, ipotizzate e superficialmente compresse. Pertanto, facendo ricorso anche al criterio presuntivo, appare verosimile che l'essere incorsa in un'anticipata menopausa chirurgica con tutte le problematiche di salute connesse al repentino consequenziale disordine ormonale e il non avere potuto scegliere liberamente di avere altri figli abbia ingenerato uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita della danneggiata suscettibile di riconoscimento e di liquidazione, correttamente operata nel caso in esame mediante il riconoscimento dell'importo previsto nelle tabelle di Milano del 2021 che liquidano unitariamente danno biologico e danno morale prendendo a base di calcolo il punto percentuale di invalidità, includendo un importo più congruo a titolo di danno non patrimoniale qualora, così come in questo caso, al danneggiato venga anche riconosciuto il diritto al risarcimento del c.d. danno morale, per la sofferenza interiore subita.
19. L'appellante ha inoltre censurato l'ordinanza del Tribunale di Pescara nella parte in cui il Giudice, accertato che la condotta imperita del resistente aveva ridotto, nella misura del 30%, le possibilità di guarigione della sig.ra - tenuto CP_1 conto dell'età della ricorrente - ha riconosciuto in favore della stessa, in via equitativa, la somma di € 20.000,00. Ritiene che il giudicante abbia acriticamente recepito le conclusioni dei CCTTUU e comunque sostiene che detto rischio di recidiva sia superato e quindi insussistente, poiché l'intervento di cui si tratta è stato eseguito in data 28.3.2018 e quindi è stato superato il periodo di cinque anni considerato a rischio per la sopravvivenza. Afferma poi che, tenuto conto che il rischio di recidiva di una patologia tumorale non appare essere una conseguenza eccezionale ed insolita rispetto alla norma, detto danno avrebbe dovuto essere ricompreso nella liquidazione del danno biologico per evitare la duplicazione di risarcimenti.
20. Anche sotto tale ulteriore profilo il gravame non può trovare positivo consenso.
21. Invero, sul tema la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “se vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, il paziente può pretendere il risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti (serietà, apprezzabilità, concretezza, riferibilità eziologica certa della perdita di quella “chance” alla condotta in rilievo); per cui “perdere la possibilità, seria, apprezzabile e concreta, ma incerta nell'an e nel quantum, di vivere più a lungo a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, è un danno da perdita di chance” che “sarà risarcito, equitativamente, volta che, da un lato, vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma, al contempo, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (possibilità non concretamente accertabile nel quantum né
pag. 13/15 predicabile quale certezza nell'an…) (così in motivazione cfr. Cass. sent. 26851/2023; nello stesso senso: Cass. ord. 21414/2024).
22. Nella relazione peritale d'ufficio i CCTTUU hanno chiaramente affermato che un'anticipata isterectomia semplice avrebbe, con alte probabilità, evitato lo sviluppo della malattia neoplastica nella paziente ed il rischio di recidiva a cinque anni, e cioè la perdita di chances di guarigione, è pari al 30% e comunque non può escludersi tale rischio anche a 10 anni. Deve pertanto concludersi che il giudice di prime cure abbia fatto corretta applicazione di tutti i principi di diritto sopra enunciati e che dunque, avendo verificato -per quanto accertato dai periti d'ufficio- l'esistenza dei presupposti (serietà, apprezzabilità, concretezza, riferibilità eziologica certa della perdita di quella “chance” alla condotta in rilievo), abbia giustamente riconosciuto in via equitativa il danno da perdita di chances di guarigione/sopravvivenza in favore della sig.ra danno CP_1 autonomo e distinto dal danno non patrimoniale c.d. biologico.
23. L'appello deve essere pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata e da distrarsi in favore del procuratore della stessa dichiaratosi antistatario. Le stesse vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 in base al valore dichiarato della controversia e tenendo conto dell'attività effettivamente espletata con esclusione della fase istruttoria non tenutasi. Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal dott. avverso l'ordinanza del 24.11.2022 del Tribunale di Pescara, ogni Parte_1 contraria istanza, disattesa e rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese di giudizio, che liquida, nella misura complessiva di €. 9.991,00 per compensi oltre rimb. Forf. 15%, IVA e CPA come per legge, somme da distrarsi in favore del procuratore dell'appellata, avv. Stefano Maurizio, dichiaratosi antistatario.
- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
pag. 14/15 Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio tenutasi in videoconferenza il giorno 20 novembre 2024.
Il Giudice ausiliario estensore avv. Maria Luisa Martini Il Presidente
dott. Francesco S. Filocamo
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